Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/05/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 21.05.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 912/2018 r.g. e vertente
(c.f. ), ricorrente Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Stancampiano;
contro
(c.f. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, resistente rappresentata e difesa dall'avv. Attilio De Gregorio
già ( ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Russo. oggetto: opposizione all'esecuzione.
Motivi in fatto ed in diritto della Decisione
1. Con ricorso depositato il 16 febbraio 2018 proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520179012328452000, relativamente alle cartelle avente nn. 9520000023686604000, 29520010069296413000, 29520020018817612000,
29520130000908740000 in ragione del mancato versamento dei contributi, oltre interessi di mora e sanzioni, relativi agli anni 1997, 2000, 2001, 2003 e 2004. A sostegno dell'opposizione eccepiva preliminarmente l'omessa notifica delle citate cartelle con conseguente pronuncia di nullità dell'atto di intimazione;
la prescrizione di tutte le somme eventualmente dovute a titolo di contributo previdenziale ex art. 3, comma 9, L. n. 335/95; deduceva l'omessa allegazione dell'atto prodromico e il difetto di motivazione. Chiedeva pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di intimazione n.
29520179012328452000, che venisse dichiarata l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione;
l'intervenuta prescrizione del credito dichiarando al contempo l'irricevibilità del credito contributivo vantato dalla relativamente alle Parte_2 annualità 1997, 1998, 2000, 2001, 2002 e 2003; la nullità dell'avviso di intimazione per omessa allegazione
1
dell'atto prodromico;
l'omessa osservanza del diritto internazionale in materia;
la nullità e inesistenza della notifica dell'avviso di intimazione.
Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto ex adverso dedotto. In Controparte_2 particolare, parte resistente preliminarmente rilevava che, adeguandosi al D.L. 119/2018, nelle more della definizione del giudizio, aveva originariamente annullato al 31.12.2018, e sono allo stato sospese, quattro delle cinque cartelle sottese l'intimazione impugnata, nello specifico le n. 29520000023686604, n.
29520010069296413, n. 29520020018817612 e n. 29520030038104575. Deduceva, inoltre, che tutte le cartelle erano state regolarmente notificate e non erano mai state opposte dalla ricorrente che, nei periodi immediatamente successivi alla notifica delle stesse, aveva operato dei parziali pagamenti delle somme richieste dimostrando di essere perfettamente a conoscenza del proprio debito. Precisava altresì che successivamente alla notifica delle citate cartelle il Concessionario ha notificato ulteriori atti di procedura interruttivi del termine prescrizionale e che con riferimento alla cartella n. 29520130000908740, relativa ai contributi 2010, e all'intimazione opposta nessuna prescrizione si era mai verificata atteso che la prima era stata notificata il 14.07.2013 e la seconda il 18.01.2018. Quanto alla eccezione del difetto di motivazione rilevava che, trattandosi di eccezione attinente profili formali dell'intimazione, la stessa si sarebbe dovuta sollevare entro venti giorni dalla notifica dell'intimazione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. a pena di inammissibilità. Contestava, inoltre, l'eccezione di decadenza del termine di notifica delle cartelle formulata dalla ricorrente eccependo la tardività della stessa atteso che la stessa si sarebbe dovuta sollevare in sede di impugnazione delle cartelle. Con riferimento alla mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi ne contestava la fondatezza oltre che l'inammissibilità. Chiedeva preliminarmente il rigetto dell'istanza di sospensione per manifesta carenza del fumus e del periculum; sempre preliminarmente, qualora nelle more del giudizio l' dovesse pronunziarsi relativamente all'applicabilità Controparte_1 dell'art. 4 del D.L.119/18 anche ai i crediti di natura previdenziale, che venisse dichiarata la cessata materia del contendere relativamente alle cartelle n. 29520000023686604, n. 29520010069296413, n.
29520020018817612 e n. 29520030038104575 ed ai sottesi ruoli;
che venisse dichiarata la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 29520179012328452000 e delle sottese cartelle;
conseguentemente che venisse rigettato il ricorso con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza Parte_2 del ricorso e chiedendo in via riconvenzionale la condanna di al risarcimento Controparte_2 dei danni in favore di per inadempimento contrattuale. Chiedeva preliminarmente il rigetto Parte_2 della richiesta di sospensione dell'atto impugnato;
nel merito, il rigetto delle richieste dell'opponente per infondatezza o con qualsiasi altra statuizione dichiarando la sussistenza del credito di Parte_2 portato dai ruoli impugnati;
in via subordinata, ove dovesse essere acclarata all'esito del presente giudizio l'impossibilità di recuperare le somme iscritte a ruolo per la prescrizione del credito, la condanna di al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore di Cassa Forense di Controparte_2
2 3
una somma pari agli importi dichiarati prescritti. Con vittoria di spese e compensi di causa da porre a carico di chi di ragione.
L'udienza del 21.05.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2. Preliminarmente va rilevato che a far data dal 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 76 del DL n. 73/2021, convertito in Legge n. 106 del 23/7/2021, la società è stata sciolta e dal giorno Controparte_2 successivo l'esercizio delle funzioni di riscossione nella Regione Siciliana è svolto dall'
[...]
che è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi di Controparte_1
Controparte_2
3. Va quindi evidenziato che l'opposizione con la quale si denuncino vizi propri del titolo è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi e pertanto va proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nei venti giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Ne consegue che, avendo il ricorrente depositato il ricorso oltre tale termine, è precluso a questo decidente la decisione in ordine ai motivi che attengono alla regolarità formale del titolo esecutivo, quali il difetto di motivazione, il difetto di allegazione dell'atto presupposto,
l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
4. Nel merito va rilevato che dall'esame della documentazione in atti risulta che le cartelle nn.
29520000023686604, n. 29520010069296413, n. 29520020018817612 e n. 29520030038104575 sono state stralciate in quanto rientranti nel campo di applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 119/2018, convertito in L. n. 136/2018.
5. Con riferimento alla cartella n. 29520130000908740 va rilevato che dall'esame della documentazione prodotta dal concessionario risulta provata che la stessa è stata notificata in data 14.7.2013.
Sul punto deve infatti rilevarsi che in tema di notificazioni a mezzo posta, la validità della notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui al d.lgs. n. 261/1999, art. 5, comma 1, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata a decorrere dal 30 aprile 2011 con il d.lgs. n. 58/2011 e quella portata dalla l. n.
124/2017, è stata esclusa dalla più recente giurisprudenza di legittimità nel solo caso in cui abbia ad oggetto atti giudiziari, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata dal d.lgs n. 58/2011 al solo gestore del servizio postale universale ( e, nel successivo regime della l. n. 124/2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale (v. Cass. n. 25521/2020 e n. 2299/2020); nella specie, dunque, la notifica deve dirsi regolarmente eseguita (cfr sentenza n. 2423 del 2024 del Tribunale di Messina.)
Orbene nonostante la regolarità della notifica la cartella non è stato oggetto di tempestiva impugnazione.
Ne consegue che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/99. Il detto termine secondo consolidato orientamento della
3 4
Cassazione “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e acconsentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando
l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cass.
N.4506/2007).
Tuttavia va rilevato che l'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.lgs. n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.eventuali fatti estintivi del credito controverso formatisi successivamente a tale momento, come la prescrizione.
Nel caso di specie atteso che la cartella di pagamento n. 29520130000908740 è stata notificata in data
14.7.2013 nessuna prescrizione risulta essere maturata.
Atteso l'esito della lite e le ragioni della decisione vanno compensate le spese tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle nn. 29520000023686604,
29520010069296413, 29520020018817612 e 29520030038104575;
- rigetta per il resto;
- compensa le spese tra le parti
Messina, 22.5.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
4