Decreto cautelare 25 agosto 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto cautelare 25/08/2022, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/08/2022
N. 00977/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 977 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Luigi Portaluri e Giorgio Portaluri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Portaluri in Lecce, via M.R. Imbriani, 36;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro tempore, Comune di Gallipoli - Parco Naturale Regionale “Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo”, in persona del legale rappresentante pro tempore, Autorità di Gestione Provvisoria del Parco Naturale Regionale “Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo”, Ente di Gestione Provvisoria del Parco Naturale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, Comando di Polizia Municipale del Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante pro tempore, Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza dirigenziale -OMISSIS-, con cui il Comune di Gallipoli ha ingiunto alla ricorrente «di sospendere immediatamente l'attività di parcheggio sulle particelle -OMISSIS- e -OMISSIS- del foglio -OMISSIS-del N.C.T. del Comune di Gallipoli e di ripristinare lo stato dei luoghi con eliminazione delle staccionate in legno presenti nell'area»;
- della nota prot. -OMISSIS-con cui l'A.C. ha notificato alla ricorrente la predetta ordinanza n. -OMISSIS-;
- ove occorra, della p.e.c. del 22.8.2022 con cui l'A.C. ha trasmesso alla ricorrente le predette nota prot. n. -OMISSIS- e ordinanza n. -OMISSIS-;
- della nota prot. -OMISSIS- del 17.8.2022 (atto menzionato nella gravata ordinanza n. -OMISSIS-, ma allo stato ignoto alla ricorrente, la quale formula istanza istruttoria con riserva di motivi ulteriori e aggiunti all'esito della conoscenza) con cui il Comando di Polizia Urbana del Comune di Gallipoli ha constatato che la ricorrente avrebbe «adibito a parcheggio il lotto di terreno indicato al N.C.T. particelle -OMISSIS- e -OMISSIS- del foglio -OMISSIS-in assenza di titolo edilizio» e che l'area risulterebbe «attrezzata con staccionate di legno utilizzate come divisori per i veicoli»;
- della nota prot. -OMISSIS- del 26.7.2022 con cui l'A.C., quale Autorità di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Isola di sant'Andrea e litorale di Punta pizzo”, ha espresso «parere sfavorevole per le motivazioni sopra riportate, con riferimento alla richiesta presentata dalla -OMISSIS- per il Foglio -OMISSIS-particelle -OMISSIS- e -OMISSIS- per l'attivazione di un parcheggio temporaneo per 96 posti auto, atteso che la stessa non appare compatibile con le finalità istitutive del Parco Naturale di cui all'art. 2 della L.R. n. 20/2006 e non rispetta le norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale di cui all'art. 4 della stessa legge»;
- ove occorra, della p.e.c. del 26.7.2022 cui l'A.C. - nella predetta qualità - ha trasmesso alla ricorrente la suddetta nota prot. -OMISSIS-/2022;
- ove occorra e comunque nei soli limiti dell'interesse, della nota comunale prot. -OMISSIS-dell'11.7.2022;
- ove occorra e comunque nei soli limiti dell'interesse, della nota prot.-OMISSIS- del 26.7.2022 resa dall'A.C. quale Autorità di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Isola di sant'Andrea e litorale di Punta pizzo” con riferimento ad altro procedimento;
- della nota prot. -OMISSIS- del 28.7.2022 con cui la Provincia di Lecce ha comunicato alla ricorrente che «ritiene, allo stato, di dover procedere all'archiviazione della istanza di V.Inc.A. di cui in epigrafe per improcedibilità della stessa a seguito dell'acquisizione del vincolante “parere sfavorevole” rilasciato dall'Autorità di gestione del parco»;
- ove occorra, della p.e.c. del 28.7.2022 cui la Provincia di Lecce ha trasmesso alla ricorrente la predetta nota prot. -OMISSIS-/2022;
- nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alle controparti e depositato in data 24 Agosto 2022, alle ore 15,29;
Considerato che - ad una prima delibazione ed allo stato - non si ravvisa la sussistenza dei presupposti di legge (contemplati dall’art. 56 c.p.a.) per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale urgente e, in particolare, del necessario fumus boni juris, in quanto - da un lato - il parcheggio attrezzato in questione risultava operante in assenza del necessario titolo edilizio e - dall’altro - non pare adeguatamente dimostrato dalla parte ricorrente che l’esistente strada privata di accesso al predetto parcheggio attrezzato sia - effettivamente - gravata da una servitù di uso pubblico, in modo da non recare pregiudizio all’ecosistema del Parco Naturale Regionale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 4 della Legge Regionale Pugliese n. 20/2006.
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dalla parte ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare proposta la Camera di Consiglio del 7 Settembre 2022, previa riduzione alla metà dei termini processuali, ex artt. 53 e 55 c.p.a..
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 25 Agosto 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.