Sentenza breve 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 25/09/2023, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/09/2023
N. 01329/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00912/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 912 del 2023, proposto dai sigg.ri AU TA, NC BR ed EL CC, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Elisa Fichera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via G. Prati n. 18;
contro
il Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni MI e Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Giovanni MI in Verona, piazza Bra n. 1;
il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore; la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, in persona del Soprintendente pro tempore, entrambi non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
-dell’autorizzazione paesaggistica semplificata rilasciata dal Comune di Verona e assunta al prot. n. 232464 del 20.06.2023;
-del parere favorevole condizionato espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, parere assunto al prot. MIC_SABAP-VR_UO 12/16/5/2023/0015079-P;
-di tutti gli atti presupposti e conseguenti a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti gli avv.ti Fichera e MI;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I sigg.ri AU TA, NC BR e Paccagnela EL sono comproprietari di un edificio plurifamiliare sito in Verona, costituito da tre appartamenti e relative pertinenze interessati da un intervento edilizio di riqualificazione energetica.
Volendo accedere al c.d. superbonus fiscale previsto nella misura del 110 % i ricorrenti, in data 14.10.2022, hanno presentato al S.U.A.P. del Comune di Verona l’istanza di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per l’effettuazione dei lavori. Difatti l’immobile ricade in area sottoposta a vincolo paesistico – ambientale imposto con d.G.R. n. 578 del 16.10.1987, e i committenti ritenevano che le opere di installazione dei pannelli fotovoltaici, progettati in aderenza alla copertura dell’edificio, rientrassero tra gli interventi che il d.P.R. n. 31/2017 assoggetta al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata.
Tentata un’interlocuzione con gli Uffici comunali al fine di comprendere se l’intervento di riqualificazione necessitasse dell’istallazione di moduli fotovoltaici direttamente integrati nella copertura dell’edificio in vece dei progettati pannelli in aderenza, i ricorrenti non hanno ricevuto i richiesti chiarimenti. Successivamente, la Commissione locale per il Paesaggio si è espressa in senso favorevole e il Comune di Verona ha pertanto inoltrato alla Soprintendenza delle province di Verona, Rovigo e Vicenza la sua motivata proposta di accoglimento, dando corso al procedimento semplificato di cui al d.P.R. n. 31/2017 teso all’acquisizione del parere paesaggistico da parte dell’Organo statale competente.
Nel frattempo i lavori di riqualificazione energetica sono stati avviati senza attendere l’esito del detto procedimento e nell’aprile 2023 è stata pure inoltrata al gestore della rete elettrica un’istanza di allacciamento dell’impianto fotovoltaico seguita dal suo collegamento alla rete pubblica e dall’entrata in funzione dei pannelli fotovoltaici.
A conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione semplificata la Soprintendenza, con parere n. 13984 del 5.5.2023, ha assentito l’intervento prescrivendo che “ gli impianti fotovoltaici sulle coperture dovranno essere completamente integrati, cromaticamente in armonia con le falde della copertura e di tipo non riflettente in superficie, al fine di non alterare in modo negativo la visione del contesto in cui l’immobile risulta inserito ”. Di conseguenza il Comune di Verona, in data 20.6.2023, ha rilasciato l’autorizzazione ad effettuare i lavori conformandosi alla detta prescrizione.
2. Da qui il ricorso in esame teso a contestare tanto l’autorizzazione comunale quanto il presupposto parere ministeriale, da ritenersi illegittimi alla stregua dei motivi così rubricati: “ 1. Violazione di legge per omessa o errata applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 e della Legge n. 34 del 27 aprile 2022; 2. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria – del travisamento dei fatti – della sproporzione – contraddittorietà con atti presupposti – sviamento di potere oltre che della disparità di trattamento. Eccesso di potere per carenza e/o inesistenza della motivazione anche sotto il profilo della perplessità irragionevolezza ed illogicità della motivazione stessa. Violazione di legge per errata e/o mancata applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e s.mm.ii. per carenza e/o inesistenza della motivazione anche sotto il profilo della perplessità, irragionevolezza ed illogicità della motivazione stessa. Eccesso di potere per violazione dei principi di cui al P.N.R.R. e per l’adozione di provvedimenti in contrasto con il perseguimento degli obiettivi di cui alle missioni ivi previste; 3. Violazione di legge per mancata e/o errata applicazione dell’art. 1 della L. n. 241/90 sotto il profilo della violazione del principio del giusto procedimento nonché della adegua-tezza istruttoria. Violazione dell’art. 97 della Costituzione sotto il profilo del buon andamento e della imparzialità nell’operato della P.A.; 4. Violazione di legge per mancata e/o errata applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 sotto il profilo del mancato invio di preavviso di rigetto”.
In sintesi i ricorrenti hanno anzitutto sostenuto che l’iniziativa in esame non risulterebbe assoggetta al previo rilascio di alcun titolo abilitativo. Inoltre il Comune di Verona non avrebbe dovuto richiedere il parere alla Soprintendenza, le cui prescrizioni, peraltro di carattere non vincolante, sarebbero da ritenersi in contrasto con la posizione assunta dal Comune in senso completamente favorevole all’iniziativa. Da altra angolatura parte ricorrente ha contestato nel merito la scelta della Soprintendenza di imporre un impianto completamente integrato nel tetto dell’abitazione: questa soluzione tecnica sarebbe infatti non solo economicamente più onerosa, ma pure funzionalmente meno efficiente, non garantendosi lo stesso rendimento dei pannelli fotovoltaici posti in aderenza del tetto. Il che svelerebbe l’irragionevolezza della condotta dell’Amministrazione, la quale costringerebbe ora i ricorrenti a smontare l’impianto fotovoltaico già installato e a realizzarne uno nuovo. Infine l’illegittimità degli atti impugnati discenderebbe sia dalla loro adozione in violazione dei criteri di “buona amministrazione” contenuti nell’art. 1 della L. n. 241/1990, e sia, sotto il profilo più schiettamente procedimentale, in quanto assunti in mancanza della previa comunicazione del c.d. preavviso di rigetto.
3. Il Comune di Verona si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, deducendone l’infondatezza sul preliminare rilievo fattuale della natura favorevole del provvedimento comunale, che risulta reso nel doveroso ossequio delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza a tutela del vincolo pacificamente insistente nell’area ove sorge l’immobile. Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, pur regolarmente evocati in giudizio mediante posta elettronica certificata indirizzata all’Avvocatura di Stato, non si sono invece costituiti.
4. Nell’approssimarsi dell’udienza cautelare del 21.9.2023 la parte ricorrente ha dimesso un’ulteriore memoria tesa, in buona sostanza, a contestare la visibilità dei pannelli fotovoltaici, come detto già installati sulla sommità dell’edificio, e dunque volta, sotto questo aspetto, a confutare la sussistenza stessa di un impatto paesaggistico delle opere realizzate in spregio alle prescrizioni della Soprintendenza. I ricorrenti, rilevato che la fattispecie in esame rimarrebbe regolata esclusivamente dal d.P.R. n. 31/2017, hanno pure ribadito che sarebbe stato onere dell’Amministrazione quello di verificare la eventuale riconducibilità dell’intervento in esame a quelli elencati nell’allegato ‘A’ al citato d.P.R., insistendo infine per l’accoglimento sia dell’istanza cautelare che del ricorso introduttivo.
5. All’udienza cautelare del 21.9.2023 il Tribunale, previo avviso della possibilità di una definizione immediata della controversia nel merito ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., l’ha infine trattenuta in decisione all’esito della discussione dei legali delle parti.
6. Ciò posto, il Collegio osserva anzitutto che sussistono i presupposti per la definizione integrale della causa facendo applicazione della norma di rito appena citata, vale a dire la decorrenza del termine dilatorio di venti giorni dal perfezionamento, per le parti del giudizio, della notificazione del ricorso introduttivo; la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria; la mancata dichiarazione delle parti dell’intenzione di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione; e infine l’avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
7. Tanto premesso, il ricorso non può trovare accoglimento.
8. È infondato il primo mezzo.
I ricorrenti affermano che l’intervento in esame risulta riconducibile tra quelli elencati nell’allegato ‘B’ del d.P.R. n. 31/2017 (vd. piè di pag. 7 del ricorso), e in senso conforme citano tanto l’istanza di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata da essi stessi presentata (doc. n. 5 e n. 5a), quanto la relazione illustrativa degli accertamenti compiuti dal Comune di Verona nell’istruttoria del procedimento semplificato di cui al d.P.R. n. 31/2017 (doc. n. 7). Nello specifico, sarebbe integrata la previsione di cui alla lett. B.8 dell’allegato ‘B’ al citato d.P.R. n. 31/2017, atteso che nel caso di specie si discuterebbe proprio della “ installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni”.
Cionondimeno, a detta di parte ricorrente la circolare comunale n. 21 del 24.6.2022 avrebbe sostanzialmente liberalizzato il regime di realizzazione degli impianti solari, termici e fotovoltaici, per i quali non si renderebbe più necessario alcun titolo, nemmeno paesaggistico. In ogni caso non sarebbe stato rispettato il procedimento introdotto dall’art. 11 del d.P.R. n. 31/2017, atteso che il Comune non avrebbe dovuto richiedere il parere alla Soprintendenza, la quale avrebbe introdotto delle prescrizioni nonostante il carattere pienamente favorevole della proposta di provvedimento inoltrata dal Comune. Quest’ultimo, infine, non avrebbe potuto appiattirsi sulle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza, atteso che esse confliggevano con le proprie precedenti determinazioni istruttorie ed erano contenute pur sempre in un parere da ritenersi non vincolante.
Le censure non persuadono il Collegio.
Non è dubitabile che l’area ove sorge l’edificio oggetto della riqualificazione energetica rientri tra quelle di notevole interesse pubblico facenti parte dei “ complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici ” individuati ai sensi dell’art. 136, comma 1°, lett. c), del D.Lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali). In tal senso depone infatti la relazione paesaggistica che i ricorrenti hanno allegato all’istanza di rilascio dell’autorizzazione ambientale semplificata (vd. il doc. 5a), la quale riconduce l’immobile tra i “ complessi di cose immobili” tutelati ai sensi del citato art. 136, finanche ricordando le prescrizioni di tutela del vincolo (ossia gli artt. 27 e 57 delle norme tecniche operative al piano degli interventi del Comune di Verona) e la stessa ragione dell’imposizione dello stesso, trattandosi di aree “ di non comune bellezza sia per la singolarità dell’aspetto vegetazionale e faunistico e sia per la presenza di antiche contrade medioevali, di notevoli costruzioni rurali e di bellissime ville cinquecentesche”.
Conseguentemente non ha pregio la doglianza con la quale i ricorrenti hanno sostenuto che l’intervento non necessiterebbe del rilascio di alcun titolo abilitativo, nemmeno di natura paesaggistica.
Ed invero, sotto un primo aspetto tale conclusione si pone in frontale contrasto con la stessa richiesta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata, evidentemente avanzata dai ricorrenti nella piena consapevolezza sia della sussistenza del vincolo paesistico e sia della necessità di ottenere in via preventiva il debito titolo per l’effettuazione dell’intervento.
La stessa previsione della lettera B.8 dell’allegato ‘B’ del d.P.R. n. 31/2017, cui i medesimi ricorrenti riconducono l’intervento e alla quale il Comune di Verona ha fatto espresso riferimento nel verificare la natura dello stesso (vd. doc. n. 7), descrive una tipologia di opere assoggettate al rilascio del titolo ambientale, sia pure all’esito di un procedimento semplificato.
E a ben vedere pure la circolare comunale n. 21/2022 -che nella gerarchia delle fonti riveste comunque una natura sub valente rispetto alle disposizioni di legge primaria, tanto più in una “materia” come la tutela dell’ambiente-, non consente di prescindere dal rilascio del titolo paesaggistico.
Ivi si afferma infatti che la regola del previo ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica permane intatta “ qualora gli impianti siano da installarsi su immobili:
-soggetti a vincolo paesaggistico mediante apposito decreto ai sensi dell’art.136, comma 1°, lett. b) del D.lgs. 42/2004 (ville, giardini, parchi, ecc.);
-soggetti a vincolo paesaggistico mediante apposito decreto ai sensi dell’art. 136, comma 1°, lett. c) del medesimo D.lgs., fra i quali spesso rientrano anche i centri storici” .
Previsione, quella dell’art. 136, comma 1°, lett. c), del D.Lgs. n. 42/2004, entro la quale gli stessi ricorrenti riconducono l’area nella quale ricade l’intervento in esame (cfr. doc. n. 5a, pag. 9).
Giova poi evidenziare che ai sensi dell’art. 7 bis, comma 5°, del D.Lgs. n. 28/2011, come novellato dall'articolo 9, comma 1°, del D.Lgs. n 17/2022, sulla cui base risulta resa la detta circolare n. 21/2022, fanno eccezione al regime dell’attività libera proprio “ gli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1°, lettere b) e c), del citato Codice di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004 ”, con l’ulteriore specificazione per cui “ in presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente ai sensi del citato Codice di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004 ”.
È dunque evidente che l’intervento prospettato dai ricorrenti, non consistente in pannelli direttamente integrati nelle coperture dell’edificio ma solo posti in loro aderenza e con superfici riflettenti (vd. il doc. 5a, pag. 10), abbisognava del previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, all’esito del procedimento semplificato descritto dall’art. 11, comma 5°, del d.P.R. n. 31/2017.
Dalla lettura della norma appena citata emerge inoltre l’infondatezza delle ulteriori doglianze tese, da un lato, a censurare il contegno del Comune che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, non avrebbe dovuto richiedere l’intervento della Soprintendenza, dall’altro a contestare le prescrizioni imposte da quest’ultima e da ritenersi confliggenti con le determinazioni istruttorie del Comune, per giunta limitatosi a recepirle acriticamente.
Le doglianze sono manifestamente infondate.
Difatti proprio l’art. 11, comma 5°, del d.P.R. n. 31/2017, impone all’Amministrazione procedente di trasmettere “ alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l’accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell’istruttoria, una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso ”. Dunque il Comune di Verona era espressamente tenuto a coinvolgere l’Organo di tutela, cui è stata correttamente inoltrata la copia della domanda di autorizzazione paesaggistica, dei relativi elaborati progettuali -ivi compresa la relazione tecnica illustrativa e quella paesaggistica semplificata- e della proposta di provvedimento favorevole (cfr. la nota prot. n. 2022/06.03/11752 del 22.03.2023 sub doc. n. 7).
Da altra angolatura, ferma la competenza della Soprintendenza a pronunciarsi in ordine alle modalità di tutela del vincolo paesaggistico, il Collegio in primis non ravvisa alcun contrasto tra le determinazioni istruttorie del Comune e il parere finale della Soprintendenza. Difatti la proposta del Comune non escludeva il potere dell’organo competente di introdurre delle condizioni a miglior tutela del vincolo paesaggistico: l’Ente comunale si è in proposito limitato a considerare l’intervento compatibile con i valori storico-architettonici tutelati dal vincolo vigente, e in questo stesso senso la stessa Soprintendenza ne ha precisato la fattibilità sia pure introducendo delle prescrizioni a miglior presidio del vincolo, prescrizioni che in tanto vengono contestate dai ricorrenti in quanto risultano intervenute, a ben vedere, dopo che questi ultimi avevano unilateralmente deciso di eseguire l’intervento senza attendere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
E di tanto non può certo ritenersi responsabile né il Comune né l’Organo statale.
Peraltro, in presenza di valutazioni positive rese tanto dall’Amministrazione procedente quanto dal Soprintendente, il parere di quest’ultimo, che nel caso in esame risulta intervenuto con nota prot. MIC_SABAP-VR_U012 del 16.5.2023 a fronte della richiesta comunale del 5.5.2023, è da considerarsi a tutti gli effetti come un atto vincolante per espressa disposizione di legge ( id est l’art. 11, comma 5°, ult. parte, del d.P.R. n. 31/2017).
Questo rilievo chiarisce non solo il dovere per il Comune di conformarsi alle prescrizioni introdotte dall’Organo di tutela, ma finanche l’inesistenza di un particolare onere motivazionale da parte del Comune di Verona, essendo palese che il contenuto dispositivo dell’autorizzazione paesaggistica semplificata infine rilasciata non avrebbe potuto divergere dal parere reso dalla Soprintendenza. Tanto più per il fatto che l’autorizzazione paesaggistica risulta positivamente rilasciata, sicché non si poneva alcuna particolare motivazione, necessaria solo in caso di diniego dell’autorizzazione paesaggistica.
Da qui la complessiva infondatezza del primo motivo e delle ragioni addotte a suo sostegno.
9. Analoga sorte di infondatezza investe il secondo mezzo, con il quale i ricorrenti avanzano contestazioni di merito in ordine alla opportunità delle scelte della Soprintendenza, adducendo il carattere deteriore a livello tecnico (con minore rendimento e maggior costo) dei pannelli fotovoltaici integrati rispetto a quelli posti in aderenza al tetto e adombrando l’insussistenza di un interesse pubblico sottostante all’imposizione della prescrizione oggetto di contestazione: i pannelli solari non sarebbero infatti visibili dalla strada e nessuno degli edifici in zona monterebbe pannelli integrati. L’Amministrazione avrebbe pure violato una delle missioni del piano nazionale di resistenza e resilienza, teso ad incentivare lo sviluppo delle fonti naturali di produzione di energia elettrica. Non sussisterebbe quindi alcuna motivazione della prescrizione nemmeno sotto il profilo paesaggistico. E le valutazioni della Soprintendenza sarebbero infine irragionevoli e sproporzionate, costringendo i ricorrenti a smontare l’impianto fotovoltaico già installato e a realizzarne uno nuovo.
Le censure si appalesano del tutto infondate.
La Soprintendenza si è infatti espressa in senso favorevole ritenendo che “ al fine di migliorare le caratteristiche dell’intervento e l’inserimento delle opere nel contesto di riferimento sottoposto a tutela, si prescrive la piena osservanza delle condizioni di seguito elencate: gli impianti fotovoltaici sulle coperture dovranno essere completamente integrati, cromaticamente in armonia con le falde della copertura e di tipo non riflettente in superficie, al fine di non alterare in modo negativo la visione del contesto in cui l’immobile risulta inserito ”.
La motivazione riflette il giudizio tecnico-discrezionale che l’ordinamento rimette all’Autorità competente. Quest’ultima, privilegiando una visione di insieme che non si è limitata a considerare atomisticamente il solo manufatto interessato dall’intervento, ha tenuto conto del più ampio contesto ambientale in cui esso si inserisce, verificando che alla luce del grado di protezione accordato al bene tutelato l’intervento va assentito a condizione:
-che l’attività realizzativa dei manufatti venga posta in essere secondo certe modalità operative (installazione di impianti fotovoltaici completamente integrati nella configurazione della copertura dell’edificio);
- evitando superfici riflettenti;
- utilizzando determinati accorgimenti che assicurino l’armonia dei manufatti, anche a livello cromatico, rispetto alle falde del tetto.
Il Collegio ritiene che il giudizio reso dalla Soprintendenza sia congruo e adeguatamente motivato in relazione alla esplicitata incidenza dell’opera in esame sul contesto paesaggistico di riferimento, tenuto conto: i) dei limiti di sindacato giurisdizionale sulle valutazioni, ampiamente discrezionali, riservate all’Autorità preposta alla tutela del paesaggio e dell’ambiente; ii) della struttura articolata e plurimotivata del parere della Soprintendenza del 16 maggio 2023; iii) della collocazione dell’area in cui gli interventi dovranno essere realizzati in centro storico; iv) della tipologia e natura del vincolo, diretto a presidiare i peculiari profili paesaggistico-ambientali oggetto di tutela.
In base a tali elementi gli apprezzamenti dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, che investono valutazioni di fatti complessi richiedenti particolari competenze (c.d. «discrezionalità tecnica»), si sottraggono al sindacato dei ricorrenti essendo attendibili e/o ragionevoli a livello tecnico-scientifico, e non trovando smentita nelle allegazioni dei ricorrenti, precipuamente incentrate sui maggiori costi degli impianti prescritti dall’Amministrazione rispetto a quelli già installati prima di conoscere il contenuto dell’autorizzazione paesaggistica.
Del resto la valutazione favorevole espressa dalla Soprintendenza in ordine alla possibilità di istallare gli impianti fotovoltaici esclude in radice la fondatezza della censura, peraltro nemmeno appuntata su una specifica previsione normativa, per cui non sarebbe stato incentivato lo sviluppo delle fonti naturali di produzione di energia elettrica a dispetto delle “ missioni del P.N.R.R. ”.
E va solo aggiunto, in merito alla doglianza di irragionevolezza sollevata dai ricorrenti, che l’imposizione della prescrizione da questi contestata si rivela come una misura di adeguato contemperamento tra l’interesse degli stessi alla realizzazione dell’intervento e quello, di carattere pubblicistico, legato alla preesistenza e alla necessità di tutela del vincolo paesistico. Il che non consente di ravvisare illogicità di sorta nelle decisioni dell’Amministrazione, rendendo recessiva la prospettazione meramente individuale di parte ricorrente, il cui interesse a non rimuovere l’impianto fotovoltaico istallato e pure allacciato alla rete pubblica risponde a ragioni essenzialmente legate ai costi già sostenuti prima di attendere il rilascio del titolo abilitativo.
10. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità degli atti in epigrafe sostenendo che sarebbe stato violato il principio del giusto procedimento e in particolare i criteri di c.d. “buona amministrazione” codificati dall’art. 1 della L. n. 241/1990. Infatti gli atti istruttori comunali sarebbero stati inviati alla Soprintendenza solo in data 5.5.2023, così superando il termine di 50 gg. fissato dal D.Lgs. n. 31/2017. Inoltre i provvedimenti impugnati sarebbero stati assunti in assenza di una adeguata istruttoria, atteso che non sarebbero stati consultati altri organi in grado di fornire elementi utili alla decisione finale.
Le doglianze non conducono all’auspicato annullamento degli atti impugnati.
Quanto alla presunta inadeguatezza dell’istruttoria la censura del ricorrente è inammissibile per genericità di formulazione, non essendo specificato in cosa l’Amministrazione avrebbe mancato e/o quali elementi non sarebbero stati acquisiti nella prospettiva del rilascio dell’autorizzazione finale. Né è dato comprendere quali altre Autorità sarebbero dovute intervenire nel procedimento, essendo state coinvolte tanto la Soprintendenza quanto la Commissione locale per il Paesaggio.
In ogni caso al Collegio preme evidenziare che il Comune di Verona e la Soprintendenza hanno maturato le proprie rispettive valutazioni esaminando tutti gli atti del procedimento avviato dai ricorrenti, e l’autorizzazione finale è intervenuta con piena cognizione degli elementi giuridico-fattuali sottesi alla fattispecie in esame.
Con riferimento invece alla tempistica del procedimento e dunque alla congetturata violazione dei criteri di buona amministrazione codificati dall’art. 1 della L. n. 241/1990, il Tribunale non può mancare di osservare che i ricorrenti hanno infine ottenuto l’autorizzazione richiesta, ragion per cui l’eventuale assunzione con ritardo del detto provvedimento favorevole non è certo causa di illegittimità di quest’ultimo, abilitando tutt’al più ad una richiesta risarcitoria dei danni che si dovessero dimostrare essere conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Il tutto fermo restando il principio per cui, in materia di attività rimesse ad autorizzazione preventiva da parte dell’Amministrazione, non è consentita l’effettuazione dell’intervento prima di avere ottenuto il titolo abilitativo richiesto.
Anche il terzo mezzo è dunque infondato.
11. Con l’ultimo motivo i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità degli atti gravati per violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990. L’istanza dei ricorrenti avrebbe fondato in loro una legittima aspettativa all’accoglimento della domanda senza condizioni, aspettativa a fronte della quale l’introduzione di prescrizioni avrebbe dovuto essere comunicata previamente utilizzando lo strumento del c.d. preavviso di rigetto.
Le doglianze non colgono nel segno.
L’esame di un progetto, pubblico o privato che sia, dal punto di vista della sua compatibilità paesaggistica comporta la valutazione di fatti che vengono presi in considerazione dalla norma attributiva del potere non nella loro dimensione oggettiva di fatti “storici”, bensì in quella di fatti “mediati” dalla valutazione casistica e concreta che è delegata all’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, e questo alla luce di parametri di mera attendibilità tecnico-scientifica (cfr. C.d.S., n. 8167/2022).
In mancanza di criteri normativi a priori applicabili secondo rigidi schematismi non può dunque sussistere alcuna legittima aspettativa, per il privato, in ordine all’accoglimento puro e semplice della sua istanza. Tanto più che gli stessi ricorrenti riferiscono della “ complessità della normativa e la conseguente incertezza procedimentale” (pag. 4 del ricorso), aggiungendo di non avere nemmeno ricevuto riscontri, da parte degli organi comunali, alla loro richiesta di chiarimenti.
Viceversa, è certamente “illegittima” l’aspettativa di conservare i manufatti installati solo perché l’intervento è stato già ultimato, infatti per la stessa realizzazione dei lavori si sarebbe dovuto già a monte attendere il rilascio del titolo abilitativo.
Nè può utilmente invocarsi la mancata partecipazione al procedimento per omessa comunicazione del provvedimento di preavviso di rigetto.
L’Amministrazione, vale ripeterlo nuovamente, non ha rigettato l’istanza del privato, e gli atti impugnati non possono di certo considerarsi alla stregua di provvedimenti sfavorevoli per il privato. Manca dunque il presupposto stesso per l’applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, che in tanto obbliga l’Autorità procedente alla comunicazione agli istanti dei motivi che ostano all'accoglimento della loro domanda, in quanto si preannunci la formale adozione di un provvedimento negativo, nel caso di specie mai pronunciato dall’Amministrazione.
Da qui il rigetto anche del quarto mezzo.
12. In definitiva, per quanto sin qui argomentato l’impugnativa deve essere respinta.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza per quanto concerne il Comune di Verona, e sono liquidate come in dispositivo. Di contro, non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Ministero della Cultura e della Soprintendenza di Verona, in assenza della costituzione delle dette Amministrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Verona costituitosi in giudizio, spese che si liquidano in complessivi € 1.500,00.
Nulla per le spese nei confronti delle restanti Amministrazioni.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Francesco Avino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO