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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3578/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Marcello Maria De Napoli;
e
Controparte_1
con l'assistenza e difesa dell'avv.Rosario
[...] Francesco Crudo;
nonché
con l'assistenza e difesa dell'avv. Anna Faretra CP_2
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è finalizzata ad ottenere l'accertamento dell'infondatezza e dell'illegittimità della pretesa contributiva, con le relative sanzioni, rivendicata dall' nei confronti del ricorrente, con riferimento CP_1 alla contribuzione integrativa, afferente all'anno d'imposta Cont 2021 ovvero, in subordine, la condanna dell' alla corresponsione del contributo di cui trattasi, in ragione del 4% del fatturato, relativo alle prestazioni rese in regime di convenzione, comprese quelle “non esenti ticket” effettuate nei confronti delle persone fisiche. La causa ha, dunque, ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali per prestazioni rese in regime di Cont convenzionamento con la ed espletate da biologi iscritti all' e associate in società di capitali nella forma CP_1 della s.r.l. Al riguardo, l'art. 4 del regolamento approvato con CP_1 regolamento ministeriale 16.7.97, prevede quanto al contributo integrativo che "le associazioni professionali e le società alle quali partecipa un iscritto dell'ente devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di
1 ogni singolo socio o associato iscritto all'ente", determina quindi la percentuale sugli utili rilevante per la quantificazione della detta maggiorazione ed affida alle medesime associazioni la riscossione ed il versamento della stessa. In tale contesto, il soggetto obbligato al versamento del contributo integrativo è quello che si giova della prestazione professionale dell'iscritto che, nella specie, Cont va individuato nella con il quale vige il rapporto di convenzionamento. L'obbligo di versamento del contributo integrativo sussiste in ogni caso di attività del professionista, sia che questi eroghi direttamente la prestazione, sia nel caso in cui la stessa venga erogata attraverso una associazione di cui il professionista sia associato. Il soggetto obbligato al versamento del contributo integrativo è sempre quello che si Cont giova della prestazione professionale, sia questo la ovvero altro beneficiario della stessa. Cont Ebbene, la , nel costituirsi in giudizio ha evidenziato che, per l'anno 2021, all'art. 3 comma 4 del contratto in essere tra le parti, riferito alla rete di laboratori, si specificava che “a far data dal 01/01/2021 tutte le erogazioni saranno pagate a tariffa intera secondo il tariffario vigente e comunque fino alla concorrenza del tetto di spesa assegnato ad ogni singolo soggetto aggregato” (cfr. Cont all. n. 2 al fascicolo dell' ). Pertanto, lo “Studio Associato Analisi”, sulla base di quanto stabilito nei suddetti contratti e a seguito dell'erogazione delle prestazioni, avrebbe dovuto emettere le relative fatture, includenti oltre al costo dell'ammontare delle prestazioni erogate, anche il contributo integrativo dovuto all' CP_1 Con nota prot. AOO_183 n. 5163 del 29/03/2023 la CP_3
, a mezzo del Dipartimento promozione della salute e
[...] del benessere Animale-Sezione Strategie e Governo dell'Offerta- Sezione Strategie e Governo assistenza Ospedaliera, in merito all'adeguamento contributivo CP_1 per le PPP.AA. ha comunicato quanto segue: “…si precisa che per le Amministrazioni Pubbliche che si avvalgono delle prestazioni professionali degli iscritti così come da CP_1 delibera n. 3 del 16/11/2012 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell' contributo integrativo, seppur Pt_2 passato dal 01.02.2013 dal 2% al 4% resta fissato nella misura previgente del 2%....”. Ebbene, in merito alla percentuale di contributo integrativo, il Consiglio di Stato con sentenza n. 4062/2018 ha rigettato il ricorso dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia, confermando l'applicazione del contributo integrativo del 4% anche sulle parcelle rese dai professionisti nei confronti della Pubblica amministrazione. Il ricorso dei subordinava l'approvazione del CP_4 provvedimento, con il quale l'Ente aumentava la percentuale del contributo integrativo dovuto dagli iscritti,
2 all'applicazione solo esclusivamente alla committenza privata e non anche alle PA-cliente. La sentenza ha stabilito che tale limitazione violava la l. 133/11 (che concede la possibilità di tale aumento contributivo) e creava un'ingiustificata disparità di trattamento tra professionisti. Pertanto, alla luce delle su esposte motivazioni, il contributivo integrativo per l'anno 2021 deve essere applicato nella misura del 4% sui corrispettivi che concorrono a formare il reddito dell'attività autonoma di libera professione, senza differenza alcuna tra committenza privata o committenza pubblica. Dal regolamento si evince che la maggiorazione del CP_1 2% (4%) (cd. contributo integrativo) deve essere applicata su tutti i redditi connessi all'esercizio dell'attività professionale di biologo, anche se si tratti di attività svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa (artt. 8 d.lgs. 103/1996 e 4 Regolamento;
CP_1 la maggiorazione è comunque dovuta all' anche se, di CP_1 fatto, non riscossa, ma, in tal caso, il biologo ha diritto di ripetere le somme così versate direttamente nei confronti del "debitore", ossia del soggetto che si avvale della sua prestazione;
la normativa regolamentare disciplina espressamente anche l'ipotesi in cui il biologo iscritto all' sia, a sua volta, socio o membro di una società o CP_1 associazione professionale. In tal caso, sarà la stessa società o associazione ad applicare la maggiorazione "per la quota di competenza di ogni singolo socio o associato iscritto all'ente"; il medesimo art. 4 co.1 regolamento CP_1 chiarisce che "l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo iscritto è calcolato su una percentuale dei corrispettivi lordi conseguiti dalla associazione o società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili spettanti all'iscritto stesso"; nell'ipotesi dianzi esaminata, l'art. 4 co.2 del regolamento sopra citato prevede che la maggiorazione (ossia, il cd. contributo integrativo) viene riscossa diretta-mente dall' "....associazione o società partecipata". Poiché il volume di affari riconducibile all'attività professionale del ricorrente, per l'anno 2021, è pari ad € 261.258,66, il contributo integrativo su tale importo, ovvero il 4%, è pari ad € 10.450,35 ed è in ogni caso dovuto. Pertanto, legittima è la pretesa dell'ente previdenziale nell'importo richiesto;
il ricorrente è tenuto a versare il contributo integrativo nella misura richiesta dall' CP_1 salvo richiederne il pagamento ovvero la ripetizione al Cont beneficiario finale, ovvero alla quota parte, per le prestazioni rese a beneficio di quest'ultima, quale committente. Tenuto conto della complessità delle questioni affrontate, della connotazione interpretativa e della novità delle
3 stesse, si stima equo compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda e, per l'effetto, condanna la parte Cont ricorrente e la , quota parte, in relazione alle prestazioni rese in regime di convenzione, al pagamento del contributo integrativo nella misura del 4%, sì come richiesto dall' ; CP_1
- compensa le spese processuali tra le parti.
Bari, 19 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Marcello Maria De Napoli;
e
Controparte_1
con l'assistenza e difesa dell'avv.Rosario
[...] Francesco Crudo;
nonché
con l'assistenza e difesa dell'avv. Anna Faretra CP_2
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è finalizzata ad ottenere l'accertamento dell'infondatezza e dell'illegittimità della pretesa contributiva, con le relative sanzioni, rivendicata dall' nei confronti del ricorrente, con riferimento CP_1 alla contribuzione integrativa, afferente all'anno d'imposta Cont 2021 ovvero, in subordine, la condanna dell' alla corresponsione del contributo di cui trattasi, in ragione del 4% del fatturato, relativo alle prestazioni rese in regime di convenzione, comprese quelle “non esenti ticket” effettuate nei confronti delle persone fisiche. La causa ha, dunque, ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali per prestazioni rese in regime di Cont convenzionamento con la ed espletate da biologi iscritti all' e associate in società di capitali nella forma CP_1 della s.r.l. Al riguardo, l'art. 4 del regolamento approvato con CP_1 regolamento ministeriale 16.7.97, prevede quanto al contributo integrativo che "le associazioni professionali e le società alle quali partecipa un iscritto dell'ente devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di
1 ogni singolo socio o associato iscritto all'ente", determina quindi la percentuale sugli utili rilevante per la quantificazione della detta maggiorazione ed affida alle medesime associazioni la riscossione ed il versamento della stessa. In tale contesto, il soggetto obbligato al versamento del contributo integrativo è quello che si giova della prestazione professionale dell'iscritto che, nella specie, Cont va individuato nella con il quale vige il rapporto di convenzionamento. L'obbligo di versamento del contributo integrativo sussiste in ogni caso di attività del professionista, sia che questi eroghi direttamente la prestazione, sia nel caso in cui la stessa venga erogata attraverso una associazione di cui il professionista sia associato. Il soggetto obbligato al versamento del contributo integrativo è sempre quello che si Cont giova della prestazione professionale, sia questo la ovvero altro beneficiario della stessa. Cont Ebbene, la , nel costituirsi in giudizio ha evidenziato che, per l'anno 2021, all'art. 3 comma 4 del contratto in essere tra le parti, riferito alla rete di laboratori, si specificava che “a far data dal 01/01/2021 tutte le erogazioni saranno pagate a tariffa intera secondo il tariffario vigente e comunque fino alla concorrenza del tetto di spesa assegnato ad ogni singolo soggetto aggregato” (cfr. Cont all. n. 2 al fascicolo dell' ). Pertanto, lo “Studio Associato Analisi”, sulla base di quanto stabilito nei suddetti contratti e a seguito dell'erogazione delle prestazioni, avrebbe dovuto emettere le relative fatture, includenti oltre al costo dell'ammontare delle prestazioni erogate, anche il contributo integrativo dovuto all' CP_1 Con nota prot. AOO_183 n. 5163 del 29/03/2023 la CP_3
, a mezzo del Dipartimento promozione della salute e
[...] del benessere Animale-Sezione Strategie e Governo dell'Offerta- Sezione Strategie e Governo assistenza Ospedaliera, in merito all'adeguamento contributivo CP_1 per le PPP.AA. ha comunicato quanto segue: “…si precisa che per le Amministrazioni Pubbliche che si avvalgono delle prestazioni professionali degli iscritti così come da CP_1 delibera n. 3 del 16/11/2012 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell' contributo integrativo, seppur Pt_2 passato dal 01.02.2013 dal 2% al 4% resta fissato nella misura previgente del 2%....”. Ebbene, in merito alla percentuale di contributo integrativo, il Consiglio di Stato con sentenza n. 4062/2018 ha rigettato il ricorso dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia, confermando l'applicazione del contributo integrativo del 4% anche sulle parcelle rese dai professionisti nei confronti della Pubblica amministrazione. Il ricorso dei subordinava l'approvazione del CP_4 provvedimento, con il quale l'Ente aumentava la percentuale del contributo integrativo dovuto dagli iscritti,
2 all'applicazione solo esclusivamente alla committenza privata e non anche alle PA-cliente. La sentenza ha stabilito che tale limitazione violava la l. 133/11 (che concede la possibilità di tale aumento contributivo) e creava un'ingiustificata disparità di trattamento tra professionisti. Pertanto, alla luce delle su esposte motivazioni, il contributivo integrativo per l'anno 2021 deve essere applicato nella misura del 4% sui corrispettivi che concorrono a formare il reddito dell'attività autonoma di libera professione, senza differenza alcuna tra committenza privata o committenza pubblica. Dal regolamento si evince che la maggiorazione del CP_1 2% (4%) (cd. contributo integrativo) deve essere applicata su tutti i redditi connessi all'esercizio dell'attività professionale di biologo, anche se si tratti di attività svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa (artt. 8 d.lgs. 103/1996 e 4 Regolamento;
CP_1 la maggiorazione è comunque dovuta all' anche se, di CP_1 fatto, non riscossa, ma, in tal caso, il biologo ha diritto di ripetere le somme così versate direttamente nei confronti del "debitore", ossia del soggetto che si avvale della sua prestazione;
la normativa regolamentare disciplina espressamente anche l'ipotesi in cui il biologo iscritto all' sia, a sua volta, socio o membro di una società o CP_1 associazione professionale. In tal caso, sarà la stessa società o associazione ad applicare la maggiorazione "per la quota di competenza di ogni singolo socio o associato iscritto all'ente"; il medesimo art. 4 co.1 regolamento CP_1 chiarisce che "l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo iscritto è calcolato su una percentuale dei corrispettivi lordi conseguiti dalla associazione o società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili spettanti all'iscritto stesso"; nell'ipotesi dianzi esaminata, l'art. 4 co.2 del regolamento sopra citato prevede che la maggiorazione (ossia, il cd. contributo integrativo) viene riscossa diretta-mente dall' "....associazione o società partecipata". Poiché il volume di affari riconducibile all'attività professionale del ricorrente, per l'anno 2021, è pari ad € 261.258,66, il contributo integrativo su tale importo, ovvero il 4%, è pari ad € 10.450,35 ed è in ogni caso dovuto. Pertanto, legittima è la pretesa dell'ente previdenziale nell'importo richiesto;
il ricorrente è tenuto a versare il contributo integrativo nella misura richiesta dall' CP_1 salvo richiederne il pagamento ovvero la ripetizione al Cont beneficiario finale, ovvero alla quota parte, per le prestazioni rese a beneficio di quest'ultima, quale committente. Tenuto conto della complessità delle questioni affrontate, della connotazione interpretativa e della novità delle
3 stesse, si stima equo compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda e, per l'effetto, condanna la parte Cont ricorrente e la , quota parte, in relazione alle prestazioni rese in regime di convenzione, al pagamento del contributo integrativo nella misura del 4%, sì come richiesto dall' ; CP_1
- compensa le spese processuali tra le parti.
Bari, 19 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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