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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/05/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 440/2023 R.G. promosso
DA
( ) in persona legale rappresentante p.t., rappresentato Pt_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Giovanni Sicuso
Appellante
CONTRO
( ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
( ), nella qualità di eredi di
[...] C.F._2 Per_1
[...]
Appellati contumaci
OGGETTO: appello –riconoscimento malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al tribunale di Siracusa esponeva di essere Persona_1
affetto da “ispessimento pleurico di probabile natura etero plastica” riconducibile alla prestazione lavorativa svolta presso diverse ditte nel settore metalmeccanico e chiedeva il riconoscimento della malattia professionale e la condanna dell' al pagamento della rendita. Pt_1
Con sentenza n. 343 del 26 aprile 2023 il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava che, per effetto della malattia professionale accertata, il lavoratore aveva subito una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 16%; condannava, pertanto, l' a corrispondere, in favore di Pt_1
e , nella qualità di eredi del lavoratore nel Controparte_1 Controparte_2
frattempo deceduto, l'indennizzo in capitale o la rendita con decorrenza dalla domanda amministrativa e con interessi legali calcolati a decorrere dal 121° giorno successivo alla domanda stessa;
condannava l' al pagamento Pt_1
delle spese di lite e della CTU esperita nel corso del giudizio.
In particolare, il primo giudice accertava che impiegato presso il CP_1
polo industriale di Siracusa dal 1980 al 2017 con le mansioni di operaio fornellista-caminista, era stato esposto ad amianto per tutta la durata del rapporto lavorativo;
che, per effetto di tale esposizione, aveva iniziato a soffrire di una serie di patologie, oggetto di riscontro da parte del perito il quale, sulla scorta della documentazione sanitaria disponibile, accertava una “ malattia pleuro polmonare da esposizione ad amianto a possibile evoluzione maligna”. Presenza di lesioni toraciche captanti alla PET/TC, in particolare di linfonodi mediastinici. Mieloma multiplo Ig G/Lambda in chemioterapia”.
Aderendo alle conclusioni del perito, il giudice accertava l'esistenza del nesso causale tra le patologie diagnosticate e lo svolgimento della prestazione lavorativa come operaio fornellista-caminista, svolta a stretto contatto con fibre d'amianto per lungo tempo.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l' con atto depositato Pt_1
in data 29.5.2023. Gli appellati indicati in epigrafe, sebbene ritualmente evocati in giudizio, nella qualità di eredi di , rimanevano Persona_1
contumaci. La causa, previo svolgimento di consulenza tecnica di ufficio, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza dell'8.5.2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo motivo di gravame l' impugna la sentenza per Pt_1
difetto di motivazione in ordine alla prova del nesso causale tra le lavorazioni e le patologie riscontrate, lamentando che il giudice, limitandosi a richiamare le conclusioni della relazione peritale, ha fornito una motivazione viziata per incompletezza, contraddittorietà e mancato rispetto della causalità logica.
Sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la prestazione lavorativa non è tabellata e non soggetta al rischio indicato e dalla relazione peritale non è possibile ricavare dati tecnici, assistiti da rigore scientifico, in ordine al rischio connesso allo svolgimento delle attività lavorative di
CP_1
In particolare, quanto al rischio lavorativo, lamenta che il consulente di primo grado non ha svolto correttamente l'anamnesi lavorativa, con riferimento alla descrizione delle mansioni svolte e dei periodi di effettiva esposizione al rischio. Rileva, poi, che dal parere versato in atti Per_2
risulta che il ciclo produttivo aziendale, con riferimento alle mansioni di fornellista-caminista svolte nei cantieri del polo industriale di Siracusa, non ha comportato l'impiego di amianto o di materiali contenenti quest'ultimo, evidenziando solo la presenza di silice nei calcestruzzi refrattari isolanti.
1.2. Eccepisce l'inammissibilità del riconoscimento della patologia
“mieloma multiplo” atteso che non aveva menzionato tale patologia CP_1
nella domanda amministrativa. Rileva, in ogni caso, che la letteratura scientifica specializzata non ha attestato alcun nesso tra il mieloma multiplo e l'esposizione all'amianto.
1.3. Lamenta che il giudice non ha correttamente valutato la sussistenza dei presupposti per l'accertamento del nesso causale atteso che, per un verso, sulla scorta del parere è possibile escludere la presenza di Per_2
amianto nel luogo di lavoro, e, per altro verso, sono evidenti le carenze di allegazioni in ordine alle lavorazioni a rischio, con la conseguenza che mancano elementi a supporto di un giudizio di causalità sostenuto da ragionevole certezza.
2.1.Il collegio ha disposto consulenza tecnica di ufficio al fine di verificare se le patologie riscontrate dalla consulenza tecnica di primo grado potessero considerarsi a eziologia lavorativa.
Il consulente tecnico con relazione condivisa dal collegio, in quanto fondata su criteri corretti, ha accertato che “Dalle certificazioni allegate nella
CTU (pagg. 18-21) risulta ampiamente dimostrata l'esposizione del lavoratore a fibre di amianto durante il periodo lavorativo 12.05.1980 al
31.12.2003. Pertanto, la presenza di placche pleuriche è da considerare riconducibile a eziologia lavorativa, tenuto conto dell'attività svolta da
e della documentazione sopra citata. Per quanto Persona_1
riguarda il Mieloma multiplo IgG/Lambda riscontrato sul Signor Per_1
va osservato che le cause del mieloma multiplo non sono ancora
[...]
note, e che non vi sono evidenze scientifiche a sostegno del ruolo della esposizione all'amianto nella genesi o/e nello sviluppo del mieloma multiplo.
Sulla base dei criteri di valutazione sopra riportati il danno biologico è quantificabile nella misura del 5%.”.
Poiché il danno derivaNte dall'attività lavorativa è inferiore al minimo indennizzabile, la domanda proposta in primo grado deve essere rigettata.
In ordine al mieloma multiplo, accertato dal consulente di primo grado, il
CTU nominato in questo grado di giudizio ha escluso la eziologia lavorativa, con conseguente assorbimento delle censure relative all'inammissibilità della valutazione di tale patologia per difetto di domanda.
L'appello deve essere accolto e la domanda proposta in primo grado da deve essere rigettata. Persona_1 Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU di entrambi i gradi, come liquidate con separati decreti, vanno poste a carico dei soccombenti.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta da , Persona_1
condanna e nella qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_1
, a pagare le spese processuali di entrambi i gradi che Persona_1
liquida per il primo grado in € 2540,00 e per il presente grado in € 2906,00 oltre rimborso spese generali, pone definitivamente a carico degli odierni appellati le spese di CTU come liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valeria Di Stefano dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 440/2023 R.G. promosso
DA
( ) in persona legale rappresentante p.t., rappresentato Pt_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Giovanni Sicuso
Appellante
CONTRO
( ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
( ), nella qualità di eredi di
[...] C.F._2 Per_1
[...]
Appellati contumaci
OGGETTO: appello –riconoscimento malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al tribunale di Siracusa esponeva di essere Persona_1
affetto da “ispessimento pleurico di probabile natura etero plastica” riconducibile alla prestazione lavorativa svolta presso diverse ditte nel settore metalmeccanico e chiedeva il riconoscimento della malattia professionale e la condanna dell' al pagamento della rendita. Pt_1
Con sentenza n. 343 del 26 aprile 2023 il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava che, per effetto della malattia professionale accertata, il lavoratore aveva subito una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 16%; condannava, pertanto, l' a corrispondere, in favore di Pt_1
e , nella qualità di eredi del lavoratore nel Controparte_1 Controparte_2
frattempo deceduto, l'indennizzo in capitale o la rendita con decorrenza dalla domanda amministrativa e con interessi legali calcolati a decorrere dal 121° giorno successivo alla domanda stessa;
condannava l' al pagamento Pt_1
delle spese di lite e della CTU esperita nel corso del giudizio.
In particolare, il primo giudice accertava che impiegato presso il CP_1
polo industriale di Siracusa dal 1980 al 2017 con le mansioni di operaio fornellista-caminista, era stato esposto ad amianto per tutta la durata del rapporto lavorativo;
che, per effetto di tale esposizione, aveva iniziato a soffrire di una serie di patologie, oggetto di riscontro da parte del perito il quale, sulla scorta della documentazione sanitaria disponibile, accertava una “ malattia pleuro polmonare da esposizione ad amianto a possibile evoluzione maligna”. Presenza di lesioni toraciche captanti alla PET/TC, in particolare di linfonodi mediastinici. Mieloma multiplo Ig G/Lambda in chemioterapia”.
Aderendo alle conclusioni del perito, il giudice accertava l'esistenza del nesso causale tra le patologie diagnosticate e lo svolgimento della prestazione lavorativa come operaio fornellista-caminista, svolta a stretto contatto con fibre d'amianto per lungo tempo.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l' con atto depositato Pt_1
in data 29.5.2023. Gli appellati indicati in epigrafe, sebbene ritualmente evocati in giudizio, nella qualità di eredi di , rimanevano Persona_1
contumaci. La causa, previo svolgimento di consulenza tecnica di ufficio, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza dell'8.5.2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo motivo di gravame l' impugna la sentenza per Pt_1
difetto di motivazione in ordine alla prova del nesso causale tra le lavorazioni e le patologie riscontrate, lamentando che il giudice, limitandosi a richiamare le conclusioni della relazione peritale, ha fornito una motivazione viziata per incompletezza, contraddittorietà e mancato rispetto della causalità logica.
Sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la prestazione lavorativa non è tabellata e non soggetta al rischio indicato e dalla relazione peritale non è possibile ricavare dati tecnici, assistiti da rigore scientifico, in ordine al rischio connesso allo svolgimento delle attività lavorative di
CP_1
In particolare, quanto al rischio lavorativo, lamenta che il consulente di primo grado non ha svolto correttamente l'anamnesi lavorativa, con riferimento alla descrizione delle mansioni svolte e dei periodi di effettiva esposizione al rischio. Rileva, poi, che dal parere versato in atti Per_2
risulta che il ciclo produttivo aziendale, con riferimento alle mansioni di fornellista-caminista svolte nei cantieri del polo industriale di Siracusa, non ha comportato l'impiego di amianto o di materiali contenenti quest'ultimo, evidenziando solo la presenza di silice nei calcestruzzi refrattari isolanti.
1.2. Eccepisce l'inammissibilità del riconoscimento della patologia
“mieloma multiplo” atteso che non aveva menzionato tale patologia CP_1
nella domanda amministrativa. Rileva, in ogni caso, che la letteratura scientifica specializzata non ha attestato alcun nesso tra il mieloma multiplo e l'esposizione all'amianto.
1.3. Lamenta che il giudice non ha correttamente valutato la sussistenza dei presupposti per l'accertamento del nesso causale atteso che, per un verso, sulla scorta del parere è possibile escludere la presenza di Per_2
amianto nel luogo di lavoro, e, per altro verso, sono evidenti le carenze di allegazioni in ordine alle lavorazioni a rischio, con la conseguenza che mancano elementi a supporto di un giudizio di causalità sostenuto da ragionevole certezza.
2.1.Il collegio ha disposto consulenza tecnica di ufficio al fine di verificare se le patologie riscontrate dalla consulenza tecnica di primo grado potessero considerarsi a eziologia lavorativa.
Il consulente tecnico con relazione condivisa dal collegio, in quanto fondata su criteri corretti, ha accertato che “Dalle certificazioni allegate nella
CTU (pagg. 18-21) risulta ampiamente dimostrata l'esposizione del lavoratore a fibre di amianto durante il periodo lavorativo 12.05.1980 al
31.12.2003. Pertanto, la presenza di placche pleuriche è da considerare riconducibile a eziologia lavorativa, tenuto conto dell'attività svolta da
e della documentazione sopra citata. Per quanto Persona_1
riguarda il Mieloma multiplo IgG/Lambda riscontrato sul Signor Per_1
va osservato che le cause del mieloma multiplo non sono ancora
[...]
note, e che non vi sono evidenze scientifiche a sostegno del ruolo della esposizione all'amianto nella genesi o/e nello sviluppo del mieloma multiplo.
Sulla base dei criteri di valutazione sopra riportati il danno biologico è quantificabile nella misura del 5%.”.
Poiché il danno derivaNte dall'attività lavorativa è inferiore al minimo indennizzabile, la domanda proposta in primo grado deve essere rigettata.
In ordine al mieloma multiplo, accertato dal consulente di primo grado, il
CTU nominato in questo grado di giudizio ha escluso la eziologia lavorativa, con conseguente assorbimento delle censure relative all'inammissibilità della valutazione di tale patologia per difetto di domanda.
L'appello deve essere accolto e la domanda proposta in primo grado da deve essere rigettata. Persona_1 Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU di entrambi i gradi, come liquidate con separati decreti, vanno poste a carico dei soccombenti.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta da , Persona_1
condanna e nella qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_1
, a pagare le spese processuali di entrambi i gradi che Persona_1
liquida per il primo grado in € 2540,00 e per il presente grado in € 2906,00 oltre rimborso spese generali, pone definitivamente a carico degli odierni appellati le spese di CTU come liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valeria Di Stefano dott.ssa Graziella Parisi