Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 18/03/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 105/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente
dott. Paola Elefante Giudice rel.
dott. Elisa Einaudi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 105/2024 R.G. promosso da:
, in proprio e quale titolare della AZIENDA AGRICOLA Parte_1
BELLOCCHIA ANDREA, corrente in Monteu Roero (CN), Località Villa Superiore n. 60, Con il patrocinio dell'avv. Daniele Edoardo GINELLA nei confronti di con sede in Fossano (CN), Via Federico Sacco Controparte_1
n. 2, nonché del socio accomandatario illimitatamente responsabile
(c.f. , residente in [...] C.F._1
Silvio Pellico n. 9/1
*
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di e del socio accomandatario illimitatamente Controparte_1 responsabile Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza alla società resistente e personalmente al socio accomandatario illimitatamente responsabile, non costituiti in giudizio né comparsi all'udienza; sentita la parte ricorrente;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa resistente ha la sede nel
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considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII;
ritenuto, quanto al presupposto oggettivo per l'apertura della L.G., che lo stato di insolvenza si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità del debitore di adempiere, con mezzi normali e regolarmente, le obbligazioni assunte;
ritenuto che
tale presupposto sia riscontrabile nella fattispecie in esame e sia desumibile dall'esposizione debitoria della nei confronti della odierna ricorrente, dovuta al CP_1 mancato pagamento delle fatture nn. 74, 94 e 113 del 2023, e pertanto risalente a quasi due anni fa;
ritenuto che
lo stato di persistente difficoltà economica in cui si trova la debitrice è ulteriormente confermato: i) dalla mancata opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 59/2024, avente ad oggetto la pretesa creditoria avanzata dalla ricorrente, notificato alla società debitrice a mezzo PEC in data
23/1/2024 e dichiarato esecutivo con decreto del 11/3/2024; ii) dal mancato adempimento spontaneo da parte di a seguito della notifica dell'atto di precetto, avvenuta in data CP_1
13/3/2024, e dell'atto di precetto in rinnovazione in data 19/6/2024; iii) dai plurimi pignoramenti mobiliari e presso terzi con esito negativo, intrapresi dalla creditrice sulla scorta degli atti di precetto per il credito in oggetto, sia nei confronti della che nei confronti del socio CP_1 accomandatario responsabile ai sensi dell'art. 2304 c.c.; iv) dalla Controparte_1 sottrazione da parte del dell'unica modesta somma che risultava depositata sul CP_1 conto corrente intestato alla società debitrice aperto presso la Banca di Caraglio, nelle more del perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi;
v) infine dal fatto che la società debitrice, così come il socio personalmente, sono risultati totalmente privi di beni patrimoniali con cui fare fronte alle obbligazioni assunte o quantomeno utilmente pignorabili, come peraltro dichiarato dallo stesso legale rappresentante di ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'art. 492, co. 4, c.p.c., in occasione del pignoramento mobiliare del 12/7/2024 presso il negozio di macelleria della debitrice, sito in Savigliano, anch'esso con esito negativo;
ritenuto che
ulteriore elemento di valutazione è dato dal fatto che la risulta di fatto CP_1 priva di una sede legale posto la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi eseguita presso la sede legale sita a Fossano (CN) in via Sacco n. 2 ha avuto esito negativo essendo il destinatario risultato "trasferito", nonostante si trattasse dell'indirizzo indicato nella visura CCIAA, sia al tempo della notifica sia tutt'ora, quale sede legale della società; che, infine, dalla documentazione acquisita dall'Ufficio del Registro, negli ultimi tre anni, risultano iscritti, sia nei confronti della società debitrice che del socio, diversi atti giudiziari ed in particolare decreti ingiuntivi ed esecuzioni mobiliari;
ritenuto pertanto che sussista palesemente lo stato di insolvenza della società e del CP_1 socio Controparte_1 rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma, CCI;
2 che infatti il credito vantato dalla ricorrente, oggetto dell'istanza, ammonta ad € 32.081,45, come da atto di precetto in data 16/8/2024; che inoltre l'ammontare dei debiti contributivi e fiscali scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria documentale risulta complessivamente superiore ai 200 mila euro;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di Controparte_1
con sede in Fossano (CN), Via Federico Sacco n. 2, avente ad oggetto “l'attività di
[...] commercio all'ingrosso ed al minuto di carni e bestiame e più in generale di tutti i prodotti previsti dalle tabelle merceologiche di cui al D.M. 4/8788 n. 375; la macellazione e la lavorazione delle carni e dei prodotti della macellazione”, nonché del socio accomandatario illimitatamente responsabile (c.f. Controparte_1
, residente in [...]1, C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Paola ELEFANTE, e Curatore il dr. , con Persona_1 studio in Cuneo, C.so Nizza n. 22; ritenuto che il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art 125, comma 3, CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la
3 documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
FISSA il giorno 8.07.2025, alle ore 10,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCII;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.
Così deciso in Cuneo, il 6/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Paola Elefante Dott. Roberta Bonaudi
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