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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/05/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1541/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa
Presidente dott.ssa Antonella Allegra
Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
all'esito di udienza, ex art. 281 sexies c.p.c. ratione temporis applicabile, del 6 maggio 2025, riservando il deposito della decisione nel termine di 30 giorni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1541/2024 promossa da:
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore con sede legale in Lugo (RA) – Frazione Voltana, in Via Parte_2
Dei Filippi n. 23 (C.F. e P.IVA ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_1 P.IVA_2
Gualtiero Roveda (pec e Jessica Canfora (pec Email_1
) entrambi del Foro di Forlì Cesena ed elettivamente Email_2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gualtiero Roveda sito in Via G. Bruno n. 118 in Cesena (FC)
APPELLANTE
Contro
, in persona del Dott. in qualità di Controparte_1 Controparte_2
Responsabile Contenzioso, C.F. e P. IVA n. con sede legale in Via Giuseppe Grezar n.14 P.IVA_3
in Roma (RM) rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Valenti del Foro di DE (pec
, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_3
difensore sito in Via Taglio n. 22 in DE (MO)
pagina 1 di 7 Parte_3
, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.IVA ,
[...] P.IVA_4
con sede legale in Via De Gasperi n. 8 in Ravenna (RA) rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgia
Fabbri (pec ) del Foro di Ravenna ed elettivamente Email_4
domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Via Alcide De Gasperi n. 8 in Ravenna (RA)
APPELLATI
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 700/2024, Giudice Dott.
Massimo Vicini, nella causa civile iscritta al n. R.G. 2105/2022, emessa in data 4.7.2024 e pubblicata in data 8.7.2024, notificata in data 11.10.2024
CONCLUSIONI
Per l'udienza del 6.5.2025 le parti hanno precisato le conclusioni per come già rassegnate in atti.
Per come da atto Parte_1
introduttivo
“In via principale:
accertare e dichiarare che il difetto di giurisdizione rilevato dal Giudice di primo grado è stato indotto dall'errata indicazione contenuta nella cartella esattoriale da parte degli enti impositori di adire l'autorità giudiziaria ordinaria e non quella tributaria;
per l'effetto, condannare
[...]
e Parte_3 [...]
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite Controparte_3
sostenute da in entrambi i gradi di giudizio;
Parte_1
In subordine, nella denegata ipotesi di
mancato accoglimento della domanda principale:
disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, condannare
[...]
e Parte_3 [...]
alla ripetizione di quanto già corrisposto da Controparte_3 [...]
in esecuzione della sentenza di primo grado”. Parte_1
Per come da comparsa di costituzione del Controparte_3
22.11.2024
pagina 2 di 7 “Nel merito rigettare l'appello proposto confermando la sentenza di primo grado nel capo impugnato ed in ogni caso rigettare tutte le domande ed eccezioni sollevate da parte appellante in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. Vinte le spese e compenso di avvocato oltre 15% cpa ed iva da distrarsi in favore dello scrivente legale. Riservata ogni ulteriore deduzione e produzione”.
Per Parte_3
come da comparsa di costituzione del 10.12.2024
[...]
“In via principale nel merito: respingere l'appello avversario in quanto inammissibile ed infondato per
i motivi di cui in narrativa e conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di Ravenna n.
700/2024 (RG. N. 2105/2022), con condanna dell'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre accessori per entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed argomentare nei termini che saranno eventualmente concessi dall'Ecc.ma Corte
d'Appello adita”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1 - Con sentenza emessa il 4 luglio 2024 nel giudizio recante R.G. n. 2105/2022, il Tribunale di
Ravenna, dinanzi al quale ha Parte_1 evocato in giudizio l' e l' Controparte_3 [...]
, spiegando opposizione avverso la cartella di pagamento Controparte_4
n. 09320210002368018000 notificatale dall in data 20.6.2022 su Controparte_3
incarico dell' ha dichiarato il proprio difetto di Parte_4
giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria trattandosi di cartella avente ad oggetto tributi e, per l'effetto, ha revocato la sospensione dell'esecuzione disposta con decreto emesso in data
31.10.2022, condannando a rifondere le spese di lite Parte_1 all' e all' . Controparte_3 Controparte_5
2. - Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
con atto di citazione notificato in data 15 ottobre 2024 affidando
[...]
l'impugnazione ad un unico motivo di gravame in seno al quale ha censurato la sentenza nella parte in cui ha statuito la propria condanna alla refusione delle spese del giudizio di prime cure. A fondamento della doglianza ha lamentato che l'errore nell'adire l'Autorità giudiziaria errata sarebbe stato determinato dagli stessi Enti impositori, in quanto la cartella di pagamento a pagina 6 espressamente indicava che l'opposizione andasse proposta al Giudice Ordinario territorialmente competente. Ciò avrebbe indotto pertanto la società a devolvere la cognizione della controversia alla giurisdizione ordinaria. In conclusione, ha pertanto invocato la condanna in solido delle controparti alla refusione pagina 3 di 7 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e, in via subordinata, la compensazione, con ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata.
2.1 – Si è costituita in giudizio in data 22.11.2024 Controparte_3
la quale ha contrastato le deduzioni mosse chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Segnatamente
l'appellata ha evidenziato che la società consortile, nel corso del giudizio di primo grado, a fronte dell'eccezione di difetto di giurisdizione, anziché aderirvi o rimettersi a giustizia, abbia insistito in ordine alla sussistenza della giurisdizione del Tribunale ordinario e, conseguentemente, il giudice correttamente avrebbe pronunciato la condanna della stessa alle spese. Quanto al contenuto della cartella di pagamento, parte appellata ha evidenziato che le medesime sono redatte su un modello ministeriale predeterminato contenente le informazioni necessarie affinchè il contribuente possa esercitare il proprio diritto di difesa, a riprova richiamando il contenuto di cui alle pagine 2 e 3 del provvedimento opposto.
2.3 – In data 10.12.2024 si è costituita Controparte_4 ha resistito all'impugnazione facendo rilevare, in via preliminare, l'inammissibilità
[...] dell'appello, avendo controparte, in difetto di impugnazione del merito della sentenza, censurato la sola condanna alla rifusione delle spese e riconosciuto peraltro la correttezza della pronuncia, avendo preannunciato la riassunzione della causa dinanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria. Quanto alla presunta responsabilità delle appellate ha eccepito la novità della censura, sollevata per la prima volta in appello e, nel merito, ne ha evidenziato l'infondatezza.
2.4 - All'esito dell'udienza di prima comparizione del 18.2.2025 il Consigliere Istruttore ha rinviato la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e successive modifiche all'udienza del 6 maggio 2025, udienza ove la causa è stata trattenuta in decisione, riservato il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
3. – L'appello è infondato e va respinto.
In via preliminare questa Corte osserva che l'unico capo oggetto di appello è quello relativo alla regolazione delle spese di lite del giudizio di primo grado. La società consortile, infatti, con un unico articolato motivo di impugnazione, si duole della sola sua disposta condanna alla rifusione delle spese in favore di Controparte_6 Controparte_4
, ma non ha contestato il “merito” della decisione, inerente
[...]
all'affermato difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, sicchè sul punto si è formato il giudicato.
Orbene, in tesi di parte appellante, gli Enti impositori avrebbe ingenerato errore nel contribuente in relazione all'Autorità giudiziaria da adire in ragione del fatto che la cartella di pagamento impugnata, a pagina 4 di 7 pagina 6, reca la seguente dicitura: “Il contribuente che vuole contestare la cartella di pagamento deve proporre opposizione avanti il Giudice Ordinario territorialmente competente entro 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento”. Ha, dunque, censurato la sentenza per aver posto a suo carico le spese di lite.
Il motivo di impugnazione non può trovare accoglimento.
Avuto riguardo al contenuto della cartella, la stessa reca precipuamente le informazioni utili sia per provvedere al pagamento, sia le avvertenze relative alle modalità ed ai termini di impugnazione.
Segnatamente a pagina 2, nel riquadro denominato “presentare ricorso” è chiarito che la cartella possa essere impugnata dinanzi all'Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo dell'impugnazione e della natura dell'imposta/tassa/sanzione che si vuole contestare. Ed ancora, a pagina 3 dell'atto è riportata una tabella riassuntiva ove è chiarito, sia pure succintamente, quale autorità giudiziaria investire, i motivi da far valere dinanzi alle rispettive Autorità ed i relativi termini di impugnazione. Ed ancora, nel frontespizio e nel dettaglio degli addebiti sono chiaramente indicati gli elementi sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione a ruolo: è indicata la somma complessiva da pagare all'Ente incaricato della riscossione, l'anno del tributo, gli oneri di riscossione ed i diritti di notifica, il codice tributo e l'Ente impositore, gli estremi del documento contabile di cui si contesta il mancato pagamento alla società ovvero “DOC 01/106-2019-396 DEL 08/01/2019”, in perfetta coincidenza peraltro con quanto indicato nella precedente intimazione di pagamento trasmessa dall' Controparte_5
e ricevuta in data 5.11.2019. Alcun dubbio, pertanto, sulla natura del credito recato in
[...]
cartella.
Vero è che il contribuente può versare in una situazione di oggettiva complessità e difficoltà nel doverne comprendere il contenuto, complessità tuttavia certamente non imputabile all'ente titolare del credito o all'ente che agisce per la riscossione, ma al più al tecnicismo delle informazioni ivi contenute.
Ed invero le cartelle di pagamento sono redatte su modelli ministeriali che possono comportare per il contribuente difficoltà nel comprenderne appieno il contenuto in difetto di conoscenza della normativa.
Tuttavia, deve sul punto rilevarsi che a tal fine sovviene la difesa tecnica, della quale non a caso le parti sono tenute ad avvalersi, proprio anche per superare le difficoltà interpretative nelle quali comprensibilmente le parti, non munite di conoscenze giuridiche, possono trovarsi, essendo onere del difensore conoscere quale sia l'ambito cognitivo del giudice tributario e rilevare se le censure mosse dal contribuente siano di competenza o meno del giudice ordinario, posto peraltro che la normativa di settore non impone, a pena di nullità, che le cartelle di pagamento debbano recare l'indicazione dell'autorità giudiziaria a cui ricorrere.
pagina 5 di 7 Va detto inoltre che, anche tenendo conto del fatto che una prima lettura del testo della cartella possa aver indotto a perplessità sull'autorità giudiziaria da adire, resta il fatto che a fronte dell'eccezione sollevata dall con il primo atto di costituzione e successivamente Controparte_6
ribadita, ha insistito nella propria scelta difensiva, opponendosi all'eccezione, ribadendo e sostenendo, in tutti gli atti, la sussistenza della giurisdizione adita.
La sentenza impugnata, pertanto, è scevra da vizi in punto di liquidazione delle spese di lite, la cui regolamentazione correttamente è avvenuta alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
4 – Tanto premesso, le spese di lite non possono che seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/2022 oggi in vigore, tenuto conto dello scaglione di riferimento
!.100,01-5.200,00 euro) in considerazione dell'oggetto della controversia attinente alla sola refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale tenuto conto del modestissimo importo e della ridotta attività
(la causa è stata discussa oralmente e non vi sono state comparse conclusionali).
5 - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 700/2024, Giudice Dott.
[...]
Massimo Vicini, nella causa civile iscritta al n. R.G. 2105/2022, emessa in data 4.7.2024 e pubblicata in data 8.7.2024;
2) condanna l'appellante a rifondere ad e ad Controparte_3 Controparte_5
le spese di lite liquidate a favore di ciascuna in euro 962,00 per compenso, oltre spese
[...]
generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
pagina 6 di 7 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6 maggio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa
Presidente dott.ssa Antonella Allegra
Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
all'esito di udienza, ex art. 281 sexies c.p.c. ratione temporis applicabile, del 6 maggio 2025, riservando il deposito della decisione nel termine di 30 giorni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1541/2024 promossa da:
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore con sede legale in Lugo (RA) – Frazione Voltana, in Via Parte_2
Dei Filippi n. 23 (C.F. e P.IVA ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_1 P.IVA_2
Gualtiero Roveda (pec e Jessica Canfora (pec Email_1
) entrambi del Foro di Forlì Cesena ed elettivamente Email_2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gualtiero Roveda sito in Via G. Bruno n. 118 in Cesena (FC)
APPELLANTE
Contro
, in persona del Dott. in qualità di Controparte_1 Controparte_2
Responsabile Contenzioso, C.F. e P. IVA n. con sede legale in Via Giuseppe Grezar n.14 P.IVA_3
in Roma (RM) rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Valenti del Foro di DE (pec
, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_3
difensore sito in Via Taglio n. 22 in DE (MO)
pagina 1 di 7 Parte_3
, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.IVA ,
[...] P.IVA_4
con sede legale in Via De Gasperi n. 8 in Ravenna (RA) rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgia
Fabbri (pec ) del Foro di Ravenna ed elettivamente Email_4
domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Via Alcide De Gasperi n. 8 in Ravenna (RA)
APPELLATI
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 700/2024, Giudice Dott.
Massimo Vicini, nella causa civile iscritta al n. R.G. 2105/2022, emessa in data 4.7.2024 e pubblicata in data 8.7.2024, notificata in data 11.10.2024
CONCLUSIONI
Per l'udienza del 6.5.2025 le parti hanno precisato le conclusioni per come già rassegnate in atti.
Per come da atto Parte_1
introduttivo
“In via principale:
accertare e dichiarare che il difetto di giurisdizione rilevato dal Giudice di primo grado è stato indotto dall'errata indicazione contenuta nella cartella esattoriale da parte degli enti impositori di adire l'autorità giudiziaria ordinaria e non quella tributaria;
per l'effetto, condannare
[...]
e Parte_3 [...]
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite Controparte_3
sostenute da in entrambi i gradi di giudizio;
Parte_1
In subordine, nella denegata ipotesi di
mancato accoglimento della domanda principale:
disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, condannare
[...]
e Parte_3 [...]
alla ripetizione di quanto già corrisposto da Controparte_3 [...]
in esecuzione della sentenza di primo grado”. Parte_1
Per come da comparsa di costituzione del Controparte_3
22.11.2024
pagina 2 di 7 “Nel merito rigettare l'appello proposto confermando la sentenza di primo grado nel capo impugnato ed in ogni caso rigettare tutte le domande ed eccezioni sollevate da parte appellante in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. Vinte le spese e compenso di avvocato oltre 15% cpa ed iva da distrarsi in favore dello scrivente legale. Riservata ogni ulteriore deduzione e produzione”.
Per Parte_3
come da comparsa di costituzione del 10.12.2024
[...]
“In via principale nel merito: respingere l'appello avversario in quanto inammissibile ed infondato per
i motivi di cui in narrativa e conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di Ravenna n.
700/2024 (RG. N. 2105/2022), con condanna dell'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre accessori per entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed argomentare nei termini che saranno eventualmente concessi dall'Ecc.ma Corte
d'Appello adita”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1 - Con sentenza emessa il 4 luglio 2024 nel giudizio recante R.G. n. 2105/2022, il Tribunale di
Ravenna, dinanzi al quale ha Parte_1 evocato in giudizio l' e l' Controparte_3 [...]
, spiegando opposizione avverso la cartella di pagamento Controparte_4
n. 09320210002368018000 notificatale dall in data 20.6.2022 su Controparte_3
incarico dell' ha dichiarato il proprio difetto di Parte_4
giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria trattandosi di cartella avente ad oggetto tributi e, per l'effetto, ha revocato la sospensione dell'esecuzione disposta con decreto emesso in data
31.10.2022, condannando a rifondere le spese di lite Parte_1 all' e all' . Controparte_3 Controparte_5
2. - Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
con atto di citazione notificato in data 15 ottobre 2024 affidando
[...]
l'impugnazione ad un unico motivo di gravame in seno al quale ha censurato la sentenza nella parte in cui ha statuito la propria condanna alla refusione delle spese del giudizio di prime cure. A fondamento della doglianza ha lamentato che l'errore nell'adire l'Autorità giudiziaria errata sarebbe stato determinato dagli stessi Enti impositori, in quanto la cartella di pagamento a pagina 6 espressamente indicava che l'opposizione andasse proposta al Giudice Ordinario territorialmente competente. Ciò avrebbe indotto pertanto la società a devolvere la cognizione della controversia alla giurisdizione ordinaria. In conclusione, ha pertanto invocato la condanna in solido delle controparti alla refusione pagina 3 di 7 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e, in via subordinata, la compensazione, con ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata.
2.1 – Si è costituita in giudizio in data 22.11.2024 Controparte_3
la quale ha contrastato le deduzioni mosse chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Segnatamente
l'appellata ha evidenziato che la società consortile, nel corso del giudizio di primo grado, a fronte dell'eccezione di difetto di giurisdizione, anziché aderirvi o rimettersi a giustizia, abbia insistito in ordine alla sussistenza della giurisdizione del Tribunale ordinario e, conseguentemente, il giudice correttamente avrebbe pronunciato la condanna della stessa alle spese. Quanto al contenuto della cartella di pagamento, parte appellata ha evidenziato che le medesime sono redatte su un modello ministeriale predeterminato contenente le informazioni necessarie affinchè il contribuente possa esercitare il proprio diritto di difesa, a riprova richiamando il contenuto di cui alle pagine 2 e 3 del provvedimento opposto.
2.3 – In data 10.12.2024 si è costituita Controparte_4 ha resistito all'impugnazione facendo rilevare, in via preliminare, l'inammissibilità
[...] dell'appello, avendo controparte, in difetto di impugnazione del merito della sentenza, censurato la sola condanna alla rifusione delle spese e riconosciuto peraltro la correttezza della pronuncia, avendo preannunciato la riassunzione della causa dinanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria. Quanto alla presunta responsabilità delle appellate ha eccepito la novità della censura, sollevata per la prima volta in appello e, nel merito, ne ha evidenziato l'infondatezza.
2.4 - All'esito dell'udienza di prima comparizione del 18.2.2025 il Consigliere Istruttore ha rinviato la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e successive modifiche all'udienza del 6 maggio 2025, udienza ove la causa è stata trattenuta in decisione, riservato il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
3. – L'appello è infondato e va respinto.
In via preliminare questa Corte osserva che l'unico capo oggetto di appello è quello relativo alla regolazione delle spese di lite del giudizio di primo grado. La società consortile, infatti, con un unico articolato motivo di impugnazione, si duole della sola sua disposta condanna alla rifusione delle spese in favore di Controparte_6 Controparte_4
, ma non ha contestato il “merito” della decisione, inerente
[...]
all'affermato difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, sicchè sul punto si è formato il giudicato.
Orbene, in tesi di parte appellante, gli Enti impositori avrebbe ingenerato errore nel contribuente in relazione all'Autorità giudiziaria da adire in ragione del fatto che la cartella di pagamento impugnata, a pagina 4 di 7 pagina 6, reca la seguente dicitura: “Il contribuente che vuole contestare la cartella di pagamento deve proporre opposizione avanti il Giudice Ordinario territorialmente competente entro 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento”. Ha, dunque, censurato la sentenza per aver posto a suo carico le spese di lite.
Il motivo di impugnazione non può trovare accoglimento.
Avuto riguardo al contenuto della cartella, la stessa reca precipuamente le informazioni utili sia per provvedere al pagamento, sia le avvertenze relative alle modalità ed ai termini di impugnazione.
Segnatamente a pagina 2, nel riquadro denominato “presentare ricorso” è chiarito che la cartella possa essere impugnata dinanzi all'Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo dell'impugnazione e della natura dell'imposta/tassa/sanzione che si vuole contestare. Ed ancora, a pagina 3 dell'atto è riportata una tabella riassuntiva ove è chiarito, sia pure succintamente, quale autorità giudiziaria investire, i motivi da far valere dinanzi alle rispettive Autorità ed i relativi termini di impugnazione. Ed ancora, nel frontespizio e nel dettaglio degli addebiti sono chiaramente indicati gli elementi sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione a ruolo: è indicata la somma complessiva da pagare all'Ente incaricato della riscossione, l'anno del tributo, gli oneri di riscossione ed i diritti di notifica, il codice tributo e l'Ente impositore, gli estremi del documento contabile di cui si contesta il mancato pagamento alla società ovvero “DOC 01/106-2019-396 DEL 08/01/2019”, in perfetta coincidenza peraltro con quanto indicato nella precedente intimazione di pagamento trasmessa dall' Controparte_5
e ricevuta in data 5.11.2019. Alcun dubbio, pertanto, sulla natura del credito recato in
[...]
cartella.
Vero è che il contribuente può versare in una situazione di oggettiva complessità e difficoltà nel doverne comprendere il contenuto, complessità tuttavia certamente non imputabile all'ente titolare del credito o all'ente che agisce per la riscossione, ma al più al tecnicismo delle informazioni ivi contenute.
Ed invero le cartelle di pagamento sono redatte su modelli ministeriali che possono comportare per il contribuente difficoltà nel comprenderne appieno il contenuto in difetto di conoscenza della normativa.
Tuttavia, deve sul punto rilevarsi che a tal fine sovviene la difesa tecnica, della quale non a caso le parti sono tenute ad avvalersi, proprio anche per superare le difficoltà interpretative nelle quali comprensibilmente le parti, non munite di conoscenze giuridiche, possono trovarsi, essendo onere del difensore conoscere quale sia l'ambito cognitivo del giudice tributario e rilevare se le censure mosse dal contribuente siano di competenza o meno del giudice ordinario, posto peraltro che la normativa di settore non impone, a pena di nullità, che le cartelle di pagamento debbano recare l'indicazione dell'autorità giudiziaria a cui ricorrere.
pagina 5 di 7 Va detto inoltre che, anche tenendo conto del fatto che una prima lettura del testo della cartella possa aver indotto a perplessità sull'autorità giudiziaria da adire, resta il fatto che a fronte dell'eccezione sollevata dall con il primo atto di costituzione e successivamente Controparte_6
ribadita, ha insistito nella propria scelta difensiva, opponendosi all'eccezione, ribadendo e sostenendo, in tutti gli atti, la sussistenza della giurisdizione adita.
La sentenza impugnata, pertanto, è scevra da vizi in punto di liquidazione delle spese di lite, la cui regolamentazione correttamente è avvenuta alla luce della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
4 – Tanto premesso, le spese di lite non possono che seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/2022 oggi in vigore, tenuto conto dello scaglione di riferimento
!.100,01-5.200,00 euro) in considerazione dell'oggetto della controversia attinente alla sola refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale tenuto conto del modestissimo importo e della ridotta attività
(la causa è stata discussa oralmente e non vi sono state comparse conclusionali).
5 - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 700/2024, Giudice Dott.
[...]
Massimo Vicini, nella causa civile iscritta al n. R.G. 2105/2022, emessa in data 4.7.2024 e pubblicata in data 8.7.2024;
2) condanna l'appellante a rifondere ad e ad Controparte_3 Controparte_5
le spese di lite liquidate a favore di ciascuna in euro 962,00 per compenso, oltre spese
[...]
generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
pagina 6 di 7 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6 maggio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
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