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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5709/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 5709/20 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1300/20, emesso dal Tribunale di Salerno il 15/06/20, depositato il 19/06/20
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Losacco, presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Posidonia n. 145, giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E tramite la mandataria in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovan Battista Santangelo e Gianluca De
Divitiis, presso lo studio di quest'ultimo elett.te domiciliata in Salerno, alla Piazza Sedile del
Campo n. 10, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 28/07/20, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1300/20, notificato il 25/06/20, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della Controparte_1 somma di € 10.321,84, oltre interessi moratori convenzionali e spese processuali, a titolo di saldo debitorio del contratto di finanziamento n. 5957320200, stipulato dall'opponente il 22/03/16 con la
. Parte_2
pagina 1 di 9 L'opponente eccepiva: la carenza di legittimazione attiva della cessionaria per la mancata dimostrazione delle intervenute cessioni del credito;
la mancata dimostrazione del rapporto di finanziamento;
la nullità del contratto di finanziamento per l'omessa sottoscrizione dello stesso da parte del funzionario della banca;
la mancata dimostrazione della ricezione degli estratti conto;
l'inidoneità probatoria, nel giudizio di opposizione, dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.; la nullità, per usurarietà, delle clausole relative agli interessi, dovendosi tener conto, ai fini del superamento del tasso soglia ex l. n. 108/96, anche degli interessi moratori e della penale di estinzione anticipata, con conseguente applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c.; la divergenza tra
TAEG pattuito e TAEG applicato;
l'indeterminatezza del tasso d'interesse pattuito in ragione dell'applicazione del piano di ammortamento “alla francese”; il parziale pagamento del debito, ossia delle prime 19 rate, nonché di ulteriori somme versate alle società di recupero del credito.
Tanto premesso, l'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni addotte, vinte le spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 22/12/20, si costituiva la la quale, Controparte_1 deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese giudiziali.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Con ordinanza dell'08/01/21 il G.I. rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Acquisita documentazione varia, all'udienza del 14/03/25 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva assegnata in decisione ex art. 281sexies c.p.c. con riserva di depositare la sentenza nel termine di 30 giorni.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per l'asserita irregolarità della procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, in quanto il primo incontro sarebbe stato fissato dall'organismo di mediazione oltre il termine di giorni 30 previsto dall'art. 8, co. 1, d.lgs. n. 28/2010 (nella formulazione “ratione temporis” vigente).
L'eccezione, come già rilevato con l'ordinanza del 09/04/24, è infondata e va rigettata, atteso che:
1) il predetto termine di 30 giorni dal deposito della domanda di mediazione, entro cui l'organismo di mediazione deve fissare il primo incontro tra le parti, non è perentorio, sicchè la violazione dello stesso non comporta alcuna decadenza;
2) la violazione del predetto termine sarebbe, al massimo, imputabile all'organismo di mediazione, e non certo alla parte opposta;
3) in generale, i termini dettati in tema di mediazione per l'esperimento del relativo procedimento non sono perentori, sicchè, ad es., ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione (come pagina 2 di 9 avvenuto nel caso di specie), e non già l'avvio di essa nel termine di 15 giorni indicato dal medesimo giudice, ex art. 5, co. 1, d.lgs. n. 28/10, con l'ordinanza che la dispone (Cass. n.
4133/24; Cass. n. 40035/21).
Per quanto attiene all'ulteriore eccezione di improcedibilità per irregolare partecipazione della società opposta all'incontro di mediazione del 04/10/22, la stessa è inammissibile in quanto tardiva, non essendo stata sollevata alla prima udienza immediatamente successiva all'espletamento della mediazione, bensì, per la prima volta, nella nota conclusiva del 19/02/25, sicchè, essendo mancato anche il tempestivo rilievo ufficioso del giudice, la questione deve ritenersi definitivamente superata.
Invero, il co. 1-bis dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 (nella formulazione “ratione temporis” vigente) dispone che “L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”: da tale previsione normativa si ricava il principio generale secondo cui è necessario eccepire o rilevare tempestivamente, ossia entro la prima udienza o difesa immediatamente successiva, il vizio di procedibilità della domanda per l'omesso o irregolare svolgimento della procedura di mediazione, dovendosi altrimenti tale vizio ritenere superato, tanto che anche la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto (nella specie, l'opponente quale convenuto in senso sostanziale), ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda (Cass. n. 12896/21; Cass. n.
25155/20; Cass. n. 32797/19).
Nella specie, nella nota d'udienza del 21/04/23 l'opponente ha contestato solo la violazione del termine di 30 giorni predetto, ma non ha sollevato alcuna eccezione in ordine al diverso profilo della irregolare partecipazione della parte opposta, per difetto di procura sostanziale, all'incontro di mediazione del 04/10/22, ragion per cui, essendo anche mancato il rilievo d'ufficio da parte del giudice con l'ordinanza resa in data 26/04/23, il vizio lamentato deve ritenersi sanato.
In ogni caso, dal contenuto del verbale negativo di mediazione del 04/10/22 risulta che la società opposta era rappresentata dall'avv. “come da procura in atti” ed assistita Controparte_3 dall'avv. Nicolò Amato, sicchè non si ravvisa la dedotta irregolarità, posto che l'avv. era CP_3
munita di procura sostanziale rilasciata dalla società opposta.
Occorre a questo punto esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) attiva della sollevata dall'opponente. Controparte_1
In proposito, la società opposta ha dichiarato e comprovato che il credito vantato dall'originaria mutuante a seguito di contratto di finanziamento del 22/03/16 veniva da Parte_2
pagina 3 di 9 questa ceduto, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex l. n. 130/99, alla Parte_3
con contratto del 16/10/18 (prodotto unitamente alla seconda memoria istruttoria di parte
[...]
opposta), come da avviso pubblicato sulla G.U. n. 131 del 10/11/18 (cfr. all. 8 della produzione della fase monitoria). Tale cessione veniva anche comunicata all'opponente con racc. a.r. datata
22/10/19, inviata all'indirizzo di residenza del e restituita al mittente per “compiuta Pt_1 giacenza” (cfr. all. n. 7 produzione dell'opposta).
A sua volta, la con altra operazione di cartolarizzazione, cedeva il medesimo Parte_3
credito alla con contratto del 05/12/19 (prodotto unitamente alla seconda Controparte_1
memoria istruttoria di parte opposta), come da avviso pubblicato sulla G.U. n. 141 del 30/11/19
(cfr. all. 10 della produzione della fase monitoria). Anche tale cessione veniva comunicata all'opponente con racc. a.r. datata 26/03/20, inviata all'indirizzo di residenza e regolarmente recapitata (cfr. all. n. 8 produzione dell'opposta).
Alla luce della predetta documentazione, deve ritenersi provata la titolarità del credito da parte della Controparte_1
In proposito, deve rammentarsi che, nei procedimenti in cui si ponga questione della legittimazione ad agire del cessionario, si tratta di valutare se risulti prova della dedotta cessione, mentre la notifica al debitore ceduto può avvenire utilmente e successivamente anche con l'atto di intimazione al pagamento del credito e anche nel corso del giudizio, e dunque non necessariamente con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile (Cass. n. 20495/20).
In particolare, può sostenersi che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, nel caso di specie, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Non può, quindi, escludersi che anche l'avviso di pubblicazione della cessione sulla G.U., unitamente ad altri elementi (e, quindi, non singolarmente), possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad es., nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società
pagina 4 di 9 cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'esistenza della dedotta cessione (in tal senso, Cass. n.
17944/23), ad es. se accompagnato dalla dichiarazione della cedente confermativa della cessione stessa (Cass. n. 10200/21).
Ebbene, tanto premesso, per quanto attiene all'effettiva inclusione, nella cessione “de qua”, della posizione debitoria facente capo all'opponente, deve rilevarsi, in primo luogo, che l'ambito applicativo della predetta cessione, come si evince dal suo contenuto desumibile dall'avviso pubblicato sulla G.U. n. 141 del 30/11/19, riguardava “tutti i crediti derivanti da contratti di credito al consumo per l'acquisto di beni e/o servizi e/o da contratti di credito personale” ed, in particolare, i crediti che la cedente aveva acquistato “in forza di un contratto di Parte_3
cessione di crediti "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 concluso con in data 16 ottobre 2018 ed individuati in base Parte_4
ai criteri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 10 novembre
2018, Parte II…”: trattasi proprio del contratto precedentemente intercorso tra la cedente e la il cui contenuto, come si evince dal relativo avviso di cessione pubblicato Parte_4
sulla G.U. n. 131 del 10/11/18, ricomprendeva anche i finanziamenti come quello per cui è causa.
In proposito, la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. n.
21821/23, n. 4277/23, n. 31188/17).
Occorre poi rilevare che, con la seconda memoria istruttoria, l'opposta ha prodotto anche la dichiarazione autenticata della datata 26/02/21, attestante l'avvenuta cessione alla Parte_3
del credito vantato nei confronti del Controparte_1 Pt_1
Come se non bastasse, assume poi rilevanza, sul piano presuntivo, la circostanza per cui la cessionaria finale ha la disponibilità di tutta la documentazione contrattuale da Controparte_1 cui scaturisce la pretesa creditoria, ossia il contratto di finanziamento, l'estratto conto della
, nonché le plurime intimazioni di pagamento inviate al nel corso degli Parte_2 Pt_1
anni. Il possesso di tali documenti risulterebbe difficilmente spiegabile se si volesse negare la titolarità, in capo all'opposta, del credito in esame. Infatti, secondo Cass. n. 10200/21, anche la pagina 5 di 9 disponibilità dei titoli è un elemento documentale rilevante ai fini della prova dell'intervenuta cessione del credito.
Ne consegue che, valutando unitariamente il contenuto degli avvisi di cessione pubblicati sulla
G.U. – che richiamano categorie di crediti ceduti comprensivi di quello “de quo” –, i contratti di cessione prodotti, la dichiarazione autenticata della cedente, la circostanza della disponibilità, in capo alla cessionaria, della documentazione contrattuale su cui è fondata la pretesa monitoria, nonché il carattere assolutamente generico della contestazione sollevata dall'opponente, può ritenersi dimostrata la titolarità del credito in esame da parte della Controparte_1
Venendo al merito della lite, dalla già citata documentazione in atti emerge che Parte_1
stipulava con la in data 22/03/16, il contratto di finanziamento n. Parte_2
5957320200 per l'importo complessivo di € 15.264,00, da restituire in 72 rate mensili di € 212,00 ciascuna, con TAN del 6,50%, TAEG del 7,63% e tasso moratorio del 6% annuo.
Dall'estratto conto della risulta che l'opponente si rendeva moroso nel Parte_5
pagamento delle rate e veniva, così, dichiarato decaduto dal beneficio del termine in data 06/08/18
(cfr. all. 6 produzione fase monitoria), lasciando un debito residuo, alla data del 16/10/18, di €
10.321,84, di cui € 10.266,68 a titolo di capitale residuo ed € 55,16 per interessi moratori.
Risulta, pertanto, provata la pretesa creditoria di parte opposta.
Le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente sono, invero, tutte infondate.
In primo luogo, non rileva la mancata sottoscrizione del contratto da parte della Parte_2
, posto che, per ormai consolidata giurisprudenza in materia di contratti cd. “monofirma”, il
[...]
requisito della forma scritta è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione del cliente, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cass. S.U. n. 898/18; Cass. n. 9187/21, n. 1250/22).
Nella specie, dal contenuto del contratto emerge che l'opponente ha ricevuto, per espressa dichiarazione appositamente sottoscritta, copia completa del contratto “de quo”, nonché copia della documentazione inerente alle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” ed al trattamento dei dati personali.
Per quanto attiene all'applicazione di interessi anatocistici, alla violazione della soglia antiusura ex l. n. 108/96 e all'applicazione di un TAEG difforme da quello pattuito, trattasi di contestazioni generiche e di stile, del tutto sganciate da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali, non avendo l'opponente neppure allegato le condizioni convenute, quelle applicate ed in che misura pagina 6 di 9 sarebbe stato superato il tasso-soglia ex l. n. 108/96 operante in relazione al rapporto “de quo” ovvero quale sarebbe il TAEG effettivamente applicato.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, in proposito, che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/20).
Tali oneri allegatori e probatori sono stati del tutto disattesi da parte dell'opponente, il quale si è limitato a chiedere che venisse disposta una CTU, senza indicare, però, alcun concreto elemento che giustificasse un siffatto accertamento contabile. La CTU, invero, non può avere una finalità meramente esplorativa, né può essere utilizzata per sopperire alle lacune allegatorie e probatorie della parte sulla quale grava il relativo onere.
In ogni caso, il TAN del 6,50%, il TAEG del 7,63% e l'interesse moratorio del 6% annuo sono di gran lunga inferiori al tasso soglia previsto nel 1° trimestre 2016 per le operazioni di “crediti personali”, pari al 18,1625% (TEGM 11,33%).
In proposito, va rammentato che la tesi propugnata dall'opponente, secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori andrebbero sommati al fine di valutare il superamento della soglia usuraria, è giuridicamente infondata, in quanto, come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/19).
Analogamente, anche secondo Cass. n. 31615/21 (conf. Cass. n. 14214/22), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi
pagina 7 di 9 e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”.
Anche in relazione alla commissione di estinzione anticipata del finanziamento, si è condivisibilmente sostenuto che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. n. 7352/22, secondo cui, quindi, la natura di penale per il recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratti di voce non computabile ai fini della verifica della non usurarietà).
Non rileva poi che non vi sia prova dell'invio periodico degli estratti conto all'opponente, atteso che la giurisprudenza citata da quest'ultimo si riferisce ai rapporti di c/c, mentre nella specie trattasi di finanziamento personale.
Nessuna prova è stata, inoltre, offerta dall'opponente di aver provveduto al pagamento di somme ulteriori rispetto alle rate già conteggiate dalla parte opposta.
Infine, infondata è anche la contestazione inerente alla nullità parziale del mutuo con ammortamento “alla francese”, in quanto, secondo la recente Cass. n. 27823/23, “Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione
pagina 8 di 9 composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”.
La tesi è stata pienamente confermata da Cass. S.U. n. 15130/24, secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione va rigettata, con conseguente declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 5709/20 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1300/20, emesso dal Tribunale di Salerno il 15/06/20, depositato il 19/06/20;
2) condanna al pagamento, in favore della tramite la Parte_1 Controparte_1 mandataria delle spese processuali, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso Controparte_2
professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 5709/20 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1300/20, emesso dal Tribunale di Salerno il 15/06/20, depositato il 19/06/20
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Losacco, presso il cui studio è Parte_1 elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Posidonia n. 145, giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E tramite la mandataria in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovan Battista Santangelo e Gianluca De
Divitiis, presso lo studio di quest'ultimo elett.te domiciliata in Salerno, alla Piazza Sedile del
Campo n. 10, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 28/07/20, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1300/20, notificato il 25/06/20, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della Controparte_1 somma di € 10.321,84, oltre interessi moratori convenzionali e spese processuali, a titolo di saldo debitorio del contratto di finanziamento n. 5957320200, stipulato dall'opponente il 22/03/16 con la
. Parte_2
pagina 1 di 9 L'opponente eccepiva: la carenza di legittimazione attiva della cessionaria per la mancata dimostrazione delle intervenute cessioni del credito;
la mancata dimostrazione del rapporto di finanziamento;
la nullità del contratto di finanziamento per l'omessa sottoscrizione dello stesso da parte del funzionario della banca;
la mancata dimostrazione della ricezione degli estratti conto;
l'inidoneità probatoria, nel giudizio di opposizione, dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.; la nullità, per usurarietà, delle clausole relative agli interessi, dovendosi tener conto, ai fini del superamento del tasso soglia ex l. n. 108/96, anche degli interessi moratori e della penale di estinzione anticipata, con conseguente applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c.; la divergenza tra
TAEG pattuito e TAEG applicato;
l'indeterminatezza del tasso d'interesse pattuito in ragione dell'applicazione del piano di ammortamento “alla francese”; il parziale pagamento del debito, ossia delle prime 19 rate, nonché di ulteriori somme versate alle società di recupero del credito.
Tanto premesso, l'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni addotte, vinte le spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 22/12/20, si costituiva la la quale, Controparte_1 deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese giudiziali.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Con ordinanza dell'08/01/21 il G.I. rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Acquisita documentazione varia, all'udienza del 14/03/25 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva assegnata in decisione ex art. 281sexies c.p.c. con riserva di depositare la sentenza nel termine di 30 giorni.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per l'asserita irregolarità della procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, in quanto il primo incontro sarebbe stato fissato dall'organismo di mediazione oltre il termine di giorni 30 previsto dall'art. 8, co. 1, d.lgs. n. 28/2010 (nella formulazione “ratione temporis” vigente).
L'eccezione, come già rilevato con l'ordinanza del 09/04/24, è infondata e va rigettata, atteso che:
1) il predetto termine di 30 giorni dal deposito della domanda di mediazione, entro cui l'organismo di mediazione deve fissare il primo incontro tra le parti, non è perentorio, sicchè la violazione dello stesso non comporta alcuna decadenza;
2) la violazione del predetto termine sarebbe, al massimo, imputabile all'organismo di mediazione, e non certo alla parte opposta;
3) in generale, i termini dettati in tema di mediazione per l'esperimento del relativo procedimento non sono perentori, sicchè, ad es., ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione (come pagina 2 di 9 avvenuto nel caso di specie), e non già l'avvio di essa nel termine di 15 giorni indicato dal medesimo giudice, ex art. 5, co. 1, d.lgs. n. 28/10, con l'ordinanza che la dispone (Cass. n.
4133/24; Cass. n. 40035/21).
Per quanto attiene all'ulteriore eccezione di improcedibilità per irregolare partecipazione della società opposta all'incontro di mediazione del 04/10/22, la stessa è inammissibile in quanto tardiva, non essendo stata sollevata alla prima udienza immediatamente successiva all'espletamento della mediazione, bensì, per la prima volta, nella nota conclusiva del 19/02/25, sicchè, essendo mancato anche il tempestivo rilievo ufficioso del giudice, la questione deve ritenersi definitivamente superata.
Invero, il co. 1-bis dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 (nella formulazione “ratione temporis” vigente) dispone che “L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”: da tale previsione normativa si ricava il principio generale secondo cui è necessario eccepire o rilevare tempestivamente, ossia entro la prima udienza o difesa immediatamente successiva, il vizio di procedibilità della domanda per l'omesso o irregolare svolgimento della procedura di mediazione, dovendosi altrimenti tale vizio ritenere superato, tanto che anche la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto (nella specie, l'opponente quale convenuto in senso sostanziale), ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda (Cass. n. 12896/21; Cass. n.
25155/20; Cass. n. 32797/19).
Nella specie, nella nota d'udienza del 21/04/23 l'opponente ha contestato solo la violazione del termine di 30 giorni predetto, ma non ha sollevato alcuna eccezione in ordine al diverso profilo della irregolare partecipazione della parte opposta, per difetto di procura sostanziale, all'incontro di mediazione del 04/10/22, ragion per cui, essendo anche mancato il rilievo d'ufficio da parte del giudice con l'ordinanza resa in data 26/04/23, il vizio lamentato deve ritenersi sanato.
In ogni caso, dal contenuto del verbale negativo di mediazione del 04/10/22 risulta che la società opposta era rappresentata dall'avv. “come da procura in atti” ed assistita Controparte_3 dall'avv. Nicolò Amato, sicchè non si ravvisa la dedotta irregolarità, posto che l'avv. era CP_3
munita di procura sostanziale rilasciata dalla società opposta.
Occorre a questo punto esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) attiva della sollevata dall'opponente. Controparte_1
In proposito, la società opposta ha dichiarato e comprovato che il credito vantato dall'originaria mutuante a seguito di contratto di finanziamento del 22/03/16 veniva da Parte_2
pagina 3 di 9 questa ceduto, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex l. n. 130/99, alla Parte_3
con contratto del 16/10/18 (prodotto unitamente alla seconda memoria istruttoria di parte
[...]
opposta), come da avviso pubblicato sulla G.U. n. 131 del 10/11/18 (cfr. all. 8 della produzione della fase monitoria). Tale cessione veniva anche comunicata all'opponente con racc. a.r. datata
22/10/19, inviata all'indirizzo di residenza del e restituita al mittente per “compiuta Pt_1 giacenza” (cfr. all. n. 7 produzione dell'opposta).
A sua volta, la con altra operazione di cartolarizzazione, cedeva il medesimo Parte_3
credito alla con contratto del 05/12/19 (prodotto unitamente alla seconda Controparte_1
memoria istruttoria di parte opposta), come da avviso pubblicato sulla G.U. n. 141 del 30/11/19
(cfr. all. 10 della produzione della fase monitoria). Anche tale cessione veniva comunicata all'opponente con racc. a.r. datata 26/03/20, inviata all'indirizzo di residenza e regolarmente recapitata (cfr. all. n. 8 produzione dell'opposta).
Alla luce della predetta documentazione, deve ritenersi provata la titolarità del credito da parte della Controparte_1
In proposito, deve rammentarsi che, nei procedimenti in cui si ponga questione della legittimazione ad agire del cessionario, si tratta di valutare se risulti prova della dedotta cessione, mentre la notifica al debitore ceduto può avvenire utilmente e successivamente anche con l'atto di intimazione al pagamento del credito e anche nel corso del giudizio, e dunque non necessariamente con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile (Cass. n. 20495/20).
In particolare, può sostenersi che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, nel caso di specie, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Non può, quindi, escludersi che anche l'avviso di pubblicazione della cessione sulla G.U., unitamente ad altri elementi (e, quindi, non singolarmente), possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad es., nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società
pagina 4 di 9 cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'esistenza della dedotta cessione (in tal senso, Cass. n.
17944/23), ad es. se accompagnato dalla dichiarazione della cedente confermativa della cessione stessa (Cass. n. 10200/21).
Ebbene, tanto premesso, per quanto attiene all'effettiva inclusione, nella cessione “de qua”, della posizione debitoria facente capo all'opponente, deve rilevarsi, in primo luogo, che l'ambito applicativo della predetta cessione, come si evince dal suo contenuto desumibile dall'avviso pubblicato sulla G.U. n. 141 del 30/11/19, riguardava “tutti i crediti derivanti da contratti di credito al consumo per l'acquisto di beni e/o servizi e/o da contratti di credito personale” ed, in particolare, i crediti che la cedente aveva acquistato “in forza di un contratto di Parte_3
cessione di crediti "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 concluso con in data 16 ottobre 2018 ed individuati in base Parte_4
ai criteri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 10 novembre
2018, Parte II…”: trattasi proprio del contratto precedentemente intercorso tra la cedente e la il cui contenuto, come si evince dal relativo avviso di cessione pubblicato Parte_4
sulla G.U. n. 131 del 10/11/18, ricomprendeva anche i finanziamenti come quello per cui è causa.
In proposito, la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. n.
21821/23, n. 4277/23, n. 31188/17).
Occorre poi rilevare che, con la seconda memoria istruttoria, l'opposta ha prodotto anche la dichiarazione autenticata della datata 26/02/21, attestante l'avvenuta cessione alla Parte_3
del credito vantato nei confronti del Controparte_1 Pt_1
Come se non bastasse, assume poi rilevanza, sul piano presuntivo, la circostanza per cui la cessionaria finale ha la disponibilità di tutta la documentazione contrattuale da Controparte_1 cui scaturisce la pretesa creditoria, ossia il contratto di finanziamento, l'estratto conto della
, nonché le plurime intimazioni di pagamento inviate al nel corso degli Parte_2 Pt_1
anni. Il possesso di tali documenti risulterebbe difficilmente spiegabile se si volesse negare la titolarità, in capo all'opposta, del credito in esame. Infatti, secondo Cass. n. 10200/21, anche la pagina 5 di 9 disponibilità dei titoli è un elemento documentale rilevante ai fini della prova dell'intervenuta cessione del credito.
Ne consegue che, valutando unitariamente il contenuto degli avvisi di cessione pubblicati sulla
G.U. – che richiamano categorie di crediti ceduti comprensivi di quello “de quo” –, i contratti di cessione prodotti, la dichiarazione autenticata della cedente, la circostanza della disponibilità, in capo alla cessionaria, della documentazione contrattuale su cui è fondata la pretesa monitoria, nonché il carattere assolutamente generico della contestazione sollevata dall'opponente, può ritenersi dimostrata la titolarità del credito in esame da parte della Controparte_1
Venendo al merito della lite, dalla già citata documentazione in atti emerge che Parte_1
stipulava con la in data 22/03/16, il contratto di finanziamento n. Parte_2
5957320200 per l'importo complessivo di € 15.264,00, da restituire in 72 rate mensili di € 212,00 ciascuna, con TAN del 6,50%, TAEG del 7,63% e tasso moratorio del 6% annuo.
Dall'estratto conto della risulta che l'opponente si rendeva moroso nel Parte_5
pagamento delle rate e veniva, così, dichiarato decaduto dal beneficio del termine in data 06/08/18
(cfr. all. 6 produzione fase monitoria), lasciando un debito residuo, alla data del 16/10/18, di €
10.321,84, di cui € 10.266,68 a titolo di capitale residuo ed € 55,16 per interessi moratori.
Risulta, pertanto, provata la pretesa creditoria di parte opposta.
Le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente sono, invero, tutte infondate.
In primo luogo, non rileva la mancata sottoscrizione del contratto da parte della Parte_2
, posto che, per ormai consolidata giurisprudenza in materia di contratti cd. “monofirma”, il
[...]
requisito della forma scritta è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione del cliente, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cass. S.U. n. 898/18; Cass. n. 9187/21, n. 1250/22).
Nella specie, dal contenuto del contratto emerge che l'opponente ha ricevuto, per espressa dichiarazione appositamente sottoscritta, copia completa del contratto “de quo”, nonché copia della documentazione inerente alle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” ed al trattamento dei dati personali.
Per quanto attiene all'applicazione di interessi anatocistici, alla violazione della soglia antiusura ex l. n. 108/96 e all'applicazione di un TAEG difforme da quello pattuito, trattasi di contestazioni generiche e di stile, del tutto sganciate da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali, non avendo l'opponente neppure allegato le condizioni convenute, quelle applicate ed in che misura pagina 6 di 9 sarebbe stato superato il tasso-soglia ex l. n. 108/96 operante in relazione al rapporto “de quo” ovvero quale sarebbe il TAEG effettivamente applicato.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, in proposito, che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/20).
Tali oneri allegatori e probatori sono stati del tutto disattesi da parte dell'opponente, il quale si è limitato a chiedere che venisse disposta una CTU, senza indicare, però, alcun concreto elemento che giustificasse un siffatto accertamento contabile. La CTU, invero, non può avere una finalità meramente esplorativa, né può essere utilizzata per sopperire alle lacune allegatorie e probatorie della parte sulla quale grava il relativo onere.
In ogni caso, il TAN del 6,50%, il TAEG del 7,63% e l'interesse moratorio del 6% annuo sono di gran lunga inferiori al tasso soglia previsto nel 1° trimestre 2016 per le operazioni di “crediti personali”, pari al 18,1625% (TEGM 11,33%).
In proposito, va rammentato che la tesi propugnata dall'opponente, secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori andrebbero sommati al fine di valutare il superamento della soglia usuraria, è giuridicamente infondata, in quanto, come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/19).
Analogamente, anche secondo Cass. n. 31615/21 (conf. Cass. n. 14214/22), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi
pagina 7 di 9 e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”.
Anche in relazione alla commissione di estinzione anticipata del finanziamento, si è condivisibilmente sostenuto che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. n. 7352/22, secondo cui, quindi, la natura di penale per il recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratti di voce non computabile ai fini della verifica della non usurarietà).
Non rileva poi che non vi sia prova dell'invio periodico degli estratti conto all'opponente, atteso che la giurisprudenza citata da quest'ultimo si riferisce ai rapporti di c/c, mentre nella specie trattasi di finanziamento personale.
Nessuna prova è stata, inoltre, offerta dall'opponente di aver provveduto al pagamento di somme ulteriori rispetto alle rate già conteggiate dalla parte opposta.
Infine, infondata è anche la contestazione inerente alla nullità parziale del mutuo con ammortamento “alla francese”, in quanto, secondo la recente Cass. n. 27823/23, “Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione
pagina 8 di 9 composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”.
La tesi è stata pienamente confermata da Cass. S.U. n. 15130/24, secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione va rigettata, con conseguente declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 5709/20 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1300/20, emesso dal Tribunale di Salerno il 15/06/20, depositato il 19/06/20;
2) condanna al pagamento, in favore della tramite la Parte_1 Controparte_1 mandataria delle spese processuali, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso Controparte_2
professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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