TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3212/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3212/23 R.G. Div., promossa
DA
nata ad [...] il [...] (C.F. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Ispica in via Neghelli n. 9, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro Rustico che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Pecorara, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare, ex art 473-bis 28 c.p.c, del
27.11.2024 sulle conclusioni precisate come in atti;
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio celebrato in Ispica in data 08.05.1993 con , trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Ispica al n. 16, parte 2, serie A, anno 1993, dal quale sono nati i figli
(n. 30.08.1994) e (n. 18.03.1997), (n. 08.05.2001) e (n. Per_1 Per_2 CP_2 CP_3
16.07.2003) di anni rispettivamente 30, 28, 23 e 21, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che ha esposto di essersi separata dal marito, giusta sentenza di separazione giudiziale n. 1104/2023 del
12/07/2023 resa inter partes dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi più riconciliata con lui e che è pertanto trascorso il termine prescritto dalla separazione per ottenere la pronuncia di divorzio, chiedendo il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili, stante la disparità reddituale ed economica intercorrente con il marito, conseguente alla mancata acquisita capacità professionale, avendo la stessa dedicato il proprio esclusivo impegno, in costanza di matrimonio, alla crescita ed accudimento dei quattro figli nati dall'unione coniugale;
che il resistente, costituitosi in giudizio, mentre non ha contestato la domanda in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato la ricostruzione in fatto dedotta dalla moglie, specie relativamente alla condizione economica di ciascun coniuge, ed in particolare della ricorrente esercente attività lavorativa presso un panificio ed in possesso di un modesto patrimonio mobiliare derivante da vendite immobiliari effettuate tra gli anni 2021 e 2023, chiedendo così rigettarsi la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile per mancanza dei presupposti di legge, avendo perdipiù la instaurato una stabile convivenza in Ispica con altro uomo;
Pt_1
che all'udienza di comparizione dei coniugi, dinnanzi al Presidente delegato, di giorno 07.03.2024, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti, la causa, su richiesta di entrambi i difensori delle parti, è stata rinviata all'udienza di discussione, ex art 473-bis.28. del 27.11.2024, ed ivi posta in decisione con riserva di riferire al Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti;
che il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti in data 29.11.2024, nulla ha opposto;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine di un anno dall' udienza presidenziale, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione giudiziale n.
1104/2023 del 12/07/2023 resa, inter partes, dal Tribunale di Ragusa, mentre la protrazione di tale pagina 2 di 5 regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che relativamente all'unica determinazione economica controversa tra le parti, si ritiene che non possa essere accolta la domanda avanzata dalla resistente di vedersi riconosciuta una somma a titolo di assegno divorzile, per le ragioni di seguito illustrate;
che ricordato come gravi sul richiedente l'assegno divorzile la dimostrazione del ricorrere dei presupposti di legge per la sua attribuzione, (ex multis Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 38362 del
03/12/2021), al riguardo non vi è prova in giudizio, della persistenza, ad oggi, tra gli ex coniugi di una rilevante sperequazione economica tra i medesimi, frutto ed esito dell'intervenuta disgregazione del nucleo familiare;
che invero, orientamento giurisprudenziale consolidato è quello che attribuisce all'assegno divorzile una funzione perequativa;
un assegno divorzile, quindi, che deve, preliminarmente, tenere in considerazione, attraverso l'allegazione dei fatti proposta dalle parti, prima, e mediante i poteri istruttori concessi al giudice, poi, della disparità economico-patrimoniale che potrebbe concretizzarsi tra gli ex coniugi a seguito dello scioglimento di un rapporto matrimoniale. Una funzione equilibratrice da perseguire con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, ed in particolare del criterio del contributo dato dal coniuge al patrimonio comune, non finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale;
che, pertanto, occorre accertare in primo luogo, l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive delle parti, che deve altresì essere “rilevante” dovendosi escludere che minimi scostamenti possano giustificare l'imposizione di un assegno;
valutazione che non riguarda solo i redditi ma qualunque utilità suscettibile di valutazione economica ( Cass. Civ. sez. VI 19 giungo 2014
n. 13026; Cass. Civ. sez. VI 27 maggio 2014 n. 11797). che in altri termini la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, all'epoca della decisione sull'assegno, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite del 2018, è un passaggio necessario ai fini dell'attribuzione (e della quantificazione) dello stesso;
che orbene, ciò premesso, nel caso in esame è, incontrovertibilmente, emerso dalla documentazione pagina 3 di 5 prodotta in atti dalla medesima (cfr. bonifici ricevuti e Cud 2023 seppur attestante solo gli Pt_1 ultimi mesi dell'anno) e dalle dichiarazioni dalla stessa personalmente rese all'udienza di comparizione del 07.03.2024, un complessivo miglioramento della condizione economica della ricorrente, che attualmente svolge stabile attività lavorativa presso il panificio di AN EP per circa euro
800,00 mensili, oltre euro 1.000,00 di tredicesima, e ciò sebbene in costanza di matrimonio non abbia mai svolto attività lavorativa, non più onerata, peraltro, del pagamento del canone di locazione pari ad euro 270,00 per come rimasto accertato in sede di separazione, avendo la medesima, sentita nel presente giudizio, dichiarato di abitare, allo stato, a casa di un cugino (cfr. verbale del 07.03.2024) e non depositando alcun contratto di locazione (come avvenuto in sede di separazione);
A ciò si aggiunga che dalle copie delle dichiarazioni reddituali depositate in atti, la ricorrente risulta proprietaria oltre che di terreni, anche di immobili concessi in locazione dei cui relativi canoni, per come evincibili in dichiarazione, la stessa nulla deduce;
come pure nulla ha dedotto e contestato la
, circa l'affermazione eccepita dal in seno alla propria comparsa di costituzione e Pt_1 CP_1 risposta: “negli ultimi anni, ed in particolare tra il 2021 ed il 2023 (doc. 4 – visura catastale e ipotecaria ), ha venduto varie unità immobiliari, percependo ingenti somme che Parte_1 certamente hanno incrementato il patrimonio personale della medesima”; che di contro, sebbene dalla documentazione in atti, non emerge, chiaramente, l'intervenuta cessazione dell'attività lavorativa di impresa esercitata dal resistente in costanza di matrimonio, ritenendo verosimile che detta attività possa continuare nell'esercizio dei figli della coppia, che pure versano delle, non meglio, quantificate somme di denaro in favore del padre per contribuire al relativo mantenimento, per come dichiarato dallo stesso, , risulta, ad oggi, che il medesimo sia CP_1
disoccupato, per come dimostrato dalla copia della scheda DID del 23.01.2024 depositata in atti. A ciò si aggiunga che, è pure provata l'intervenuta definizione del procedimento di pignoramento della casa di proprietà dello stesso, con relativo decreto di trasferimento di proprietà dell'immobile depositato in atti, sebbene anche il medesimo possieda molteplici quote di proprietà terriera ed immobiliare per come documentato in atti, al pari della;
Pt_1
che, infine, relativamente, all'esposizione debitoria derivante dal decreto ingiuntivo depositato in atti dalla ricorrente per circa euro 143.000,00, la stessa sembrerebbe gravare su entrambi i coniugi, avendo la rilasciato fideiussione, pertanto esposta al debito come il marito;
Pt_1
che tutto ciò detto, non può dirsi provata, in giudizio, l'esistenza di una sperequazione economica intercorrente tra gli ex coniugi, tale da legittimare il riconoscimento di un assegno divorzile, ne consegue il rigetto della domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
che relativamente alle spese processuali attesa la natura del giudizio, le stesse possono in ragione della pagina 4 di 5 parziale soccombenza porsi per metà a carico della resistente e compensarsi per l'altra metà;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ispica in data 08.05.1993, tra e , trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Ispica al n. 16, parte 2, serie A, anno 1993
Rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile avanzata dalla ricorrente per le ragioni di cui in parte motiva;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ispica di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Condanna parte ricorrente al pagamento della metà delle spese processuali, che già in questa misura, si liquidano in complessivi euro 1.600,00, da versarsi in favore di;
Controparte_1
Così deciso in Ragusa, addì, 20.03.2025
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3212/23 R.G. Div., promossa
DA
nata ad [...] il [...] (C.F. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Ispica in via Neghelli n. 9, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro Rustico che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Pecorara, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare, ex art 473-bis 28 c.p.c, del
27.11.2024 sulle conclusioni precisate come in atti;
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio celebrato in Ispica in data 08.05.1993 con , trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Ispica al n. 16, parte 2, serie A, anno 1993, dal quale sono nati i figli
(n. 30.08.1994) e (n. 18.03.1997), (n. 08.05.2001) e (n. Per_1 Per_2 CP_2 CP_3
16.07.2003) di anni rispettivamente 30, 28, 23 e 21, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che ha esposto di essersi separata dal marito, giusta sentenza di separazione giudiziale n. 1104/2023 del
12/07/2023 resa inter partes dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi più riconciliata con lui e che è pertanto trascorso il termine prescritto dalla separazione per ottenere la pronuncia di divorzio, chiedendo il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili, stante la disparità reddituale ed economica intercorrente con il marito, conseguente alla mancata acquisita capacità professionale, avendo la stessa dedicato il proprio esclusivo impegno, in costanza di matrimonio, alla crescita ed accudimento dei quattro figli nati dall'unione coniugale;
che il resistente, costituitosi in giudizio, mentre non ha contestato la domanda in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato la ricostruzione in fatto dedotta dalla moglie, specie relativamente alla condizione economica di ciascun coniuge, ed in particolare della ricorrente esercente attività lavorativa presso un panificio ed in possesso di un modesto patrimonio mobiliare derivante da vendite immobiliari effettuate tra gli anni 2021 e 2023, chiedendo così rigettarsi la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile per mancanza dei presupposti di legge, avendo perdipiù la instaurato una stabile convivenza in Ispica con altro uomo;
Pt_1
che all'udienza di comparizione dei coniugi, dinnanzi al Presidente delegato, di giorno 07.03.2024, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti, la causa, su richiesta di entrambi i difensori delle parti, è stata rinviata all'udienza di discussione, ex art 473-bis.28. del 27.11.2024, ed ivi posta in decisione con riserva di riferire al Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti;
che il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti in data 29.11.2024, nulla ha opposto;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine di un anno dall' udienza presidenziale, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione giudiziale n.
1104/2023 del 12/07/2023 resa, inter partes, dal Tribunale di Ragusa, mentre la protrazione di tale pagina 2 di 5 regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che relativamente all'unica determinazione economica controversa tra le parti, si ritiene che non possa essere accolta la domanda avanzata dalla resistente di vedersi riconosciuta una somma a titolo di assegno divorzile, per le ragioni di seguito illustrate;
che ricordato come gravi sul richiedente l'assegno divorzile la dimostrazione del ricorrere dei presupposti di legge per la sua attribuzione, (ex multis Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 38362 del
03/12/2021), al riguardo non vi è prova in giudizio, della persistenza, ad oggi, tra gli ex coniugi di una rilevante sperequazione economica tra i medesimi, frutto ed esito dell'intervenuta disgregazione del nucleo familiare;
che invero, orientamento giurisprudenziale consolidato è quello che attribuisce all'assegno divorzile una funzione perequativa;
un assegno divorzile, quindi, che deve, preliminarmente, tenere in considerazione, attraverso l'allegazione dei fatti proposta dalle parti, prima, e mediante i poteri istruttori concessi al giudice, poi, della disparità economico-patrimoniale che potrebbe concretizzarsi tra gli ex coniugi a seguito dello scioglimento di un rapporto matrimoniale. Una funzione equilibratrice da perseguire con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, ed in particolare del criterio del contributo dato dal coniuge al patrimonio comune, non finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale;
che, pertanto, occorre accertare in primo luogo, l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive delle parti, che deve altresì essere “rilevante” dovendosi escludere che minimi scostamenti possano giustificare l'imposizione di un assegno;
valutazione che non riguarda solo i redditi ma qualunque utilità suscettibile di valutazione economica ( Cass. Civ. sez. VI 19 giungo 2014
n. 13026; Cass. Civ. sez. VI 27 maggio 2014 n. 11797). che in altri termini la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, all'epoca della decisione sull'assegno, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite del 2018, è un passaggio necessario ai fini dell'attribuzione (e della quantificazione) dello stesso;
che orbene, ciò premesso, nel caso in esame è, incontrovertibilmente, emerso dalla documentazione pagina 3 di 5 prodotta in atti dalla medesima (cfr. bonifici ricevuti e Cud 2023 seppur attestante solo gli Pt_1 ultimi mesi dell'anno) e dalle dichiarazioni dalla stessa personalmente rese all'udienza di comparizione del 07.03.2024, un complessivo miglioramento della condizione economica della ricorrente, che attualmente svolge stabile attività lavorativa presso il panificio di AN EP per circa euro
800,00 mensili, oltre euro 1.000,00 di tredicesima, e ciò sebbene in costanza di matrimonio non abbia mai svolto attività lavorativa, non più onerata, peraltro, del pagamento del canone di locazione pari ad euro 270,00 per come rimasto accertato in sede di separazione, avendo la medesima, sentita nel presente giudizio, dichiarato di abitare, allo stato, a casa di un cugino (cfr. verbale del 07.03.2024) e non depositando alcun contratto di locazione (come avvenuto in sede di separazione);
A ciò si aggiunga che dalle copie delle dichiarazioni reddituali depositate in atti, la ricorrente risulta proprietaria oltre che di terreni, anche di immobili concessi in locazione dei cui relativi canoni, per come evincibili in dichiarazione, la stessa nulla deduce;
come pure nulla ha dedotto e contestato la
, circa l'affermazione eccepita dal in seno alla propria comparsa di costituzione e Pt_1 CP_1 risposta: “negli ultimi anni, ed in particolare tra il 2021 ed il 2023 (doc. 4 – visura catastale e ipotecaria ), ha venduto varie unità immobiliari, percependo ingenti somme che Parte_1 certamente hanno incrementato il patrimonio personale della medesima”; che di contro, sebbene dalla documentazione in atti, non emerge, chiaramente, l'intervenuta cessazione dell'attività lavorativa di impresa esercitata dal resistente in costanza di matrimonio, ritenendo verosimile che detta attività possa continuare nell'esercizio dei figli della coppia, che pure versano delle, non meglio, quantificate somme di denaro in favore del padre per contribuire al relativo mantenimento, per come dichiarato dallo stesso, , risulta, ad oggi, che il medesimo sia CP_1
disoccupato, per come dimostrato dalla copia della scheda DID del 23.01.2024 depositata in atti. A ciò si aggiunga che, è pure provata l'intervenuta definizione del procedimento di pignoramento della casa di proprietà dello stesso, con relativo decreto di trasferimento di proprietà dell'immobile depositato in atti, sebbene anche il medesimo possieda molteplici quote di proprietà terriera ed immobiliare per come documentato in atti, al pari della;
Pt_1
che, infine, relativamente, all'esposizione debitoria derivante dal decreto ingiuntivo depositato in atti dalla ricorrente per circa euro 143.000,00, la stessa sembrerebbe gravare su entrambi i coniugi, avendo la rilasciato fideiussione, pertanto esposta al debito come il marito;
Pt_1
che tutto ciò detto, non può dirsi provata, in giudizio, l'esistenza di una sperequazione economica intercorrente tra gli ex coniugi, tale da legittimare il riconoscimento di un assegno divorzile, ne consegue il rigetto della domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
che relativamente alle spese processuali attesa la natura del giudizio, le stesse possono in ragione della pagina 4 di 5 parziale soccombenza porsi per metà a carico della resistente e compensarsi per l'altra metà;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ispica in data 08.05.1993, tra e , trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Ispica al n. 16, parte 2, serie A, anno 1993
Rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile avanzata dalla ricorrente per le ragioni di cui in parte motiva;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ispica di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Condanna parte ricorrente al pagamento della metà delle spese processuali, che già in questa misura, si liquidano in complessivi euro 1.600,00, da versarsi in favore di;
Controparte_1
Così deciso in Ragusa, addì, 20.03.2025
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5