Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7181 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
Spano, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Emanuela Palamà, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 4/04/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/10/2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 6/07/2002; che dalla loro unione è nato il figlio Controparte_1
, il 10/02/2005, maggiorenne ma non economicamente indipendente;
che l'unione Per_1 matrimoniale è entrata in crisi per incomprensioni insanabili che hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la separazione personale, con addebito al resistente, alle condizioni indicate in ricorso.
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All'udienza del 4/04/2025, le parti, dopo breve discussione, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo di cui al verbale d'udienza per definire consensualmente la controversia nei seguenti termini:
1) la ricorrente rinuncia alla domanda di addebito;
2) il Sig. corrisponderà, a decorrere dal mese di aprile corrente, alla Sig.ra CP_1 la somma di euro 150,00 ogni giorno 15 del mese a titolo di mantenimento Pt_1 personale, nonché la somma di euro 250,00 entro lo stesso termine, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie per come individuate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale;
gli assegni saranno rivalutati in ragione dell'indice ISTAT;
3) il Sig. inuncia in favore della Sig.ra alla propria quota di Assegno CP_1 Pt_1
Unico Universale;
4) le spese di lite sono integralmente compensate.
Alla medesima udienza le parti hanno rinunciato ai termini per memorie conclusionali e repliche;
pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda volta alla pronuncia della separazione possa trovare accoglimento.
Ed invero, le concordi dichiarazioni dei coniugi in ordine alla perdurante disgregazione dell'unità familiare confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate tra le parti sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi
è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
2 L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 30/10/2024 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Muro Leccese (LE), il 6/07/2002 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 2, parte I, anno 2002), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in parte motiva;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9/05/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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