Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/02/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 909 / 2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliere dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al N. 909 2023 R.G. promossa da:
nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
alias:
1. , nato il [...], in [...]; Parte_2
2. nato il [...] in [...]; CP_1
3. nato il [...]; Parte_3
4. nato il [...] in [...]; CP_2
5. nato il [...] in [...]; CP_3
6. nato il [...] in [...]; CP_4
7. nato il [...] in [...]; CP_5
8. nato il [...] in [...] Parte_4 rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. BERGAMINI SIMONE GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verona (VR), via Col. Fincato
n. 210
ATTORE APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Ministro e Controparte_6
Questore pro tempore, rappresentati e difesi come da mandato ex lege dall'Avvocatura dello
Stato di Venezia ed elettivamente domiciliati in Venezia, Piazza San Marco n. 63
CONVENUTI APPELLATI
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE DI VENEZIA
1
Conclusioni parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: nel merito:
- annullare e/o totalmente riformare l'ordinanza impugnata esclusivamente con riferimento al motivo di appello n. 2) in quanto gravemente viziata per i motivi enunciati;
- lo scrivente difensore e procuratore speciale dichiara invece di rinunciare all'impugnazione con riferimento al motivo n. 1) dell'atto di citazione per carenza di interesse, avendo l'appellante nelle more conseguito il permesso di soggiorno;
- conseguentemente, riformare l'ordinanza impugnata e in epigrafe specificata, per le ragioni in fatto ed in diritto esposte nel motivo sub. 2 dell'atto di citazione in appello
- in ogni caso, spese compensate”.
Conclusioni parte appellata: “Voglia la Corte di appello adita per le ragioni esposte in narrativa:
- in via principale, previa declaratoria di inammissibilità dell'inibitoria spiccata, dichiarare inammissibile l'appello o comunque rigettarlo in quanto infondata, in fatto ed in diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Conclusioni Procuratore Generale: “Visto Sost. Procuratore Generale Dott.ssa Paola
Cameran chiede il rigetto dell'appello, visualizzato solo oggi 28/09/2023”.
FATTO
1. Con ricorso del 29/11/2021, il sig. chiedeva l'annullamento del decreto Parte_1
emesso dal Questore di Verona in data 15/10/2020, notificato in data 27/09/2021, che rigettava la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno “per cure mediche – gravidanza” ai sensi dell'art. 19, comma 2 lett. d) D. Lgs. 286/1998 così come interpretato ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 376/2000 sulla base della asserita assenza di convivenza tra il ricorrente e la coniuge, in stato di gravidanza, nonché della pericolosità sociale ritenuta preminente.
1.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente contestava la violazione dell'art. 6, comma
8, D. Lgs. 286/98, con riferimento particolare ai controlli sulla convivenza effettuati dal
2 Questore di Verona rispetto ai due coniugi, che avevano portato ad affermare che
“OSSERVATO dunque che non risulta soddisfatto il requisito, previsto dalla precitata sentenza, dell'effettiva convivenza con la coniuge e che dunque viene a mancare il requisito della possibilità di estendere il precitato divieto di espulsione in capo al richiedente ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. d) D. Lgs. 286/98”.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, contestava la valutazione della pericolosità sociale effettuata nel decreto impugnato, contestando la violazione dell'art. 19, comma 2 in relazione all'art. 13, comma 1, D. Lgs. 286/98.
1.3. Parte resistente si costituiva in giudizio contestando le censure mosse dal ricorrente circa le verifiche sulla convivenza tra il sig. e la coniuge. Pt_1
1.4. Con il decreto n. 2548/2023, il Tribunale di Venezia rigettava la domanda dell'odierno appellante sull'assunto che lo stesso “non ha dato prova dell'effettività del vincolo familiare che viene strumentalmente allegato ai fini dell'accoglimento della domanda ai sensi dell'art.
19 comma 2 d.lgs. 286/98” e rinveniva un comportamento doloso del sig. che aveva Pt_1
indebitamente azionato il suo diritto in sede giudiziaria al solo fine di procrastinare la propria permanenza sul territorio nazionale, condannandolo ex art. 96, comma 3, c.p.c.
2. Quale primo motivo di appello deduce la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. nella parte in cui il Giudice ha esulato i limiti della domanda e si è pronunciato sull'effettività del rapporto di coniugio e sul rapporto familiare, nonché sull'effettiva nascita del figlio.
2.1. Sottolinea come, esulando dal principio della domanda attorea ex art. 99 c.p.c. ha inteso valutare ex novo la sussistenza dei vincoli familiari del ricorrente, sulla base di affermazioni errate. Fa particolare riferimento agli accertamenti sulla convivenza posti in essere dalla
Questura di Verona, effettuati nell'arco di tre giorni consecutivi nel periodo estivo. Chiede quindi l'annullamento del predetto provvedimento invocando la violazione dell'art. 6, comma
8, Testo Unico Immigrazione.
2.2. Infatti, deduce come il Questore non aveva negato il richiesto titolo di soggiorno per assenza del vincolo familiare ma solo sulla base della non reperibilità dei signori e Pt_1
implicando che gli altri requisiti (rapporto di coniugio con donna in stato di Parte_5
gravidanza) fossero provati.
2.3. Il secondo motivo di impugnazione è relativo alla condanna alle spese per lite temeraria.
Deduce la violazione dell'art. 96 c.p.c. con riferimento alla sussistenza in capo al ricorrente del dolo e conseguente condanna del ricorrente di una somma ulteriore ex art. 96, comma 3
c.p.c..
3 2.4. Allega come la temerarietà della lite possa ravvisarsi nella coscienza dell'infondatezza della domanda, dal comportamento processuale tenuto dalla parte e della condotta extraprocessuale, il c.d. abuso del diritto di azione e il difetto di normale prudenza in chi agisca a tutela di un diritto cautelare o esecutivo che il giudice accerti come inesistente.
2.5. Nel caso di specie, invece, allega l'appellante come alcuna delle parti abbia mai contestato la sussistenza del diritto azionato in sede amministrativa dal sig. che si è visto rigettare Pt_1
la richiesta sulla base di presupposti errati. Chiede pertanto la riforma del provvedimento impugnato sul punto.
2.6. Si è costituito il , instando per il rigetto dell'impugnazione. Controparte_6
2.7. Con foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 09/12/2024, il sig. Pt_1 deduceva quanto segue: “lo scrivente difensore e procuratore speciale dichiara invece di rinunciare all'impugnazione con riferimento al motivo n. 1) dell'atto di citazione per carenza di interesse, avendo l'appellante nelle more conseguito il permesso di soggiorno”. Permaneva invece l'interesse alla riforma del provvedimento impugnato con riferimento alla condanna alle spese per lite temeraria: “annullare e/o totalmente riformare l'ordinanza impugnata esclusivamente con riferimento al motivo di appello n. 2) in quanto gravemente viziata per i motivi enunciati”.
2.8. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.02.2025, tenutasi in modalità cartolare.
DIRITTO
L'appello è infondato per i motivi che seguono.
1. Quanto al primo motivo, si dà atto della rinuncia fatta dal sig. circa il primo motivo Pt_1
di impugnazione, nel foglio di precisazione delle conclusioni del 09/12/2024.
1.1. Si dichiara, in relazione a tale motivo, cessata la materia del contendere.
2. Quanto al secondo motivo, relativo alla condanna alle spese per lite temeraria ex art. 96, co.
3, c.p.c., questo deve essere rigettato, con conseguente conferma del provvedimento di prime cure.
2.1. E' noto come la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configuri una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di «abuso del processo», quale l'aver agito
4 o resistito pretestuosamente (Cass. n. 3830/2021; Cass. n. 20018/2020; Cass. n. 29812/2019;
Cass. n. 27623/2017).
2.2. Secondo alcune decisioni della S.C., il comma 3 dell'art. 96 trova applicazione in presenza dei presupposti soggettivi di cui al comma 1.
2.3. È stato così affermato che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 96, comma 3, la mala fede o la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, e non singoli aspetti di essa, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione, suscettibile di essere irragionevolmente leso da danni punitivi non proporzionati (Cass. n. 7726/2016) e come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione
(Cass. n. 9912/2018).
2.4. La Suprema Corte ha anche affermato che va condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c. la parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso (Cass. n. 18057/2016).
2.5. Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha fondato la propria pronuncia sulla base del fatto che la domanda era stata strumentalmente posta con dolo al solo fine di procrastinare una indebita permanenza del sig. sul territorio nazionale. Pt_1
2.6. La Corte concorda con tali deduzioni.
2.7. Per consentire una corretta ricostruzione del ragionamento logico seguito, si illustra quanto segue.
2.8. Stando al documento 10 dimesso dall'Avvocatura di Stato, il 22 agosto 2020 nasceva, in
Francia, , figlio dei sig.ri (odierno appellante) e Persona_1 Parte_1 Parte_6
La relativa gravidanza si è verosimilmente protratta da dicembre 2019 all'agosto 2020.
2.9. La Questura di Verona emette il provvedimento di rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche in data 15 ottobre 2020, e viene notificato in data 27 settembre
2021.
2.10. Il ricorso avverso tale rigetto viene iscritto in data 29 novembre 2021.
5 2.11. In tale ricorso non si dà conto dei motivi dell'irreperibilità del sig. presso Pt_1
l'abitazione di effettuazione dei controlli da parte della Questura, requisito fondamentale al rilascio del permesso di cui è causa. Sono stati effettuati tre accessi presso l'abitazione dichiarata: il primo in data 16 luglio 2020 alle ore 15:45; il secondo in data 21 luglio 2020 alle ore 15:30 e il terzo in data 22 luglio 2020 alle ore 18:30.
2.12. Appena un mese dopo, nasceva , in Francia. Persona_1
2.13. Alcuna spiegazione è stata fornita al riguardo da parte appellante, alcun titolo di viaggio,
o un qualche motivo lavorativo. Le motivazioni e doglianze sul punto sono prive di sostanza e l'onere probatorio relativo non può dirsi assolto.
2.14. Nelle more del ricorso in prime cure, l'odierno appellante dimetteva sub doc. 9 una attestazione dello stato di gravidanza della sig.ra rilasciato dall'INPS che indicava Parte_5
come data presunta del parto il 27 maggio 2022. Si trattava quindi di una gravidanza diversa da quella per cui era stato inizialmente richiesto il permesso di soggiorno per cure mediche, essendo la stessa iniziata all'incirca nel luglio del 2021.
2.15. Il permesso di soggiorno per cure mediche non è subordinato alla nascita del figlio, trovando la sua ratio nella tutela della donna in stato di gravidanza, e viene prolungato fino a sei mesi dalla nascita del figlio;
va, tuttavia, provato lo stato di gravidanza, la paternità del richiedente e l'augurato buon esito della gravidanza.
2.16. Negli atti e nella documentazione dimessa dall'appellante – tanto in prime cure che in appello – non vi è traccia di tutto ciò.
2.17. Dal 2021 ad oggi – sono passati 4 anni –, nulla è più stato allegato di significativo da parte appellante la quale, oltre a contestare genericamente, ha tenuto un comportamento processuale che non può dirsi limpido e che merita di essere sottoposto alla norma dell'articolo
96, comma 3, c.p.c. per manifesta inconsistenza giuridica nonché palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
2.18. Tali motivazioni non possono che portare alla reiezione del secondo motivo di appello e alla conferma del provvedimento di prime cure con riferimento alla condanna alle spese per lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c..
2.19. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere confermata.
2.20. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 e succ. modifiche (valore indeterminato, complessità bassa, fasi di studio, introduttiva e di decisione).
P.Q.M.
6 La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello e per l'effetto conferma il decreto del Tribunale di Venezia del 09.02.2023; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle parti appellate
[...]
e di Verona, liquidate in complessivi €3.473,00, oltre rimborso spese CP_6 CP_6
generali (15%), IVA e CPA come per legge;
dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 17.02.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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