TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/12/2024, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE A SEGUITO DI DOMANDA CUMULATIVA DI
DIVORZIO
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 870 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente: tra
– C.F. - nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in ZI RM, via A.
Anile n. 3 presso lo studio dell'Avv. Antonello Bevilacqua – C.F. – giusta procura alle C.F._2 liti in atti;
-parte ricorrente- contro
– C.F. - nato a [...] in data [...]; Controparte_1 C.F._3
-parte resistente contumace- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale per effetto di domanda cumulativa di divorzio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 3 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 1° agosto 2024, la sig.ra esponeva di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con , in data 29 ottobre 2016, in Feroleto Antico Controparte_1 Per_ Per_ (CZ) e che dalla predetta unione erano nate due figlie, in data 9 marzo 2017 e in data 30 ottobre
2021, allo stato – dunque – entrambe ancora minorenni;
che, a causa di incompatibilità caratteriali ed insanabili contrasti tra i coniugi, la serenità della vita matrimoniale era presto precipitata irrimediabilmente, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che vani si erano rivelati i tentativi di una definizione
1 amichevole e bonaria della vicenda, ragion per cui si era vista allora costretta ad adire l'intesto Tribunale, chiedendo di “- Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli
a vivere separati. - All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che avrà pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Stabilire che il marito contribuisca al mantenimento delle figlie e versi, pertanto, mensilmente, alla moglie, la complessiva somma di € 700,00 (€ 350,00 per ogni bambina), anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
- Stabilire che entrambi i coniugi partecipino al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative).
- Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute delle due figlie, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé.
- Stabilire che - ai fini anagrafici e come collocamento principale - le minori saranno iscritte presso il domicilio della ricorrente in Corso Eroi di Sapri n. 66 di ZI RM, ove la ricorrente risiederà presso l'abitazione dei propri genitori, in attesa di reperire altra ed autonoma abitazione.
- Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere le figlie quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici delle figlie;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere le figlie almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia.
- Stabilire che la casa coniugale - sita in via Montanara n. 20 di ZI RM (immobile condotto in locazione dal marito) - rimanga nella disponibilità di quest'ultimo con ogni arredo e corredo e disporre che
l'altro genitore sia autorizzato ad allontanarsi con le figlie, asportando i propri beni personali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
All'udienza del 3 dicembre 2024, compariva davanti al Presidente del Tribunale – il qualità di GI della controversia in oggetto - la sola parte ricorrente, la quale chiedeva - in via principale – la conferma delle condizioni già espresse in sede di ricorso introduttivo, con l'unica sostanziale differenza della domanda finalizzata l'affido esclusivo, a causa del preteso e totale disinteresse che il sig. manifestava nei CP_1 riguardi delle figlie;
il Presidente, intanto, preso atto della regolarità della notifica nei riguardi della parte resistente e della sua mancata costituzione in giudizio senza alcun legittimo impedimento, ne dichiarava formale la contumacia e all'esito di detta udienza, il Presidente, sempre nella citata qualità in esame, dava atto
2 del fallimento del tentativo di conciliazione (sia per l'assenza e la stessa contumacia della parte resistente, sia per l'assoluta espressa intransigenza ed indisponibilità in tal senso manifestata in udienza del coniuge presente)
e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio, atteso che il PM aveva espresso parere favorevole alla separazione personale dei coniugi con provvedimento tempestivamente reso in data 2 settembre
2024, dunque entro il termine di giorni TRE antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c., una volta preso atto del fatto che la stessa controversia – di natura documentale, in assenza di mezzi di prova di natura orale addotti dalla parte ricorrente – si presentava, per i motivi di cui in premessa, matura per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di . Controparte_1
2. Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi (da desumersi dalle dichiarazioni di parte ricorrente contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, nonché da quelle rese in udienza, e dalla contumacia di parte resistente) evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
3. La presente pronuncia concerne inoltre – nel merito - l'affido delle figlie minori, il mantenimento delle stesse, unitamente alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario ed all'assegnazione della casa coniugale. Per_ Per quanto concerne il regime di affidamento delle figlie minori - e - giova rammentare, anche in Per_1 punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, oltre che dei compiti di cura e mantenimento della prole.
All'affidamento condiviso si può – invero - derogare nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti - nei confronti di uno dei genitori - una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale - appunto - da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (vedi ex multis Cass., 18 giugno 2008, n.
16593).
Alcune sentenze di merito hanno precisato che “il genitore che non mostra interesse per i propri figli, violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento, è escluso dall'affidamento” (Tribunale di Trapani, sentenza n. 5/2023).
3 Il non adempiere al mantenimento – infatti, nei termini di cui in premessa - incide in senso negativo sulla vita dei figli, non solo in senso materiale, ma anche sotto il profilo morale, in quanto sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli.
Tra i casi giudiziari più recenti in cui i giudici hanno disposto l'affidamento esclusivo, ci sono – inoltre - quelli in cui un genitore è totalmente assente dalla vita familiare, essendosi reso irreperibile da tempo e non avendo nemmeno partecipato al giudizio, come in fondo nel caso in esame (Tribunale Milano, 20/06/2018, n. 6910).
Tali comportamenti vengono interpretati come una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Per_ Detto questo, in merito all'affidamento di e , deve ritenersi che l'atteggiamento di totale Per_2 disinteresse del sig. nei confronti delle figlie si è evidenziato esclusivamente nella sua contumacia, CP_1 sintomatica della volontà di non partecipare al giudizio;
tale contegno appare in fatto senza dubbio finalizzato a non addivenire ad alcuna condizione concordata (la parte ricorrente ha ammesso che fossero in corso, sino alla stessa data dell'udienza, trattative di bonario componimento, finalizzate alla sostanziale trasformazione del rito, da contenzioso a consensuale;
n.d.r.) oltre che della sicura volontà di non opporsi alla separazione prima ed al divorzio poi, vertendosi – nella specie – in tema di ricorso contenzioso cd. cumulativo.
Allo stesso tempo, nonostante ciò, non sono emersi nel corso del giudizio profili di specifica inidoneità o di oggettivo impedimento dei genitori tali da giustificare l'affidamento delle figlie minori ad uno di essi in via esclusiva, dunque, può essere senz'altro disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione;
ed invero, i contegni ostativi lamentati non sono stati provati – neanche in forma documentale – e neanche sono stati addotti mezzi di prova orali in tal senso valutabili.
Ritiene pertanto il Collegio che la contumacia, nei termini di cui in premessa, appaia contegno neutro e non univoco in direzione di un preteso affido di natura esclusiva e le dichiarazioni della madre di ricorrente in udienza (la stessa ha lamentato il disinteresse del padre nei confronti delle figlie: “ho detto a mio marito che può venire a vedere le bambine quando ritiene, ma egli lo fa assai di rado”), può apparire allo stato frutto solo di temporanea difficoltà relazionale, che la stessa parte ricorrente – che non si oppone ad un regime di visita il più possibile libero, senza mai opporsi al suo pieno e legittimo esercizio – ritiene superabile e niente affatto insormontabile.
Per effetto di ciò, il genitore non affidatario mantiene il diritto di visita nei confronti delle figlie, nonché il dovere giuridico e morale di provvedere al mantenimento delle stesse fino alla sua autosufficienza.
Resta, in ogni caso salvo, per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per le figlie.
La concentrazione di genitorialità in capo ad uno solo dei genitori non inciderebbe comunque sulla titolarità della responsabilità genitoriale, ma ne modificherebbe l'esercizio ed il genitore non affidatario dovrebbe – comunque - vigilare sull'istruzione ed educazione della prole, potendo far ricorso al giudice ove ritenesse che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (vedi art. 337 quater comma 3 c.c., il quale espressamente prevede, ma solo in caso di affidamento esclusivo, che il genitore “salva diversa disposizione
4 del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”. Per_ In ogni caso, la collocazione abitativa delle minori sarà sempre presso il domicilio materno, avendo e vissuto insieme alla madre sin dal momento della cessazione della convivenza dei genitori;
ciò anche in Per_2 virtù del mancato contrasto tra le parti e in considerazione della presumibile maggiore dedizione della genitrice ai compiti e alle esigenze di cura delle figlie, unitamente – anche in tal caso – della specifica domanda avanzata dalla madre naturale;
la stessa vive in un contesto differente rispetto all'originaria casa coniugale (Corso Eroi di Sapri n. 66 di ZI RM, ove allo stato risiede presso l'abitazione dei propri genitori, in attesa di reperire altra ed autonoma abitazione; vedi ricorso introduttivo in atti), avendola ella abbandonata non traumaticamente e la casa coniugale è infatti allo stato in uso al marito;
la ricorrente ha comunque concluso non opponendosi a che la stessa rimanga in uso al coniuge (stabilire che la casa coniugale sita in via
Montanara n. 20 di ZI RM, immobile condotto in locazione dal marito, rimanga nella disponibilità di quest'ultimo con ogni arredo e corredo; vedi ricorso introduttivo in atti).
4. Con riferimento al regime degli incontri padre-figlia, occorre ricordare che l'art. 337 ter, cod. civ., sancisce il principio in base al quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Questo è il principio posto alla base di ogni provvedimento relativo ai figli minori ed è sulla scorta di detto principio che vi è stata un'evoluzione della giurisprudenza, che ha mostrato ampie aperture in tal senso, partendo dal presupposto che il padre è in grado, tanto quanto la madre, di accudire il figlio anche in tenera età, eliminando gradualmente quel pregiudizio secondo cui il padre non potesse prendersi cura del figlio troppo piccolo.
Deve, infatti - in via principale - essere salvaguardato il diritto alla bigenitorialità “inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole” a tutela del minore.
Quanto al pernotto, va, anzitutto, rilevato, che nessuna norma indica un limite di età a partire dal quale si possano prevedere i pernotti.
Particolare pregio, in tal senso, merita l'Ordinanza n. 16125/2020 della Corte di Cassazione, che, riconoscendo il diritto del padre di trascorrere almeno una notte alla settimana con il figlio di due anni, ha enunciato un principio-guida secondo cui “la sola tenera età del figlio non giustifica l'esclusione a priori del diritto del bambino di poter pernottare presso il suo papà”; deve, infatti, in via principale essere salvaguardato il diritto alla bigenitorialità (“inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una
5 stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole”) a tutela del minore.
Di conseguenza, il diritto di visita – con relativo pernottamento – dei genitori può subire restrizioni solo nell'interesse del minore, ovvero solo quando al minore possa derivare un pregiudizio.
La madre deve, dunque, dimostrare che trascorrere una notte presso l'abitazione paterna possa pregiudicare il minore, non limitandosi, quindi, a ribadire l'inadeguatezza del genitore e la sua incapacità di prendersi cura di un bambino molto piccolo.
Ciò posto, nel caso in esame, stante la mancata contestazione del resistente sul punto (stante la contumacia), in applicazione dei principi sopra menzionati, pare opportuno regolamentare gli incontri padre-figlie minori nelle modalità, in parte, condivise da parte ricorrente, sempre precisando che il padre potrà vedere le figlie quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici delle figlie e – IN OGNI CASO ed in mancanza di accordo con l'altro coniuge: Per_ Per_
- il padre potrà incontrare le figlie minori e - salvo differente accordo fra le parti e Per_ compatibilmente alle esigenze della piccola età della minore - due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola e sino alle ore 22:00; a fine settimana alternati il sabato o la domenica, prelevandolo presso l'abitazione materna dalle ore 10 del mattino, con rientro alle ore 20,00
- stante il disinteresse del padre dimostrato verso le figlie (non essendo intervenute contestazioni sul punto) nulla si dispone sul pernottamento presso l'abitazione del padre – salvo diverso accordo tra le parti e subordinatamente alle esigenze delle minori;
in merito alle vacanze natalizie, le bambine trascorreranno, in modo alternato col padre, la Vigilia di Natale o il giorno di Natale, ossia, il Natale con il padre negli anni pari (e quindi la Vigilia negli anni dispari) con orari da concordarsi tra i le parti.
In modo alternato saranno anche le festività del 31 dicembre e del 1° gennaio, ossia negli anni dispari il Capodanno con il padre (e quindi la Vigilia negli pari), sempre con orari da concordarsi tra le parti;
le festività del 1 novembre, 8 dicembre e 6 gennaio verranno trascorse negli anni pari con il padre e con la madre negli anni dispari, mentre le festività del 25 aprile, 2 giugno e 1 maggio verranno trascorse con il padre gli anni dispari e con la madre gli anni pari con orari fissati dalle ore 10 alle ore 20:00; le vacanze pasquali seguono anch'esse il criterio dell'alternanza, dunque le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua negli anni dispari ed il giorno di Pasquetta negli anni pari e viceversa;
il giorno del loro compleanno le bambine lo trascorrerà con la madre, con diritto del padre di trascorrere con loro 2 ore dello stesso giorno, anche in tal caso da concordarsi preventivamente con la madre;
durante le vacanze estive, in seguito ad uno stabile rapporto creato tra padre-figlia, ogni anno le minore trascorreranno nel periodo estivo 15 giorni continuativi con il padre durante il mese di agosto, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti.
Come premesso, i tempi e le modalità di frequentazione padre-figlie sopraindicati potranno essere – comunque
- modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di collaborazione tra le stesse tenuto conto, comunque, delle esigenze personali delle minori e dei loro preminenti interessi;
va osservato che la madre non si è infatti mai opposta al regime di visita paterno, offrendo - in tal senso - massima disponibilità al riguardo.
6 5. Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, occorre rilevare che dovrà essere posto a carico del Per_ Per_ resistente quale genitore non collocatario l'assegno di mantenimento mensile per le figlie minori e stante anche la mancata contestazione sul punto desumibile dalla contumacia del coniuge (e padre) resistente.
Il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Ebbene, con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento del figlio minore, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Nel caso de quo, tenuto conto delle sole dichiarazioni della ricorrente, la quale afferma, nel ricorso introduttivo, che “Entrambi i coniugi sono, allo stato, disoccupati, non intestatari di immobili, privi di rapporti bancari
(solo il marito possedeva apposita scheda PostePay dove veniva accreditato il reddito di cittadinanza) ed hanno vissuto e mantenuto la famiglia con l'aiuto, anche economico, dei rispettivi genitori oltre che svolgendo saltuariamente attività lavorative”, appare equo determinare in € 400,00 (€ 200,00 cadauna) mensili il contributo mensile che dovrà versare alla ricorrente per il sostentamento delle figlie Controparte_1 Per_ e con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e rivalutazione Per_1 annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT.
Inoltre, le spese straordinarie per le figlie minori (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter
7 se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6. La casa coniugale, sita in via Montanara n. 20 di ZI RM, immobile condotto in locazione dal sig.
, stante il mancato contrasto tra le parti, ed in ragione della espressa richiesta di parte ricorrente CP_1 rimarrà nelle disponibilità del resistente (vd. ricorso in atti: Stabilire che la casa coniugale sita in via
Montanara n. 20 di ZI RM, immobile condotto in locazione dal marito, rimanga nella disponibilità di quest'ultimo con ogni arredo e corredo).
7. Quanto all'ulteriore richiesta della sig.ra circa il recupero dei propri beni personali dalla Parte_1 casa coniugale, la domanda va dichiarata inammissibile.
Deve, infatti, rilevarsi come con riferimento alla materia della separazione personale dei coniugi (e del divorzio) l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, in tal modo escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 303 c.p.c. soggette a riti diversi, con l'effetto che deve ritenersi esclusa la possibilità del “simultaneus processus” nell'ambito dell'azione di separazione giudiziale con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento delle somme, cause soggette invece al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v. Cass. 22.10.2004, n. 20628;
8 Cass. 30.10.2004, n. 17404; v. anche Trib. Milano 26.07.2005: “Nel procedimento di separazione, caratterizzato da un rito speciale, è esclusa la possibilità di inserire domande riguardanti beni in comunione, ovvero la restituzione di somme, vale a dire domande soggetto al rito codicistico ordinario, in quanto si tratta di domande non legate da un vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla causa di separazione”).
Segue il rigetto della domanda di restituzione avanzata dalla ricorrente.
8. Tanto premesso, deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 473-bis.49 c.p.c., la parte ricorrente ha anche chiesto - unitamente alla separazione personale, sempre in forma cumulativa – anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
sicché, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett. B, della legge n. 898/70 e succ. mod., la causa deve dunque essere rimessa sul ruolo dello stesso giudice istruttore della presente controversia, da identificarsi nel dott.
Giovanni GAROFALO, affinché questi – una volta trascorso un anno dal passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione – provveda ad istruire la causa sulla domanda di cessazione del vincolo matrimoniale civile, con conferma o modifica delle condizioni attuali, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n.
898/1970.
5. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla data di definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZI RM, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale dei coniugi proposta da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) PRONUNCIA la separazione personale tra sig. - C.F. Controparte_1 C.F._3
- nato a [...] in data [...], e sig.ra - C.F. Parte_1
- nata a [...] in data [...] – matrimonio concordatario C.F._1 celebrato in data 29 ottobre 2016 in Feroleto Antico (CZ) - atto N. 32, P.2, S. A, anno 2016, Comune di Feroleto Antico;
3) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente per l'annotazione;
4) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ Per_
5) DISPONE l'affidamento condiviso delle minori e ai genitori, con collocazione presso il domicilio materno, e regola le frequentazioni tra padre e figlie come in parte motiva;
6) PONE a carico di , quale genitore non collocatario, l'obbligo di corrispondere Controparte_1
a l'assegno mensile di € 400,00 (quattrocento,00), quale contributo al Parte_1 Per_ Per_ mantenimento delle figlie minori e , entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria periodica alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
9 7) PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione,
Per_ Per_ necessarie per le figlie e
8) DISPONE che la casa coniugale, sita in via Montanara n. 20 di ZI RM, immobile condotto in locazione dal marito, rimanga nelle disponibilità di quest'ultimo;
9) DICHIARA inammissibile la domanda di parte ricorrente di recupero dei beni personali di proprietà
della stessa presenti nella ex casa coniugale;
10) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott. Giovanni GAROFALO per la prosecuzione del giudizio in merito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario cumulativamente avanzata;
11) DICHIARA che la regolamentazione delle spese di lite sia differita alla fase successiva di merito relativa alla decisione sul ricorso contenzioso e cumulativo per divorzio.
Così deciso in ZI RM al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 3 dicembre
2024.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
10