Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/04/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 6779 dell'anno 2022, avente per oggetto: appello,
TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vito Parte_1 C.F._1
Carelli, appellante E (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni CP_1 C.F._2
Lenoci, appellata All'udienza del 08.10.2024 la causa passava in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che con citazione notificata in data 26.11.2022, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 316/2022, pronunziata dal Giudice di Pace di Martina Franca in data 31.10.2022 e notificata il 21.11.2022, con la quale era stata accolta la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti dell'odierno appellante, in relazione al CP_1 danno assertivamente rappresentato dalla spesa necessaria per provvedere alla sanatoria di un'irregolarità urbanistico/edilizia di un immobile pignorato (aggiudicato alla ), CP_1 irregolarità della quale il , nel redigere la relazione di stima, in qualità di perito Parte_1 stimatore nominato dal giudice dell'esecuzione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 446/2016 r.g.e. di questo Tribunale, non aveva dato atto, nonostante fosse stato posto allo stesso il relativo quesito con richiesta di quantificazione dei costi per provvedere alla sanatoria;
lamentava l'appellante: 1) violazione degli artt. 2043, 1176, 1223 c.c., 64 c.p.c., 40, comma 6, l. n. 47/1985 e 47 d.p.r. n. 380/2001 – violazione degli artt. 112, 115,
116 c.p.c. – travisamento dei presupposti del fatto e di diritto. Erroneo accertamento del rapporto di causalità giuridica tra il supposto evento dannoso e la condotta tenuta dal tecnico.
Mancato accertamento della prova del danno ingiusto risarcibile;
2) violazione degli artt.
2043, 1227 c.c., 112, 114, 115, 116 e 64 c.p.c.. Mancata prova e accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c. e 64 c.p.c.. Travisamento dei presupposti del fatto e di diritto. Contraddittoria motivazione in ordine alla raggiunta prova della condotta omissiva e della colpa grave del professionista. Violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c.;
• rilevato che l'appellata, costituitasi, si opponeva all'accoglimento dell'avversa impugnazione;
• ritenuto che l'appello possa trovare accoglimento, in quanto a) come affermato dalla Corte Suprema nella motivazione della pronunzia n. 13010/2016, “[…] è possibile in termini giuridici prospettare l'esistenza di una responsabilità extracontrattuale del perito di stima, beninteso a condizione che si accertino l'effettiva sussistenza di dolo o colpa nello svolgimento dell'incarico, la rilevanza ai fini di una significativa alterazione della situazione reale dell'immobile destinato alla vendita e la sua incidenza causale nella determinazione del consenso degli acquirenti. […]”; orbene, nel caso di specie dagli atti prodotti emerge che il valore del bene acquistato dalla nel corso della procedura esecutiva immobiliare CP_1 innanzi citata era stato originariamente valutato dall'ing. , quale Parte_1
non avrebbe dato atto nella relazione di stima, occorresse sostenere la spesa Pt_1 complessiva di € 2.369,45; b) orbene, come sostenuto dall'appellante alle pagine 6 (punto 1) e 8 (punto 8) dell'atto di appello (con conseguente assorbimento delle eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dall'appellata, riferite ad altri punto della proposta impugnazione), non appare adeguatamente provata (e, per la verità, nemmeno specificamente allegata in primo grado) un'incidenza dell'omissione in cui sarebbe incorso il
(nel non dare atto della irregolarità urbanistica del bene e dei costi per Parte_1 provvedere alla sanatoria della stessa irregolarità) sulla scelta della di procedere CP_1 all'acquisto dell'unità immobiliare;
in particolare, non appare adeguatamente dimostrato che, se detta omissione non vi fosse stata e, pertanto, se la fosse stata posta a conoscenza CP_1 dell'irregolarità e dei costi della sanatoria, la stessa non avrebbe provveduto ad acquistare il bene, considerato, peraltro che la procedura di sanatoria, se anche enunciata nella relazione di stima, sarebbe comunque dovuta essere promossa dall'aggiudicatario (cfr. art. 46, comma 5, d.p.r. n. 380/2001) e che la relativa spesa (€ 2.369,45) non appare significativa in relazione al prezzo di aggiudicazione (poco meno di € 45.000,00), tanto vero che dopo l'acquisto la presentava al giudice dell'esecuzione non una richiesta di revoca CP_1 dell'aggiudicazione, ma un'istanza, con la quale chiedeva di dare luogo alle azioni del caso al fine di ottenere la sanatoria a cura e spese di chi ne aveva la responsabilità (cfr. istanza del 22.02.2021 prodotta in primo grado dalla difesa dell'odierno appellante); e va anche osservato che non appare nemmeno dimostrato adeguatamente (in quanto non risultano prodotti i relativi atti della procedura esecutiva immobiliare) che, ove l'omissione dello stimatore non vi fosse stata e fossero stati detratti dal valore del bene stimato dal perito i costi della pratica di sanatoria, la avrebbe acquistato il bene ad un prezzo inferiore CP_1 rispetto a quello di aggiudicazione, così non potendo essere valutate l'effettiva incidenza causale dell'omissione sul pregiudizio lamentato (costo della sanatoria) e, invero, la stessa sussistenza di detto pregiudizio, anche in termini di eventuale lucro cessante;
va, infatti, osservato che, poiché, in assenza della relativa allegazione documentale, non si conosce come si sia pervenuti al presumibile ribasso (o ai presumibili ribassi) dopo uno o più tentativi di vendita del bene non andati a buon fine all'originario verosimile prezzo base di € 80.000,00 (pari al valore di stima originario) e, pertanto, tenuto conto, come detto, della non importante incidenza della spesa occorrente per procedere alla sanatoria, non potrebbe nemmeno essere ragionevolmente escluso che, in sede di ribassi, la decurtazione del prezzo base originario nella misura di € 2.369,45 (corrispondente al costo della sanatoria allegato dalla ) potesse risultare assorbita dalla scelta di procedere ad abbattimenti ex art. 591 CP_1
c.p.c. in misure pari o inferiori ai limiti normativamente previsti di un quarto o di un mezzo, con la scelta poi, non del tutto inconsueta, di arrotondare l'importo ad una cifra superiore;
più chiaramente, ipotizzando che, dopo un primo tentativo di vendita andato deserto, si fosse proceduto all'abbattimento anche nella misura massima di un quarto partendo dal prezzo base di € 80.000,00, il secondo tentativo si sarebbe svolto ad un prezzo base di € 60.000,00; orbene, è verosimile che, se anche, in assenza dell'omissione imputata dall'attrice allo stimatore, si fosse partiti da un primo prezzo base di 77.631,00 (pari a circa il valore originario del bene decurtato della somma occorrente per procedere alla sanatoria), il secondo tentativo di vendita sarebbe stato espletato al medesimo prezzo base di € 60.000,00, a seguito dell'arrotondando all'importo di poco superiore della somma risultante dall'abbattimento di un quarto di cui all'art. 591 c.p.c. (77.631,00x75%=58.223,25, arrotondato ad € 60.000,00);
• ritenuto, pertanto, che l'appello debba essere accolto e che, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta in primo grado debba essere rigettata;
• ritenuto che le spese di lite del doppio grado possano essere compensate, in quanto la non agevole applicazione dei principi giurisprudenziali citati al caso di specie, particolarmente con riferimento all'incidenza causale dell'omissione imputata all'appellante sul pregiudizio lamentato ed alla concreta configurazione e dimostrazione di quest'ultimo, giustificavano il ricorso al vaglio giurisdizionale, configurandosi, pertanto, una fattispecie analoga a quelle previste dall'art. 92 c.p.c., come risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunziata da Corte Cost. n. 77/2018;
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: a) accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma l'impugnata sentenza e rigetta la domanda proposta in primo grado da CP_1
b) compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Taranto, 29.04.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco