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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato - Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella- Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta- Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n.
8326/2024
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Losito come Parte_1
da procura in atti
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 30/07/2024 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto in OL di Bari (BA) l'11.8.2004 con dalla cui unione era nata una figlia, Controparte_1 Per_1
(24.8.2005).
A fondamento della sua domanda la ricorrente deduceva che con decreto del
22.7.2020 il Tribunale di Bari aveva omologato la separazione personale dei coniugi recependo le condizioni da loro concordate che prevedevano l'affidamento condiviso della minore e il suo collocamento presso di lei, alla quale restava assegnata la casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno e l'obbligo di suo marito di versarle € 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di sua figlia oltre il 50% delle spese straordinarie.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento della declaratoria invocata e la conferma delle condizioni regolanti la separazione.
Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del 26.2.2025
pur ritualmente citato in giudizio, non si costituiva Controparte_1
e il Presidente, sentita la parte ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, dichiarava la contumacia del resistente e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti confermando le condizioni regolanti lo stato di separazione;
invitava poi il difensore a precisare le conclusioni e assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione ex art. 473 bis.22 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda tesa alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta.
1. - Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del
Tribunale è risultato vano per la mancata comparizione della convenuta ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.) della pronuncia della sentenza e del termine di sei mesi (come ridotto dalla legge
6/5/2015 n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella medesima procedura.
Pertanto, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di OL di Bari (BA), nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
3.- Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali, devono anzitutto essere revocati i provvedimenti relativi alla figlia , divenuta nelle Per_1
more maggiorenne.
4.- Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra i coniugi, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle delibate all'udienza del 26.2.2024, vanno confermate le statuizioni di cui al relativo verbale con la quale sono stati confermati i provvedimenti regolanti lo stato di separazione. 5.- Alla soccombenza del resistente ed al suo totale disinteresse per il presente giudizio, che ha impedito la consensualizzazione della lite, consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al vigente D.M. 147/2022, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 di cui alla di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale” ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del
D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio ed introduttiva liquidate con la riduzione del 30% stante la tenuità della causa, la fase decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 30/07/2024 da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in OL di Bari (BA) Parte_1 Controparte_1
l'11.8.2004 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel
Comune al n. 75, parte II, serie A, anno 2004;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. revoca i provvedimenti di carattere personale relativi alla figlia
, divenuta maggiorenne;
Per_1
4. conferma le ulteriori statuizioni adottate all'udienza del 26/02/2024; 5. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del
Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
6. condanna il resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi 2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 18.3.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I
Civile. Il Presidente estensore
Dott. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato - Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella- Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta- Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n.
8326/2024
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Losito come Parte_1
da procura in atti
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 30/07/2024 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto in OL di Bari (BA) l'11.8.2004 con dalla cui unione era nata una figlia, Controparte_1 Per_1
(24.8.2005).
A fondamento della sua domanda la ricorrente deduceva che con decreto del
22.7.2020 il Tribunale di Bari aveva omologato la separazione personale dei coniugi recependo le condizioni da loro concordate che prevedevano l'affidamento condiviso della minore e il suo collocamento presso di lei, alla quale restava assegnata la casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno e l'obbligo di suo marito di versarle € 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di sua figlia oltre il 50% delle spese straordinarie.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento della declaratoria invocata e la conferma delle condizioni regolanti la separazione.
Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del 26.2.2025
pur ritualmente citato in giudizio, non si costituiva Controparte_1
e il Presidente, sentita la parte ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, dichiarava la contumacia del resistente e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti confermando le condizioni regolanti lo stato di separazione;
invitava poi il difensore a precisare le conclusioni e assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione ex art. 473 bis.22 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda tesa alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta.
1. - Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del
Tribunale è risultato vano per la mancata comparizione della convenuta ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.) della pronuncia della sentenza e del termine di sei mesi (come ridotto dalla legge
6/5/2015 n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella medesima procedura.
Pertanto, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di OL di Bari (BA), nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
3.- Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali, devono anzitutto essere revocati i provvedimenti relativi alla figlia , divenuta nelle Per_1
more maggiorenne.
4.- Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra i coniugi, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle delibate all'udienza del 26.2.2024, vanno confermate le statuizioni di cui al relativo verbale con la quale sono stati confermati i provvedimenti regolanti lo stato di separazione. 5.- Alla soccombenza del resistente ed al suo totale disinteresse per il presente giudizio, che ha impedito la consensualizzazione della lite, consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al vigente D.M. 147/2022, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 di cui alla di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale” ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del
D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio ed introduttiva liquidate con la riduzione del 30% stante la tenuità della causa, la fase decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 30/07/2024 da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in OL di Bari (BA) Parte_1 Controparte_1
l'11.8.2004 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel
Comune al n. 75, parte II, serie A, anno 2004;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. revoca i provvedimenti di carattere personale relativi alla figlia
, divenuta maggiorenne;
Per_1
4. conferma le ulteriori statuizioni adottate all'udienza del 26/02/2024; 5. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del
Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
6. condanna il resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi 2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 18.3.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I
Civile. Il Presidente estensore
Dott. Giuseppe Disabato