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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/02/2024, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 5589/2021 R.G.
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5589/2021
L'anno 2024, il giorno 01 del mese di febbraio alle ore 11:31, all'udienza tenuta dal G.I., dott.ssa
Anita Carughi, viene chiamata la causa iscritta al n. 5589/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi.
Sono presenti:
- nell'interesse dell'appellante , l'avv. Alfonso Pepe;
Parte_1
- nell'interesse dell'appellata , l'avv. Vincenzo Strazzulli. Controparte_1
Entrambe le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive conclusioni rassegnate in atti ed insistono per il loro integrale accogliemnto. Chiedono la decisione della causa.
Il Giudice alle ore 11:38, sentita la discussione orale delle parti, si riserva di ritirarsi in camera di consiglio all'esito dell'udienza; all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:24, il giudice, in assenza delle parti, pronuncia la sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, come da fogli allegati.
Provvedimento redatto e inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato”.
Il Giudice
Anita Carughi
N. 5589/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. R.G. 5589/2021 promossa da
, nata a [...] il [...] C.F. ( e residente Parte_1 C.F._1 in Monza alla Via Solferino nr. 11, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto d'appello, dall'avv. Alfonso Pepe (C.F.
) presso il cui studio, in RZ (NA) alla via Luigi Rocco nr. 184, è C.F._2 elettivamente domiciliata;
PEC: Email_1
APPELLANTE
contro
, nato a [...] il [...] (CF: Controparte_1
; C.F._3 rappresentato e difeso, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Vincenzo Strazzulli presso il cui studio in Torre del Greco, alla Piazza Santa Croce nr. 22, è elettivamente domiciliato;
PEC: Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1537/2021, del
18.01.2021, depositata in data 13.04.2021, sulla compensazione spese di lite.
CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torre Annunziata, contrariis rejectis, in riforma della sentenza impugnata, voglia così provvedere: 1. In via principale e nel merito, riformare la sentenza n. 1573/21 emessa il 18 gennaio 2021 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata, depositata il 13 aprile 2021 nel procedimento recante il n. 9446/19 R.G. e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità ed in ogni caso l'illegittimità della compensazione delle spese e della motivazione addotta dal Giudice di primo grado;
2. Accertare e dichiarare l'assenza e/o la contraddittorietà di motivazione e/o i giusti motivi per l'emissione di un provvedimento di “compensazione delle spese” nella sentenza impugnata e per l'effetto dell'art. 91 c.p.c. e ss., condannare l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio di 1° grado, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
3. In via gradata, quantomeno riconoscere e conseguentemente liquidare almeno le spese vive sostenute per l'instaurazione del giudizio di 1^ grado (vedi C.U., marca et notifiche);
4. in ogni caso, con vittoria di spese, e compenso professionale del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario e con salvezza di ogni altro diritto e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte”;
PER : Controparte_1
“1- Rigetto dell'appello poiché infondato in fatto ed in diritto
2- Condannare parte appellante alle spese di giudizio del primo grado
3- Condannare parte appellante alle spese di giudizio del grado d'appello
4- Condannare ex art 96 parte appellante cpc per lite temeraria a qualela cifra che l'adito Giudice riterrà equa ed opportuna”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615, co. I, c.p.c., conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata, proponendo opposizione avverso Controparte_1
l'atto di precetto, notificato in data 02.08.2019, con il quale le era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 3.051,03, a seguito di Decreto Ingiuntivo nr. 283/2019, emesso in data
21.01.2019 e notificato in data 25.03.2019, per prestazioni professionali espletate nel procedimento penale rubricato al RG n. 6039/2017 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'inesistenza di un valido titolo esecutivo, attesa la regolare opposizione al Decreto ingiuntivo, avvenuta nel termine di quaranta giorni dalla notifica nonché
l'erroneo rilascio, da parte della Cancelleria, della formula esecutiva.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, di: (i) dichiarare la nullità, invalidità e inefficacia dell'atto di precetto;
(ii) la condanna dell'opposto al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario;
(iii) condannare la controparte ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
1.1 Si costituiva in giudizio , che resisteva all'opposizione chiedendone Controparte_1 il rigetto. Eccepiva, in particolare, la mancata notifica dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo nei termini di Legge nonché la mancanza di annotazione in merito alla opposizione che avrebbe giustificato il rilascio, da parte della cancelleria, della formula esecutiva. Eccepiva, infine, la mancata comunicazione preventiva, per iscritto, dell'avviso di cui all'art. 38 del Codice
Deontologico Forense da effettuarsi nelle ipotesi, come quella in contesa, in cui il processo sia instaurato nei confronti di un collega. Chiedeva, quindi, nel merito, il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
la condanna della controparte alle spese di lite nonché la condanna, ex art. 96 cpc, per lite temeraria.
1.2 Con sentenza n. 1537/2021 del 18.01.2021, il Giudice di Pace di Torre Annunziata accoglieva l'opposizione annullando l'atto di precetto e compensava le spese di lite tra le parti.
2. Avverso detta sentenza, presentava appello con atto di citazione notificato in Parte_1 data 13.10.2021, affidando l'impugnazione ad un unico motivo con il quale deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure disponeva la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza di primo grado, di dichiarare l'illegittimità e la nullità della compensazione disposta dal Giudice di prime cure. In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto del presente appello, riconoscere quanto meno le spese di primo grado sostenute.
Chiedeva, infine, la condanna alle spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore, dichiaratosi antistatario.
3. In data 29.01.2022, si costituiva tardivamente eccependo, in primo Controparte_1 luogo, l'inammissibilità dell'opposizione a precetto, attesa la conferma del decreto ingiuntivo a seguito di sentenza n. 5771/2020 emessa dal Giudice di pace di Torre Annunziata. Eccepiva, altresì, la retroattività dell'efficacia del decreto ingiuntivo opposto che, nei fatti, avrebbe reso tardiva l'opposizione al decreto ingiuntivo. Reiterava, infine, la violazione dell'art. 38 del Codice deontologico, attesa la mancata risposta alla missiva inviata dal con la quale rinunciava CP_1 all'esecuzione del precetto in attesa della definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Chiedeva, quindi, di rigettare il proposto appello poiché infondato in fatto e in diritto nonché di condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio e del presente grado d'appello oltre alla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. 4. All'odierna udienza, previa discussione delle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎ 6. L'appello proposto da contro la sentenza n. 1537/2021 del Giudice di Pace di Parte_1
Torre Annunziata è fondato per le ragioni che seguono.
7. In primo luogo, occorre procedere alla delimitazione dell'ambito in cui è chiamata ad estrinsecarsi la cognizione dell'attuale organo giudicante. L'impugnazione concerne il solo capo sulle spese di lite, compensate dal giudice di primo grado, il quale ha motivato tale decisione come segue: “il comportamento incolpevole dell'opposto depone per la compensazione delle spese di lite, anche in considerazione dell'art. 38 del codice di deontologia forense, richiamato dalla parte opposta, secondo cui l'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare. Va da sé che qualora fosse stato fatto uso di un simile principio, con molta probabilità il presente giudizio sarebbe stato evitato, tenuto conto dell'intervenuta rinuncia stragiudiziale al precetto. In definitiva, per tutto quanto esposto e considerato, l'opposizione va accolta e le spese di lite compensate.”. Il Tribunale non può quindi entrare nel merito delle eccezioni riproposte in appello dal CP_1 con riguardo all'ammissibilità dell'opposizione in primo grado ed alla violazione dell'art. 38 del
Codice deontologico da parte del difensore della in quanto, non avendo il Parte_1 CP_1 proposto appello incidentale sul merito della decisione di accoglimento dell'opposizione da parte del giudice di pace (ed essendosi altresì l'appellato costituito nel presente giudizio oltre il termine di cui agli artt. 166 e 347 c.p.c. ratione temporis vigenti), sul punto si è oramai formato il giudicato, con la conseguenza che il giudice scrivente, nel valutare la correttezza della parte della sentenza impugnata (relative alle sole spese di lite), non può prescindere dal considerare che l'opposizione è stata accolta con statuizione, sul punto, ad oggi passata in giudicato.
7.1 Tanto chiarito, si ritiene che la motivazione addotta dal giudice di prime cure al fine di giustificare la compensazione delle spese di lite non sia idonea a giustificare tale decisione poiché, come correttamente rilevato dalla parte appellante nell'unico motivo di gravame, la sentenza appellata ha disatteso i principi in materia di regolamentazione delle spese di lite.
Com'è noto, infatti, la disciplina applicabile è dettata dagli art. 91 e 92 c.p.c. (nella formulazione introdotta dall'art. 13, comma 1, del D.L. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella L. 162/2014, essendo stata la domanda di primo grado introdotta successivamente all'entrata in vigore di tale legge), i quali sanciscono, di norma, il principio della soccombenza quale criterio generale di allocazione delle spese di lite (art. 91 c.p.c.), principio a cui il giudice può derogare, compensando le stesse in tutto o in parte, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Con la nota sentenza n. 77/2018, la Corte costituzionale ha dichiarato ”l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Tuttavia, anche dopo la citata pronuncia della Corte costituzionale, il giudice – non diversamente da quanto accadeva in precedenza – continua ad avere uno stringente obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, sia nelle due ipotesi nominate («assoluta novità della questione trattata» e «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti»), sia ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, giacché tale obbligo discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che impone di motivare tutti i provvedimenti giurisdizionali (così, Corte cost. 77/2018, in motivazione, § 16.).
In proposito, mette conto osservare infatti che la Corte Costituzionale non ha (re)introdotto, tra i motivi di compensazione delle spese, la clausola generale rappresentata dalle “gravi ed eccezionali ragioni”, avendone, per contro, espressamente riconosciuto la ricorrenza limitatamente alle sole ipotesi in cui sussistano ipotesi assimilabili, per gravità, a quelle tipizzate dal legislatore nell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Tale interpretazione restrittiva trova conforto nel più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale, sul punto, ha chiarito che “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr.
Cass., Sez. VI, ordinanza 18/02/2019, n. 4696; Cass., Sez. VI, ordinanza n. 3977 del 18/02/2020).
Ciò posto, si rileva che a nessuna delle suddette ipotesi si fa riferimento nell'impugnata sentenza.
Il decisum del primo giudice si appalesa dunque giuridicamente errato, essendo fondato sulla valorizzazione di una circostanza – nella specie, il comportamento stragiudiziale dell'appellante, rappresentato dalla violazione dell'art. 38 del codice di deontologia forense che, invece, avrebbe potuto essere valorizzato ai fini del giudizio sulla temerarietà della lite (sul punto, tuttavia, non è stato proposto appello né principale né incidentale per cui non è dato al Tribunale valutare la sentenza impugnata sotto tale aspetto) – che non rientra tra le ipotesi che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., consentono la compensazione delle spese di lite. A ciò si aggiunga che, la statuizione di compensazione delle spese poggia altresì su una valutazione “probabilistica” operata dal Giudice di prime cure, che anch'essa non è idonea a giustificare la compensazione delle spese.
Alla luce di quanto esposto, l'appello è fondato e va quindi accolto.
8. In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), la parte appellata, soccombente in primo grado, va conseguentemente condannata a rimborsare all'appellante le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano sulla scorta delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ratione temporis vigente, per le cause appartenenti alla cognizione del Giudice di Pace di valore compreso tra Euro 1.100,01 ed Euro 5.200,00 (scaglione determinato in base all'importo precettato, ai sensi dell'art. 17 c.p.c.), facendo applicazione dei parametri minimi – stante la serialità del contenzioso e la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate – per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria/di trattazione. Va altresì disposto il rimborso delle spese di lite sostenute dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado, come emergenti dagli atti, pari ad € 125,00 (di cui 98,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo). Il tutto con distrazione in favore dell'avv. Alfonso Pepe, dichiaratosi antistatario.
9. Stante l'esito del presente giudizio di impugnazione, la parte appellata soccombente deve essere condannata anche al pagamento delle spese del grado d'appello e, nello specifico, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati con D.M. n. 147/2022, al pagamento di €
1.701,00 a titolo di compensi, così determinati: a) cause di cognizione innanzi al Tribunale;
b) lo scaglione di riferimento è quello relativo alle controversie di valore fino tra € 1.100,00, stabilito sulla base dell'effettivo oggetto dell'impugnazione, limitata nella specie al capo sulle spese di lite
(cfr. Cass., 12/08/2009, n. 18233, la quale ha affermato che, nel caso in cui al giudice superiore venga riproposta una parte limitata della domanda, ovvero l'oggetto dell'impugnazione risulti circoscritto per dettato normativo, il valore della causa deve essere rimodulato in relazione all'effettiva entità della riforma che si intende conseguire;
nello stesso senso, si veda anche Cass,,
Sez. VI, ordinanza 04/09/2018, n. 21613); c) le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva e decisionale, stante il carattere documentale del gravame;
d) si applicano i parametri minimi, stante la semplicità delle questioni in fatti e in diritto trattate. Va, altresì, disposto il rimborso, di € 174,00 a titolo di spese (di cui € 147,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo), che risultano corrisposte in atti. Le spese di lite vanno distratte in favore dell'avv.
Alfonso Pepe, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo sulle spese della sentenza n.
1537/2021, del 18.01.2021, depositata in data 13.04.2021, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di , delle spese del primo grado di
[...] Parte_1 giudizio, che liquida in € 811,00 per compensi, € 125,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per Legge, da distrarsi in favore dell'avv. Alfonso
Pepe ex art. 93 c.p.c.;
2. condanna a pagare, in favore di , le spese del Controparte_1 Parte_1 grado d'appello, che liquida in € 232,00 per compensi, in € 174,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Alfonso Pepe ex art. 93 c.p.c.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 01/02/2024.
Il Giudice
Anita Carughi
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5589/2021
L'anno 2024, il giorno 01 del mese di febbraio alle ore 11:31, all'udienza tenuta dal G.I., dott.ssa
Anita Carughi, viene chiamata la causa iscritta al n. 5589/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi.
Sono presenti:
- nell'interesse dell'appellante , l'avv. Alfonso Pepe;
Parte_1
- nell'interesse dell'appellata , l'avv. Vincenzo Strazzulli. Controparte_1
Entrambe le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive conclusioni rassegnate in atti ed insistono per il loro integrale accogliemnto. Chiedono la decisione della causa.
Il Giudice alle ore 11:38, sentita la discussione orale delle parti, si riserva di ritirarsi in camera di consiglio all'esito dell'udienza; all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:24, il giudice, in assenza delle parti, pronuncia la sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, come da fogli allegati.
Provvedimento redatto e inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato”.
Il Giudice
Anita Carughi
N. 5589/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. R.G. 5589/2021 promossa da
, nata a [...] il [...] C.F. ( e residente Parte_1 C.F._1 in Monza alla Via Solferino nr. 11, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto d'appello, dall'avv. Alfonso Pepe (C.F.
) presso il cui studio, in RZ (NA) alla via Luigi Rocco nr. 184, è C.F._2 elettivamente domiciliata;
PEC: Email_1
APPELLANTE
contro
, nato a [...] il [...] (CF: Controparte_1
; C.F._3 rappresentato e difeso, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Vincenzo Strazzulli presso il cui studio in Torre del Greco, alla Piazza Santa Croce nr. 22, è elettivamente domiciliato;
PEC: Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1537/2021, del
18.01.2021, depositata in data 13.04.2021, sulla compensazione spese di lite.
CONCLUSIONI
PER : Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torre Annunziata, contrariis rejectis, in riforma della sentenza impugnata, voglia così provvedere: 1. In via principale e nel merito, riformare la sentenza n. 1573/21 emessa il 18 gennaio 2021 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata, depositata il 13 aprile 2021 nel procedimento recante il n. 9446/19 R.G. e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità ed in ogni caso l'illegittimità della compensazione delle spese e della motivazione addotta dal Giudice di primo grado;
2. Accertare e dichiarare l'assenza e/o la contraddittorietà di motivazione e/o i giusti motivi per l'emissione di un provvedimento di “compensazione delle spese” nella sentenza impugnata e per l'effetto dell'art. 91 c.p.c. e ss., condannare l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio di 1° grado, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
3. In via gradata, quantomeno riconoscere e conseguentemente liquidare almeno le spese vive sostenute per l'instaurazione del giudizio di 1^ grado (vedi C.U., marca et notifiche);
4. in ogni caso, con vittoria di spese, e compenso professionale del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario e con salvezza di ogni altro diritto e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte”;
PER : Controparte_1
“1- Rigetto dell'appello poiché infondato in fatto ed in diritto
2- Condannare parte appellante alle spese di giudizio del primo grado
3- Condannare parte appellante alle spese di giudizio del grado d'appello
4- Condannare ex art 96 parte appellante cpc per lite temeraria a qualela cifra che l'adito Giudice riterrà equa ed opportuna”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615, co. I, c.p.c., conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata, proponendo opposizione avverso Controparte_1
l'atto di precetto, notificato in data 02.08.2019, con il quale le era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 3.051,03, a seguito di Decreto Ingiuntivo nr. 283/2019, emesso in data
21.01.2019 e notificato in data 25.03.2019, per prestazioni professionali espletate nel procedimento penale rubricato al RG n. 6039/2017 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'inesistenza di un valido titolo esecutivo, attesa la regolare opposizione al Decreto ingiuntivo, avvenuta nel termine di quaranta giorni dalla notifica nonché
l'erroneo rilascio, da parte della Cancelleria, della formula esecutiva.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, di: (i) dichiarare la nullità, invalidità e inefficacia dell'atto di precetto;
(ii) la condanna dell'opposto al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario;
(iii) condannare la controparte ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
1.1 Si costituiva in giudizio , che resisteva all'opposizione chiedendone Controparte_1 il rigetto. Eccepiva, in particolare, la mancata notifica dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo nei termini di Legge nonché la mancanza di annotazione in merito alla opposizione che avrebbe giustificato il rilascio, da parte della cancelleria, della formula esecutiva. Eccepiva, infine, la mancata comunicazione preventiva, per iscritto, dell'avviso di cui all'art. 38 del Codice
Deontologico Forense da effettuarsi nelle ipotesi, come quella in contesa, in cui il processo sia instaurato nei confronti di un collega. Chiedeva, quindi, nel merito, il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
la condanna della controparte alle spese di lite nonché la condanna, ex art. 96 cpc, per lite temeraria.
1.2 Con sentenza n. 1537/2021 del 18.01.2021, il Giudice di Pace di Torre Annunziata accoglieva l'opposizione annullando l'atto di precetto e compensava le spese di lite tra le parti.
2. Avverso detta sentenza, presentava appello con atto di citazione notificato in Parte_1 data 13.10.2021, affidando l'impugnazione ad un unico motivo con il quale deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure disponeva la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza di primo grado, di dichiarare l'illegittimità e la nullità della compensazione disposta dal Giudice di prime cure. In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto del presente appello, riconoscere quanto meno le spese di primo grado sostenute.
Chiedeva, infine, la condanna alle spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore, dichiaratosi antistatario.
3. In data 29.01.2022, si costituiva tardivamente eccependo, in primo Controparte_1 luogo, l'inammissibilità dell'opposizione a precetto, attesa la conferma del decreto ingiuntivo a seguito di sentenza n. 5771/2020 emessa dal Giudice di pace di Torre Annunziata. Eccepiva, altresì, la retroattività dell'efficacia del decreto ingiuntivo opposto che, nei fatti, avrebbe reso tardiva l'opposizione al decreto ingiuntivo. Reiterava, infine, la violazione dell'art. 38 del Codice deontologico, attesa la mancata risposta alla missiva inviata dal con la quale rinunciava CP_1 all'esecuzione del precetto in attesa della definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Chiedeva, quindi, di rigettare il proposto appello poiché infondato in fatto e in diritto nonché di condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio e del presente grado d'appello oltre alla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. 4. All'odierna udienza, previa discussione delle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
⁎⁎⁎⁎⁎ 6. L'appello proposto da contro la sentenza n. 1537/2021 del Giudice di Pace di Parte_1
Torre Annunziata è fondato per le ragioni che seguono.
7. In primo luogo, occorre procedere alla delimitazione dell'ambito in cui è chiamata ad estrinsecarsi la cognizione dell'attuale organo giudicante. L'impugnazione concerne il solo capo sulle spese di lite, compensate dal giudice di primo grado, il quale ha motivato tale decisione come segue: “il comportamento incolpevole dell'opposto depone per la compensazione delle spese di lite, anche in considerazione dell'art. 38 del codice di deontologia forense, richiamato dalla parte opposta, secondo cui l'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare. Va da sé che qualora fosse stato fatto uso di un simile principio, con molta probabilità il presente giudizio sarebbe stato evitato, tenuto conto dell'intervenuta rinuncia stragiudiziale al precetto. In definitiva, per tutto quanto esposto e considerato, l'opposizione va accolta e le spese di lite compensate.”. Il Tribunale non può quindi entrare nel merito delle eccezioni riproposte in appello dal CP_1 con riguardo all'ammissibilità dell'opposizione in primo grado ed alla violazione dell'art. 38 del
Codice deontologico da parte del difensore della in quanto, non avendo il Parte_1 CP_1 proposto appello incidentale sul merito della decisione di accoglimento dell'opposizione da parte del giudice di pace (ed essendosi altresì l'appellato costituito nel presente giudizio oltre il termine di cui agli artt. 166 e 347 c.p.c. ratione temporis vigenti), sul punto si è oramai formato il giudicato, con la conseguenza che il giudice scrivente, nel valutare la correttezza della parte della sentenza impugnata (relative alle sole spese di lite), non può prescindere dal considerare che l'opposizione è stata accolta con statuizione, sul punto, ad oggi passata in giudicato.
7.1 Tanto chiarito, si ritiene che la motivazione addotta dal giudice di prime cure al fine di giustificare la compensazione delle spese di lite non sia idonea a giustificare tale decisione poiché, come correttamente rilevato dalla parte appellante nell'unico motivo di gravame, la sentenza appellata ha disatteso i principi in materia di regolamentazione delle spese di lite.
Com'è noto, infatti, la disciplina applicabile è dettata dagli art. 91 e 92 c.p.c. (nella formulazione introdotta dall'art. 13, comma 1, del D.L. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella L. 162/2014, essendo stata la domanda di primo grado introdotta successivamente all'entrata in vigore di tale legge), i quali sanciscono, di norma, il principio della soccombenza quale criterio generale di allocazione delle spese di lite (art. 91 c.p.c.), principio a cui il giudice può derogare, compensando le stesse in tutto o in parte, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Con la nota sentenza n. 77/2018, la Corte costituzionale ha dichiarato ”l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Tuttavia, anche dopo la citata pronuncia della Corte costituzionale, il giudice – non diversamente da quanto accadeva in precedenza – continua ad avere uno stringente obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, sia nelle due ipotesi nominate («assoluta novità della questione trattata» e «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti»), sia ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, giacché tale obbligo discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che impone di motivare tutti i provvedimenti giurisdizionali (così, Corte cost. 77/2018, in motivazione, § 16.).
In proposito, mette conto osservare infatti che la Corte Costituzionale non ha (re)introdotto, tra i motivi di compensazione delle spese, la clausola generale rappresentata dalle “gravi ed eccezionali ragioni”, avendone, per contro, espressamente riconosciuto la ricorrenza limitatamente alle sole ipotesi in cui sussistano ipotesi assimilabili, per gravità, a quelle tipizzate dal legislatore nell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Tale interpretazione restrittiva trova conforto nel più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale, sul punto, ha chiarito che “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr.
Cass., Sez. VI, ordinanza 18/02/2019, n. 4696; Cass., Sez. VI, ordinanza n. 3977 del 18/02/2020).
Ciò posto, si rileva che a nessuna delle suddette ipotesi si fa riferimento nell'impugnata sentenza.
Il decisum del primo giudice si appalesa dunque giuridicamente errato, essendo fondato sulla valorizzazione di una circostanza – nella specie, il comportamento stragiudiziale dell'appellante, rappresentato dalla violazione dell'art. 38 del codice di deontologia forense che, invece, avrebbe potuto essere valorizzato ai fini del giudizio sulla temerarietà della lite (sul punto, tuttavia, non è stato proposto appello né principale né incidentale per cui non è dato al Tribunale valutare la sentenza impugnata sotto tale aspetto) – che non rientra tra le ipotesi che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., consentono la compensazione delle spese di lite. A ciò si aggiunga che, la statuizione di compensazione delle spese poggia altresì su una valutazione “probabilistica” operata dal Giudice di prime cure, che anch'essa non è idonea a giustificare la compensazione delle spese.
Alla luce di quanto esposto, l'appello è fondato e va quindi accolto.
8. In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), la parte appellata, soccombente in primo grado, va conseguentemente condannata a rimborsare all'appellante le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano sulla scorta delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ratione temporis vigente, per le cause appartenenti alla cognizione del Giudice di Pace di valore compreso tra Euro 1.100,01 ed Euro 5.200,00 (scaglione determinato in base all'importo precettato, ai sensi dell'art. 17 c.p.c.), facendo applicazione dei parametri minimi – stante la serialità del contenzioso e la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate – per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria/di trattazione. Va altresì disposto il rimborso delle spese di lite sostenute dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado, come emergenti dagli atti, pari ad € 125,00 (di cui 98,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo). Il tutto con distrazione in favore dell'avv. Alfonso Pepe, dichiaratosi antistatario.
9. Stante l'esito del presente giudizio di impugnazione, la parte appellata soccombente deve essere condannata anche al pagamento delle spese del grado d'appello e, nello specifico, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati con D.M. n. 147/2022, al pagamento di €
1.701,00 a titolo di compensi, così determinati: a) cause di cognizione innanzi al Tribunale;
b) lo scaglione di riferimento è quello relativo alle controversie di valore fino tra € 1.100,00, stabilito sulla base dell'effettivo oggetto dell'impugnazione, limitata nella specie al capo sulle spese di lite
(cfr. Cass., 12/08/2009, n. 18233, la quale ha affermato che, nel caso in cui al giudice superiore venga riproposta una parte limitata della domanda, ovvero l'oggetto dell'impugnazione risulti circoscritto per dettato normativo, il valore della causa deve essere rimodulato in relazione all'effettiva entità della riforma che si intende conseguire;
nello stesso senso, si veda anche Cass,,
Sez. VI, ordinanza 04/09/2018, n. 21613); c) le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva e decisionale, stante il carattere documentale del gravame;
d) si applicano i parametri minimi, stante la semplicità delle questioni in fatti e in diritto trattate. Va, altresì, disposto il rimborso, di € 174,00 a titolo di spese (di cui € 147,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo), che risultano corrisposte in atti. Le spese di lite vanno distratte in favore dell'avv.
Alfonso Pepe, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Anita Carughi, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo sulle spese della sentenza n.
1537/2021, del 18.01.2021, depositata in data 13.04.2021, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di , delle spese del primo grado di
[...] Parte_1 giudizio, che liquida in € 811,00 per compensi, € 125,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per Legge, da distrarsi in favore dell'avv. Alfonso
Pepe ex art. 93 c.p.c.;
2. condanna a pagare, in favore di , le spese del Controparte_1 Parte_1 grado d'appello, che liquida in € 232,00 per compensi, in € 174,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Alfonso Pepe ex art. 93 c.p.c.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 01/02/2024.
Il Giudice
Anita Carughi