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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 41839/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 26/11/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 27/05/1972 a TRINITAPOLI (BT)
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]1 CESANO BOSCONE I con l'Avv. PALEARI MARIA VALENTINA presso cui è elettivamente domiciliata giusta provuara in atti
Parte attrice nei confronti di
2) CP_1
Nata il 30/10/1972 a MILANO (MI)
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]56 CESANO BOSCONE
Parte convenuta contumace
nata i il 26 novembre 2012e nato [...] in [...] curatore speciale CP_2 CP_3 avv. Silvia Comolli in proprio ex art 86 c.p.c.
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 17 dicembre 2024
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI
FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Rassegnate da parte attrice e curatore speciale all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 4 marzo
2024
1. Affido super esclusivo dei minori alla madre con cui continueranno ad abitare anche ai fini della residenza anagrafica
2. Limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alla organizzazione e scansione delle modalità di incontro padre/ figli
3. Disporre che il Servizio Sociale del Comune di CESANO BOSCONE ( madre e figli sono residenti in VIA DELLE ACACIE 1, mentre il padre è residente Via Milano 56 2 (in collaborazione con le competenti ASST provveda a:
• Proseguire con l'intervento di educativa domiciliare, appena attivato, per valutare in modo più approfondito la situazione di vita quotidiana dei minori e la qualità della relazione madre- figli;
• Proseguire un percorso di supporto psicologico esterno in favore della sig.ra Parte_1 con l'obiettivo di permetterle di rinforzare la propria tenuta psicologica ed emotiva, anche rielaborando i vissuti traumatici del passato per il tempo necessario;
• Riservare la possibilità di attivare un percorso di supporto psicologico esterno in favore dei minori nel momento in cui ne sentissero l'esigenza;
• Valutare l'eventualità di inserimento di entrambi i minori presso il centro diurno di Cesano Boscone, in particolar modo di che a momento è meno impegnato al pomeriggio CP_3 rispetto alla sorella, al fine di fornire loro la possibilità di accedere ad uno spazio di socializzazione in un contesto protetto, alla presenza di educatori e in modo da avere eventualmente anche un supporto nello studio, qualora ve ne fosse la necessità;
• accompagnare i minori nell'elaborazione della relazione con la figura paterna in vista di una possibile futura ripresa degli incontri con il padre che, in ogni caso, dovranno avvenire, secondo il calendario predisposto dai Servii sentite le parti, nel rispetto dei tempi e della volontà de ragazzi, in spazio neutro con modalità protetta ed osservata e comunque dovranno essere subordinati:
•alla fattiva manifestazione della seria volontà del padre di riprendere una relazione stabile con i minori;
•alla presa in carico dello stesso presso in NOA/SERD competente per territorio nonché ad una valutazione ed eventuale presa in carico presso il CPS;
•all'attivazione in favore dello stesso di un percorso di supporto alla genitorialità;
•al nulla osta dell'AG pena 4. Porre a carico di , l'obbligo di contribuire, nel mantenimento dei minori CP_1 con importo omnicomprensivo di 600,00 euro con decorrenza dalla domanda
5. Disporre che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 1993 circa al 2023 e dalla loro unione sono nati il 26 novembre 2012 e 14 novembre 2016. CP_2 CP_3
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 25 novembre 2024 Parte_1 ha chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori con il padre ed al loro mantenimento dando atto che il padre è gravato da ordine di protezione ex art 473 bis. 69 c.p.c. nonché dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico alla ed ai figli. Pt_1
A fronte delle gravi allegazioni materne il Giudice Delegato con decreto del 10 dicembre 2024 ha così provveduto
Viste le allegazioni di violenza domestica esitate in due diversi provvedimenti in protezione della Co madre adottati dall' (il Giudice Civile ha adottato i provvedimenti ex art 473 bis. 69 e ss c.p.c. l'8 maggio 2024, eseguito il 31 maggio 2024 e convalidato il 7 giugno 2024 per la durata di un anno ed in data 1 ottobre 2024 il GIP ha emesso misura cautelare con divieto di avvicinamento alla moglie ed ai figli) e dato atto che a tutela dei minori si è attivata la Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Milano
Ritenuto di attivarsi a tutela dei minori (Milano, 26.11.2012,) e Persona_1 Persona_2
(Milano, 14.11.2016,) ex arttt 473 bis. 2, 8 e 27 c.p.c. come di seguito
NOMINA ex art 473 bis. 8 c.p.c. curatore speciale dei predetti minori l'avv. Silvia Comelli a cui assegna termine fino al 20 febbraio 2025 per la costituzione in giudizio ed a cui assegna il compito di dare voce processuale autonoma ai bambini lavorando in rete con i SS
DISPONE
Che i Servizi Sociali del Comune di CESANO BOSCONE, già attivati dal Giudice delgato ex art
473 bis. 69 ss c.p.c. e dal Tribunale per i Minorenni di Milano, provvedano all'immediata presa in carico del nucleo delegandoli sin d'ora di:
-effettuare colloqui conoscitivi con le parti
- relazionare sulla presa in carico del padre Pt_2
-effettuare accessi domiciliari presso l'abitazione materna
-di assumere informazioni, anche per le vie brevi, dalle ulteriori figure di riferimento per i minori
(nonni, pediatra, insegnati )
In data 20 febbraio 2025 i è costituito il curatore specaile ed in data 24 febbraio 2025 i SS del Comune hanno depositato la relazione richiesta Controparte_5
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 4 marzo 2025 il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del CP_1 ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art 140 c.p.c.), non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha dichiarato:
I ragazzi non vedono il padre.
Si è presentato a settembre 2024 a scuola per una frazione di pochi secondi ha visto poi CP_3 non si è più visto. Meno male.
Io l'ho sentito per il mantenimento che non versa tramite messaggi.
E' sempre una rincorsa. E' irreperibile e inesistente anche economicamente. Lui si era impegnato a versare 400,00 euro oltre al 100% delle spese extra nell'ambito dle procedimento per ordine di procedimento per ordine di protezione.
Son tre mesi che non mi dà più nulla.
So che ha perso il lavoro e che si è venduto la macchina. So che fa il mercato con la sorella tutto in nero.
Prendo l'AUU al 100% sono 465,00 euro al mese.
Io guadagno 500,00 per un part time di tre ore. Mi fanno fare più ore e quindi guadagno più o meno
1.000,00 1.100,00 netti al mese compresi gli straordinari.
Non faccio nulla in nero.
Vivo in affitto per 730,00 euro spese condominiali comprese.
La mia famiglia mia madre, mio padre mi aiutano sia con i figli sia economicamente . Mia sorella vive al mare e ogni tanto viene. Per la gestione del quotidiano mi sono organizzata con delle madri di compagni dei miei figli che hanno la delega.
I bambini sono coperti e mi sembra stiano bene Per_
non sono.
L'ADM ha iniziato due settimane fa. Dovrebbe venire una volta alla settimana. Mi ha detto che oggi, qui in udienza, poi avremmo definito bene. Io non ho nulla in contrario ma per motivi di lavoro ed educativi dei bambini non vorrei che fosse in orario scolastico ma dopo.
I ragazzi stanno bene, si sono rassegnati ed adeguati alla situazione fanno sport e si sono adattati.
Non ho letto la relazione dei SS ma mi hanno detto che va tutto bene.
Fino a due anni fa le cose tra noi come coppia andavano bene eravamo la famiglia de mulino bianco: nel 2023 ho iniziato a veder cose che non quadravano, veniva tardi, alzava la voce tremava…Non stava più a tavola con noi non rispondeva al telefono...
Poi mi ha detto di aver iniziato a fare uso di sostanze: io ho tentato di stargli vicino ed è andato al
SERD.
Da quando ha mollato il : ha iniziato ad avere allucinazioni e a mettermi le mani addosso. Pt_2
Per esempio diceva che c'era una cimice sotto la ruota del monopattino mentre in realtà era un chiodo e che io l'avevo messa . Io ho dovuto chiamare i CC perché lui insisteva. Un altro giorno, dopo una lite, l'ho buttato fuori di casa è tornato e mi ha detto che vedeva scritti sul pavimento dei numeri telefonici del mio presunto amante. Trapanava le piastrelle per cercare le cimici… non so se rendo la situazione in cui mi sono trovata.. A mia figlia ha detto che io avevo una telecamera sotto le unghie per chattare con l'amante. E' fuori completamente.
Non potevo guardare la TV perché diceva che dentro la TV c'era il mio amante….
I ragazzi non hanno assisto a tutto;
per lo più faceva così quando i ragazzi era a scuola o di notte
una notte si è alzata dicendogli di andare via di casa e di smettere di urlare. CP_2
Mi ha chiamato poco fa suo fratello per sapere come stesse il mio ex, non sa nemmeno lui dove sia .
E' un mese che non ho sue notizie neppure telefoniche .
Non so dove abiti. Lui so che ha fatto un trasloco ma non so.
Credo che i proprietari lo abbiano denunciato perché faceva feste con donnacce...
I proprietari di casa mi hanno chiamato a settembre/ ottobre 2024 che lui era ancora lì.
Ha spaccato tutto con i martelli…. Guardi cosa mi ha fatto.. Non si è mosso neanche per i suoi figli, non si è fatto trovare dai SS: vuol dire che ha gettato la spugna. Io gli ho chiesto di farsi curare ma vista la situazione attuale ho perso le speranze. Non è facile ma mi sono rimboccata le maniche
Mia figlia ha anche lei perso le speranze: lui aveva promesso che si sarebbe fatto curare e non lo ha fatto.
Io sono la prima a volere che lui guarisca: 33 anni di relazione sono 33 anni. Eravamo felici. Lui ha distrutto una famiglia. Io in una situazione così non mi ero mai trovata.
Ma guarda te in che casino mi ha messo….
Mi van bene tutti i percorsi e l'educativa ma nella situzione in cui sono, senza aiuti economici del padre, io devo lavorare: per cui chiedo che tutti gli interventi siano attivati dopo le 16.30
Dopo ampia interlocuzione con il Tribunale parte attrice e curatore speciale hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe, e in accordo con il Giudice delegato, non hanno ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice delegato sulle conclusioni congiunte precisate ha rimesso la causa in decisione ex art 473 bis. 21 e 40 c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
******* ritenuto
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda ex art 140 c.p.c. e con la latitanza dimostrata rispetto alle numerose convocazioni da parte dei SS, il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. A ciò si aggiunga che la attuale vigenza di due misure a tutela della sig.ra e dei due figli minori (rese sia dall'AG civile sia dalla AG penale) Pt_1 comprovano per fatti la non idoneità dell'uomo rispetto ai requisiti minimi che l'esercizio della responsabilità genitoriale presuppone;
che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c.,
è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017,
Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;).
che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo dei figli alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità anche nella difficile gestione delle problematiche paterne, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale come comprovato anche dagli esiti dell'indagine delegata ai SS depositata in data
24 febbraio 2025;
che, le condizioni sopra indicate impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
che come richiesto da madre e da curatore speciale a fronte
• delle gravi problematiche di abuso di sostanze stupefacenti emerse, delle conseguenze allucinatorie riferite dalla parte attrice
• della vigenza di misure restrittive della libertà personale del sig. emesse per tutelare CP_1
l'integrità psicofisica della sig. ra e dei figli;
Pt_1
• del fatto che la donna ha dichiarato la propria difficoltà nella gestione dell'ex compagno in relazione alla sua frequentazione con i minori;
• della necessità che la madre sia supportata nella emancipazione – anche mentale- dall'ex compagno e nella elaborazione e gestione della fina di una relazione di durata trentennale che la donna ha riferito essere paragonabile alla“ famiglia del mulino bianco”, deve essere limitata la responsabilità genitoriale di entrambi quanto alla organizzazione e scansione delle modalità di incontro padre/figli con correlativa delega ai SS del Comune di CESANO
BOSCONE di organizzare e scandire le modalità di incontro padre/minori in spazio neutro con modalità protetta ed osservata, come meglio dettagliato in dispositivo.
L'avvio del percorso in Spazio neutro deve essere subordinato alla fattiva dimostrazione di impegno del padre volto alla ripresa della relazione con i minori, alla presa in carico del sig, presso il CP_1
competente per territorio per la valutazione e successiva gestione delle problematiche di CP_6 dipendenza da sostanze stupefacenti e alcoliche ed ad una presa in carico presso il CPS che lo aiuti ed orienti.
Si precisa che nella vigenza della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai tre figli a carico del padre sarà onere del medesimo comunicare all'AG procedente il calendario degli incontri con i figli come predisposto dai SS ed il presente provvedimento al fine di ottenere il necessario nulla osta.
Devono, infine essere recepite in provvedimento le concordi richieste di madre e curatore con riferimento agli interventi supportivi da attivare come trascritti in dispositivo che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione dei minori deve ritenersi superflua anche vista la loro età
Con riferimento al mantenimento della prole
che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre Percepisce per intero l'AUU pari a 465,00 euro al mese. Lavora nell'ambito di una cooperativa e percepisce una retribuzione netta mensile, comprensiva di straordinari, pari a circa 1.100,00 euro mensile per tredici mensilità.
E' sostenuta (anche ) economicamente dalla famiglia di origine. Il padre: si sconosce la attuale condiziona abitativa e professionale dell'uomo – che da quanto riferito dall'attrice è privo di occupazione lavorativa- all'udienza del 7 giugno2 024 di convalida dell'ordine di protezione, comparso con l'assistenza del difensore, si era impegnato a contribuire nel mantenimento dei due figli versando l'imposto di 400,00 euro mensili oltre al 100% delle spese extra assegno come da Linee guida
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica dei minori;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di due minori di 13 e 9 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in 600,00 al mese (euro 300,00per figlio) importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 20 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Come richiesto dalla madre, nelle difficoltà riferite al recupero del credito, e nella totale assenza di contatti e comunicazioni – ad oggi anche inibite dai provvedimenti cautelari in essere- deve ritenersi omnicomprensivo;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di novembre 2024 - il ricorso stato depositato l'11 novembre 2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , nella contumacia di parte convenuta, letti ed applicati gli artt. 316,
[...] CP_1 comma IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1) nata il [...] e nato [...] in [...] esclusiva Controparte_7 CP_3 alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Cesano Boscone vie delle Acacie n. 1 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2) Limita la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento ed alla organizzazione e scansione delle modalità di incontro padre/ minori;
3) Dispone che il Servizio Sociale del Comune di CESANO BOSCONE ITALIA (madre e figli sono residenti in VIA DELLE ACACIE 1, mentre il padre è residente Via Milano 56) in collaborazione con le competenti ASST provveda a:
• Proseguire con l'intervento di educativa domiciliare presso la madre tenuto conto dei vincoli lavorativi della donna;
• Proseguire un percorso di supporto psicologico esterno in favore della sig.ra Parte_1 con l'obiettivo di permetterle di rinforzare la propria tenuta psicologica ed emotiva, anche rielaborando i vissuti traumatici del passato per il tempo necessario;
• Attivare se ritenuto necessario un percorso di supporto psicologico esterno in favore dei minori nel momento in cui ne sentissero l'esigenza;
• Valutare l'eventualità di inserimento di entrambi i minori presso il centro diurno di Cesano Boscone, in particolar modo di che a momento è meno impegnato al pomeriggio CP_3 rispetto alla sorella, al fine di fornire loro la possibilità di accedere ad uno spazio di socializzazione in un contesto protetto, alla presenza di educatori e in modo da avere eventualmente anche un supporto nello studio, qualora ve ne fosse la necessità;
• Accompagnare i minori nell'elaborazione della relazione con la figura paterna in vista di una possibile futura ripresa degli incontri con il padre che, in ogni caso, dovranno avvenire, secondo il calendario predisposto dai Servizi sentite le parti, nel rispetto dei tempi e della volontà de ragazzi, in spazio neutro con modalità protetta ed osservata e comunque dovranno essere subordinati:
i. alla fattiva manifestazione della seria volontà del padre di riprendere una relazione stabile con i minori;
ii. alla presa in carico dello stesso presso in NOA/SERD competente per territorio nonché ad una valutazione ed eventuale presa in carico presso il CPS;
iii. all'attivazione in favore dello stesso di un percorso di supporto alla genitorialità; iv. al nulla osta dell'AG penale;
• mantenere un 'attenta attività di monitoraggio sulla situazione dei minori;
• segnalare eventuali situazioni di pregiudizio che impongano l'intervento del Tribunale a tutela del minore alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano;
6. , nella vigenza della misura cautelare del divieto di avvicinamento, di Parte_3 comunicare all'AG penale procedente il calendario degli incontri con i figli come predisposto dai
SS ed il presente provvedimento al fine di ottenere il necessario nulla osta;
7. Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità CP_1 di novembre 2024, nel mantenimento dei figli minore versando alla madre entro il 20 di ogni mese l'importo omnicomprensivo di € 600,00 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione novembre 2025 ;
8. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
9. Dichiara irripetibili le spese di lite
Provvedimento immediatamente efficace ex lege.
Si comunichi ai SS del Parte_4 al PM dott.ssa Stagnaro rif R.G.N.R. 21046/2023
Così deciso in Milano, il 12 marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 26/11/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 27/05/1972 a TRINITAPOLI (BT)
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]1 CESANO BOSCONE I con l'Avv. PALEARI MARIA VALENTINA presso cui è elettivamente domiciliata giusta provuara in atti
Parte attrice nei confronti di
2) CP_1
Nata il 30/10/1972 a MILANO (MI)
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]56 CESANO BOSCONE
Parte convenuta contumace
nata i il 26 novembre 2012e nato [...] in [...] curatore speciale CP_2 CP_3 avv. Silvia Comolli in proprio ex art 86 c.p.c.
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 17 dicembre 2024
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI
FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Rassegnate da parte attrice e curatore speciale all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 4 marzo
2024
1. Affido super esclusivo dei minori alla madre con cui continueranno ad abitare anche ai fini della residenza anagrafica
2. Limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alla organizzazione e scansione delle modalità di incontro padre/ figli
3. Disporre che il Servizio Sociale del Comune di CESANO BOSCONE ( madre e figli sono residenti in VIA DELLE ACACIE 1, mentre il padre è residente Via Milano 56 2 (in collaborazione con le competenti ASST provveda a:
• Proseguire con l'intervento di educativa domiciliare, appena attivato, per valutare in modo più approfondito la situazione di vita quotidiana dei minori e la qualità della relazione madre- figli;
• Proseguire un percorso di supporto psicologico esterno in favore della sig.ra Parte_1 con l'obiettivo di permetterle di rinforzare la propria tenuta psicologica ed emotiva, anche rielaborando i vissuti traumatici del passato per il tempo necessario;
• Riservare la possibilità di attivare un percorso di supporto psicologico esterno in favore dei minori nel momento in cui ne sentissero l'esigenza;
• Valutare l'eventualità di inserimento di entrambi i minori presso il centro diurno di Cesano Boscone, in particolar modo di che a momento è meno impegnato al pomeriggio CP_3 rispetto alla sorella, al fine di fornire loro la possibilità di accedere ad uno spazio di socializzazione in un contesto protetto, alla presenza di educatori e in modo da avere eventualmente anche un supporto nello studio, qualora ve ne fosse la necessità;
• accompagnare i minori nell'elaborazione della relazione con la figura paterna in vista di una possibile futura ripresa degli incontri con il padre che, in ogni caso, dovranno avvenire, secondo il calendario predisposto dai Servii sentite le parti, nel rispetto dei tempi e della volontà de ragazzi, in spazio neutro con modalità protetta ed osservata e comunque dovranno essere subordinati:
•alla fattiva manifestazione della seria volontà del padre di riprendere una relazione stabile con i minori;
•alla presa in carico dello stesso presso in NOA/SERD competente per territorio nonché ad una valutazione ed eventuale presa in carico presso il CPS;
•all'attivazione in favore dello stesso di un percorso di supporto alla genitorialità;
•al nulla osta dell'AG pena 4. Porre a carico di , l'obbligo di contribuire, nel mantenimento dei minori CP_1 con importo omnicomprensivo di 600,00 euro con decorrenza dalla domanda
5. Disporre che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 1993 circa al 2023 e dalla loro unione sono nati il 26 novembre 2012 e 14 novembre 2016. CP_2 CP_3
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 25 novembre 2024 Parte_1 ha chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori con il padre ed al loro mantenimento dando atto che il padre è gravato da ordine di protezione ex art 473 bis. 69 c.p.c. nonché dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico alla ed ai figli. Pt_1
A fronte delle gravi allegazioni materne il Giudice Delegato con decreto del 10 dicembre 2024 ha così provveduto
Viste le allegazioni di violenza domestica esitate in due diversi provvedimenti in protezione della Co madre adottati dall' (il Giudice Civile ha adottato i provvedimenti ex art 473 bis. 69 e ss c.p.c. l'8 maggio 2024, eseguito il 31 maggio 2024 e convalidato il 7 giugno 2024 per la durata di un anno ed in data 1 ottobre 2024 il GIP ha emesso misura cautelare con divieto di avvicinamento alla moglie ed ai figli) e dato atto che a tutela dei minori si è attivata la Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Milano
Ritenuto di attivarsi a tutela dei minori (Milano, 26.11.2012,) e Persona_1 Persona_2
(Milano, 14.11.2016,) ex arttt 473 bis. 2, 8 e 27 c.p.c. come di seguito
NOMINA ex art 473 bis. 8 c.p.c. curatore speciale dei predetti minori l'avv. Silvia Comelli a cui assegna termine fino al 20 febbraio 2025 per la costituzione in giudizio ed a cui assegna il compito di dare voce processuale autonoma ai bambini lavorando in rete con i SS
DISPONE
Che i Servizi Sociali del Comune di CESANO BOSCONE, già attivati dal Giudice delgato ex art
473 bis. 69 ss c.p.c. e dal Tribunale per i Minorenni di Milano, provvedano all'immediata presa in carico del nucleo delegandoli sin d'ora di:
-effettuare colloqui conoscitivi con le parti
- relazionare sulla presa in carico del padre Pt_2
-effettuare accessi domiciliari presso l'abitazione materna
-di assumere informazioni, anche per le vie brevi, dalle ulteriori figure di riferimento per i minori
(nonni, pediatra, insegnati )
In data 20 febbraio 2025 i è costituito il curatore specaile ed in data 24 febbraio 2025 i SS del Comune hanno depositato la relazione richiesta Controparte_5
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 4 marzo 2025 il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del CP_1 ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art 140 c.p.c.), non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha dichiarato:
I ragazzi non vedono il padre.
Si è presentato a settembre 2024 a scuola per una frazione di pochi secondi ha visto poi CP_3 non si è più visto. Meno male.
Io l'ho sentito per il mantenimento che non versa tramite messaggi.
E' sempre una rincorsa. E' irreperibile e inesistente anche economicamente. Lui si era impegnato a versare 400,00 euro oltre al 100% delle spese extra nell'ambito dle procedimento per ordine di procedimento per ordine di protezione.
Son tre mesi che non mi dà più nulla.
So che ha perso il lavoro e che si è venduto la macchina. So che fa il mercato con la sorella tutto in nero.
Prendo l'AUU al 100% sono 465,00 euro al mese.
Io guadagno 500,00 per un part time di tre ore. Mi fanno fare più ore e quindi guadagno più o meno
1.000,00 1.100,00 netti al mese compresi gli straordinari.
Non faccio nulla in nero.
Vivo in affitto per 730,00 euro spese condominiali comprese.
La mia famiglia mia madre, mio padre mi aiutano sia con i figli sia economicamente . Mia sorella vive al mare e ogni tanto viene. Per la gestione del quotidiano mi sono organizzata con delle madri di compagni dei miei figli che hanno la delega.
I bambini sono coperti e mi sembra stiano bene Per_
non sono.
L'ADM ha iniziato due settimane fa. Dovrebbe venire una volta alla settimana. Mi ha detto che oggi, qui in udienza, poi avremmo definito bene. Io non ho nulla in contrario ma per motivi di lavoro ed educativi dei bambini non vorrei che fosse in orario scolastico ma dopo.
I ragazzi stanno bene, si sono rassegnati ed adeguati alla situazione fanno sport e si sono adattati.
Non ho letto la relazione dei SS ma mi hanno detto che va tutto bene.
Fino a due anni fa le cose tra noi come coppia andavano bene eravamo la famiglia de mulino bianco: nel 2023 ho iniziato a veder cose che non quadravano, veniva tardi, alzava la voce tremava…Non stava più a tavola con noi non rispondeva al telefono...
Poi mi ha detto di aver iniziato a fare uso di sostanze: io ho tentato di stargli vicino ed è andato al
SERD.
Da quando ha mollato il : ha iniziato ad avere allucinazioni e a mettermi le mani addosso. Pt_2
Per esempio diceva che c'era una cimice sotto la ruota del monopattino mentre in realtà era un chiodo e che io l'avevo messa . Io ho dovuto chiamare i CC perché lui insisteva. Un altro giorno, dopo una lite, l'ho buttato fuori di casa è tornato e mi ha detto che vedeva scritti sul pavimento dei numeri telefonici del mio presunto amante. Trapanava le piastrelle per cercare le cimici… non so se rendo la situazione in cui mi sono trovata.. A mia figlia ha detto che io avevo una telecamera sotto le unghie per chattare con l'amante. E' fuori completamente.
Non potevo guardare la TV perché diceva che dentro la TV c'era il mio amante….
I ragazzi non hanno assisto a tutto;
per lo più faceva così quando i ragazzi era a scuola o di notte
una notte si è alzata dicendogli di andare via di casa e di smettere di urlare. CP_2
Mi ha chiamato poco fa suo fratello per sapere come stesse il mio ex, non sa nemmeno lui dove sia .
E' un mese che non ho sue notizie neppure telefoniche .
Non so dove abiti. Lui so che ha fatto un trasloco ma non so.
Credo che i proprietari lo abbiano denunciato perché faceva feste con donnacce...
I proprietari di casa mi hanno chiamato a settembre/ ottobre 2024 che lui era ancora lì.
Ha spaccato tutto con i martelli…. Guardi cosa mi ha fatto.. Non si è mosso neanche per i suoi figli, non si è fatto trovare dai SS: vuol dire che ha gettato la spugna. Io gli ho chiesto di farsi curare ma vista la situazione attuale ho perso le speranze. Non è facile ma mi sono rimboccata le maniche
Mia figlia ha anche lei perso le speranze: lui aveva promesso che si sarebbe fatto curare e non lo ha fatto.
Io sono la prima a volere che lui guarisca: 33 anni di relazione sono 33 anni. Eravamo felici. Lui ha distrutto una famiglia. Io in una situazione così non mi ero mai trovata.
Ma guarda te in che casino mi ha messo….
Mi van bene tutti i percorsi e l'educativa ma nella situzione in cui sono, senza aiuti economici del padre, io devo lavorare: per cui chiedo che tutti gli interventi siano attivati dopo le 16.30
Dopo ampia interlocuzione con il Tribunale parte attrice e curatore speciale hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe, e in accordo con il Giudice delegato, non hanno ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice delegato sulle conclusioni congiunte precisate ha rimesso la causa in decisione ex art 473 bis. 21 e 40 c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
******* ritenuto
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda ex art 140 c.p.c. e con la latitanza dimostrata rispetto alle numerose convocazioni da parte dei SS, il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. A ciò si aggiunga che la attuale vigenza di due misure a tutela della sig.ra e dei due figli minori (rese sia dall'AG civile sia dalla AG penale) Pt_1 comprovano per fatti la non idoneità dell'uomo rispetto ai requisiti minimi che l'esercizio della responsabilità genitoriale presuppone;
che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c.,
è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017,
Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;).
che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo dei figli alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità anche nella difficile gestione delle problematiche paterne, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale come comprovato anche dagli esiti dell'indagine delegata ai SS depositata in data
24 febbraio 2025;
che, le condizioni sopra indicate impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
che come richiesto da madre e da curatore speciale a fronte
• delle gravi problematiche di abuso di sostanze stupefacenti emerse, delle conseguenze allucinatorie riferite dalla parte attrice
• della vigenza di misure restrittive della libertà personale del sig. emesse per tutelare CP_1
l'integrità psicofisica della sig. ra e dei figli;
Pt_1
• del fatto che la donna ha dichiarato la propria difficoltà nella gestione dell'ex compagno in relazione alla sua frequentazione con i minori;
• della necessità che la madre sia supportata nella emancipazione – anche mentale- dall'ex compagno e nella elaborazione e gestione della fina di una relazione di durata trentennale che la donna ha riferito essere paragonabile alla“ famiglia del mulino bianco”, deve essere limitata la responsabilità genitoriale di entrambi quanto alla organizzazione e scansione delle modalità di incontro padre/figli con correlativa delega ai SS del Comune di CESANO
BOSCONE di organizzare e scandire le modalità di incontro padre/minori in spazio neutro con modalità protetta ed osservata, come meglio dettagliato in dispositivo.
L'avvio del percorso in Spazio neutro deve essere subordinato alla fattiva dimostrazione di impegno del padre volto alla ripresa della relazione con i minori, alla presa in carico del sig, presso il CP_1
competente per territorio per la valutazione e successiva gestione delle problematiche di CP_6 dipendenza da sostanze stupefacenti e alcoliche ed ad una presa in carico presso il CPS che lo aiuti ed orienti.
Si precisa che nella vigenza della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai tre figli a carico del padre sarà onere del medesimo comunicare all'AG procedente il calendario degli incontri con i figli come predisposto dai SS ed il presente provvedimento al fine di ottenere il necessario nulla osta.
Devono, infine essere recepite in provvedimento le concordi richieste di madre e curatore con riferimento agli interventi supportivi da attivare come trascritti in dispositivo che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione dei minori deve ritenersi superflua anche vista la loro età
Con riferimento al mantenimento della prole
che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre Percepisce per intero l'AUU pari a 465,00 euro al mese. Lavora nell'ambito di una cooperativa e percepisce una retribuzione netta mensile, comprensiva di straordinari, pari a circa 1.100,00 euro mensile per tredici mensilità.
E' sostenuta (anche ) economicamente dalla famiglia di origine. Il padre: si sconosce la attuale condiziona abitativa e professionale dell'uomo – che da quanto riferito dall'attrice è privo di occupazione lavorativa- all'udienza del 7 giugno2 024 di convalida dell'ordine di protezione, comparso con l'assistenza del difensore, si era impegnato a contribuire nel mantenimento dei due figli versando l'imposto di 400,00 euro mensili oltre al 100% delle spese extra assegno come da Linee guida
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica dei minori;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di due minori di 13 e 9 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in 600,00 al mese (euro 300,00per figlio) importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 20 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Come richiesto dalla madre, nelle difficoltà riferite al recupero del credito, e nella totale assenza di contatti e comunicazioni – ad oggi anche inibite dai provvedimenti cautelari in essere- deve ritenersi omnicomprensivo;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di novembre 2024 - il ricorso stato depositato l'11 novembre 2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , nella contumacia di parte convenuta, letti ed applicati gli artt. 316,
[...] CP_1 comma IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1) nata il [...] e nato [...] in [...] esclusiva Controparte_7 CP_3 alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Cesano Boscone vie delle Acacie n. 1 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2) Limita la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento ed alla organizzazione e scansione delle modalità di incontro padre/ minori;
3) Dispone che il Servizio Sociale del Comune di CESANO BOSCONE ITALIA (madre e figli sono residenti in VIA DELLE ACACIE 1, mentre il padre è residente Via Milano 56) in collaborazione con le competenti ASST provveda a:
• Proseguire con l'intervento di educativa domiciliare presso la madre tenuto conto dei vincoli lavorativi della donna;
• Proseguire un percorso di supporto psicologico esterno in favore della sig.ra Parte_1 con l'obiettivo di permetterle di rinforzare la propria tenuta psicologica ed emotiva, anche rielaborando i vissuti traumatici del passato per il tempo necessario;
• Attivare se ritenuto necessario un percorso di supporto psicologico esterno in favore dei minori nel momento in cui ne sentissero l'esigenza;
• Valutare l'eventualità di inserimento di entrambi i minori presso il centro diurno di Cesano Boscone, in particolar modo di che a momento è meno impegnato al pomeriggio CP_3 rispetto alla sorella, al fine di fornire loro la possibilità di accedere ad uno spazio di socializzazione in un contesto protetto, alla presenza di educatori e in modo da avere eventualmente anche un supporto nello studio, qualora ve ne fosse la necessità;
• Accompagnare i minori nell'elaborazione della relazione con la figura paterna in vista di una possibile futura ripresa degli incontri con il padre che, in ogni caso, dovranno avvenire, secondo il calendario predisposto dai Servizi sentite le parti, nel rispetto dei tempi e della volontà de ragazzi, in spazio neutro con modalità protetta ed osservata e comunque dovranno essere subordinati:
i. alla fattiva manifestazione della seria volontà del padre di riprendere una relazione stabile con i minori;
ii. alla presa in carico dello stesso presso in NOA/SERD competente per territorio nonché ad una valutazione ed eventuale presa in carico presso il CPS;
iii. all'attivazione in favore dello stesso di un percorso di supporto alla genitorialità; iv. al nulla osta dell'AG penale;
• mantenere un 'attenta attività di monitoraggio sulla situazione dei minori;
• segnalare eventuali situazioni di pregiudizio che impongano l'intervento del Tribunale a tutela del minore alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano;
6. , nella vigenza della misura cautelare del divieto di avvicinamento, di Parte_3 comunicare all'AG penale procedente il calendario degli incontri con i figli come predisposto dai
SS ed il presente provvedimento al fine di ottenere il necessario nulla osta;
7. Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità CP_1 di novembre 2024, nel mantenimento dei figli minore versando alla madre entro il 20 di ogni mese l'importo omnicomprensivo di € 600,00 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione novembre 2025 ;
8. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
9. Dichiara irripetibili le spese di lite
Provvedimento immediatamente efficace ex lege.
Si comunichi ai SS del Parte_4 al PM dott.ssa Stagnaro rif R.G.N.R. 21046/2023
Così deciso in Milano, il 12 marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Laura Maria Cosmai