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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 9379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9379 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 26057/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/07/2025 da
Parte_1
Nata a Palermo (PA) il 15/10/1975 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
Residente in Rozzano (MI), Via dei Messi n. 1
Domicilio in Rozzano (MI), Viale Lombardia n. 48 - Lettera: 50 con l'Avv. Cristina dal Maso presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
Controparte_1
Nato a Carini (PA) il 07/04/1971 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] - Lettera: 50 con l'Avv. Claudio Morandotti, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Carini in data 03/08/2016 (atto n. 30, P. 1, anno 2016)
In regime di separazione dei beni
FATTO
I coniugi sopra indicati, con accordo a verbale nell'udienza del 20/11/2025 hanno chiesto volersi procedere ex art. 473 bis 51 c.p.c. avendo già depositato la documentazione relativa alle condizioni reddituali, patrimoniali ed agli oneri a carico delle parti, ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Il Sig. verserà alla moglie, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2025, l'importo CP_1 mensile di € 300,00, per la durata di un anno;
3) Successivamente, a partire dal dicembre 2026, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra CP_1
l'importo mensile di €. 250,00, salvo diversa ulteriore valutazione nell'ambito Parte_1 dell'eventuale futuro giudizio di divorzio;
4) Le parti rinunciano reciprocamente alle ulteriori domande;
5) Spese di lite compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Carini in data 03/08/2016 (atto n. 30, P. 1, anno 2016) 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carini perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 03/12/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/07/2025 da
Parte_1
Nata a Palermo (PA) il 15/10/1975 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
Residente in Rozzano (MI), Via dei Messi n. 1
Domicilio in Rozzano (MI), Viale Lombardia n. 48 - Lettera: 50 con l'Avv. Cristina dal Maso presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
Controparte_1
Nato a Carini (PA) il 07/04/1971 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] - Lettera: 50 con l'Avv. Claudio Morandotti, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Carini in data 03/08/2016 (atto n. 30, P. 1, anno 2016)
In regime di separazione dei beni
FATTO
I coniugi sopra indicati, con accordo a verbale nell'udienza del 20/11/2025 hanno chiesto volersi procedere ex art. 473 bis 51 c.p.c. avendo già depositato la documentazione relativa alle condizioni reddituali, patrimoniali ed agli oneri a carico delle parti, ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Il Sig. verserà alla moglie, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2025, l'importo CP_1 mensile di € 300,00, per la durata di un anno;
3) Successivamente, a partire dal dicembre 2026, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra CP_1
l'importo mensile di €. 250,00, salvo diversa ulteriore valutazione nell'ambito Parte_1 dell'eventuale futuro giudizio di divorzio;
4) Le parti rinunciano reciprocamente alle ulteriori domande;
5) Spese di lite compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Carini in data 03/08/2016 (atto n. 30, P. 1, anno 2016) 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carini perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 03/12/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai