TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/12/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
BUCATALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
AR AG
- Presidente rel.
Patrizia NI
- Giudice
- Giudice Enrica Di Tursi
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3606 - 2025 del R.G., avente ad oggetto:
separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso
DA
Parte_1 - difeso e rappresentato dall'avv. CASALUCCI GESSICA
E
CP_1 - difesa e rappresentata dall'avv. CASALUCCI GESSICA
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 07/11/2025 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 20/08/2005 avevano contratto matrimonio in Taranto;
dalla loro unione era nato il figlio il 09/08/2007, maggiorenne ma non Persona_1
economicamente indipendente;
l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione.
Sulla scorta di tali premesse adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 12/12/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art. 127
ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole e ne consente l'omologazione.
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, parzialmente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1 nato a "
TA (TA) il 21/04/1970, e CP_1 nata a [...] il
15/05/1976, uniti in matrimonio in Taranto il 20/08/2005 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Taranto dell'anno 2005, parte 2, serie A, numero 110;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1 e [...]
in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e CP_1
nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto.
4. DISPONE con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio sulla domanda congiunta di divorzio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12/12/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. AR AG)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
AR AG
- Presidente rel.
Patrizia NI
- Giudice
- Giudice Enrica Di Tursi
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3606 - 2025 del R.G., avente ad oggetto:
separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso
DA
Parte_1 - difeso e rappresentato dall'avv. CASALUCCI GESSICA
E
CP_1 - difesa e rappresentata dall'avv. CASALUCCI GESSICA
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 07/11/2025 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 20/08/2005 avevano contratto matrimonio in Taranto;
dalla loro unione era nato il figlio il 09/08/2007, maggiorenne ma non Persona_1
economicamente indipendente;
l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione.
Sulla scorta di tali premesse adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 12/12/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art. 127
ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole e ne consente l'omologazione.
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, parzialmente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1 nato a "
TA (TA) il 21/04/1970, e CP_1 nata a [...] il
15/05/1976, uniti in matrimonio in Taranto il 20/08/2005 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Taranto dell'anno 2005, parte 2, serie A, numero 110;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1 e [...]
in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e CP_1
nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto.
4. DISPONE con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio sulla domanda congiunta di divorzio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12/12/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. AR AG)