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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/10/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 11290/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Emanuela Giordano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11290/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
- avv. MENEGHELLO ENZO,
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
- avv. CASSINELLI ROBERTO NICOLA,
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
“Piaccia al Tribunale di Genova, rigettata ogni avversaria istanza e conclusione così come la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla convenuta , accogliere la domanda CP_1 proposta da in persona del suo legale rappresentante, previa accertamento in via Parte_2
CP_ incidentale dell'illegittimità dell'atto di revoca totale pronunciata da in data 14 ottobre
2022, del contributo concesso a (già ai sensi del POR FESR Controparte_2 Controparte_3
Liguria 2014-2020 – Asse 1, come tale da disapplicarsi: quindi accertare e dichiarare il diritto di
(già a trattenere in tutto – od in via subordinata in parte – il Parte_1 Controparte_2 CP_ contributo a suo tempo erogato da con decisione n. 32 del 21 luglio 2016, dichiarare infine che nulla è dovuto da ovvero, in via di subordine, indicare in euro 4.228,00 Parte_1
(ovvero altro importo meglio visto) la somma che è tenuta restituire, in luogo di Pt_1
CP_ quanto preteso da .
Con vittoria delle spese”.
1 Parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
- In via principale: respingere le domande svolte da in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermare la legittimità del provvedimento di revoca del 14 ottobre 2022 prot. n. 55262;
- In via riconvenzionale: accertata la legittimità della revoca contenuta nella comunicazione avente prot. n. 55262 del 14 ottobre 2022 condannare in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma pari ad € 386.304,48 oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data di ogni singola erogazione fino al saldo;
- In via subordinata: accertata la legittimità della revoca del contributo condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della Parte_1 somma meglio ritenuta oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria dei compensi oltre rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa si possono così sintetizzare:
• con domanda del 13/4/16 n. 109 la società oggi , ha Controparte_2 Pt_1 partecipato al bando regionale denominato Programma Operativo Regionale 2014 –
2020, Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, Asse 1 Ricerca e
Innovazione (OT1)”, cofinanziato dal Controparte_4
“Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e
[...] sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3” del P.O. “POR Liguria FESR””;
• in particolare, l'odierna attrice ha presentato la propria candidatura quale beneficiaria di un finanziamento a fondo perduto di € 502.855,79, per la realizzazione di un progetto del costo complessivo di € 788.793,39, denominato “Starc - Fase 2” e destinato alla realizzazione, nell'ambito tecnologico “salute e scienza della vita”, di sistemi diagnostici non invasivi e tecnologie per la riabilitazione e l'assistenza E-
Health (doc.2 parte attrice);
2 • nel dettaglio, il progetto per cui è causa ha ad oggetto “lo sviluppo di nuove tecnologie e applicazioni per specifiche attività in ambito clinico di monitoraggio, terapia e riabilitazione e l'iter di trasferimento di tali attività dall'ambito ospedaliero alla casa del paziente. Il progetto avrà come punto di partenza la piattaforma informatica sviluppata per il progetto STARC e si pone l'obiettivo di integrare nuove funzionalità, migliorare l'interfaccia e
l'usabilità del sistema e portare alla diffusione su larga scala del sistema” (doc. 2 parte attrice
“Domanda di contributo” pag. 5);
CP_
• con decisione n. 32 del 21 luglio 2016, prot. n. 289,
[...] ha accolto la domanda per cui è causa, concedendo in Controparte_1 favore dell'odierna attrice un contributo a fondo perduto pari ad € 391.756,61 (doc. 4 parte attrice);
CP_
• con provvedimento del 5 dicembre 2017, prot. n. 10534, ha erogato all'odierna attrice la prima parte del contributo di € 117.526,98, qualificandolo come anticipo del 30% (doc. 6 parte convenuta);
CP_
• con comunicazione prot. 2845 del 18 febbraio 2019, ha erogato il saldo del contributo pari ad € 268.777,50 (doc.9 parte convenuta);
• con pec del 22 giugno 2022, prot. n. 32323 (doc.6 di parte attrice), in seguito alla CP_ segnalazione della Guardia di Finanza effettuata in data 05/05/2022, ha comunicato all'odierna attrice l'avvio del procedimento di revoca del contributo erogato, attesa la violazione da parte dell'impresa del punto 16 del Bando per cui è causa, facendo presenta che da accertamenti della Guardia di Finanza era emerso che:
- i dipendenti/addetti al progetto “STARC FASE 2” avevano dichiarato di non aver svolto l'incarico loro attribuito nel progetto, e avevano disconosciuto le proprie firme sui timesheet rendicontati;
- i dipendenti delle società e degli Enti che avevano svolto attività di consulenza per il progetto, pur confermando la collaborazione allo sviluppo del progetto, avevano di avere svolto le attività in un arco temporale inferiore rispetto a quanto rendicontato;
- l'Istituto G. Gaslini aveva riscontrato un grave malfunzionamento che rendeva la piattaforma inadeguata all'uso previsto;
3 - quanto alla diffusione su larga scala ed industrializzazione della piattaforma informatica realizzata, nessun dipendente delle due strutture sanitarie che avrebbero dovuto utilizzare tale piattaforma in progetti sperimentali aveva confermato tale utilizzo;
- per l'attività rendicontata erano stati prodotti all'Ente erogante dichiarazioni e documenti non veritieri;
- il prodotto realizzato non corrispondeva a quanto rendicontato, con le conseguenti violazioni sanzionate - come previsto dal punto 16 sezione
“Revoche” del bando in oggetto - con la revoca del contributo;
• la società Pigreco, con comunicazione a mezzo pec del 29 luglio 2022, prot. CP_ 39409, ha trasmesso a le proprie osservazioni (doc. 7 parte attrice);
CP_
• con comunicazione del 14 ottobre 2022, avente prot. n. 55262, ha revocato il contributo richiedendo la restituzione delle somme erogate, non ritenendo fondate le osservazioni dell'odierna attrice (doc. 8 parte attrice);
Con atto di citazione notificato il 12 dicembre 2022, l'odierna attrice ha convenuto in giudizio Controparte_1 sostenendo l'illegittimità del provvedimento di revoca del contributo per le seguenti ragioni:
1. carenza di adeguata dimostrazione dell'inadempimento causato dall'asserito grave malfunzionamento della piattaforma:
Parte attrice sostiene che:
CP_
- l'assunto di è privo di significativo sostegno documentale;
- la piattaforma oggetto del progetto non è afflitta da gravi deficit di funzionamento;
- il presunto malfunzionamento della piattaforma informatica viene contraddetto dalla relazione del Prof. che ha basato la sua valutazione su Persona_1 precise verifiche tecniche eseguite l'anno precedente sulla versione finale della piattaforma;
4 - la circostanza che il sistema non sia poi stato utilizzato è stata, in realtà, determinata da precise scelte delle aziende che avrebbero potuto e/o dovuto farne uso;
CP_
2. omessa valutazione da parte di della circostanza che il progetto è stato compiutamente realizzato:
Parte attrice allega che
- la piattaforma informatica è funzionante e le anomalie segnalate dall'Istituto
Giannina Gaslini sono state prontamente risolte:
CP_
- non ha compiuto alcuna concreta valutazione sull'effettivo sviluppo del prototipo, in coerenza con quanto indicato nella domanda di erogazione del contributo;
- il funzionamento della piattaforma potrà essere accertato mediante consulenza tecnica d'ufficio;
3. quanto ai costi e alle remunerazioni dei dipendenti e dei collaboratori, le discrasie con la rendicontazione del progetto, pur ammettendone alcune, non CP_ assumono i gravi profili tratteggiati da , atteso che:
- i dipendenti di non solo hanno sottoscritto i c.d. “timesheet” CP_2 rendicontati delle ore impiegate, ma li hanno anche confermati in epoca successiva, per come emerge dalle proprie produzioni documentali nn. 15, 16,
17, 18, 19, 20,21, 22 e 23;
- venendo alla valutazione dell'opera prestata dai partners, con i quali
[...] ha concluso specifici patti negoziali (prod.ni 24, 25 e 26), è irrilevante il CP_2 minor tempo che questi avrebbero dedicato al progetto, in quanto le prestazioni lavorative dei partners sono state correttamente rendicontate, effettivamente utilizzate per la realizzazione del sistema informatico in questione e, quindi, pagate;
- non sussiste alcun inadempimento circa l'ipotizzata sovrastima dei costi da parte della beneficiata, sussistendo, piuttosto, meri errori formali di imputazione di ore lavorative;
5 - ad ogni modo tali errori di imputazione hanno comportato una riduzione di euro 4.228,00 (corrispondente ad un contributo di euro 382.00,16 in luogo di quello erogato di euro 386.304,00), che ha proposto CP_2 immediatamente di restituire (prod. 23 bis).
Tutto quanto sopra evidenziato indicherebbe - secondo parte attrice - uno scorretto CP_ esercizio dello speciale potere di autotutela privatistica da parte di che avrebbe omesso di considerare l'effettiva entità e il valore delle citate discrasie, così omettendo di scrutinare la possibilità di procedere con la sua sola revoca parziale del contributo;
si è Controparte_1 costituita, con comparsa depositata in data 23.03.2023, con la quale ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea, esponendo:
- che la disciplina contenuta nel bando costituisce una lex specialis ed il rapporto che si viene ad instaurare tra il soggetto che eroga il contributo ed il soggetto che ne beneficia è di natura contrattuale;
- che la revoca è, pertanto, un provvedimento con il quale viene contestato un inadempimento contrattuale che ha i medesimi effetti di cui alla comunicazione ex art. 1456, c. 2, c.c.;
- che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, l'autorità giudiziaria ordinaria è competente a decidere in merito alle controversie originate dalla revoca di un contributo ed il Giudice ha il compito di verificare l'effettiva esistenza dei presupposti per la sua concessione, senza alcuno spazio discrezionale in ordine all'an, al quid ed al quomodo dell'erogazione ed alla revoca qualora discenda dall'accertamento di un inadempimento (Cass. Sez.
Unite Ord. 5 agosto 2016 n. 16602);
- che i vari soggetti escussi dalla Guardia di Finanza (personale dell'Istituto
Giannina Gaslini, della e dell Controparte_5 Controparte_6 avevano confermato l'inadeguatezza all'uso e il malfunzionamento del progetto
Starc – Fase 2 ed il suo mancato utilizzo;
CP_
- che la relazione del Prof. incaricato da di esaminare il Persona_1 progetto STARC – Fase 2, è irrilevante ai fini del presente giudizio, atteso che questi era stato incaricato di effettuare valutazioni sull'esistenza del software e
6 sulla congruità dei costi indicati in sede di rendicontazione, ma non sull'effettivo funzionamento del progetto;
- che dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti era emerso che:
- le firme apposte sui timesheet prodotti in sede di rendicontazione da Pt_1 erano state disconosciute da tutti i dipendenti sentiti dalla Guardia di Finanza;
- alcuni dipendenti avevano negato di aver partecipato al progetto Starc – Fase
2, mentre altri che vi avevano partecipato avevano di aver prestato la loro collaborazione per un numero di ore inferiore a quello indicato nelle timesheet;
-la partecipazione dei partners al progetto ( – Infomus e CP_7 Controparte_8 era stata collocata in un arco temporale più ristretto.
CP_ In via riconvenzionale, ha richiesto la condanna dell'attrice alla restituzione in proprio favore del contributo erogato pari ad € 268.777,50 stante la legittimità della revoca e la conseguente infondatezza della domanda svolta da . Pt_1
Autorizzato lo scambio di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. ed espletata l'attività istruttoria, con assunzione di prova testimoniale, con ordinanza riservata del
26.10.2023, il Giudice non ha ritenuto necessaria la CTU richiesta da parte attrice, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c..
Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte ed assegnati i termini per il deposito di comparse conclusionali e note di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
La domanda attorea non è fondata e deve pertanto essere respinta.
Va in primo luogo evidenziato che il bando per cui è causa, all'art. 15 (Obblighi del beneficiario), dispone che “E' fatto obbligo all'impresa/consorzio beneficiaria/o e/o all'impresa capofila dell'aggregazione di:
… SI …
“c. eseguire il progetto entro 24 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, conformemente alla proposta approvata;”
… SI …
7 “e. chiedere autorizzazione preventiva a per eventuali variazioni sostanziali o Controparte_1 modifiche dell'intervento finanziato, purché non alterino le finalità dell'intervento e comunque fermo restando i limiti di cui all'art. 5.”;
L'art. 16 (Revoche) del richiamato bando così recita: “La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata dalla nei casi in cui: Controparte_1
a. “il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
… SI …
c. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
… SI …
Qualora venga disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo revocato gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.
Il procedimento di revoca dell'agevolazione concessa si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.”
Con riferimento ai motivi n.
1. e n.
2. dell'atto introduttivo - con i quali l'attrice contesta il provvedimento di revoca per carenza di adeguata dimostrazione dell'inadempimento causato dall'asserito grave malfunzionamento della piattaforma, CP_ nonché l'omessa valutazione da parte di della circostanza che il progetto è stato compiutamente realizzato – va evidenziato che il progetto presentato da CP_3
oggi è stato strutturato in quattro fasi operative indicate nella
[...] Parte_1 seguente tabella riassuntiva estrapolata dalla domanda per cui è causa (cfr. pag. 10):
8 Alla pag. 8 della domanda si legge “Con STARC si era sviluppato un prototipo per la validazione di esercizi di riabilitazione al fine di poter sperimentare l'efficacia di un sistema che potesse essere adoperato in autonomia dal paziente pur con l'ausilio dei familiari e che fornisse la garanzia di successo del percorso terapeutico con la sola vigilanza remota degli operatori sanitari. Con il progetto attuale questo percorso diviene ancor più integrato e si vuole procedere con l'integrazione di nuovi moduli e, nella fase finale, con l'industrializzazione della soluzione. Il progetto si colloca quindi a pieno diritto nel cluster dell'e-health e delle terapie non invasive e si propone di ottenere ricadute importanti sul mercato attraverso l'utilizzo di tecnologie semplici per realizzare percorsi complessi e portando a disposizione di un numero elevato di utilizzatori strumenti che oggi non sono disponibili, ovvero non sono utilizzati per gli scopi che il progetto si propone. La suddivisione in 4 Work Package rende armonico il percorso che vuole trasformare il prototipo attualmente disponibile in uno strumento di uso quotidiano, la sua integrazione con il laboratorio ARIEL, il suo utilizzo nell'abitazione simulata all'interno dell'ospedale e infine la industrializzazione della soluzione con l'installazione in casa di pazienti”.
L'ultima fase operativa del progetto per cui è causa è stata denominata di
“industrializzazione della soluzione”, a sua volta, articolata in quattro attività:
“A4.1 Industrializzazione della soluzione
A4.2 Identificazione delle unità abitative in cui installare il sistema
A4.3 Setup della piattaforma nei domicili
A4.4 Valutazione dell'impatto del sistema nei vari domicili” (cfr. pag. 13 della Domanda – prod. 2 parte attrice).
Il progetto, descritto in maniera dettagliata nella domanda, contempla, dunque, anche una fase finale, che si propone di avere importanti ricadute nel mercato e che consiste nella “Distribuzione domiciliare della soluzione” mediante installazione e valutazione dei sistemi nei vari domicili;
in buona sostanza una diffusione su larga scala del sistema.
Ad ogni collaboratore assegnato alla realizzazione del progetto sono state assegnate mansioni afferenti a tutte e quattro le fasi, c.d. “work package”, ivi inclusa la fase finale di industrializzazione della soluzione.
9 I costi per lo svolgimento delle summenzionate attività sono stati puntualmente rendicontati ed hanno concorso a quantificare l'importo del contributo, erogato anche per la fase finale.
Il progetto descritto nella domanda contempla, inoltre, il coinvolgimento di vari partners, con previsione di costi - anch'essi rendicontati - per consulenze funzionali a tutte le quattro fasi del progetto, compresa l'attuazione dell'ultima fase di industrializzazione della soluzione (cfr. pagg. 26, 28, 29, 30, 33, 36 della domanda).
In merito alla quarta fase, ovvero la richiamata “industrializzazione della soluzione e validazione della piattaforma nei domicili”, con domanda di erogazione a saldo del contributo, il legale rappresentante dell'odierna attrice ha dichiarato di aver svolto la seguente attività: “Predisposizione della piattaforma per la distribuzione su larga scala” e che
“La piattaforma è stata utilizzata da diverse strutture, quali ad esempio la e Controparte_6 la Clinica Neurologica dell' per alcuni progetti sperimentali. Sono state Controparte_9 intraprese diverse iniziative per la commercializzazione della soluzione” (cfr. pag. 50 prod. 8 di parte convenuta).
Ciò posto, la documentazione versata in atti dalla medesima parte attrice smentisce quanto indicato dalla medesima sull'utilizzo della piattaforma nelle indicate strutture sanitarie: e la Clinica Neurologica dell'Ospedale San Martino. Controparte_6
Con mail di riscontro alla e-mail del dott. del 20 febbraio 2023, il dott. Per_2 Per_3
(referente dell'Ospedale Gaslini), ha dichiarato: “Naturalmente il livello di completezza ed operatività raggiunta non ha mai consentito un utilizzo clinico della piattaforma” (cfr. prod.
34);
in particolare, il contenuto della mail trasmessa dallo stesso legale rappresentante della società attrice dott. lascia trasparire l'incompleta attuazione del progetto, Per_2 quantomeno riguardo all'ultima fase di industrializzazione della soluzione: “… se si ha in mente la messa in funzione di un prodotto informatico nell'operatività clinica del Gaslini sicuramente a questo non si è arrivati (credo con rincrescimento e insoddisfazione di tutte le parti) e conseguentemente le carenze espresse sono assolutamente giustificate, se si inquadra il lavoro fatto nei limiti di un progetto di ricerca e sviluppo precompetitivo che deve portare a un prototipo corretto e funzionante mi sembra che ci sia convergenza sulla asserire il buon esito finale” (cfr. doc.ti 32 e 34).
10 Il progetto, tuttavia, non si limitava alla realizzazione di un prototipo ma prevedeva l'industrializzazione della soluzione con installazione in casa dei pazienti.
Sul punto le risultanze della prova testimoniale hanno, per di più, escluso l'utilizzo del software ed il mancato raggiungimento di un livello di sviluppo della piattaforma conforme agli obiettivi indicati nella domanda di partecipazione al bando, ed hanno evidenziato una sostanziale difformità tra il concreto sviluppo della piattaforma e quanto dichiarato dal legale rappresentante della beneficiaria con successiva domanda di erogazione a saldo del contributo (cfr. pag. 50 prod. 8 di parte convenuta).
Nel dettaglio:
la teste assegnista di ricerca in clinica neurologica presso Testimone_1
l'Università di Genova Dipartimento DINOGMI, ascoltata all'udienza del 07/02/2024 davanti al Giudice Marina Pavesi:
- nel rispondere al cap. 9 della memoria del convenuto ha dichiarato che “il progetto Starc 2 non è stato utilizzato presso la clinica neurologica di;
CP_5
- nel rispondere al cap. 26 formulato in controprova dall'attore con III memoria
183, VI co. cpc, ha dichiarato che “il software era adatto a registrare parametri vitali, mentre a noi interessava registrare i movimenti fisici del paziente perché volevamo sviluppare una piattaforma di riabilitazione. Non ci sembrava quello che noi volevamo, perciò la cosa è finita li”;
- nel rispondere al cap. 27 formulato in controprova dall'attore con III memoria
183, VI co. cpc, ha dichiarato che “Non ho più utilizzato la piattaforma perché non CP_ era per noi. So che in non è stata più sviluppata”;
il teste , all'epoca docente del Dipartimento di Neuroscienze Testimone_2 dell'Università di ascoltato all'udienza del 06/03/2024 davanti al Giudice CP_5
Marina Pavesi, sul cap. 9) di parte convenuta ha riferito: “Non è vero;
la piattaforma Starc
2 non è stata installata né nel sistema informatico dell'università di né dell'ospedale CP_5 policlinico – Unità operativa complessa . Non è mai stato CP_9 Controparte_5 utilizzato”.
Le emergenze istruttorie smentiscono, dunque, le argomentazioni difensive di parte attrice, atteso l'accertato inutilizzo della piattaforma e, quantomeno, l'incompiuta
11 attuazione del progetto che non ha raggiunto il livello di sviluppo indicato nella domanda.
Risulta quindi una difformità dell'iniziativa rispetto ai contenuti ed alle finalità indicati dalla beneficiaria nella proposta approvata, nonché nelle successive richieste di erogazione in acconto e a saldo del contributo.
Destituite di fondamento sono, pertanto, le argomentazioni di parte attrice “sull'omessa CP_ valutazione da parte di della circostanza che il progetto venne compiutamente realizzato”.
La documentazione versata in atti (la richiamata mail del 20 febbraio 2023, cfr. prod.
34) e le dichiarazioni testimoniali, hanno infatti confermato che il livello di completezza ed operatività della piattaforma informatica non ha mai consentito un utilizzo clinico dell'applicazione “Starc 2”.
Ciò detto, risulta infondato anche del terzo motivo indicato da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni, con il quale asserisce l'illegittimità della revoca, allegando che le discrasie sulla rendicontazione del progetto, pur ammettendone alcune, non assumono CP_ i gravi profili tratteggiati da .
Le emergenze istruttorie hanno, in realtà, messo in luce che ben tre dipendenti della CP_ società attrice - indicati nelle dichiarazioni presentate a (i c.d. timesheet delle ore impiegate) come impiegati alla realizzazione di “Starc 2” - hanno dichiarato in sede di prova testimoniale la loro estraneità al progetto per cui è causa;
alcuni tra i testi ascoltati, indicati nelle timesheet rendicontate, hanno, addirittura, precisato di non essere a conoscenza del progetto “Starc 2”;
a riguardo assumono rilievo anche le dichiarazioni dei testi che hanno precisato di aver lavorato al progetto per un numero di ore inferiore rispetto alle ore rendicontate, disconoscendo, sinanche, le proprie sottoscrizioni apposte sulla rendicontazione presentata dalla società per ottenere gli acconti e il saldo del contributo;
nel dettaglio:
il teste , impiegato presso fino al 2019, ascoltato Testimone_3 CP_10 all'udienza del 07/02/2024 avanti al Giudice Marina Pavesi:
- nel rispondere al cap. 17) della memoria di parte attrice ha dichiarato che “.Adr:
Ho firmato questi fogli nonostante fossi consapevole di non conoscere questi progetti, o
12 quanto meno non con questo nome. Ho firmato perché avevo paura che non firmarli potesse avere ripercussioni sul mio lavoro.”
- nel rispondere al cap. 3 della memoria di parte convenuta in prova diretta ha dichiarato che “Non è vero che ho collaborato a Starc 2 per 3112 ore lavorative. Il progetto Starc 2 non lo conosco”;
- nel rispondere al cap. 4) della memoria di parte convenuta in prova diretta ha dichiarato “riconosco come mie le firme sui time sheet allegati al doc 15) parte attrice, mentre le firme che vedo sul documento 14, pagg 2, 10 , 20 del convenuto non le riconosco come mie”; la teste ha precisato di “aver lavorato per le ditte del sig. Tes_4 Per_2 ascoltata all'udienza del 07/02/2024 davanti al Giudice Marina Pavesi:
- nel rispondere al cap. 25) della memoria di parte attrice ha dichiarato “E' vero
c'è stata una riunione, a cui era presente anche ed altre persone. Ci hanno Per_4 illustrato questi fogli, ci hanno parlato di questi progetti e ci hanno detto che secondo loro avevamo fatto queste ore su questi progetti. Io non ho riconosciuto di aver fatto le ore indicate nel prospetto sul progetto Starc 2 e l'ho scritto. Non ho mai lavorato al progetto Starc 2 perché in quegli anni lavoravo in sede dal cliente;
Pt_3
- nel rispondere ai cap.li 1) e 2) della convenuta in prova diretta ha dichiarato:
“non è vero. Non ho mai lavorato sul progetto Starc 2;
- e sul cap. 2): “(viene mostrato al teste il doc. 14 pagg. 1,9,19 time sheet) Non riconosco le mie firme nei time sheet che mi vengono mostrati da parte convenuta. Non li ho mai firmati”; la teste , impiegata presso dal dicembre 2014 ad agosto Testimone_5 CP_10
2021 ascoltata all'udienza del 29/02/2024:
- nel rispondere in prova diretta sul cap. 6) della II memoria di parte convenuta
“Preciso che la firma sui fogli di time sheet che mi si mostrano non è la mia. Io ricordo di aver lavorato solo in minima parte su Starc 2. In quegli anni lavoravo su altri progetti, prevalentemente per DHL.” il teste , dipendente della dal 2006 al 2028 Testimone_6 CP_2 impiegato come programmatore, ascoltato all'udienza del 06/03/2024 davanti al
Giudice Marina Pavesi:
- sentito sul cap. 22 ) di parte attrice ha dichiarato “Non ho mai lavorato al progetto
Starc2. Ho firmato il foglio, ma ai tempi, mi sentivo riconoscente verso l'azienda e
13 pensavo di dare una mano. A quel periodo lavoravo già in un'altra azienda. I fogli mi sono stati consegnati in un incontro privato con I fogli erano Persona_5 precompilati e io li ho firmati. Mi è stato chiesto se potevo firmarli cosi com' erano e io ho accettato”; la teste , che ha lavorato per fino al 2019, ascoltata Testimone_7 CP_10 all'udienza del 07/02/2024 davanti al Giudice Marina Pavesi:
- sentita sul cap. 19) ha riferito di aver “lavorato su Starc 2 una settimana massimo
10 giorni poi ho riferito alla mia capo progetto, , che non ero in grado di Testimone_8 lavorarci perché non avevo le competenze lavorative.”
- ascoltata sul cap. 5) ha risposto “… Io ho lavorato su Starc 2 nel 2018 solo una settimana- 10 giorni. Io lavoravo part time ed ero impegnata al 100% sul cliente Pt_3
… Solo nel 2018 mi hanno assegnato al progetto Starc 2 … Adr: il programma richiedeva delle competenze di programmazione che io non avevo. Lavoravo part time 4 ore giornaliere. Al massimo posso averci lavorato dalle 28 alle 40 ore complessive.
Preciso che le firme a fondo delle pagine 4, 12 e 26 non sono le mie”;
Le emergenze istruttorie hanno fatto emergere, quindi, l'inattendibilità della rendicontazione, ovvero dei c.d. timesheet delle ore impiegate, sia in merito alle ore lavorative ivi indicate, sia riguardo alle sottoscrizioni ivi apposte.
Considerato che:
- una parte rilevante dell'erogazione del contributo per cui è causa è stata diretta a coprire i costi del personale dipendente impiegato nel progetto (il punto 8) del bando, alla lett. A., prevede una quota dell'80% sul costo totale del progetto per le spese del personale - cfr. pag. 4 del bando prod. 3 convenuta);
- è emersa una rilevante discrepanza tra le ore lavorative del personale indicate nelle c.d. timesheet, i cui costi sono stati puntualmente rendicontati, ed il lavoro prestato dal personale dipendente che ha effettivamente partecipato al progetto;
- la revoca è stata disposta in ragione dell'accertata sussistenza di ben due profili di cui al punto 16 del bando, ovvero lett. a): “… il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri”), nonché lett. c): “il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste”;
14 ne consegue la correttezza del provvedimento di revoca totale, estesa all'integrale CP_ erogazione del contributo per cui è causa, avendo adeguatamente valutato l'effettiva entità e valore degli addebiti accertati a carico della beneficiaria per tutte le ragioni sopra esposte;
va dunque respinta la domanda di accertamento dell'illegittimità della revoca del contributo.
Per le suesposte ragioni non potrà trovare accoglimento la domanda formulata in via subordinata da parte attrice finalizzata a quantificare in “€ 4.228,00 (ovvero altro importo meglio visto) la somma che è tenuta restituire, in luogo di quanto preteso da Pt_1 CP_1
.
[...]
Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione dell'importo erogato, oltre agli interessi di legge da ogni singola erogazione, stante la legittimità dell'atto di revoca.
In merito alla richiesta di rivalutazione monetaria si osserva che le somme ripetibili sono obbligazioni pecuniarie di valuta e, dunque, non è automaticamente dovuta la rivalutazione monetaria salva la prova del maggior danno rispetto a quello ristorato mediante corresponsione degli interessi di legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da seguente tabella
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 10.411,00
Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00
Compenso tabellare (valori medi) € 22.457,00
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
15 - rigetta le domande formulate dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t.;
- dichiara tenuta e condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. al pagamento in favore di
[...] della somma di € 386.304,48, oltre Controparte_1 interessi al tasso di legge da ogni singola erogazione fino al saldo;
- dichiara tenuta e condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. al pagamento in favore di
[...] elle spese di giudizio, che liquida in Controparte_1
€ 22.457,00, oltre spese generali ed oneri di legge.
Genova, 1.10.2025
Il Giudice
Emanuela Giordano
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Emanuela Giordano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11290/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
- avv. MENEGHELLO ENZO,
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
- avv. CASSINELLI ROBERTO NICOLA,
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
“Piaccia al Tribunale di Genova, rigettata ogni avversaria istanza e conclusione così come la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla convenuta , accogliere la domanda CP_1 proposta da in persona del suo legale rappresentante, previa accertamento in via Parte_2
CP_ incidentale dell'illegittimità dell'atto di revoca totale pronunciata da in data 14 ottobre
2022, del contributo concesso a (già ai sensi del POR FESR Controparte_2 Controparte_3
Liguria 2014-2020 – Asse 1, come tale da disapplicarsi: quindi accertare e dichiarare il diritto di
(già a trattenere in tutto – od in via subordinata in parte – il Parte_1 Controparte_2 CP_ contributo a suo tempo erogato da con decisione n. 32 del 21 luglio 2016, dichiarare infine che nulla è dovuto da ovvero, in via di subordine, indicare in euro 4.228,00 Parte_1
(ovvero altro importo meglio visto) la somma che è tenuta restituire, in luogo di Pt_1
CP_ quanto preteso da .
Con vittoria delle spese”.
1 Parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
- In via principale: respingere le domande svolte da in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermare la legittimità del provvedimento di revoca del 14 ottobre 2022 prot. n. 55262;
- In via riconvenzionale: accertata la legittimità della revoca contenuta nella comunicazione avente prot. n. 55262 del 14 ottobre 2022 condannare in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma pari ad € 386.304,48 oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data di ogni singola erogazione fino al saldo;
- In via subordinata: accertata la legittimità della revoca del contributo condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della Parte_1 somma meglio ritenuta oltre interessi e rivalutazione.
Con vittoria dei compensi oltre rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa si possono così sintetizzare:
• con domanda del 13/4/16 n. 109 la società oggi , ha Controparte_2 Pt_1 partecipato al bando regionale denominato Programma Operativo Regionale 2014 –
2020, Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, Asse 1 Ricerca e
Innovazione (OT1)”, cofinanziato dal Controparte_4
“Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e
[...] sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3” del P.O. “POR Liguria FESR””;
• in particolare, l'odierna attrice ha presentato la propria candidatura quale beneficiaria di un finanziamento a fondo perduto di € 502.855,79, per la realizzazione di un progetto del costo complessivo di € 788.793,39, denominato “Starc - Fase 2” e destinato alla realizzazione, nell'ambito tecnologico “salute e scienza della vita”, di sistemi diagnostici non invasivi e tecnologie per la riabilitazione e l'assistenza E-
Health (doc.2 parte attrice);
2 • nel dettaglio, il progetto per cui è causa ha ad oggetto “lo sviluppo di nuove tecnologie e applicazioni per specifiche attività in ambito clinico di monitoraggio, terapia e riabilitazione e l'iter di trasferimento di tali attività dall'ambito ospedaliero alla casa del paziente. Il progetto avrà come punto di partenza la piattaforma informatica sviluppata per il progetto STARC e si pone l'obiettivo di integrare nuove funzionalità, migliorare l'interfaccia e
l'usabilità del sistema e portare alla diffusione su larga scala del sistema” (doc. 2 parte attrice
“Domanda di contributo” pag. 5);
CP_
• con decisione n. 32 del 21 luglio 2016, prot. n. 289,
[...] ha accolto la domanda per cui è causa, concedendo in Controparte_1 favore dell'odierna attrice un contributo a fondo perduto pari ad € 391.756,61 (doc. 4 parte attrice);
CP_
• con provvedimento del 5 dicembre 2017, prot. n. 10534, ha erogato all'odierna attrice la prima parte del contributo di € 117.526,98, qualificandolo come anticipo del 30% (doc. 6 parte convenuta);
CP_
• con comunicazione prot. 2845 del 18 febbraio 2019, ha erogato il saldo del contributo pari ad € 268.777,50 (doc.9 parte convenuta);
• con pec del 22 giugno 2022, prot. n. 32323 (doc.6 di parte attrice), in seguito alla CP_ segnalazione della Guardia di Finanza effettuata in data 05/05/2022, ha comunicato all'odierna attrice l'avvio del procedimento di revoca del contributo erogato, attesa la violazione da parte dell'impresa del punto 16 del Bando per cui è causa, facendo presenta che da accertamenti della Guardia di Finanza era emerso che:
- i dipendenti/addetti al progetto “STARC FASE 2” avevano dichiarato di non aver svolto l'incarico loro attribuito nel progetto, e avevano disconosciuto le proprie firme sui timesheet rendicontati;
- i dipendenti delle società e degli Enti che avevano svolto attività di consulenza per il progetto, pur confermando la collaborazione allo sviluppo del progetto, avevano di avere svolto le attività in un arco temporale inferiore rispetto a quanto rendicontato;
- l'Istituto G. Gaslini aveva riscontrato un grave malfunzionamento che rendeva la piattaforma inadeguata all'uso previsto;
3 - quanto alla diffusione su larga scala ed industrializzazione della piattaforma informatica realizzata, nessun dipendente delle due strutture sanitarie che avrebbero dovuto utilizzare tale piattaforma in progetti sperimentali aveva confermato tale utilizzo;
- per l'attività rendicontata erano stati prodotti all'Ente erogante dichiarazioni e documenti non veritieri;
- il prodotto realizzato non corrispondeva a quanto rendicontato, con le conseguenti violazioni sanzionate - come previsto dal punto 16 sezione
“Revoche” del bando in oggetto - con la revoca del contributo;
• la società Pigreco, con comunicazione a mezzo pec del 29 luglio 2022, prot. CP_ 39409, ha trasmesso a le proprie osservazioni (doc. 7 parte attrice);
CP_
• con comunicazione del 14 ottobre 2022, avente prot. n. 55262, ha revocato il contributo richiedendo la restituzione delle somme erogate, non ritenendo fondate le osservazioni dell'odierna attrice (doc. 8 parte attrice);
Con atto di citazione notificato il 12 dicembre 2022, l'odierna attrice ha convenuto in giudizio Controparte_1 sostenendo l'illegittimità del provvedimento di revoca del contributo per le seguenti ragioni:
1. carenza di adeguata dimostrazione dell'inadempimento causato dall'asserito grave malfunzionamento della piattaforma:
Parte attrice sostiene che:
CP_
- l'assunto di è privo di significativo sostegno documentale;
- la piattaforma oggetto del progetto non è afflitta da gravi deficit di funzionamento;
- il presunto malfunzionamento della piattaforma informatica viene contraddetto dalla relazione del Prof. che ha basato la sua valutazione su Persona_1 precise verifiche tecniche eseguite l'anno precedente sulla versione finale della piattaforma;
4 - la circostanza che il sistema non sia poi stato utilizzato è stata, in realtà, determinata da precise scelte delle aziende che avrebbero potuto e/o dovuto farne uso;
CP_
2. omessa valutazione da parte di della circostanza che il progetto è stato compiutamente realizzato:
Parte attrice allega che
- la piattaforma informatica è funzionante e le anomalie segnalate dall'Istituto
Giannina Gaslini sono state prontamente risolte:
CP_
- non ha compiuto alcuna concreta valutazione sull'effettivo sviluppo del prototipo, in coerenza con quanto indicato nella domanda di erogazione del contributo;
- il funzionamento della piattaforma potrà essere accertato mediante consulenza tecnica d'ufficio;
3. quanto ai costi e alle remunerazioni dei dipendenti e dei collaboratori, le discrasie con la rendicontazione del progetto, pur ammettendone alcune, non CP_ assumono i gravi profili tratteggiati da , atteso che:
- i dipendenti di non solo hanno sottoscritto i c.d. “timesheet” CP_2 rendicontati delle ore impiegate, ma li hanno anche confermati in epoca successiva, per come emerge dalle proprie produzioni documentali nn. 15, 16,
17, 18, 19, 20,21, 22 e 23;
- venendo alla valutazione dell'opera prestata dai partners, con i quali
[...] ha concluso specifici patti negoziali (prod.ni 24, 25 e 26), è irrilevante il CP_2 minor tempo che questi avrebbero dedicato al progetto, in quanto le prestazioni lavorative dei partners sono state correttamente rendicontate, effettivamente utilizzate per la realizzazione del sistema informatico in questione e, quindi, pagate;
- non sussiste alcun inadempimento circa l'ipotizzata sovrastima dei costi da parte della beneficiata, sussistendo, piuttosto, meri errori formali di imputazione di ore lavorative;
5 - ad ogni modo tali errori di imputazione hanno comportato una riduzione di euro 4.228,00 (corrispondente ad un contributo di euro 382.00,16 in luogo di quello erogato di euro 386.304,00), che ha proposto CP_2 immediatamente di restituire (prod. 23 bis).
Tutto quanto sopra evidenziato indicherebbe - secondo parte attrice - uno scorretto CP_ esercizio dello speciale potere di autotutela privatistica da parte di che avrebbe omesso di considerare l'effettiva entità e il valore delle citate discrasie, così omettendo di scrutinare la possibilità di procedere con la sua sola revoca parziale del contributo;
si è Controparte_1 costituita, con comparsa depositata in data 23.03.2023, con la quale ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea, esponendo:
- che la disciplina contenuta nel bando costituisce una lex specialis ed il rapporto che si viene ad instaurare tra il soggetto che eroga il contributo ed il soggetto che ne beneficia è di natura contrattuale;
- che la revoca è, pertanto, un provvedimento con il quale viene contestato un inadempimento contrattuale che ha i medesimi effetti di cui alla comunicazione ex art. 1456, c. 2, c.c.;
- che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, l'autorità giudiziaria ordinaria è competente a decidere in merito alle controversie originate dalla revoca di un contributo ed il Giudice ha il compito di verificare l'effettiva esistenza dei presupposti per la sua concessione, senza alcuno spazio discrezionale in ordine all'an, al quid ed al quomodo dell'erogazione ed alla revoca qualora discenda dall'accertamento di un inadempimento (Cass. Sez.
Unite Ord. 5 agosto 2016 n. 16602);
- che i vari soggetti escussi dalla Guardia di Finanza (personale dell'Istituto
Giannina Gaslini, della e dell Controparte_5 Controparte_6 avevano confermato l'inadeguatezza all'uso e il malfunzionamento del progetto
Starc – Fase 2 ed il suo mancato utilizzo;
CP_
- che la relazione del Prof. incaricato da di esaminare il Persona_1 progetto STARC – Fase 2, è irrilevante ai fini del presente giudizio, atteso che questi era stato incaricato di effettuare valutazioni sull'esistenza del software e
6 sulla congruità dei costi indicati in sede di rendicontazione, ma non sull'effettivo funzionamento del progetto;
- che dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti era emerso che:
- le firme apposte sui timesheet prodotti in sede di rendicontazione da Pt_1 erano state disconosciute da tutti i dipendenti sentiti dalla Guardia di Finanza;
- alcuni dipendenti avevano negato di aver partecipato al progetto Starc – Fase
2, mentre altri che vi avevano partecipato avevano di aver prestato la loro collaborazione per un numero di ore inferiore a quello indicato nelle timesheet;
-la partecipazione dei partners al progetto ( – Infomus e CP_7 Controparte_8 era stata collocata in un arco temporale più ristretto.
CP_ In via riconvenzionale, ha richiesto la condanna dell'attrice alla restituzione in proprio favore del contributo erogato pari ad € 268.777,50 stante la legittimità della revoca e la conseguente infondatezza della domanda svolta da . Pt_1
Autorizzato lo scambio di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. ed espletata l'attività istruttoria, con assunzione di prova testimoniale, con ordinanza riservata del
26.10.2023, il Giudice non ha ritenuto necessaria la CTU richiesta da parte attrice, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c..
Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte ed assegnati i termini per il deposito di comparse conclusionali e note di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
La domanda attorea non è fondata e deve pertanto essere respinta.
Va in primo luogo evidenziato che il bando per cui è causa, all'art. 15 (Obblighi del beneficiario), dispone che “E' fatto obbligo all'impresa/consorzio beneficiaria/o e/o all'impresa capofila dell'aggregazione di:
… SI …
“c. eseguire il progetto entro 24 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, conformemente alla proposta approvata;”
… SI …
7 “e. chiedere autorizzazione preventiva a per eventuali variazioni sostanziali o Controparte_1 modifiche dell'intervento finanziato, purché non alterino le finalità dell'intervento e comunque fermo restando i limiti di cui all'art. 5.”;
L'art. 16 (Revoche) del richiamato bando così recita: “La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata dalla nei casi in cui: Controparte_1
a. “il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
… SI …
c. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
… SI …
Qualora venga disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo revocato gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.
Il procedimento di revoca dell'agevolazione concessa si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.”
Con riferimento ai motivi n.
1. e n.
2. dell'atto introduttivo - con i quali l'attrice contesta il provvedimento di revoca per carenza di adeguata dimostrazione dell'inadempimento causato dall'asserito grave malfunzionamento della piattaforma, CP_ nonché l'omessa valutazione da parte di della circostanza che il progetto è stato compiutamente realizzato – va evidenziato che il progetto presentato da CP_3
oggi è stato strutturato in quattro fasi operative indicate nella
[...] Parte_1 seguente tabella riassuntiva estrapolata dalla domanda per cui è causa (cfr. pag. 10):
8 Alla pag. 8 della domanda si legge “Con STARC si era sviluppato un prototipo per la validazione di esercizi di riabilitazione al fine di poter sperimentare l'efficacia di un sistema che potesse essere adoperato in autonomia dal paziente pur con l'ausilio dei familiari e che fornisse la garanzia di successo del percorso terapeutico con la sola vigilanza remota degli operatori sanitari. Con il progetto attuale questo percorso diviene ancor più integrato e si vuole procedere con l'integrazione di nuovi moduli e, nella fase finale, con l'industrializzazione della soluzione. Il progetto si colloca quindi a pieno diritto nel cluster dell'e-health e delle terapie non invasive e si propone di ottenere ricadute importanti sul mercato attraverso l'utilizzo di tecnologie semplici per realizzare percorsi complessi e portando a disposizione di un numero elevato di utilizzatori strumenti che oggi non sono disponibili, ovvero non sono utilizzati per gli scopi che il progetto si propone. La suddivisione in 4 Work Package rende armonico il percorso che vuole trasformare il prototipo attualmente disponibile in uno strumento di uso quotidiano, la sua integrazione con il laboratorio ARIEL, il suo utilizzo nell'abitazione simulata all'interno dell'ospedale e infine la industrializzazione della soluzione con l'installazione in casa di pazienti”.
L'ultima fase operativa del progetto per cui è causa è stata denominata di
“industrializzazione della soluzione”, a sua volta, articolata in quattro attività:
“A4.1 Industrializzazione della soluzione
A4.2 Identificazione delle unità abitative in cui installare il sistema
A4.3 Setup della piattaforma nei domicili
A4.4 Valutazione dell'impatto del sistema nei vari domicili” (cfr. pag. 13 della Domanda – prod. 2 parte attrice).
Il progetto, descritto in maniera dettagliata nella domanda, contempla, dunque, anche una fase finale, che si propone di avere importanti ricadute nel mercato e che consiste nella “Distribuzione domiciliare della soluzione” mediante installazione e valutazione dei sistemi nei vari domicili;
in buona sostanza una diffusione su larga scala del sistema.
Ad ogni collaboratore assegnato alla realizzazione del progetto sono state assegnate mansioni afferenti a tutte e quattro le fasi, c.d. “work package”, ivi inclusa la fase finale di industrializzazione della soluzione.
9 I costi per lo svolgimento delle summenzionate attività sono stati puntualmente rendicontati ed hanno concorso a quantificare l'importo del contributo, erogato anche per la fase finale.
Il progetto descritto nella domanda contempla, inoltre, il coinvolgimento di vari partners, con previsione di costi - anch'essi rendicontati - per consulenze funzionali a tutte le quattro fasi del progetto, compresa l'attuazione dell'ultima fase di industrializzazione della soluzione (cfr. pagg. 26, 28, 29, 30, 33, 36 della domanda).
In merito alla quarta fase, ovvero la richiamata “industrializzazione della soluzione e validazione della piattaforma nei domicili”, con domanda di erogazione a saldo del contributo, il legale rappresentante dell'odierna attrice ha dichiarato di aver svolto la seguente attività: “Predisposizione della piattaforma per la distribuzione su larga scala” e che
“La piattaforma è stata utilizzata da diverse strutture, quali ad esempio la e Controparte_6 la Clinica Neurologica dell' per alcuni progetti sperimentali. Sono state Controparte_9 intraprese diverse iniziative per la commercializzazione della soluzione” (cfr. pag. 50 prod. 8 di parte convenuta).
Ciò posto, la documentazione versata in atti dalla medesima parte attrice smentisce quanto indicato dalla medesima sull'utilizzo della piattaforma nelle indicate strutture sanitarie: e la Clinica Neurologica dell'Ospedale San Martino. Controparte_6
Con mail di riscontro alla e-mail del dott. del 20 febbraio 2023, il dott. Per_2 Per_3
(referente dell'Ospedale Gaslini), ha dichiarato: “Naturalmente il livello di completezza ed operatività raggiunta non ha mai consentito un utilizzo clinico della piattaforma” (cfr. prod.
34);
in particolare, il contenuto della mail trasmessa dallo stesso legale rappresentante della società attrice dott. lascia trasparire l'incompleta attuazione del progetto, Per_2 quantomeno riguardo all'ultima fase di industrializzazione della soluzione: “… se si ha in mente la messa in funzione di un prodotto informatico nell'operatività clinica del Gaslini sicuramente a questo non si è arrivati (credo con rincrescimento e insoddisfazione di tutte le parti) e conseguentemente le carenze espresse sono assolutamente giustificate, se si inquadra il lavoro fatto nei limiti di un progetto di ricerca e sviluppo precompetitivo che deve portare a un prototipo corretto e funzionante mi sembra che ci sia convergenza sulla asserire il buon esito finale” (cfr. doc.ti 32 e 34).
10 Il progetto, tuttavia, non si limitava alla realizzazione di un prototipo ma prevedeva l'industrializzazione della soluzione con installazione in casa dei pazienti.
Sul punto le risultanze della prova testimoniale hanno, per di più, escluso l'utilizzo del software ed il mancato raggiungimento di un livello di sviluppo della piattaforma conforme agli obiettivi indicati nella domanda di partecipazione al bando, ed hanno evidenziato una sostanziale difformità tra il concreto sviluppo della piattaforma e quanto dichiarato dal legale rappresentante della beneficiaria con successiva domanda di erogazione a saldo del contributo (cfr. pag. 50 prod. 8 di parte convenuta).
Nel dettaglio:
la teste assegnista di ricerca in clinica neurologica presso Testimone_1
l'Università di Genova Dipartimento DINOGMI, ascoltata all'udienza del 07/02/2024 davanti al Giudice Marina Pavesi:
- nel rispondere al cap. 9 della memoria del convenuto ha dichiarato che “il progetto Starc 2 non è stato utilizzato presso la clinica neurologica di;
CP_5
- nel rispondere al cap. 26 formulato in controprova dall'attore con III memoria
183, VI co. cpc, ha dichiarato che “il software era adatto a registrare parametri vitali, mentre a noi interessava registrare i movimenti fisici del paziente perché volevamo sviluppare una piattaforma di riabilitazione. Non ci sembrava quello che noi volevamo, perciò la cosa è finita li”;
- nel rispondere al cap. 27 formulato in controprova dall'attore con III memoria
183, VI co. cpc, ha dichiarato che “Non ho più utilizzato la piattaforma perché non CP_ era per noi. So che in non è stata più sviluppata”;
il teste , all'epoca docente del Dipartimento di Neuroscienze Testimone_2 dell'Università di ascoltato all'udienza del 06/03/2024 davanti al Giudice CP_5
Marina Pavesi, sul cap. 9) di parte convenuta ha riferito: “Non è vero;
la piattaforma Starc
2 non è stata installata né nel sistema informatico dell'università di né dell'ospedale CP_5 policlinico – Unità operativa complessa . Non è mai stato CP_9 Controparte_5 utilizzato”.
Le emergenze istruttorie smentiscono, dunque, le argomentazioni difensive di parte attrice, atteso l'accertato inutilizzo della piattaforma e, quantomeno, l'incompiuta
11 attuazione del progetto che non ha raggiunto il livello di sviluppo indicato nella domanda.
Risulta quindi una difformità dell'iniziativa rispetto ai contenuti ed alle finalità indicati dalla beneficiaria nella proposta approvata, nonché nelle successive richieste di erogazione in acconto e a saldo del contributo.
Destituite di fondamento sono, pertanto, le argomentazioni di parte attrice “sull'omessa CP_ valutazione da parte di della circostanza che il progetto venne compiutamente realizzato”.
La documentazione versata in atti (la richiamata mail del 20 febbraio 2023, cfr. prod.
34) e le dichiarazioni testimoniali, hanno infatti confermato che il livello di completezza ed operatività della piattaforma informatica non ha mai consentito un utilizzo clinico dell'applicazione “Starc 2”.
Ciò detto, risulta infondato anche del terzo motivo indicato da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni, con il quale asserisce l'illegittimità della revoca, allegando che le discrasie sulla rendicontazione del progetto, pur ammettendone alcune, non assumono CP_ i gravi profili tratteggiati da .
Le emergenze istruttorie hanno, in realtà, messo in luce che ben tre dipendenti della CP_ società attrice - indicati nelle dichiarazioni presentate a (i c.d. timesheet delle ore impiegate) come impiegati alla realizzazione di “Starc 2” - hanno dichiarato in sede di prova testimoniale la loro estraneità al progetto per cui è causa;
alcuni tra i testi ascoltati, indicati nelle timesheet rendicontate, hanno, addirittura, precisato di non essere a conoscenza del progetto “Starc 2”;
a riguardo assumono rilievo anche le dichiarazioni dei testi che hanno precisato di aver lavorato al progetto per un numero di ore inferiore rispetto alle ore rendicontate, disconoscendo, sinanche, le proprie sottoscrizioni apposte sulla rendicontazione presentata dalla società per ottenere gli acconti e il saldo del contributo;
nel dettaglio:
il teste , impiegato presso fino al 2019, ascoltato Testimone_3 CP_10 all'udienza del 07/02/2024 avanti al Giudice Marina Pavesi:
- nel rispondere al cap. 17) della memoria di parte attrice ha dichiarato che “.Adr:
Ho firmato questi fogli nonostante fossi consapevole di non conoscere questi progetti, o
12 quanto meno non con questo nome. Ho firmato perché avevo paura che non firmarli potesse avere ripercussioni sul mio lavoro.”
- nel rispondere al cap. 3 della memoria di parte convenuta in prova diretta ha dichiarato che “Non è vero che ho collaborato a Starc 2 per 3112 ore lavorative. Il progetto Starc 2 non lo conosco”;
- nel rispondere al cap. 4) della memoria di parte convenuta in prova diretta ha dichiarato “riconosco come mie le firme sui time sheet allegati al doc 15) parte attrice, mentre le firme che vedo sul documento 14, pagg 2, 10 , 20 del convenuto non le riconosco come mie”; la teste ha precisato di “aver lavorato per le ditte del sig. Tes_4 Per_2 ascoltata all'udienza del 07/02/2024 davanti al Giudice Marina Pavesi:
- nel rispondere al cap. 25) della memoria di parte attrice ha dichiarato “E' vero
c'è stata una riunione, a cui era presente anche ed altre persone. Ci hanno Per_4 illustrato questi fogli, ci hanno parlato di questi progetti e ci hanno detto che secondo loro avevamo fatto queste ore su questi progetti. Io non ho riconosciuto di aver fatto le ore indicate nel prospetto sul progetto Starc 2 e l'ho scritto. Non ho mai lavorato al progetto Starc 2 perché in quegli anni lavoravo in sede dal cliente;
Pt_3
- nel rispondere ai cap.li 1) e 2) della convenuta in prova diretta ha dichiarato:
“non è vero. Non ho mai lavorato sul progetto Starc 2;
- e sul cap. 2): “(viene mostrato al teste il doc. 14 pagg. 1,9,19 time sheet) Non riconosco le mie firme nei time sheet che mi vengono mostrati da parte convenuta. Non li ho mai firmati”; la teste , impiegata presso dal dicembre 2014 ad agosto Testimone_5 CP_10
2021 ascoltata all'udienza del 29/02/2024:
- nel rispondere in prova diretta sul cap. 6) della II memoria di parte convenuta
“Preciso che la firma sui fogli di time sheet che mi si mostrano non è la mia. Io ricordo di aver lavorato solo in minima parte su Starc 2. In quegli anni lavoravo su altri progetti, prevalentemente per DHL.” il teste , dipendente della dal 2006 al 2028 Testimone_6 CP_2 impiegato come programmatore, ascoltato all'udienza del 06/03/2024 davanti al
Giudice Marina Pavesi:
- sentito sul cap. 22 ) di parte attrice ha dichiarato “Non ho mai lavorato al progetto
Starc2. Ho firmato il foglio, ma ai tempi, mi sentivo riconoscente verso l'azienda e
13 pensavo di dare una mano. A quel periodo lavoravo già in un'altra azienda. I fogli mi sono stati consegnati in un incontro privato con I fogli erano Persona_5 precompilati e io li ho firmati. Mi è stato chiesto se potevo firmarli cosi com' erano e io ho accettato”; la teste , che ha lavorato per fino al 2019, ascoltata Testimone_7 CP_10 all'udienza del 07/02/2024 davanti al Giudice Marina Pavesi:
- sentita sul cap. 19) ha riferito di aver “lavorato su Starc 2 una settimana massimo
10 giorni poi ho riferito alla mia capo progetto, , che non ero in grado di Testimone_8 lavorarci perché non avevo le competenze lavorative.”
- ascoltata sul cap. 5) ha risposto “… Io ho lavorato su Starc 2 nel 2018 solo una settimana- 10 giorni. Io lavoravo part time ed ero impegnata al 100% sul cliente Pt_3
… Solo nel 2018 mi hanno assegnato al progetto Starc 2 … Adr: il programma richiedeva delle competenze di programmazione che io non avevo. Lavoravo part time 4 ore giornaliere. Al massimo posso averci lavorato dalle 28 alle 40 ore complessive.
Preciso che le firme a fondo delle pagine 4, 12 e 26 non sono le mie”;
Le emergenze istruttorie hanno fatto emergere, quindi, l'inattendibilità della rendicontazione, ovvero dei c.d. timesheet delle ore impiegate, sia in merito alle ore lavorative ivi indicate, sia riguardo alle sottoscrizioni ivi apposte.
Considerato che:
- una parte rilevante dell'erogazione del contributo per cui è causa è stata diretta a coprire i costi del personale dipendente impiegato nel progetto (il punto 8) del bando, alla lett. A., prevede una quota dell'80% sul costo totale del progetto per le spese del personale - cfr. pag. 4 del bando prod. 3 convenuta);
- è emersa una rilevante discrepanza tra le ore lavorative del personale indicate nelle c.d. timesheet, i cui costi sono stati puntualmente rendicontati, ed il lavoro prestato dal personale dipendente che ha effettivamente partecipato al progetto;
- la revoca è stata disposta in ragione dell'accertata sussistenza di ben due profili di cui al punto 16 del bando, ovvero lett. a): “… il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri”), nonché lett. c): “il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste”;
14 ne consegue la correttezza del provvedimento di revoca totale, estesa all'integrale CP_ erogazione del contributo per cui è causa, avendo adeguatamente valutato l'effettiva entità e valore degli addebiti accertati a carico della beneficiaria per tutte le ragioni sopra esposte;
va dunque respinta la domanda di accertamento dell'illegittimità della revoca del contributo.
Per le suesposte ragioni non potrà trovare accoglimento la domanda formulata in via subordinata da parte attrice finalizzata a quantificare in “€ 4.228,00 (ovvero altro importo meglio visto) la somma che è tenuta restituire, in luogo di quanto preteso da Pt_1 CP_1
.
[...]
Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione dell'importo erogato, oltre agli interessi di legge da ogni singola erogazione, stante la legittimità dell'atto di revoca.
In merito alla richiesta di rivalutazione monetaria si osserva che le somme ripetibili sono obbligazioni pecuniarie di valuta e, dunque, non è automaticamente dovuta la rivalutazione monetaria salva la prova del maggior danno rispetto a quello ristorato mediante corresponsione degli interessi di legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da seguente tabella
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 10.411,00
Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00
Compenso tabellare (valori medi) € 22.457,00
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
15 - rigetta le domande formulate dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t.;
- dichiara tenuta e condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. al pagamento in favore di
[...] della somma di € 386.304,48, oltre Controparte_1 interessi al tasso di legge da ogni singola erogazione fino al saldo;
- dichiara tenuta e condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. al pagamento in favore di
[...] elle spese di giudizio, che liquida in Controparte_1
€ 22.457,00, oltre spese generali ed oneri di legge.
Genova, 1.10.2025
Il Giudice
Emanuela Giordano
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