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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 28/05/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1640/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'udienza del 21.05.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1640/2017 R.G.L. TRA
, C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rapp.ta e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. GAROFALO ADELE con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 SALVATI VALERIA, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in POTENZA, via Pretoria 263;
RESISTENTE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 06.09.2017, premettendo di aver prestato Parte_1 la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola, per l'Azienda “RA NZ” – con sede legale in Cassano Allo Ionio (CS) alla c.da Prainetta e conduttrice di terreni ivi ubicati, ad indirizzo produttivo con attività di coltivazione di pomodori, ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi a piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate) – per n. 102 giornate lavorative, dal 13.06.2016 al 31.12.2016, rappresentava di essersi dedicata “a lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura (…) con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive ricevute sui lavori da eseguire… ricevendo altresì l'attrezzatura necessaria e il vestiario necessario… per lo svolgimento dell'attività lavorativa per circa per circa 4-5 giorni a settimana per 6,30/7.00 ore al giorno osservando l'orario predisposto dal datore di lavoro 6:00/13:00 nei periodi estivi – 7:00/14:00 nei periodi invernali” percependo regolare retribuzione giornaliera. Rappresentava, altresì, di aver proposto, per il medesimo anno, domanda (n. 2017739000216) al fine di ottenere l'indennità di disoccupazione, rigettata dall'Ente. CP_ Nonostante ciò, deduceva la “non iscrizione” nell'elenco nominativo annuale 2016 dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza;
pertanto, senza previamente esperire l'iter amministrativo, ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nell'anno 2016, alle dipendenze della ditta RA NZ, con conseguente riconoscimento del diritto alla iscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune CP_ di residenza, e condanna dell' previdenziale al pagamento della relativa indennità di disoccupazione, nonché di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. In via istruttoria formulava istanza di prova testimoniale. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, la decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 ovvero l'intervenuta prescrizione. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso sulla base del verbale unico di accertamento n. 20160083328 del 21.11.2016, che allegava. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda. In via istruttoria, si opponeva alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, formulando a sua volta istanza di prova per testi, a mezzo degli ispettori verbalizzanti. Nelle more del giudizio la parte ricorrente dava atto dell'avvenuta iscrizione parziale, mediante la pubblicazione del terzo elenco nominativo trimestrale 2017, negli elenchi OTD del Comune di residenza per 87 giornate (e non per le 102 richieste) per l'anno 2016. In via istruttoria, con provvedimento del 31.10.2018, il Tribunale ammetteva la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente;
venivano escussi in favore di parte ricorrente e Parte_2 CP
. Esaurita la istruttoria, la causa subiva alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo.
[...] In data 11.04.2025 la parte ricorrente depositava estratto contributivo aggiornato. Alla udienza del 21.05.2025 la causa viene decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. 2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza».
Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass.
23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene, il ricorso è tempestivo. Infatti, la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale degli operai agricoli a tempo determinato relativo all'anno 2016 è avvenuta sino al 15.04.2017. Parte ricorrente non ha proposto ricorso amministrativo;
pertanto, il provvedimento è divenuto definitivo il 15.05.2017, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, cioè entro il 12.09.2017. Il ricorso è stato depositato il
06.09.2017; pertanto, è tempestivo. Quanto alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola, anch'essa è tempestiva, in quanto è stata presentata il 26.03.2017 e respinta – tardivamente - con provvedimento del 19.07.2017. Non è stato proposto ricorso in sede amministrativa, pertanto il ricorso è stato tempestivamente iscritto in data 06.09.2017, entro il termine di 300 giorni ed un anno decorrente dalla data della domanda amministrativa.
3. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che alla iscrizione intervenuta in corso di causa ha fatto verosimilmente seguito una nuova cancellazione dagli elenchi, tenuto conto che l'estratto contributo in atti non riporta alcun giorno di lavoro agricolo nell'anno 2016. Deve, quindi, essere scrutinata la domanda per come originariamente proposta nel ricorso introduttivo. CP_ Ciò premesso, dalla disamina del verbale ispettivo in atti (vedi fasc. ) – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato ricavare che l'azienda agricola RA
NZ:
Pag. 2 di 6 1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo pari a più di 5 milioni di euro di retribuzioni nel periodo oggetto di accertamento;
2) ha registrato una sola fattura di acquisto, per una spesa complessiva di euro 1798,00;
3) i ricavi documentati sono stati pari ad euro 2.012,00;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'ano 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011. Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per importi elevatissimi, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante.
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, è opportuno chiarire: a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il disconoscimento non deriva da CP_ mera sproporzione tra giornate denunciate all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del
21.11.16 in atti è emerso: CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da RA NZ all una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o macchinari agricoli con il quale l'attività sarebbe stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti CP agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il RA non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola RA NZ abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016;
c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti CP agricoli denunciati all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni CP_ che l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal RA quali CP_ titoli sottostanti alla disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del RA,
Pag. 3 di 6 risultavano essere deceduti, rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati dal CP_ RA all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla moglie e dal figlio di RA NZ che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura.
Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla CP_ carta ed avente la sola finalità di denunciare all prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura.
3.1. Le conclusioni appena esposte non possono essere scalfite dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, relativamente ai quali, peraltro, occorre rilevare che per loro stessa ammissione, risultano portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base è stato disconosciuto anche il loro rapporto di lavoro, tanto da avere anche proposto causa CP contro l' In altre parole, i testi sono risultati portatori di un interesse di fatto convergente con quello della parte ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Ad ogni buon conto, per quanto questa sede interessa, il teste ha Parte_2 riferito: “(…) ho fatto la bracciante agricola, poi ho fatto la commerciante per 14-15 anni e poi di nuovo la bracciante agricola. (…) Ho lavorato in un'azienda di Montesano di cui non ricordo il nome. (…) Poi ho lavorato con e RA NZ. Ho lavorato per La Camera 1 o 2 anni ma non Parte_3 ricordo bene. Forse solo nel 2015. Per RA NZ ho lavorato solo nell'anno 2016. È stato disconosciuto il mio rapporto di lavoro relativo all'anno 2016: con il patronato ho chiesto nuovamente le giornate lavorate. (…) Nel mio giudizio ho indicato come testimone e Parte_1 CP perché lavoravamo insieme. (…) Nel 2016 io ho lavorato da inizio luglio a dicembre. Ho fatto 102 giornate. l'ho conosciuta sul lavoro, la prima volta nel 2016. Non abbiamo alcun Parte_1 rapporto: eravamo solo colleghe di lavoro. ha lavorato più o meno nel mio stesso Parte_1 periodo: io l'ho trovata già a lavoro. mi ha detto che aveva iniziato prima, più o meno a giugno. Pt_1 Penso che anche la ricorrente effettuasse 102 giornate. Io ho iniziato a lavorare intorno al 15 luglio. Non ricordo esattamente il giorno. ha lavorato fino a dicembre come me. Capitava che non Parte_1 lavorassimo negli stessi giorni: ciò avveniva quando una delle due non poteva recarsi a lavoro. Viaggiavamo insieme da Castelluccio Inferiore: andavamo con il pullman. Non ricordo il nome del pullman. Partivamo presto la mattina, alle 4:30 – 5:00. Io sono di . Prendevo il pullman a CP_4Per_ Castelluccio e ci arrivavo con altra amica, di cui non ricordo il cognome. Andavamo a lavorare a
Cassano allo Ionio, contrada Prainette. Gli altri colleghi di lavoro dicevano che i terreni erano siti in altra contrada: c'erano dei cartelli ma non ricordo cosa ci fosse scritto. L'azienda dove andavo a lavorare era in pianura: c'erano distese di terreno e viottoli a volte sterrati ed a volte percorribili con un furgone. L'azienda non era recintata. Non ricordo se ci fossero cancelli di ingresso. Non ricordo se ci fossero cartelli identificativi dell'azienda. C'era un capannone dove c'erano i mezzi agricoli e attrezzature (zappe, cassette e gli atri attrezzi necessari per la lavorazione della terra). Il capannone era ad un angolo del terreno. La mattina ci incontravamo con RA NZ ed altri di cui non so il nome presso il capannone. La mattina c'erano parecchi operai, ma non so dire quanti. Formavano le squadre di 5-6-8 operai. Non ricordo quante squadre venivano formate. A volte io e lavoravamo Pt_1 nella stessa squadra, a volte no. Quando sono andata io sui terreni c'erano pomodori ed ortaggi vari: piantavano pomodori e poi li raccoglievamo. Inoltre si puliva il terreno per piantare altri ortaggi. C'era qualche serra sul terreno ma non ricordo di aver lavorato lì. I pomodori erano coltivati a campo aperto.
ha fatto raccolta di pomodori quando eravamo insieme. D'estate si lavorava dalle 6.00 Parte_1 alle 15.00, perché avevamo un'ora di pausa. D'inverno si lavorava dalle 7.00 alle 16.00 con un'ora di pausa. Il pullman ripartiva dopo. RA NZ a volte rimaneva, a volte lasciava dei delegati che portavano le cassette, dicevano cosa fare. Non ricordo i nomi dei delegati. A volte era presente il RA direttamente. L'ho conosciuto di più quando sono andata a lavorare nel 2016, ma me lo aveva Per_ fatto conoscere la mia amica , di cui non ricordo il cognome. Questa mia amica mi ha portato a lavorare da RA. RA NZ ha una 60 anni, penso. A volte lavoravamo da lunedì al sabato, a volte 3-4 giorni a settimana. Era il RA NZ che ci diceva quando andare a seconda del bisogno. A volte non andavamo perché avevano degli impegni. La retribuzione ci veniva pagata in
Pag. 4 di 6 contanti da RA in un ufficio sito di fianco al capannone. Entravamo uno per volta per essere pagati: le giornate erano annotate sulla busta paga. Noi firmavamo per la presenza. Penso che le giornate le segnasse lui, RA. Ci vedeva ma non faceva appello. Non ricordo se c'erano pali di alta CP_ tensione nei terreni. Non sono stata sentita dagli ispettori Quando c'ero io non li ho visti. Non ricordo che pomodori venivano coltivati, per lo più pomodori per la salsa che raccoglievamo maturi. C'erano agrumeti nel terreno (mandarini ed arance), più distanti rispetto al capannone: i pomodori erano più vicini al capannone. Andavamo col furgone nei posti più distanti. Sulla strada per raggiungere i terreni c'erano abitazioni, ma non ricordo bene in quanto non guidavo io e poiché a volte dormivo nel pullman. Una copia della busta rimaneva a noi ed altra copia rimaneva al datore di lavoro, firmata da noi. (…).” Il teste sorella della ricorrente, ha invece riferito: “(…) abbiamo lavorato CP insieme nell'anno 2016 alle dipendenze della ditta RA NZ i cui terreni erano ubicati in
Cassano Allo Ionio (CS) alla c.da Prainette, i terreni erano molto estesi pianeggianti ed erano coltivati nella maggior parte ad ortaggi, quali cavolfiore, lattughe, pomodori, ecc. ed a frutteto (arance).
Viaggiavo a volte con la mia auto insieme a mia sorella ed a ed a volte con Parte_2 l'autobus della ditta SAM, condotto da persone diverse di cui non ricordo i nomi. Quando viaggiavo in auto partivo da Castelluccio, imboccavo l'autostrada a Galdo di Lauria e lasciavo a Frascineto, poi facevo strade interne. Impiegavo un'ora e mezza circa. L'autobus andava sempre dall'autostrada e da Galdo, dove io lo prendevo. Preciso che l'autobus passa anche da Castelluccio ma io e mia sorella per comodità personale lo prendevamo a Galdo. Sull'autobus viaggiavano anche altre persone di cui non ricordo i nomi, di solito era pieno, erano però tutti lavoratori agricoli che scendevano da RA. Al nostro arrivo trovavamo sui luoghi di lavoro il proprietario dell'azienda RA NZ e quando non c'era lui, saltuariamente, trovavamo qualche suo collaboratore. Il RA ci dava le direttive indicandoci cosa fare, in base al lavoro da espletare e ci consegnava le attrezzature, come pale, zappe, ecc.. Il RA ogni tanto ci controllava durante il lavoro. Preciso che il RA ci divideva in gruppi di circa dieci persone ognuno e quello in cui io ero inserita era solitamente sempre lo stesso e vi facevano parte le persone con le quali viaggiavo ed altre di cui non ricordo i nomi. In tale anno, ovvero nel 2016 lavoravamo alle dipendenze di RA molte persone, non so quantificarne il numero, forse eravamo in cento. Anche il mio rapporto di lavoro è stato disconosciuto e per tale motivo avevo iniziato CP_ analogo giudizio nei confronti dell' che non ho portato a termine in quanto nelle more sono stata reiscritta. Preciso che la ricorrente ha lavorato nel 2016 da giugno a dicembre, ovvero nello stesso periodo in cui ho lavorato anche io che però ho iniziato a maggio. Il lavoro veniva prestato per 4/5 giorni a settimana solitamente dal lunedì al venerdì, qualche volta anche il sabato, per otto ore al giorno, nel periodo invernale dalle ore 7.00 alle ore 12.00, poi facevamo una pausa pranzo, e dalle ore 13.00 alle ore 16.00, in quello estivo dalle ore 6.00 alle ore 12.00, poi facevamo una pausa pranzo, e dalle ore 13.00 alle 15.00. Il lavoro consisteva a maggio/giugno nella pulizia e nella preparazione dei terreni, a luglio ed agosto facevamo la raccolta delle verdure tipo lattughe-pomodori e dei meloni, a settembre si piantavano le insalate, il cavolfiore e le verdure invernali, che zappettavamo e raccoglievamo nei mesi successivi di ottobre, novembre dicembre. La raccolta di tali ortaggi era manuale, poi li riponevamo nelle cassette, le quali venivano poi raccolte da noi stessi e caricate sul trattore e portate nel capannone.
So che parte ricorrente è stata regolarmente retribuita, previa consegna della busta paga che era una lettera nella quale erano scritti i giorni lavorati e l'importo corrispostoci. Ci pagava RA NZ in contanti ogni fine mese, in ufficio sito all'interno del capannone. Preciso che prima ci chiamava a gruppi e poi singolarmente. La retribuzione era di circa 1000 euro mensili. Parte ricorrente ed il datore di lavoro non hanno mai coabitato. RA NZ nel 2016 poteva avere circa 60 anni. (…) Non sono CP_ mai stata sentita o convocata dagli ispettori ” CP_
3.2. Orbene, il verbale ispettivo sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura, come anzidetto, fa piena prova fino a querela di falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola RA NZ, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. In particolare, si rileva come l'ispettore abbia effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 – durante, dunque, il periodo asseritamente dedotto come periodo di lavoro dalla odierna ricorrente - di cui quattro (segnatamente quelli del: 06.09.2016; 09.09.2016; 15.09.2016; 06.10.2016) in contrada Prainette, il luogo in cui l'istante ha dedotto di aver lavorato, non rinvenendo sui campi
Pag. 5 di 6 alcun lavoratore ed, anzi, dando la prova (cfr. foto “3-b) Verbale ispettivo - allegato n. 2”) di aver verificato che i terreni erano incolti e non lavorati da tempo. A fronte di tali circostanze, vere sino a querela di falso, i testi, come innanzi riportato, hanno, al contrario, dichiarato che anche nell'anno 2016 l'azienda fosse in attività. Peraltro, la seconda teste nonché sorella della ricorrente, ha dichiarato che assieme a quest'ultima e all'altra teste escussa, raggiungevano il luogo di lavoro utilizzando alle volte l'automobile e altre volte l'autobus mentre nulla ha riferito in ordine ad una Parte_2 automobile, dichiarando di aver viaggiato soltanto con il pullman. Ancora, anche in ordine alle modalità di pagamento, la prima teste ha riferito che questo avveniva in un ufficio collocato di fianco al capannone, mentre la seconda ha riferito che l'ufficio fosse all'interno del capannone. Appare evidente la assoluta discordanza fra i testimoni, anche in punto di descrizione dei luoghi, sicché la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di AN non può ritenersi affatto raggiunta. Alla luce di quanto sopra esposto, i testi non possono ritenersi attendibili avendo reso dichiarazioni in chiaro contrasto con circostanze – come anzidetto, vere fino a querela di falso -, emergenti dal verbale ispettivo.
Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla iscrizione negli elenchi OTD.
3.3. La ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti.
4. Anche la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016, alla luce delle considerazioni di cui sopra, deve essere rigettato, per mancanza del presupposto della iscrizione negli elenchi per la medesima annualità.
5. Tenuto conto della dichiarazione formulata dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
LAGONEGRO, 28.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'udienza del 21.05.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1640/2017 R.G.L. TRA
, C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rapp.ta e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. GAROFALO ADELE con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 SALVATI VALERIA, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in POTENZA, via Pretoria 263;
RESISTENTE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 06.09.2017, premettendo di aver prestato Parte_1 la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola, per l'Azienda “RA NZ” – con sede legale in Cassano Allo Ionio (CS) alla c.da Prainetta e conduttrice di terreni ivi ubicati, ad indirizzo produttivo con attività di coltivazione di pomodori, ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi a piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate) – per n. 102 giornate lavorative, dal 13.06.2016 al 31.12.2016, rappresentava di essersi dedicata “a lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura (…) con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive ricevute sui lavori da eseguire… ricevendo altresì l'attrezzatura necessaria e il vestiario necessario… per lo svolgimento dell'attività lavorativa per circa per circa 4-5 giorni a settimana per 6,30/7.00 ore al giorno osservando l'orario predisposto dal datore di lavoro 6:00/13:00 nei periodi estivi – 7:00/14:00 nei periodi invernali” percependo regolare retribuzione giornaliera. Rappresentava, altresì, di aver proposto, per il medesimo anno, domanda (n. 2017739000216) al fine di ottenere l'indennità di disoccupazione, rigettata dall'Ente. CP_ Nonostante ciò, deduceva la “non iscrizione” nell'elenco nominativo annuale 2016 dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza;
pertanto, senza previamente esperire l'iter amministrativo, ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nell'anno 2016, alle dipendenze della ditta RA NZ, con conseguente riconoscimento del diritto alla iscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune CP_ di residenza, e condanna dell' previdenziale al pagamento della relativa indennità di disoccupazione, nonché di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. In via istruttoria formulava istanza di prova testimoniale. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, la decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 ovvero l'intervenuta prescrizione. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso sulla base del verbale unico di accertamento n. 20160083328 del 21.11.2016, che allegava. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda. In via istruttoria, si opponeva alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, formulando a sua volta istanza di prova per testi, a mezzo degli ispettori verbalizzanti. Nelle more del giudizio la parte ricorrente dava atto dell'avvenuta iscrizione parziale, mediante la pubblicazione del terzo elenco nominativo trimestrale 2017, negli elenchi OTD del Comune di residenza per 87 giornate (e non per le 102 richieste) per l'anno 2016. In via istruttoria, con provvedimento del 31.10.2018, il Tribunale ammetteva la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente;
venivano escussi in favore di parte ricorrente e Parte_2 CP
. Esaurita la istruttoria, la causa subiva alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo.
[...] In data 11.04.2025 la parte ricorrente depositava estratto contributivo aggiornato. Alla udienza del 21.05.2025 la causa viene decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. 2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza».
Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass.
23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene, il ricorso è tempestivo. Infatti, la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale degli operai agricoli a tempo determinato relativo all'anno 2016 è avvenuta sino al 15.04.2017. Parte ricorrente non ha proposto ricorso amministrativo;
pertanto, il provvedimento è divenuto definitivo il 15.05.2017, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, cioè entro il 12.09.2017. Il ricorso è stato depositato il
06.09.2017; pertanto, è tempestivo. Quanto alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola, anch'essa è tempestiva, in quanto è stata presentata il 26.03.2017 e respinta – tardivamente - con provvedimento del 19.07.2017. Non è stato proposto ricorso in sede amministrativa, pertanto il ricorso è stato tempestivamente iscritto in data 06.09.2017, entro il termine di 300 giorni ed un anno decorrente dalla data della domanda amministrativa.
3. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che alla iscrizione intervenuta in corso di causa ha fatto verosimilmente seguito una nuova cancellazione dagli elenchi, tenuto conto che l'estratto contributo in atti non riporta alcun giorno di lavoro agricolo nell'anno 2016. Deve, quindi, essere scrutinata la domanda per come originariamente proposta nel ricorso introduttivo. CP_ Ciò premesso, dalla disamina del verbale ispettivo in atti (vedi fasc. ) – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato ricavare che l'azienda agricola RA
NZ:
Pag. 2 di 6 1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo pari a più di 5 milioni di euro di retribuzioni nel periodo oggetto di accertamento;
2) ha registrato una sola fattura di acquisto, per una spesa complessiva di euro 1798,00;
3) i ricavi documentati sono stati pari ad euro 2.012,00;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'ano 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011. Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per importi elevatissimi, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante.
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, è opportuno chiarire: a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il disconoscimento non deriva da CP_ mera sproporzione tra giornate denunciate all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del
21.11.16 in atti è emerso: CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da RA NZ all una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o macchinari agricoli con il quale l'attività sarebbe stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti CP agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il RA non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola RA NZ abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016;
c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti CP agricoli denunciati all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni CP_ che l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal RA quali CP_ titoli sottostanti alla disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del RA,
Pag. 3 di 6 risultavano essere deceduti, rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati dal CP_ RA all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla moglie e dal figlio di RA NZ che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura.
Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla CP_ carta ed avente la sola finalità di denunciare all prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura.
3.1. Le conclusioni appena esposte non possono essere scalfite dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, relativamente ai quali, peraltro, occorre rilevare che per loro stessa ammissione, risultano portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base è stato disconosciuto anche il loro rapporto di lavoro, tanto da avere anche proposto causa CP contro l' In altre parole, i testi sono risultati portatori di un interesse di fatto convergente con quello della parte ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Ad ogni buon conto, per quanto questa sede interessa, il teste ha Parte_2 riferito: “(…) ho fatto la bracciante agricola, poi ho fatto la commerciante per 14-15 anni e poi di nuovo la bracciante agricola. (…) Ho lavorato in un'azienda di Montesano di cui non ricordo il nome. (…) Poi ho lavorato con e RA NZ. Ho lavorato per La Camera 1 o 2 anni ma non Parte_3 ricordo bene. Forse solo nel 2015. Per RA NZ ho lavorato solo nell'anno 2016. È stato disconosciuto il mio rapporto di lavoro relativo all'anno 2016: con il patronato ho chiesto nuovamente le giornate lavorate. (…) Nel mio giudizio ho indicato come testimone e Parte_1 CP perché lavoravamo insieme. (…) Nel 2016 io ho lavorato da inizio luglio a dicembre. Ho fatto 102 giornate. l'ho conosciuta sul lavoro, la prima volta nel 2016. Non abbiamo alcun Parte_1 rapporto: eravamo solo colleghe di lavoro. ha lavorato più o meno nel mio stesso Parte_1 periodo: io l'ho trovata già a lavoro. mi ha detto che aveva iniziato prima, più o meno a giugno. Pt_1 Penso che anche la ricorrente effettuasse 102 giornate. Io ho iniziato a lavorare intorno al 15 luglio. Non ricordo esattamente il giorno. ha lavorato fino a dicembre come me. Capitava che non Parte_1 lavorassimo negli stessi giorni: ciò avveniva quando una delle due non poteva recarsi a lavoro. Viaggiavamo insieme da Castelluccio Inferiore: andavamo con il pullman. Non ricordo il nome del pullman. Partivamo presto la mattina, alle 4:30 – 5:00. Io sono di . Prendevo il pullman a CP_4Per_ Castelluccio e ci arrivavo con altra amica, di cui non ricordo il cognome. Andavamo a lavorare a
Cassano allo Ionio, contrada Prainette. Gli altri colleghi di lavoro dicevano che i terreni erano siti in altra contrada: c'erano dei cartelli ma non ricordo cosa ci fosse scritto. L'azienda dove andavo a lavorare era in pianura: c'erano distese di terreno e viottoli a volte sterrati ed a volte percorribili con un furgone. L'azienda non era recintata. Non ricordo se ci fossero cancelli di ingresso. Non ricordo se ci fossero cartelli identificativi dell'azienda. C'era un capannone dove c'erano i mezzi agricoli e attrezzature (zappe, cassette e gli atri attrezzi necessari per la lavorazione della terra). Il capannone era ad un angolo del terreno. La mattina ci incontravamo con RA NZ ed altri di cui non so il nome presso il capannone. La mattina c'erano parecchi operai, ma non so dire quanti. Formavano le squadre di 5-6-8 operai. Non ricordo quante squadre venivano formate. A volte io e lavoravamo Pt_1 nella stessa squadra, a volte no. Quando sono andata io sui terreni c'erano pomodori ed ortaggi vari: piantavano pomodori e poi li raccoglievamo. Inoltre si puliva il terreno per piantare altri ortaggi. C'era qualche serra sul terreno ma non ricordo di aver lavorato lì. I pomodori erano coltivati a campo aperto.
ha fatto raccolta di pomodori quando eravamo insieme. D'estate si lavorava dalle 6.00 Parte_1 alle 15.00, perché avevamo un'ora di pausa. D'inverno si lavorava dalle 7.00 alle 16.00 con un'ora di pausa. Il pullman ripartiva dopo. RA NZ a volte rimaneva, a volte lasciava dei delegati che portavano le cassette, dicevano cosa fare. Non ricordo i nomi dei delegati. A volte era presente il RA direttamente. L'ho conosciuto di più quando sono andata a lavorare nel 2016, ma me lo aveva Per_ fatto conoscere la mia amica , di cui non ricordo il cognome. Questa mia amica mi ha portato a lavorare da RA. RA NZ ha una 60 anni, penso. A volte lavoravamo da lunedì al sabato, a volte 3-4 giorni a settimana. Era il RA NZ che ci diceva quando andare a seconda del bisogno. A volte non andavamo perché avevano degli impegni. La retribuzione ci veniva pagata in
Pag. 4 di 6 contanti da RA in un ufficio sito di fianco al capannone. Entravamo uno per volta per essere pagati: le giornate erano annotate sulla busta paga. Noi firmavamo per la presenza. Penso che le giornate le segnasse lui, RA. Ci vedeva ma non faceva appello. Non ricordo se c'erano pali di alta CP_ tensione nei terreni. Non sono stata sentita dagli ispettori Quando c'ero io non li ho visti. Non ricordo che pomodori venivano coltivati, per lo più pomodori per la salsa che raccoglievamo maturi. C'erano agrumeti nel terreno (mandarini ed arance), più distanti rispetto al capannone: i pomodori erano più vicini al capannone. Andavamo col furgone nei posti più distanti. Sulla strada per raggiungere i terreni c'erano abitazioni, ma non ricordo bene in quanto non guidavo io e poiché a volte dormivo nel pullman. Una copia della busta rimaneva a noi ed altra copia rimaneva al datore di lavoro, firmata da noi. (…).” Il teste sorella della ricorrente, ha invece riferito: “(…) abbiamo lavorato CP insieme nell'anno 2016 alle dipendenze della ditta RA NZ i cui terreni erano ubicati in
Cassano Allo Ionio (CS) alla c.da Prainette, i terreni erano molto estesi pianeggianti ed erano coltivati nella maggior parte ad ortaggi, quali cavolfiore, lattughe, pomodori, ecc. ed a frutteto (arance).
Viaggiavo a volte con la mia auto insieme a mia sorella ed a ed a volte con Parte_2 l'autobus della ditta SAM, condotto da persone diverse di cui non ricordo i nomi. Quando viaggiavo in auto partivo da Castelluccio, imboccavo l'autostrada a Galdo di Lauria e lasciavo a Frascineto, poi facevo strade interne. Impiegavo un'ora e mezza circa. L'autobus andava sempre dall'autostrada e da Galdo, dove io lo prendevo. Preciso che l'autobus passa anche da Castelluccio ma io e mia sorella per comodità personale lo prendevamo a Galdo. Sull'autobus viaggiavano anche altre persone di cui non ricordo i nomi, di solito era pieno, erano però tutti lavoratori agricoli che scendevano da RA. Al nostro arrivo trovavamo sui luoghi di lavoro il proprietario dell'azienda RA NZ e quando non c'era lui, saltuariamente, trovavamo qualche suo collaboratore. Il RA ci dava le direttive indicandoci cosa fare, in base al lavoro da espletare e ci consegnava le attrezzature, come pale, zappe, ecc.. Il RA ogni tanto ci controllava durante il lavoro. Preciso che il RA ci divideva in gruppi di circa dieci persone ognuno e quello in cui io ero inserita era solitamente sempre lo stesso e vi facevano parte le persone con le quali viaggiavo ed altre di cui non ricordo i nomi. In tale anno, ovvero nel 2016 lavoravamo alle dipendenze di RA molte persone, non so quantificarne il numero, forse eravamo in cento. Anche il mio rapporto di lavoro è stato disconosciuto e per tale motivo avevo iniziato CP_ analogo giudizio nei confronti dell' che non ho portato a termine in quanto nelle more sono stata reiscritta. Preciso che la ricorrente ha lavorato nel 2016 da giugno a dicembre, ovvero nello stesso periodo in cui ho lavorato anche io che però ho iniziato a maggio. Il lavoro veniva prestato per 4/5 giorni a settimana solitamente dal lunedì al venerdì, qualche volta anche il sabato, per otto ore al giorno, nel periodo invernale dalle ore 7.00 alle ore 12.00, poi facevamo una pausa pranzo, e dalle ore 13.00 alle ore 16.00, in quello estivo dalle ore 6.00 alle ore 12.00, poi facevamo una pausa pranzo, e dalle ore 13.00 alle 15.00. Il lavoro consisteva a maggio/giugno nella pulizia e nella preparazione dei terreni, a luglio ed agosto facevamo la raccolta delle verdure tipo lattughe-pomodori e dei meloni, a settembre si piantavano le insalate, il cavolfiore e le verdure invernali, che zappettavamo e raccoglievamo nei mesi successivi di ottobre, novembre dicembre. La raccolta di tali ortaggi era manuale, poi li riponevamo nelle cassette, le quali venivano poi raccolte da noi stessi e caricate sul trattore e portate nel capannone.
So che parte ricorrente è stata regolarmente retribuita, previa consegna della busta paga che era una lettera nella quale erano scritti i giorni lavorati e l'importo corrispostoci. Ci pagava RA NZ in contanti ogni fine mese, in ufficio sito all'interno del capannone. Preciso che prima ci chiamava a gruppi e poi singolarmente. La retribuzione era di circa 1000 euro mensili. Parte ricorrente ed il datore di lavoro non hanno mai coabitato. RA NZ nel 2016 poteva avere circa 60 anni. (…) Non sono CP_ mai stata sentita o convocata dagli ispettori ” CP_
3.2. Orbene, il verbale ispettivo sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura, come anzidetto, fa piena prova fino a querela di falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola RA NZ, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. In particolare, si rileva come l'ispettore abbia effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 – durante, dunque, il periodo asseritamente dedotto come periodo di lavoro dalla odierna ricorrente - di cui quattro (segnatamente quelli del: 06.09.2016; 09.09.2016; 15.09.2016; 06.10.2016) in contrada Prainette, il luogo in cui l'istante ha dedotto di aver lavorato, non rinvenendo sui campi
Pag. 5 di 6 alcun lavoratore ed, anzi, dando la prova (cfr. foto “3-b) Verbale ispettivo - allegato n. 2”) di aver verificato che i terreni erano incolti e non lavorati da tempo. A fronte di tali circostanze, vere sino a querela di falso, i testi, come innanzi riportato, hanno, al contrario, dichiarato che anche nell'anno 2016 l'azienda fosse in attività. Peraltro, la seconda teste nonché sorella della ricorrente, ha dichiarato che assieme a quest'ultima e all'altra teste escussa, raggiungevano il luogo di lavoro utilizzando alle volte l'automobile e altre volte l'autobus mentre nulla ha riferito in ordine ad una Parte_2 automobile, dichiarando di aver viaggiato soltanto con il pullman. Ancora, anche in ordine alle modalità di pagamento, la prima teste ha riferito che questo avveniva in un ufficio collocato di fianco al capannone, mentre la seconda ha riferito che l'ufficio fosse all'interno del capannone. Appare evidente la assoluta discordanza fra i testimoni, anche in punto di descrizione dei luoghi, sicché la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di AN non può ritenersi affatto raggiunta. Alla luce di quanto sopra esposto, i testi non possono ritenersi attendibili avendo reso dichiarazioni in chiaro contrasto con circostanze – come anzidetto, vere fino a querela di falso -, emergenti dal verbale ispettivo.
Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla iscrizione negli elenchi OTD.
3.3. La ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti.
4. Anche la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016, alla luce delle considerazioni di cui sopra, deve essere rigettato, per mancanza del presupposto della iscrizione negli elenchi per la medesima annualità.
5. Tenuto conto della dichiarazione formulata dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
LAGONEGRO, 28.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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