Sentenza 15 settembre 2023
Ordinanza cautelare 14 febbraio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/05/2025, n. 4600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4600 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 04600/2025REG.PROV.COLL.
N. 02116/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 2116 del 2024, proposto dall’avvocato -OMISSIS-, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione prima, n. 4621 del 31 luglio 2023, resa tra le parti, concernente il diniego del rilascio della licenza di porto d’arma per difesa personale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il consigliere Nicola D'Angelo e udito per la parte appellante l’avvocato -OMISSIS-;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’avvocato -OMISSIS- ha impugnato con ricorso gerarchico il diniego adottato dalla Prefettura di Napoli il 30 luglio 2021 in ordine all’istanza di rilascio della licenza di porto d’arma per difesa personale. Con successivo provvedimento del Ministro dell’Interno del 22 febbraio 2022 lo stesso ricorso è stato poi rigettato.
1.1. In particolare, la domanda è stata respinta perché l’interessato non avrebbe adeguatamente assolto all’onere della prova in ordine al bisogno di circolare armato, anche nell’attualità, così come richiesto dall’art. 42 del TULPS (r.d. 18 giugno 1931 n. 773).
1.2. Contro i suddetti provvedimenti l’avvocato -OMISSIS-ha proposto ricorso al Tar di Napoli che con la sentenza indicata in epigrafe (n. 4621 del 2023) lo ha respinto, compensando le spese di giudizio.
2. La suddetta sentenza è stata quindi impugnata dal ricorrente sulla base di motivi di gravame in parte riconducibili a quelli dedotti in primo grado e che nella sostanza hanno riguardato la sussistenza di circostanze di pericolo personale che avrebbero giustificato il rilascio del porto d’arma (in particolare, minacce e tentativi di aggressione da parte di un parente, denunciati nel 2020 e nel 2021, avvenuti nei pressi della sua abitazione isolata nella frazione di -OMISSIS-).
2.1. I dinieghi impugnati sarebbero stati quindi adottati in difetto di istruttoria e non tenendo conto dell’attualità del pericolo.
3. Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio, solo formalmente, il 7 aprile 2025.
4. Con ordinanza cautelare n. 635 del 14 febbraio 2025 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, rilevando anche che: “ l’appello appare comunque tardivamente depositato (notificato il 29 gennaio 2024 e depositato il 13 marzo 2024). 4.1. Con la stessa ordinanza è stato quindi disposto: “ Ritenuto di fissare il merito all’udienza del 10 aprile 2025, con invito alla parte a controdedurre anche in relazione alla questione di rito rilevata d’ufficio ”.
5. Più nel dettaglio, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 31 luglio 2023, mentre l’appello è stato notificato il 29 gennaio 2024 all’avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (notifica irrituale sanata dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazione).
5.1. Successivamente, l’appellante ha provveduto non correttamente al deposito del ricorso una prima volta il 28 febbraio 2024, ma il PAT non lo ha accettato, e lo ha nuovamente depositato, questa volta tardivamente, il 13 marzo 2024.
5.2. In riscontro alla citata ordinanza n. 635 del 2025, il ricorrente ha quindi sostenuto, con memoria depositata il 6 marzo 2025, che il deposito sarebbe avvenuto in termini (28 febbraio 2024), ma che gli uffici avrebbero rilevato che “ Il ricorso da lei inviato al - Consiglio di Stato, e' stato rifiutato, per la seguente ragione: E011 - Il mittente del deposito non fa parte del collegio difensivo ”. Ciò sarebbe avvenuto per l’erronea indicazione del simbolo @ nel suo indirizzo di difensore di sé stesso. In ogni caso, avrebbe poi chiesto chiarimenti all’URP il 12 marzo 2024 sul perché non risultava nel collegio difensivo, ripetendo comunque il deposito.
5.3. Alla luce di tali circostanze l’appellante ha quindi chiesto la rimessione in termini per errore scusabile (errore che si sarebbe verificato sul modulo di trasmissione al PAT) sia con una prima istanza del 21 febbraio 2025, sia con la memoria del 6 marzo 2025.
6. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 10 aprile 2025.
7. L’appello è irricevibile e comunque anche infondato.
8. La sentenza oggetto di impugnazione è stata pubblicata in data 31 luglio 2023. Nel termine di sei mesi (la sentenza non era stata notificata) il ricorrente ha proposto appello notificato il 29 gennaio 2024. Il successivo deposito, tuttavia, è avvenuto tardivamente il 13 marzo 2024, in contrasto con il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 45 del c.p.a..
8.1. L’appellante, invitato con la citata ordinanza di questa Sezione n. 635 del 2025 a confutare tale rilievo, ha sostenuto di aver inviato per il deposito il ricorso al PAT nei termini (il 28 febbraio 2024), ma che lo stesso non si era poi perfezionato perché, come rilevato dagli uffici: “ Il ricorso da lei inviato al - Consiglio di Stato, e' stato rifiutato, per la seguente ragione: E011 - Il mittente del deposito non fa parte del collegio difensivo ”. Ciò sarebbe avvenuto per l’erronea indicazione del simbolo @ nel suo indirizzo di difensore di sé stesso. In ogni caso, il ricorrente avrebbe poi chiesto chiarimenti all’URP il 12 marzo 2024 sul perché non risultava nel collegio difensivo, ripetendo comunque il deposito il 13 marzo 2024. Per questa ragione ha in conclusione chiesto la rimessione in termini.
8.2. Quanto prospettato dall’appellante non può ritenersi circostanza che consente di disporre la rimessione in termini per errore scusabile e di conseguenza va confermato il rilievo sulla tardività del deposito.
8.3. Come risulta dagli allegati agli atti del giudizio, il ricorrente ha inviato il ricorso al PAT per il deposito il 28 febbraio 2024 alle ore 11,28. Il PAT tempestivamente alle ore 11,32 dello stesso giorno ha comunicato il mancato deposito e le relative ragioni. L’appellante, tuttavia, non ha tempestivamente proceduto ad un nuovo e corretto deposito, pur avendo ancora tempo nella stessa giornata, ma solo in data 12 marzo 2024 ha chiesto chiarimenti all’URP, ripetendo poi il deposito il giorno successivo (13 marzo 2024).
8.4. In sostanza, sarebbe stato onere del ricorrente attivarsi immediatamente per eliminare l’errore nella richiesta del primo deposito. In questo senso, è significativa la corrispondenza intercorsa con l’URP solo dopo alcuni giorni. “ Gentile avvocato, purtroppo nel modulo ha scritto male l’indirizzo pec: antonioguglielmelli.avvocatinapoli.legalmail.it. Ha dimenticato la @. Deve ripetere il deposito ”. Tale comunicazione degli uffici ha dato riscontro nella stessa giornata alla Pec del 12 marzo 2024 del ricorrente “Il sottoscritto Avv. -OMISSIS- del foro di Napoli, con la presente vi evidenzia quanto segue: In data 28 febb 2024 ha provveduto a iscrivere a Ruolo telematicamente ricorso avverso provvedimento del TAR CAMPANIA NAPOLI.. Orbene il ricorso è stato da me redatto e sottoscritto in qualità di ricorrente e difensore di se stesso, non si capisce come mai non risulto essere nel collegio difensivo. Vi invito pertanto a verificare e a provvedere alla iscrizione a ruolo dello stesso essendo un errore del controllo telematico e che lo stesso è stato depositato per la iscrizione nei termini ”.
9. Ciò premesso, l’appello oltre che tardivo nel deposito e anche infondato.
9.1. Non sembrano, così come evidenziato dall’Amministrazione, sussistere i requisiti prescritti dall’art. 42 del TULPS (r.d. 18 giugno 1931 n. 773) per il rilascio di un porto di pistola per uso personale. Le circostanze addotte dal ricorrente, quali quelle connesse alla sua attività di legale, alla conflittualità con un suo parente o alla posizione isolata della sua abitazione, non appaiono sufficienti a dimostrare, anche sul piano dell’attualità del pericolo, il bisogno dell’arma.
9.2. Né il fatto che lo stesso sia titolare di una licenza di porto di fucile per il tiro al volo per uso sportivo consente di concludere, come sostenuto dal ricorrente, per un giudizio di irrazionalità della scelta di negare il porto di pistola per difesa personale, essendo le due autorizzazioni radicalmente diverse in quanto a disciplina e presupposti.
9.3. Più in generale, va rilevato che l'art. 42 del TULPS, dopo aver disposto il divieto di portare fuori dalla propria abitazione armi ed altri strumenti impropri di offesa, attribuisce al Prefetto la facoltà di rilasciare la licenza di porto d'armi in caso di dimostrato bisogno. Il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale, pertanto, non costituisce una mera autorizzazione di polizia che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva, ma configura un provvedimento con contenuto permissivo in deroga al generale divieto per il cittadino di portare armi. È allora evidente che, al fine di superare tale generale divieto, costituisce onere dell'istante quello di dimostrare quelle particolari esigenze che determinano la necessità di munirsi dell'arma, così costituendo motivata eccezione alla generale regola rappresentata dal suddetto divieto.
9.4. In particolare, il bisogno di un'arma per difesa personale deve essere suffragato da sufficienti riscontri circa una specifica e concreta esposizione al pericolo che va comunque attualizzato al momento della richiesta. A tal fine non risulta quindi sufficiente la buona condotta dell'istante o l'assenza in capo allo stesso di condanne o condotte che ne inficino l'affidabilità, ma occorre l'attuale sussistenza di un'eccezionale esigenza di difesa personale, non essendo a tal fine sufficiente la mera appartenenza ad una categoria professionale, la zona di residenza asseritamente pericolosa e, me che meno, la sussistenza di minacce di un parente (che possono formare oggetto di tutela ed intervento da parte dell’Autorità pubblica).
10. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va dichiarato irricevibile.
11. Tenuto conto dell’articolazione in rito della controversia, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.