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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/07/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.sa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 819 Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con l'Avv. Angela Aversa ---- appellante. Parte_1
E
con gli Avv.ti Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli e Marcello Carnovale ---- CP_1
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Castrovillari, Giudice del Lavoro.
Indennità disoccupazione agricola.
Conclusioni per l'appellante: “… - Accogliersi l'appello e conseguentemente dichiarare il diritto dell'istante ad aver riconosciuta la somma portata in monitorio sulla base della documentazione in atti, atteso che niente è stato corrisposto alla deducente;
CP_
- Confermare dunque il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare l' al versamento di quanto dovuto a , ovvero all'importo portato in monitorio di €. Parte_1
5.503,53 oltre spese legali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla complessiva somma dovuta;
- Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi”; Conclusioni per l'appellato: “… rigettare l'appello e confermare la sentenza del Tribunale di
Castrovillari n. 643 del 22.4.2022, in subordine, previa dichiarazione di inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza, rigettare la domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese di giudizio”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dalla IG.ra avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, che ha accolto l'opposizione promossa dall' CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n° 112/2019, ottenuto dalla IG.ra a fronte di un Parte_1
riconoscimento di debito operato dallo stesso con nota del 19/6/2013, relativamente CP_1
all'indennità di disoccupazione agricola spettantele per l'anno 2012, ammontante ad €
5.503,53.
2. Il detto Tribunale, infatti, optando per la soluzione più liquida, ha verificato che si era
“cristallizzato nel corso del giudizio che il pagamento di € 5.503,53” fosse “effettivamente avvenuto a favore della opposta sul conto a suo nome presso Poste Italiane Spa, IBAN:
T25K0760103384000039010989”.
3. Avverso la sentenza dianzi sintetizzata è insorta la IG.ra , affermando: a) che la Pt_1
prova deficitaria di pagamento, offerta dall' attraverso una mera interrogazione CP_1
informatica dei propri sistemi, non poteva supportare il principio adottato della decisione secondo la soluzione più liquida;
b) che il Tribunale, conseguentemente, non aveva fatto buon governo del principio dell'onere della prova gravante sul debitore che affermi l'adempimento;
c) più specificamente, che, negata l'esistenza di un conto corrente presso Parte_2
inizialmente individuato quale conto della parte privata, non si comprendeva su quale diverso conto corrente fosse stato versato l'importo dovuto dall' d) che l'uso del principio della CP_1
soluzione più liquida aveva reso la sentenza ingiusta.
4. S'è costituito anche in grado d'appello l' resistendo e richiamando le eccezioni di CP_1
decadenza annuale dell'azione giudiziale (dalla decisione sul ricorso amministrativo o dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo) e di prescrizione, sempre annuale, relativa alle prestazioni di disoccupazione, sollevate sin dal primo grado di giudizio.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 20 giugno 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- Il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
I.1 L'appellante, all'udienza del 22/5/2025, non è comparsa, vedendosi così differito l'incardinato procedimento all'udienza del 26/6/2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348
c.p.c., comma secondo, prima parte, con coeva ordinanza, regolarmente comunicata dalla cancelleria.
I.2 All'odierna udienza, fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 20 giugno 2025,
l'appellante è rimasta assente.
I.3 Conseguentemente, si sono venute a creare le condizioni di cui al secondo comma del predetto art. 348 c.p.c., ultima parte, secondo cui: non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio>>.
Sicché, l'appello deve essere dichiarato, per l'appunto, improcedibile.
II.- Le spese del grado vengono compensate, stante la dichiarazione di esonero di cui all'art. 152 d.a.c.p.c., versata in atti dall'appellante, coevamente al ricorso.
III.- Stante la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato in data 10 agosto 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 643/2022, resa in data 22 aprile 2022, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Compensa le spese del grado;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, il 18 luglio 2025. Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente dott.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.sa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 819 Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con l'Avv. Angela Aversa ---- appellante. Parte_1
E
con gli Avv.ti Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli e Marcello Carnovale ---- CP_1
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Castrovillari, Giudice del Lavoro.
Indennità disoccupazione agricola.
Conclusioni per l'appellante: “… - Accogliersi l'appello e conseguentemente dichiarare il diritto dell'istante ad aver riconosciuta la somma portata in monitorio sulla base della documentazione in atti, atteso che niente è stato corrisposto alla deducente;
CP_
- Confermare dunque il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare l' al versamento di quanto dovuto a , ovvero all'importo portato in monitorio di €. Parte_1
5.503,53 oltre spese legali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla complessiva somma dovuta;
- Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi”; Conclusioni per l'appellato: “… rigettare l'appello e confermare la sentenza del Tribunale di
Castrovillari n. 643 del 22.4.2022, in subordine, previa dichiarazione di inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza, rigettare la domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese di giudizio”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dalla IG.ra avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, che ha accolto l'opposizione promossa dall' CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n° 112/2019, ottenuto dalla IG.ra a fronte di un Parte_1
riconoscimento di debito operato dallo stesso con nota del 19/6/2013, relativamente CP_1
all'indennità di disoccupazione agricola spettantele per l'anno 2012, ammontante ad €
5.503,53.
2. Il detto Tribunale, infatti, optando per la soluzione più liquida, ha verificato che si era
“cristallizzato nel corso del giudizio che il pagamento di € 5.503,53” fosse “effettivamente avvenuto a favore della opposta sul conto a suo nome presso Poste Italiane Spa, IBAN:
T25K0760103384000039010989”.
3. Avverso la sentenza dianzi sintetizzata è insorta la IG.ra , affermando: a) che la Pt_1
prova deficitaria di pagamento, offerta dall' attraverso una mera interrogazione CP_1
informatica dei propri sistemi, non poteva supportare il principio adottato della decisione secondo la soluzione più liquida;
b) che il Tribunale, conseguentemente, non aveva fatto buon governo del principio dell'onere della prova gravante sul debitore che affermi l'adempimento;
c) più specificamente, che, negata l'esistenza di un conto corrente presso Parte_2
inizialmente individuato quale conto della parte privata, non si comprendeva su quale diverso conto corrente fosse stato versato l'importo dovuto dall' d) che l'uso del principio della CP_1
soluzione più liquida aveva reso la sentenza ingiusta.
4. S'è costituito anche in grado d'appello l' resistendo e richiamando le eccezioni di CP_1
decadenza annuale dell'azione giudiziale (dalla decisione sul ricorso amministrativo o dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo) e di prescrizione, sempre annuale, relativa alle prestazioni di disoccupazione, sollevate sin dal primo grado di giudizio.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 20 giugno 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- Il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
I.1 L'appellante, all'udienza del 22/5/2025, non è comparsa, vedendosi così differito l'incardinato procedimento all'udienza del 26/6/2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348
c.p.c., comma secondo, prima parte, con coeva ordinanza, regolarmente comunicata dalla cancelleria.
I.2 All'odierna udienza, fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 20 giugno 2025,
l'appellante è rimasta assente.
I.3 Conseguentemente, si sono venute a creare le condizioni di cui al secondo comma del predetto art. 348 c.p.c., ultima parte, secondo cui: non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio>>.
Sicché, l'appello deve essere dichiarato, per l'appunto, improcedibile.
II.- Le spese del grado vengono compensate, stante la dichiarazione di esonero di cui all'art. 152 d.a.c.p.c., versata in atti dall'appellante, coevamente al ricorso.
III.- Stante la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato in data 10 agosto 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 643/2022, resa in data 22 aprile 2022, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Compensa le spese del grado;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, il 18 luglio 2025. Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente dott.ssa Gabriella Portale