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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/05/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2055/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via V. Bachelet n. 3, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Alberto Caruso che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tibullo n. 10, presso lo studio dell'Avv.
Rosalba Valenzano che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: ferie non usufruite, cessazione rapporto lavoro, indennità sostitutiva.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1. Accertare e dichiarare il diritto del Dott. a Parte_1
percepire un'indennità finanziaria quanto meno per n. 103 gg. di ferie non goduti all'atto del
collocamento a riposo;
2. Conseguentemente, condannare l' in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della
somma di € 16.932,61, calcolati al lordo, ossia € 10.221,00 netti, oltre rivalutazione, interessi ed
oneri previdenziali, o in quella maggiore o minore che riterrà di giustizia;
3. Condannare, altresì,
l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio…”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… Nel merito: rigettare le domande avanzate dal ricorrente
siccome infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, comunque, carenti degli
elementi costitutivi e probatori idonei a supportarle. Con vittoria di spese, competenze ed onorari
…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato dall'aprile 1997
come dirigente medico presso l d del presidio ospedaliero Controparte_2 CP_3
“Annunziata” di Cosenza fino al collocamento in quiescenza dell'1.10.2018; che, in ragione della carenza di organico dell'U.O. di appartenenza, non aveva potuto usufruire delle ferie spettanti;
che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, residuavano
103 giorni di ferie non goduti;
che l'istanza presentata all per Controparte_1
l'indennità sostitutiva delle ferie non godute non aveva avuto esito;
che, per il titolo indicato, spettava la somma di €. 16.932,61 calcolata al lordo (€. 10.221,00 calcolata al netto). Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto a percepire l'indennità per 103 giorni di ferie non godute al momento del collocamento a riposo e la condanna al pagamento della somma indicata, oltre rivalutazione, interessi e oneri previdenziali.
La inizialmente non si è costituita in giudizio, sicché con Controparte_1
ordinanza del 29.4.2023 è stata dichiarata la sua contumacia.
Nel corso del giudizio è stata espletata c.t.u.. ed è stato disposto un primo rinvio per la discussione al 25.2.2025, disponendosi la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte resistente si è costituita in giudizio con memoria depositata il 24.2.2025 - sicché
deve revocarsi la dichiarazione di contumacia - assumendo principalmente che vi era divieto assoluto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie non usufruite in caso di eventi programmabili di cessazione del rapporto di lavoro, anche al fine di evitare abusi
2 derivanti dalla mancata fruizione delle ferie;
che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute spettava solo in caso di mancata fruizione delle ferie per causa di forza maggiore,
per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente;
che il ricorrente aveva l'onere di provare la prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati alla fruizione delle ferie e l'impossibilità, non imputabile, di fruire delle ferie;
che vi era stata generica allegazione di una carenza di organico presso la di chirurgia CP_2
d'urgenza senza prova della circostanza;
che non era pervenuta alcuna richiesta di fruizione delle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte ricorrente, con le note scritte depositate il 14.2.2025, ha formulato le seguenti conclusioni: “… 1. Accertare e dichiarare il diritto del Dott. a percepire Parte_1
un'indennità finanziaria per n. 179 gg. di ferie non goduti all'atto del collocamento a riposo;
2.
Conseguentemente, condannare l' in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 29.858,99
calcolati al lordo, oltre oneri previdenziali, rivalutazione ed interessi fino all'effettivo soddisfo;
3.
Condannare, altresì, l' , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio …”.
A seguito di rinvio, per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata al 15.4.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie
3 non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle [in merito: “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità
sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di
lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -
e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano
ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che,
in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un
periodo di riporto autorizzato” (Cass. Sez. Lav. 21780/2022. Cfr. Cass. Sez. Lav. 29844/2022 e
Cass. Sez. Lav. 9982/2024 per la particolare posizione dei dirigenti)].
In tal modo, considerato che la parte resistente non ha allegato e provato le circostanze indicate dalla Suprema Corte, deve affermarsi il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie.
In ordine al quantum, occorre considerare che la parte ricorrente ha operato una iniziale indicazione di 103 giorni di ferie e di €. 16.932,61 quale somma [da calcolarsi lordo (cfr.
Cass. 19790/2011, Cass. Sez. Lav. 21010/2013 e Cass. Sez. Lav. 18044/2015)] spettante al ricorrente.
In merito, deve rilevarsi che, infine (considerando la tardiva costituzione dell'
[...]
), non vi sono state contestazioni specifiche dalla parte resistente Controparte_1
in ordine alla quantificazione operata dalla parte ricorrente, come imposto dall'art. 115
c.p.c., dovendosi anche considerare che il c.t.u. ha dato conferma ed ha anzi superato la quantificazione indicata.
Per quanto riguarda invece il numero maggiore di ferie (n. 179) e la maggiore somma spettante indicata dal c.t.u. (€. 29.858,99), occorre considerare che la parte ricorrente ha chiaramente limitato la sua domanda a 103 giorni ed €. 16.932,61, senza indicazione di eventuali maggiori spettanze, sicché le conclusioni rassegnate con le note scritte depositate il 4.2.2025 non si mostrano ammissibili (paiono superate, del resto, dalla stessa
4 parte ricorrente, che nelle note scritte depositate il 10.4.2025 e sopra trascritte, ha richiamato quelle iniziali), dovendo la pronuncia del Giudice limitarsi ex art. 112 c.p.c.
alla domanda come formulata con precisione nella domanda introduttiva (cfr. principi affermati da Cass. 7272/2012; 21335/2018).
Non sono accoglibili, in merito, le argomentazioni di parte ricorrente sull'emendatio libelli svolte nella memoria difensiva depositata il 9.4.2025, atteso che l'art. 420, comma 1,
c.p.c. prevede la modifica della domande alla prima udienza (mentre, nel caso, in esame,
la modifica è avvenuta dopo il deposito della consulenza), per gravi motivi (insussistenti nel caso in esame, trattandosi di circostanze di fatto, relative alla fruizione delle ferie, che devono considerarsi conosciute dal ricorrente fin dall'inizio) e previa autorizzazione del
Giudice (non chiesta).
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati nella domanda introduttiva del giudizio, con condanna della parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 16.932,61, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della legge
724/1994.
La domanda relativa agli oneri previdenziali, si aggiunge da ultimo, non è accoglibile in ragione della genericità della stessa, potendosi dunque prescindere dalla valutazione della
CP_ mancata citazione in giudizio dell' trattandosi di condanna a favore di terzo (cfr.
Cass. Sez. Lav. n. 19398/2014).
Le spese di lite si compensano nella misura di 1/3 in ragione dell'andamento del procedimento, in cui è stato disposto rinvio per mancanza di valida procura alle liti per parte ricorrente.
Per i restanti 2/3 le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della parte resistente sulla base del principio di soccombenza.
5 Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell
[...]
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
revoca la dichiarazione di contumacia di;
Controparte_1
accoglie la domanda formulata da parte ricorrente nei termini indicati e, per l'effetto,
condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, della Controparte_1
somma di €. 16.932,61, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16,
comma 6, della legge 412/1991;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna l Controparte_1
al pagamento, in favore del ricorrente, dei restanti 2/3 delle spese di lite, che si
[...]
liquidano in €. 79,00 per esborsi ed €. 1.800,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell
[...]
. Controparte_1
Si comunichi
Cosenza, 8.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2055/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via V. Bachelet n. 3, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Alberto Caruso che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tibullo n. 10, presso lo studio dell'Avv.
Rosalba Valenzano che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: ferie non usufruite, cessazione rapporto lavoro, indennità sostitutiva.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1. Accertare e dichiarare il diritto del Dott. a Parte_1
percepire un'indennità finanziaria quanto meno per n. 103 gg. di ferie non goduti all'atto del
collocamento a riposo;
2. Conseguentemente, condannare l' in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della
somma di € 16.932,61, calcolati al lordo, ossia € 10.221,00 netti, oltre rivalutazione, interessi ed
oneri previdenziali, o in quella maggiore o minore che riterrà di giustizia;
3. Condannare, altresì,
l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio…”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… Nel merito: rigettare le domande avanzate dal ricorrente
siccome infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, comunque, carenti degli
elementi costitutivi e probatori idonei a supportarle. Con vittoria di spese, competenze ed onorari
…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato dall'aprile 1997
come dirigente medico presso l d del presidio ospedaliero Controparte_2 CP_3
“Annunziata” di Cosenza fino al collocamento in quiescenza dell'1.10.2018; che, in ragione della carenza di organico dell'U.O. di appartenenza, non aveva potuto usufruire delle ferie spettanti;
che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, residuavano
103 giorni di ferie non goduti;
che l'istanza presentata all per Controparte_1
l'indennità sostitutiva delle ferie non godute non aveva avuto esito;
che, per il titolo indicato, spettava la somma di €. 16.932,61 calcolata al lordo (€. 10.221,00 calcolata al netto). Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto a percepire l'indennità per 103 giorni di ferie non godute al momento del collocamento a riposo e la condanna al pagamento della somma indicata, oltre rivalutazione, interessi e oneri previdenziali.
La inizialmente non si è costituita in giudizio, sicché con Controparte_1
ordinanza del 29.4.2023 è stata dichiarata la sua contumacia.
Nel corso del giudizio è stata espletata c.t.u.. ed è stato disposto un primo rinvio per la discussione al 25.2.2025, disponendosi la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte resistente si è costituita in giudizio con memoria depositata il 24.2.2025 - sicché
deve revocarsi la dichiarazione di contumacia - assumendo principalmente che vi era divieto assoluto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie non usufruite in caso di eventi programmabili di cessazione del rapporto di lavoro, anche al fine di evitare abusi
2 derivanti dalla mancata fruizione delle ferie;
che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute spettava solo in caso di mancata fruizione delle ferie per causa di forza maggiore,
per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente;
che il ricorrente aveva l'onere di provare la prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati alla fruizione delle ferie e l'impossibilità, non imputabile, di fruire delle ferie;
che vi era stata generica allegazione di una carenza di organico presso la di chirurgia CP_2
d'urgenza senza prova della circostanza;
che non era pervenuta alcuna richiesta di fruizione delle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte ricorrente, con le note scritte depositate il 14.2.2025, ha formulato le seguenti conclusioni: “… 1. Accertare e dichiarare il diritto del Dott. a percepire Parte_1
un'indennità finanziaria per n. 179 gg. di ferie non goduti all'atto del collocamento a riposo;
2.
Conseguentemente, condannare l' in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 29.858,99
calcolati al lordo, oltre oneri previdenziali, rivalutazione ed interessi fino all'effettivo soddisfo;
3.
Condannare, altresì, l' , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio …”.
A seguito di rinvio, per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, fissata al 15.4.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie
3 non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle [in merito: “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità
sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di
lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -
e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano
ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che,
in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un
periodo di riporto autorizzato” (Cass. Sez. Lav. 21780/2022. Cfr. Cass. Sez. Lav. 29844/2022 e
Cass. Sez. Lav. 9982/2024 per la particolare posizione dei dirigenti)].
In tal modo, considerato che la parte resistente non ha allegato e provato le circostanze indicate dalla Suprema Corte, deve affermarsi il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie.
In ordine al quantum, occorre considerare che la parte ricorrente ha operato una iniziale indicazione di 103 giorni di ferie e di €. 16.932,61 quale somma [da calcolarsi lordo (cfr.
Cass. 19790/2011, Cass. Sez. Lav. 21010/2013 e Cass. Sez. Lav. 18044/2015)] spettante al ricorrente.
In merito, deve rilevarsi che, infine (considerando la tardiva costituzione dell'
[...]
), non vi sono state contestazioni specifiche dalla parte resistente Controparte_1
in ordine alla quantificazione operata dalla parte ricorrente, come imposto dall'art. 115
c.p.c., dovendosi anche considerare che il c.t.u. ha dato conferma ed ha anzi superato la quantificazione indicata.
Per quanto riguarda invece il numero maggiore di ferie (n. 179) e la maggiore somma spettante indicata dal c.t.u. (€. 29.858,99), occorre considerare che la parte ricorrente ha chiaramente limitato la sua domanda a 103 giorni ed €. 16.932,61, senza indicazione di eventuali maggiori spettanze, sicché le conclusioni rassegnate con le note scritte depositate il 4.2.2025 non si mostrano ammissibili (paiono superate, del resto, dalla stessa
4 parte ricorrente, che nelle note scritte depositate il 10.4.2025 e sopra trascritte, ha richiamato quelle iniziali), dovendo la pronuncia del Giudice limitarsi ex art. 112 c.p.c.
alla domanda come formulata con precisione nella domanda introduttiva (cfr. principi affermati da Cass. 7272/2012; 21335/2018).
Non sono accoglibili, in merito, le argomentazioni di parte ricorrente sull'emendatio libelli svolte nella memoria difensiva depositata il 9.4.2025, atteso che l'art. 420, comma 1,
c.p.c. prevede la modifica della domande alla prima udienza (mentre, nel caso, in esame,
la modifica è avvenuta dopo il deposito della consulenza), per gravi motivi (insussistenti nel caso in esame, trattandosi di circostanze di fatto, relative alla fruizione delle ferie, che devono considerarsi conosciute dal ricorrente fin dall'inizio) e previa autorizzazione del
Giudice (non chiesta).
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati nella domanda introduttiva del giudizio, con condanna della parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 16.932,61, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della legge
724/1994.
La domanda relativa agli oneri previdenziali, si aggiunge da ultimo, non è accoglibile in ragione della genericità della stessa, potendosi dunque prescindere dalla valutazione della
CP_ mancata citazione in giudizio dell' trattandosi di condanna a favore di terzo (cfr.
Cass. Sez. Lav. n. 19398/2014).
Le spese di lite si compensano nella misura di 1/3 in ragione dell'andamento del procedimento, in cui è stato disposto rinvio per mancanza di valida procura alle liti per parte ricorrente.
Per i restanti 2/3 le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della parte resistente sulla base del principio di soccombenza.
5 Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell
[...]
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
revoca la dichiarazione di contumacia di;
Controparte_1
accoglie la domanda formulata da parte ricorrente nei termini indicati e, per l'effetto,
condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, della Controparte_1
somma di €. 16.932,61, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16,
comma 6, della legge 412/1991;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna l Controparte_1
al pagamento, in favore del ricorrente, dei restanti 2/3 delle spese di lite, che si
[...]
liquidano in €. 79,00 per esborsi ed €. 1.800,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell
[...]
. Controparte_1
Si comunichi
Cosenza, 8.5.2025
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