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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 21/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 13 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 670/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giuseppe Trischitta appellante contro
in persona del legale rappr. pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio di Messina, via Armeria n. 1 appellato
Avente ad oggetto: cessazione della materia del contendere, soccombenza virtuale, spese
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con sentenza del 21.03.23 n. 533/23 il Tribunale di Patti dichiarava la cessazione della materia del contendere sulla domanda proposta dal sig. nei confronti dell' Pt_1 CP_1 per il pagamento dell'assegno di invalidità civile a seguito di decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. del 28.07.21 poiché l'istituto, con atto del 10.01.22, aveva già posto in liquidazione la prestazione richiesta, compensando le spese processuali, sottolineando la circostanza che l' aveva adempiuto spontaneamente al pagamento delle CP_1
provvidenze economiche qualche giorno dopo rispetto alla notificazione del ricorso. Con ricorso depositato il 25.07.23, proponeva appello il sig. dolendosi Pt_1 dell'erroneità della sentenza in punto di compensazione delle spese del giudizio di primo grado e chiedendo la liquidazione delle stesse per l'intero.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Esaminati gli atti di causa e disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note dell'appellante, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante lamenta la mancata applicazione del principio della soccombenza virtuale da parte del giudice di prime cure in base al quale, nel caso della dichiarata cessazione della materia del contendere, le spese legali seguono la soccombenza “virtuale” ponendosi a carico della parte che l'ha invocata, di guisa che l'altra parte non può essere pregiudicata in alcun modo dal giudizio che accoglie la sua domanda poiché vittoriosa.
In tesi dell'appellante il giudice, invece, avrebbe interpretato erroneamente l'art. 445 bis
c.p.c., ritenendo che all' non sia stato notificato il decreto di omologa (invero CP_1
notificato alle parti dalla cancelleria con pec del 29.07.21) e che il termine di 120 giorni previsto ex lege, non sia mai iniziato a decorrere. Il termine per il pagamento sarebbe, dunque spirato il 29.11.21 ed il pagamento effettuato dall'istituto solamente nel mese di febbraio 2022 sarebbe da considerare tardivo e, pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare sì la cessazione della materia del contendere ma, in virtù del principio della soccombenza virtuale, condannare l'Ente previdenziale alle spese del procedimento.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di quanto appresso.
Invero la giurisprudenza di legittimità statuisce in via consolidata che il termine di 120 giorni ex art. 445 bis c.p.c., superato il quale l'ente è da considerarsi in ritardo rispetto al pagamento delle provvidenze economiche da erogare, deve intendersi operativo non dalla data di notifica del decreto di omologa ma dalla notifica del modello AP70, invio che, sebbene non obbligatorio, rientra nel novero delle pratiche atte ad agevolare la macchina burocratica e snellire il procedimento volto alla più immediata erogazione delle suddette provvidenze (così Cass. Sez. Lav. sent. n. 22089/2021).
Pag. 2 di 3 Nel caso in esame il ricorso di primo grado è stato depositato in data 23 gennaio 2022 poco dopo la suddetta scadenza dei 120 giorni dalla trasmissione del modello AP70 e l'istituto, già prima del ricevimento del ricorso aveva, con provvedimento del 10 gennaio 2022, deliberato la liquidazione dell'assegno al sig. e calcolato gli Pt_1
arretrati, versati poi successivamente ma, ad ogni buon conto, meno di un mese dopo l'istaurazione del giudizio di primo grado.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso può dirsi fondato solo in parte poiché il ritardo nel soddisfacimento del diritto al pagamento dell'invalidità civile deve essere considerato di lieve entità e, sebbene accertato per tabulas, può essere considerato talmente esiguo da giustificare una condanna alle spese ma con una riduzione di 1/3;
Pertanto la sentenza del giudice di prime cure va riformata in parte, in punto di spese, compensando parzialmente le stesse in ragione di 1/3 e ponendo a carico dell' la CP_1
restante quota liquidata, avuto riguardo ai compensi minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate, quanto al primo grado in euro 1242,50 e quanto al presente grado, in considerazione del fatto che l'appello è stato posto solo sulle spese e dunque va ad esse commisurato il valore della controversia, in euro 641,50 con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento delle spese di primo grado in ragione di 2/3, che liquida CP_1
in complessivi euro 1242,50 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. compensando tra le parti la restante frazione.
Pone altresì a carico dell' i 2/3 delle spese del presente grado liquidandole in euro CP_1
641,50 oltre Iva Cpa e rimborso spese generali con distrazione ex art. 93 c.p.c.; compensa fra le parti la restante quota.
Messina, 14 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa Luisa
Paternò
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 13 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 670/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giuseppe Trischitta appellante contro
in persona del legale rappr. pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio di Messina, via Armeria n. 1 appellato
Avente ad oggetto: cessazione della materia del contendere, soccombenza virtuale, spese
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con sentenza del 21.03.23 n. 533/23 il Tribunale di Patti dichiarava la cessazione della materia del contendere sulla domanda proposta dal sig. nei confronti dell' Pt_1 CP_1 per il pagamento dell'assegno di invalidità civile a seguito di decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. del 28.07.21 poiché l'istituto, con atto del 10.01.22, aveva già posto in liquidazione la prestazione richiesta, compensando le spese processuali, sottolineando la circostanza che l' aveva adempiuto spontaneamente al pagamento delle CP_1
provvidenze economiche qualche giorno dopo rispetto alla notificazione del ricorso. Con ricorso depositato il 25.07.23, proponeva appello il sig. dolendosi Pt_1 dell'erroneità della sentenza in punto di compensazione delle spese del giudizio di primo grado e chiedendo la liquidazione delle stesse per l'intero.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Esaminati gli atti di causa e disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note dell'appellante, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante lamenta la mancata applicazione del principio della soccombenza virtuale da parte del giudice di prime cure in base al quale, nel caso della dichiarata cessazione della materia del contendere, le spese legali seguono la soccombenza “virtuale” ponendosi a carico della parte che l'ha invocata, di guisa che l'altra parte non può essere pregiudicata in alcun modo dal giudizio che accoglie la sua domanda poiché vittoriosa.
In tesi dell'appellante il giudice, invece, avrebbe interpretato erroneamente l'art. 445 bis
c.p.c., ritenendo che all' non sia stato notificato il decreto di omologa (invero CP_1
notificato alle parti dalla cancelleria con pec del 29.07.21) e che il termine di 120 giorni previsto ex lege, non sia mai iniziato a decorrere. Il termine per il pagamento sarebbe, dunque spirato il 29.11.21 ed il pagamento effettuato dall'istituto solamente nel mese di febbraio 2022 sarebbe da considerare tardivo e, pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare sì la cessazione della materia del contendere ma, in virtù del principio della soccombenza virtuale, condannare l'Ente previdenziale alle spese del procedimento.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di quanto appresso.
Invero la giurisprudenza di legittimità statuisce in via consolidata che il termine di 120 giorni ex art. 445 bis c.p.c., superato il quale l'ente è da considerarsi in ritardo rispetto al pagamento delle provvidenze economiche da erogare, deve intendersi operativo non dalla data di notifica del decreto di omologa ma dalla notifica del modello AP70, invio che, sebbene non obbligatorio, rientra nel novero delle pratiche atte ad agevolare la macchina burocratica e snellire il procedimento volto alla più immediata erogazione delle suddette provvidenze (così Cass. Sez. Lav. sent. n. 22089/2021).
Pag. 2 di 3 Nel caso in esame il ricorso di primo grado è stato depositato in data 23 gennaio 2022 poco dopo la suddetta scadenza dei 120 giorni dalla trasmissione del modello AP70 e l'istituto, già prima del ricevimento del ricorso aveva, con provvedimento del 10 gennaio 2022, deliberato la liquidazione dell'assegno al sig. e calcolato gli Pt_1
arretrati, versati poi successivamente ma, ad ogni buon conto, meno di un mese dopo l'istaurazione del giudizio di primo grado.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso può dirsi fondato solo in parte poiché il ritardo nel soddisfacimento del diritto al pagamento dell'invalidità civile deve essere considerato di lieve entità e, sebbene accertato per tabulas, può essere considerato talmente esiguo da giustificare una condanna alle spese ma con una riduzione di 1/3;
Pertanto la sentenza del giudice di prime cure va riformata in parte, in punto di spese, compensando parzialmente le stesse in ragione di 1/3 e ponendo a carico dell' la CP_1
restante quota liquidata, avuto riguardo ai compensi minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate, quanto al primo grado in euro 1242,50 e quanto al presente grado, in considerazione del fatto che l'appello è stato posto solo sulle spese e dunque va ad esse commisurato il valore della controversia, in euro 641,50 con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al pagamento delle spese di primo grado in ragione di 2/3, che liquida CP_1
in complessivi euro 1242,50 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. compensando tra le parti la restante frazione.
Pone altresì a carico dell' i 2/3 delle spese del presente grado liquidandole in euro CP_1
641,50 oltre Iva Cpa e rimborso spese generali con distrazione ex art. 93 c.p.c.; compensa fra le parti la restante quota.
Messina, 14 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa Luisa
Paternò
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