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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/06/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.246/2024
Oggi 11/06/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Ventura con il ricorrente di persona;
per la parte resistente l'avv. Luisi in sostituzione.
I procuratori discutono la causa oralmente la causa.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 246/2024 R.L. promossa da
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Giovanni Ventura, Silvia Ventura ed Elisa Amadeo;
ricorrente contro
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
Roberto Pessi e Francesco Gianmaria;
OGGETTO: Risarcimento danni da dequalificazione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “1) Accertare e dichiarare la violazione dell'art.
2103 c.c. e dunque la dequalificazione ed il demansionamento patiti dal ricorrente dall'11.7.2022. 2) Conseguentemente ordinare alla convenuta di cessare il comportamento illegittimo ed adibire il ricorrente a mansioni riconducibile al ruolo di quadro direttivo di secondo livello ex
CCNL Bancari applicato, nonché condannare la convenuta a corrispondere allo stesso un risarcimento del danno professionale patito per un importo pari al doppio della retribuzione mensile moltiplicato per
2 i mesi di demansionamento accertati e/o in altra misura ritenuta equa e di giustizia anche ex art. 1226 c.c.. 3) Con vittoria di spese”.
Per la parte resistente: “Rigettare l'avverso ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto e perché sfornito di prova. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 6.6.2024 il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste esponendo di essere dipendente di e che in data 19.12.2019 gli era Controparte_1
stata attribuita la qualifica di Information System Architect Senior
Professional presso l'unità Transversal Solutions dell'area Global
Architectures della convenuta. Le sue mansioni, proprie del “Quadro direttivo di secondo livello” consistevano nel progettare e definire l'architettura dei sistemi informatici in utilizzo presso l'azienda datrice di lavoro, con discrezionalità nella scelta delle tecnologie, componenti hardware e software, interconnessioni, protocolli di comunicazione e interfacce da utilizzare.
2. A decorrere dall'11.7.2022, dopo una serie di colloqui con il responsabile era stato assegnato ad una task force costituita ad hoc presso l'unità
Operation Capacity & Performance Mgmt e gli era stato richiesto di svolgere attività impiegatizia di back office consistente nell'effettuare lo smaltimento delle pratiche di pignoramento, presso la società convenuta, attività consistita essenzialmente nel prendere in carico e lavorare pratiche di rinuncia ai pignoramenti presso terzi.
3. Deduceva dunque il ricorrente di essere stato demansionato in quanto destinato ad attività routinaria ed impiegatizia e che ciò era avvenuto senza che alcuna riorganizzazione, salvo una ridenominazione e un riposizionamento nell'organigramma aziendale interessasse il reparto di
3 provenienza, essendosi la società convenuta limitata ad attribuire i compiti espletati dal ricorrente sino a quel momento ad altri dipendenti.
4. Riportate le declaratorie professionali del CCNL applicabile, deduceva di aver subito un demansionamento illegittimo ai sensi dell'art. 2103 c.c. essendogli state assegnate mansioni alla III area professionale con danno professionale e di immagine da risarcire in via equitativa.
5. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la società convenuta, evidenziando che i cambiamenti organizzativi che avevano determinato la nuova destinazione del ricorrente erano stati determinati dal graduale disinvestimento della tecnologia e dalla corrispondente CP_2
implementazione delle nuove tecnologie scelte dal Gruppo UniCredit, ovvero APIGee e WSO. Tali cambiamenti avevano portato alla soppressione della posizione del ricorrente, risultando dunque contestata l'affermazione attorea di una riassegnazione delle mansioni già di pertinenza del ricorrente. Ad ogni modo era stata proposta al , Pt_1
l'assegnazione della mansione di Automation Engineering in Robotics, una sorta di “ingegnere del software”, ricevendo tuttavia un rifiuto da parte del lavoratore. Esaurite tutte le possibili opzioni di ricollocamento al ricorrente erano state assegnate mansioni di Controparte_3
all'interno del , e gli era stato richiesto di
[...] Controparte_4
amministrare e gestire documenti aventi carattere legale, relativi a procedure di pignoramento, compresa l'emissione e l'invio della dichiarazione di terzo, la gestione del relativo pagamento e l'analisi dei provvedimenti di estinzione da parte dei Tribunali, includendo la fornitura di istruzioni nei confronti delle filiali al fine di disporre i pagamenti ai creditori e/o rimuovere il blocco dai conti correnti dei clienti. Tra le responsabilità principali legate a tale ruolo vi erano
4 l'analisi e l'interpretazione dei documenti legali, la corrispondenza verso filiali, gestori o altri soggetti terzi e la corretta gestione dell'intero processo dall'inizio alla fine alla procedura, con piena riconducibilità delle mansioni sopra indicate alla declaratoria della qualifica professionale posseduta dal Sig. . Non era dunque fondata la Pt_1
prospettazione del ricorrente sulla violazione dell'art. 2103 c.c. e dunque nemmeno la richiesta risarcitoria avanzata, peraltro affetta da un'inammissibile genericità in punto di allegazioni.
6. La causa veniva istruita esclusivamente con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti agli atti introduttivi e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono illustrati.
8. La novella apportata all'art. 2103 c.c. dal D. Lgs. 15 nr. 81/2015 n.81, ha ribadito il diritto, per il lavoratore, di conservare l'inquadramento maturato anche in caso di assegnazione a mansioni inferiori, in quanto
“in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale” (art.2103 c.c. comma 2), e “Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi” (art.2103 comma
4). Ma in entrambi i casi il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto a pena di nullità ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento
(art.2103 comma 5 c.c.).
5 9. Ebbene, nel caso di specie è pacifico esclusivamente il fatto che al lavoratore siano state variate le mansioni dall'11.7.2022, mentre la resistente nega fermamente che il ricorrente sia stato assegnato a mansioni inferiori, risultando così necessaria un'analisi comparativa fra vecchie e nuove mansioni al fine di definire la controversia. Ciò che è certo ed incontestato è che il ricorrente aveva qualifica di quadro direttivo di 2° livello del CCNL Bancari, la cui declaratoria è così declinata dall'art. 97: “Sono quadri direttivi le lavoratrici/lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/lavoratori appartenenti alla presente categoria e/o alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simile. Nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria: “gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in
6 contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell'ambito dei seguenti rami di attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria); i responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela
o i responsabili di linee di prodotto e/o di attività di promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
i preposti a succursale, comunque denominate, che – in una complessiva valutazione dell'assetto organizzativo dell'impresa – svolgono, con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell'impresa nei confronti dei terzi nell'ambito dei poteri conferiti dall'impresa stessa, per quanto concerne le condizioni e l'erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell'unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall'impresa medesima. Fermo quanto sopra viene comunque riconosciuto, quale inquadramento minimo, il 1° livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti compreso il preposto;
il 2° livello retributivo se gli addetti sono 7; il 3° livello retributivo da 8 a 9 addetti e il 4° livello retributivo da 10 addetti in poi.
A tali fini va computato il personale appartenente almeno alla 3ª area professionale e il personale inquadrato nell'Area unificata (ex 1ª e 2ª area professionale) che svolge attività di cui all'art. 92, comma 7
(escluso l'ultimo alinea), del CCNL 31 marzo 2015. Relativamente al computo delle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale si applica la disciplina di legge in materia”. L'analisi di tale declaratoria, una volta tanto sufficientemente chiara, rende evidente che i tratti peculiari del quadro direttivo sono costituiti da un duplice requisito, che può essere
7 presente alternativamente, ed in particolare o dallo stabile svolgimento, caratterizzato da notevole esperienza, di mansioni richiedenti elevata preparazione professionale e/o particolare specializzazione, o dall'esercizio di elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento di forza lavoro appartenente per lo meno alla categoria della 3ª area professionale. In tal senso, ben si può dire che fino al luglio
2022 siano state affidate al ricorrente mansioni confacenti al suo livello di pertinenza, in quanto la qualifica di Information System Architect
Senior Professional presso l'unità Transversal Solutions dell'area Global
Architectures della convenuta, con il compito di progettare e definire l'architettura dei sistemi informatici in utilizzo presso l'azienda datrice di lavoro, con discrezionalità nella scelta delle tecnologie, componenti hardware e software, interconnessioni, protocolli di comunicazione e interfacce da utilizzare, ben era riconducibile a quell'elevata preparazione professionale e/o particolare specializzazione richiamata dalla declaratoria del Quadro direttivo.
10. Quanto invece alla mansione assegnata in seguito al ricorrente ed in tesi attorea, inferiore rispetto a quelle di pertinenza del proprio inquadramento, essa era relativa al ruolo di Controparte_3
all'interno del , operante, a sua volta,
[...] Controparte_4
nell'unità Core Banking Italy & Germany. Come da descrizione contenuta nella memoria difensiva di parte resistente, il compito del ricorrente era quello di: “di amministrare e gestire documenti aventi carattere legale relativi a procedure di pignoramento, compresa
l'emissione e l'invio della dichiarazione di terzo, la gestione del relativo pagamento e l'analisi dei provvedimenti di estinzione da parte dei
Tribunali, includendo la fornitura di istruzioni nei confronti delle filiali al fine di disporre i pagamenti ai creditori e/o rimuovere il blocco dai
8 conti correnti dei clienti…Tra le responsabilità principali legate a tale ruolo vi erano l'analisi e l'interpretazione dei documenti legali, la corrispondenza verso filiali, gestori o altri soggetti terzi e la corretta gestione dell'intero processo dall'inizio alla fine alla procedura”.
11. Ebbene, la stessa descrizione rinvenibile nella memoria difensiva, delle mansioni assegnate da ultimo al ricorrente, rende evidente che esse non sono confacenti a quelle di pertinenza del Quadro direttivo, in quanto non è rinvenibile nelle stesse, quel contributo di particolare specializzazione o di elevata preparazione professionale che era invece presente, conformemente alla declaratoria professionale del Quadro direttivo, nelle mansioni espletate fino al 10.7.2022. Invero, le mansioni da ultimo svolte appaiono inserirsi in un contesto tutto sommato standardizzato, nel quale l'apporto del lavoratore, di certo caratterizzato da attività che vanno al di là della semplice diligenza di esecuzione in quanto il presupposto è una conoscenza ordinariamente specialistica, viene conferito nell'ambito di direttive ben definite. Peraltro, l'unico elemento di descrizione nelle mansioni in questione che potrebbe aprire ad una diversa prospettazione, ovvero l'asserita attività interpretativa degli atti che sarebbe stata condotta dal ricorrente, è stato allegato da parte resistente in maniera inammissibilmente generica, sicchè è davvero difficile comprendere quale potrebbe essere stato l'apporto interpretativo, in senso giuridico, di un lavoratore che come il ricorrente, aveva una formazione in ambito informatico.
12. Risulta allora che le mansioni in questione, in ragione di quanto rilevato al punto che precede, debbano essere ricondotte a quelle proprie della terza area professionale, che l'art. 97 CCNL così descrive: ““
1. le lavoratrici/lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi
9 professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.
2. Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'impresa, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori. Nell'ambito della predetta declaratoria generale: nel 1° livello retributivo sono inquadrate le lavoratrici/lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/lavoratori; nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrate le lavoratrici/lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/lavoratori appartenenti alla presente area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni”. Per di più, non avendo avuto personale da coordinare ben si può dire che il ricorrente sia stato assegnato a mansioni proprie della terza area professionale – primo livello retributivo, dunque effettivamente inferiori a quelle del proprio livello, e per di più inerenti a differente categoria legale.
10 13. Un tanto chiarito, va ora accertato se il demansionamento sia stato legittimo. A tal proposito occorre rammentare che l'art.2103 c.c. esprime il principio inderogabile della necessaria corrispondenza tra inquadramento contrattuale e mansioni svolte. Al primo comma si dispone che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Il riferimento alle mansioni effettivamente svolte esprime la prevalenza del profilo esecutivo sul dato formale, l'effettività dei compiti svolti rispetto a quelli concordati ed alla qualifica formalmente attribuita. Il diritto del lavoratore è quindi quello di svolgere le mansioni corrispondenti al livello contrattuale concordato all'assunzione, svolgere le mansioni corrispondenti al livello di inquadramento superiore acquisito successivamente ed essere adibito alle mansioni riconducibili al livello di inquadramento e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, con diritto, dunque alla piena corrispondenza tra il livello contrattuale e le mansioni effettivamente svolte. La novella apportata all'art. 2103 c.c. dal D. Lgs.
15 nr. 81/2015 n.81, ha ribadito il diritto, per il lavoratore, di conservare l'inquadramento maturato anche in caso di assegnazione a mansioni inferiori, in quanto “in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale” (art.2103 c.c. comma
2), e “Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi”
11 (art.2103 comma 4). Tuttavia, in entrambi i casi il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto a pena di nullità ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento (art.2103 comma 5 c.c.).
14. Nel caso di specie, ed al di là delle motivazioni organizzative addotte da parte resistente, l'illegittimità del demansionamento ricorre in quanto il datore di lavoro ha omesso di inviare al lavoratore la comunicazione scritta prevista dall'art. 2103 c. 5 c.c., con conseguente nullità dell'atto di assegnazione a nuove mansioni.
15. Accertato che il demansionamento subito dal lavoratore è illegittimo stante il mancato rispetto dell'art. 2103 c. 5 c.c., e dato atto del fatto che come dedotto a verbale dalle parti in data 7.11.2024, il ricorrente è stato assegnato in data 29.10.2024 a mansioni attinenti al suo profilo professionale, con conseguente parziale cessazione della materia del contendere, va ora verificato se il ricorrente, come sostenuto nel ricorso abbia subito i danni di cui chiede il risarcimento.
16. Un tanto nel rispetto dei principi enunciati in materia dalla Corte di
Cassazione, la quale ha affermato che l'assegnazione a mansioni inferiori pacificamente rappresenta fatto potenzialmente idoneo a produrre una pluralità di conseguenze dannose, sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale. Ha in particolare affermato la Corte di Cassazione:
“Innanzi tutto l'inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale che può consistere sia nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali (tra le altre v. Cass. n. 11045 del 2004; Cass. n. 14199 del 2009). Invero la
12 violazione dell'art. 2103 c.c., può pregiudicare quel complesso di capacità e di attitudini definibile con il termine professionalità, che è di certo bene economicamente valutabile, posto che esso rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro. Inoltre la modifica in peius delle mansioni è potenzialmente idonea a determinare un pregiudizio a beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute, atteso che, nella disciplina del rapporto di lavoro, numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata del lavoratore, con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, con la configurabilità di una danno non patrimoniale risarcibile ogni qual volta vengano violati, superando il confine dei sacrifici tollerabili, diritti della persona del lavoratore oggetto di peculiare tutela al più alto livello delle fonti. Infatti questa
Corte, a Sezioni unite (sent. nn. 26972, 26973, 26974, 26975 dell'11 novembre 2008), dichiarando risarcibile il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale che determini, oltre alla violazione degli1 obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona, ha considerato che
l'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, viene meno nel caso in cui
l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge, come appunto nel caso del contratto di lavoro, da considerare ipotesi di risarcimento dei danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista. Lo stesso Collegio dedica adeguato rilievo alla dignità personale del lavoratore che, in riferimento agli artt. 2, 4 e
32 Cost., costruisce come diritto inviolabile;
descrive quale lesione di tale diritto proprio "i pregiudizi alla professionalità da dequalificazione,
13 che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa". Dunque dal riconoscimento costituzionale della personalità morale e della dignità del lavoratore deriva il diritto fondamentale di questi al pieno ed effettivo dispiegamento del suo professionalizzarsi espletando le mansioni che gli competono;
la lesione di tale posizione giuridica soggettiva ha attitudine generatrice di danni a contenuto non patrimoniale, in quanto idonea ad alterare la normalità delle relazioni del lavoratore con il contesto aziendale in cui opera, del cittadino con la società in cui vive, dell'uomo con se stesso. Quanto alla liquidazione di tali danni, la non patrimonialità - per non avere il bene persona un prezzo - del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva, che potrà costituire pure l'unica fonte di convincimento del giudice (ancora Cass. SS.UU. n. 26972/2008 Cit.).
7.2.- Chiarita l'astratta potenzialità lesiva dell'assegnazione a mansioni inferiori ad opera del datore di lavoro, si è precisato che la produzione di siffatti pregiudizi è soltanto eventuale: dall'inadempimento datoriale non deriva automaticamente l'esistenza di un danno, il quale non è immancabilmente ravvisabile solo in ragione della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo (Cass. SS.UU. n. 6572 del 2006). Fermi gli oneri di allegazione e di prova gravanti su chi denuncia di aver subito il pregiudizio, compete tuttavia al giudice di merito non solo ogni accertamento e valutazione di fatto circa la concreta sussistenza e la individuazione della specie del danno, ma anche la sua liquidazione - in ipotesi anche equitativa - sindacabile, in sede di legittimità, soltanto per
14 vizio di motivazione (in tal senso, v. Cass. n. 14199 del 2001; altresì:
Cass. n. 9138 del 2011, Cass. n. 2352 del 2010, Cass. n. 10864 del 2009,
Cass. n. 5333 del 2003; Cass. n. 10268 del 2002; Cass. n. 18599 del
2001, Cass. n. 104 del 1999). I criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, debbono consentire una valutazione che sia adeguata e proporzionata
(v. Cass. n. 12408 del 2011), in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato e permettere la personalizzazione del risarcimento (v. Cass. SS.UU. n. 26972/2008 cit.; Cass. n. 7740 del
2007; Cass. n. 13546 del 2006). Essendo la liquidazione del quantum dovuto per il ristoro del danno non patrimoniale inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, si esclude che
l'esercizio del potere equitativo del giudice di merito possa di per sè essere soggetto a controllo in sede di legittimità, se non in presenza di totale mancanza di giustificazione che sorregga la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorietà delle argomentazioni (cfr. Cass. n. 12918 del 2010;
Cass. n. 1529 del 2010; conforme, più di recente, Cass. n. 18778 del
2014). In particolare, in tema di dequalificazione, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19778
15 del 2014; Cass. n. 4652 del 2009; Cass. n. 28274 del 2008; Cass.
SS.UU.. n. 6572/2006 cit.)”.
17. Bisogna altresì ricordare che, secondo l'oramai consolidato orientamento della S.C., non basta la prova del demansionamento, cioè dell'inadempimento contrattuale del datore di lavoro, ma occorre che sia offerta la prova delle circostanze di fatto da cui risulta l'esistenza dei danni conseguenti all'inadempimento, così come riaffermato con la sentenza della S.C. 1327 del 26/01/2015, nella cui massima si legge: “In tema di danno da demansionamento, il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.”
18. Ebbene, il lavoratore assume di aver subito danno professionale e di immagine che deve essere equamente risarcito.
19. Quanto al danno alla professionalità, esso è suscettibile di avere contenuto sia non patrimoniale che patrimoniale. Quanto alla componente patrimoniale, che può consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita e/o dalla mancata acquisizione di nuove capacità, sia nella perdita di chance
16 e cioè di maggiori e nuove possibilità di guadagno, va detto che sul secondo profilo nulla è stato allegato in ricorso, mentre sul primo non si può non rilevarne il ricorrere nel caso di specie sulla base di una presunzione, in ragione della rapida obsolescenza che caratterizza le competenze degli operatori del settore informatico. Quanto alla componente non patrimoniale del danno professionale, vale lo stesso discorso, in ragione del fatto che la destinazione del lavoratore a mansioni inferiori estranee al suo bagaglio professionale è senz'altro idonea a ledere il suo diritto al pieno ed effettivo dispiegamento del suo professionalizzarsi espletando le mansioni che gli competono. Quanto al danno non patrimoniale da immagine, si rileva che significativa in senso favorevole alla prospettazione attorea appare la circostanza della destinazione del lavoratore a mansioni appartenenti a differente categoria legale rispetto a quella di pertinenza. Del resto, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la prova sul danno da demansionamento spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (da ultimo: Cass., Sez. Lav., ord. 10 febbraio 2025, n. 3400; in tal senso anche: Cass., Sez. Lav.., 15 febbraio 2021, n. 3822; Sez. I, ord. 2 ottobre 2019, n. 24585; Cass., Sez.
Lav., ord. 3 gennaio 2019, n. 21; Cass., Sez. Un. 24 marzo 2006, n.
6572).
20. Nel caso di specie, la durata del demansionamento, relativo al periodo
11.7.2022 al 6.6.2024 data di notifica del ricorso (l'unico oggetto di petitum), e la gravità del demansionamento suscettibile come detto, di
17 incidere in maniera rilevante sulla professionalità del lavoratore in quanto la destinazione alle mansioni inferiori è stata accompagnata da uno sradicamento dello stesso dal suo ambito professionale di elezione, fanno propendere per una quantificazione del danno da demansionamento in termini necessariamente equitativi, attraverso il ricorso al parametro della retribuzione del danneggiato (v. in tal senso,
Cass civ. Sez. L, Sentenza n. 12253 del 12/06/2015), nella misura del
20% del trattamento medio retributivo mensile netto goduto mediamente dal ricorrente nei 12 mesi antecedenti al demansionamento. Tale percentuale è stata determinata tenendo presente la circostanza, dedotta dalla resistente e non ex adverso contestata, per la quale il ricorrente svolge attività di consulenza informatica, se pure in modo solo saltuario e non fisso.
21. Il ricorso deve essere dunque parzialmente accolto e dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di assegnazione a mansioni di pertinenza del profilo professionale.
Dichiarata la nullità dell'assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori, deve essere accolta la domanda risarcitoria e condannata la convenuta a risarcire al ricorrente del danno patrimoniale e non patrimoniale subito nel periodo intercorso dall'11.7.2022 al 6.6.2024, nella misura sopra indicata oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo.
22. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di riassegnazione alle mansioni del livello di pertinenza;
18 b) in accoglimento del ricorso accerta e dichiara che il ricorrente ha subito un demansionamento illegittimo in quanto disposto in violazione dell'art. 2103 c. 5 c.c. a far data dall'11.7.2022 e condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire il ricorrente del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto nel periodo intercorso dall'11.7.2022 al 6.6.2024, da quantificare nella misura del 20% del trattamento medio retributivo mensile netto goduto mediamente dal ricorrente nei 12 mesi antecedenti al primo giorno di demansionamento, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo;
c) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.689,00 a titolo di compenso professionale, oltre agli accessori di legge;
Così deciso in Trieste, data 11/6/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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