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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2627/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3 marzo 2025 da
1) Parte_1 nata ad [...], il [...] cittadina francese
Cod. Fisc. C.F._1 con residenza anagrafica in Finale Ligure (SV), Strada Vecchia n. 29/B, e residenza abituale in Milano (MI), via Visconti di Modrone Uberto n. 8/1 con gli Avvocati Maria Antonietta Izzo e Paola Macchi presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]1 con l'Avvocato Maria Schettino presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali in data 2 settembre 1995 hanno contratto matrimonio a Fontainebleau (Francia), trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Milano
(Anno 1996 Atto n. 0254 Reg. 06 Parte 2 Serie C) optando per il regime della separazione dei beni. con i seguenti figli:
, nato il [...] in [...], cittadino italiano Persona_1
(maggiorenne e indipendente sotto il profilo economico)
, nata il [...] in [...], cittadina italiano Persona_2
(maggiorenne e indipendente sotto il profilo economico)
, nata il [...] in [...], cittadina italiano Persona_3
(maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) Dichiarare, considerata la concorde volontà dei coniugi, con sentenza, la separazione personale dei coniugi , nata in [...] ad Parte_1
Asmara il 17/06/1968 (CF: ), cittadina francese, con residenza C.F._1
anagrafica in Finale Ligure (SV), Strada Vecchia n. 29/B6 e residenza abituale in Milano, Via
Visconti di Modrone Uberto n. 8/1, e , nato a [...] il Parte_2
24/02/1963 (CF: ), cittadino italiano, residente in [...]
di Modrone Uberto n. 8/1, i quali hanno contratto matrimonio a Fontainebleau (Francia), trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano (Anno 1996 Numero 0254
Registro 06 Parte 2 Serie C), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e gli altri adempimenti di rito, omologando gli accordi delle parti secondo quanto indicato nel prosieguo.
2) Dare atto che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. La
IGa lascerà la casa familiare, sita in Milano, Via Visconti di Modrone Parte_1
Uberto n. 8/1, entro e non oltre il 31 luglio 2025, portando con sé i beni elencati nel documento che si produce sub. nr. 6, accettato e sottoscritto dalle parti, e lasciando alcuni dei beni appartenuti alla sua famiglia d'origine (specificati nel medesimo documento) e presenti nella casa familiare in proprietà alla figlie e , precisando che laddove la Sig.ra Per_3 Per_2
dovesse ricevere le chiavi e prendere possesso dell'immobile di Milano, Via Parte_1
Vittorio Veneto n. 14 (N.C.E.U. del Comune di Milano foglio 314, mappale 207, particella
730) entro il 30/03/2025, provvederà a lasciare la casa familiare entro 30 giorni dall'avvenuta consegna delle chiavi. Sino alla predetta data il sig. continuerà a provvedere Parte_2
al pagamento delle utenze e delle spese ordinarie della casa familiare, compreso lo stipendio mensile della collaboratrice domestica, così come di tutte le spese straordinarie in capo alla predetta proprietà. Fermo restando che per ogni opera o lavoro di natura straordinaria all'interno della casa familiare che dovesse rendersi necessario o opportuno, la relativa spesa dovrà essere dalla IGa previamente concordata con il IG . Parte_1 Pt_2
3) Dare atto che i figli maggiori della coppia, e , sono maggiorenni e Per_1 Per_2
indipendenti economicamente e hanno già lasciato la casa coniugale.
4) Dare atto che il IG si obbliga a provvedere in via esclusiva e Parte_2 diretta all'integrale mantenimento - sia di natura ordinaria sia di natura straordinaria - della GL , maggiorenne e non economicamente autosufficiente, e ciò sino al Per_3
raggiungimento della piena autonomia economica della medesima.
5) Dare atto che ogni eventuale spesa relativa al mantenimento della GL che Per_3
la sig.ra vorrà liberamente sostenere sarà a esclusivo carico di Parte_1 quest'ultima, senza possibilità di regresso nei confronti del sig. . Parte_2
6) Dare atto che la GL manterrà la residenza presso la casa familiare sita in Per_3
Milano, Via Visconti di Modrone Uberto n. 8/1, ove continuerà ad abitare nei periodi di vacanza scolastica e, comunque sia, al rientro dall'Inghilterra ove attualmente studia.
7) Dare atto che, nell'ambito della negoziazione globale per la definizione degli accordi di separazione e successivo divorzio, al fine di regolare i rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi:
a. si obbliga a cedere al marito, che accetta, entro e non oltre 5 (cinque) Parte_1
giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, ferme le condizioni di cui al punto d) del presente articolo (rilascio garanzia fideiussoria/sottoscrizione preliminare), la piena proprietà, libera da pesi e gravami e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data della sottoscrizione del presente ricorso, dell'appartamento a uso civile abitazione sito in Varigotti (SV), Strada Vecchia n.
29, distinto con il numero 6, posto al secondo piano e ultimo della scala A, composto da sei vani, veranda e accessori con annessa cantina posta al piano seminterrato censito presso il NCEU del
Comune di Finale Ligure, foglio 31, particella 476, subalterno 6, rendita: Euro 1.258,86, Zona censuaria 1, categoria A/2c), classe 3, consistenza 7,5 vani, acquistato il 25 agosto 2004 e registrato presso l'Agenzia del Territorio di Finale Ligure il 25 settembre 2004; oltre al vano deposito/cantina, distinto con il numero interno 5, censito al NCEU del Comune di Finale Ligure, foglio 31, mappale
69, subalterno 26, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 1, superficie 15 mq, rendita catastale Euro
25,26 e ai due posti auto coperti tra loro congiunti indentificati al NCEU del Comune di Finale
Ligure, foglio 31, mappale 69, subalterni nr. 39 e 40, zona censuaria 1, categoria C/6, rispettivamente di consistenza mq 14, rendita catastale Euro 74,47 via Aurelia, piano 1S, interno 18,
e mq 15, rendita catastale Euro 79,79, Via Aurelia, piano 1S, interno 19; b. i coniugi concordano che la cessione della proprietà dell'immobile sito in Varigotti avverrà
con atto pubblico a cura di Notaio scelto da e con spese a suo esclusivo carico. In Parte_2
particolare, le parti concordano che le spese notarili e ogni eventuale ulteriore tassa o onere, comprese le eventuali plusvalenze, e/o spese gravanti sul trasferimento saranno totalmente a carico del solo IG , con ogni e più ampia manleva nei confronti della moglie per qualsiasi tassa Pt_2
o costo derivante e/o connesso al trasferimento del diritto di proprietà;
c. il IG si obbliga alla corresponsione di ogni spesa ordinaria e straordinaria relativa Pt_2 all'immobile oggetto di futura cessione nonché derivante dalla titolarità in capo alla moglie del diritto di proprietà dell'immobile medesimo sia per il passato, sia per il futuro (quali, a titolo meramente esemplificativo le spese per le utenze tutte a servizio dell'immobile, le spese condominiali, le tasse di ogni genere, compresa la tassa di proprietà e la TARI). La IGa
sarà conseguentemente completamente manlevata dal marito da ogni responsabilità in Parte_1 merito al pagamento di qualsiasi spesa, tassa ed esborso relativi all'immobile anche se già maturate all'atto della sottoscrizione del presente accordo e della successiva cessione dell'immobile e relative pertinenze. Resta inteso che la IGa si obbliga a trasferire il bene immobiliare di cui Parte_1
al punto a) privo di qualsivoglia ipoteca, vincolo o peso, manlevando integralmente il IG
dalle eventuali aggressioni esecutive giudiziarie relative a posizioni debitorie Parte_2
personali della IGa e non attinenti agli oneri (tasse, costi, spese condominiali, utenze, Parte_1 ecc...) relativi all'immobile, anche solo presumibilmente note, che potrebbero comportare la notifica di atti giudiziari o titoli esecutivi;
d. le parti concordano che la cessione dell'immobile di cui al punto a) è condizionata: i) alla contestuale consegna da parte del IG della garanzia fideiussoria di cui all'art. 9 Parte_2
del presente accordo;
ii) alla sottoscrizione, in data antecedente al rogito dell'immobile di Varigotti, del preliminare d'acquisto per persona da nominare dell'immobile individuato all'art. 8, punto c) del presente accordo con immissione della IGa nel possesso dell'immobile come da Parte_1
artt. 8, punto c, ovvero - in mancanza - alla consegna della fideiussione di cui all'art. 10 del presente accordo. Qualora la sentenza di separazione venisse pubblicata in data antecedente al 30 marzo 2025
e il contratto preliminare di cui all'immobile di Milano, Via Vittorio Veneto, non fosse stato ancora sottoscritto, il Sig. avrà termine sino al 30 marzo 2025 per dare prova della sottoscrizione Pt_2
del suddetto preliminare con immissione della IGa nel possesso dell'immobile, Parte_1 ovvero per consegnare la fideiussione di cui all'art. 10 del presente accordo, entro e non oltre il 30 aprile 2025 in deroga al termine fissato all'art. 7 punto a);
e. i coniugi si danno atto che il trasferimento dell'immobile sito in Varigotti, rientrante nella negoziazione globale per la definizione degli accordi di divorzio, gode della totale esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale ex art. 19 legge 74/1987 e concordano di avvalersi dei suddetti benefici fiscali;
f. la IGa provvederà a liberare l'immobile ceduto dai propri beni Parte_1 personali e dai beni elencati nell'allegato sub. doc. 6 del seguente atto entro 45 giorni dall'intervenuto trasferimento.
8) Dare atto che si obbliga a corrispondere a , a Parte_2 Parte_1 titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, L. 898/70 e successive modifiche, la somma omnicomprensiva di € 2.600.000,00
(euro duemilioniseicentomila/00).
Il suddetto importo verrà versato da a in quattro tranches, Parte_2 Parte_1
così suddivise:
a. l'importo di Euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) contestualmente alla sottoscrizione del ricorso per la separazione e contestuale divorzio, a mezzo di assegno circolare intestato alla IGa - non trasferibile - nr. E 7406868802-08 tratto su Unicredit S.p.A. Parte_1
che si allega in copia fotostatica (doc. 7);
b. l'importo di € 700.000,00 (euro settecentomila/00) contemporaneamente all'atto di cessione dell'intera proprietà dell'immobile sito in Varigotti (SV), Strada Vecchia n. 29, con annessi locali deposito/cantina e numero due posti auto coperti, meglio identificati all'art. 7 del presente accordo,
a mezzo di assegno circolare – non trasferibile - tratto su primario istituto bancario e intestato alla
IGa ; Parte_1
c. l'importo di € 690.000,00 (euro seicentonovantamila/00) a mezzo dell'intestazione alla
IGa dell'usufrutto vitalizio dell'immobile sito in Milano, Via Vittorio Parte_1
Veneto nr. 14, censito al NCEU del Comune di Milano al foglio 314, mappale 207, particella 730, che il IG si obbliga ad acquistare a proprie esclusive spese sostenendo tutti i relativi costi Pt_2
e oneri (provvigione intermediario, notaio, tasse, ecc.. ecc.), intestando la nuda proprietà alla GL
e l'usufrutto vitalizio alla IGa contestualmente Persona_3 Parte_1 all'acquisto, e, comunque sia, entro e non oltre il 30 novembre 2025.
In particolare il IG si obbliga a: i) formulare agli attuali proprietari la Parte_2 proposta irrevocabile d'acquisto per persona da nominare del suddetto immobile al prezzo di €
1.150.000,00, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso a mezzo dell'agente immobiliare, Sig. dell'agenzia Tempocasa Eccellenza s.r.l. con sede in Milano, Via CP_1
Vittorio Veneto n. 4, con termine per l'accettazione della proposta da parte dei venditori non superiore a 15 (quindici) giorni, termine per la sottoscrizione del preliminare entro e non oltre il 30 marzo 2025, impegno degli acquirenti a immettere la IGa nel possesso dell'immobile Parte_1 a fare data dalla sottoscrizione del preliminare e termine per la sottoscrizione dell'atto di acquisto definitivo entro e non oltre al 30 novembre 2025; ii) sottoscrivere il contratto preliminare per l'acquisto per persona da nominare dell'immobile entro e non oltre il 30 marzo 2025; iii) immettere la IGa nel possesso dell'immobile entro e non oltre 24 ore dalla sottoscrizione del Parte_1
contratto preliminare, o, comunque sia, dalla consegna delle chiavi da parte della proprietà; iv) sottoscrivere il contratto definitivo nei termini concordati con la proprietà e, comunque sia, entro e non oltre il 30 novembre 2025 con intestazione della nuda proprietà alla GL e Persona_3 dell'usufrutto vitalizio alla IGa;
v) tenere a suo esclusivo carico tutti i costi e oneri Parte_1
connessi a ciascun singolo passaggio, oltre che all'atto di costituzione dell'usufrutto in favore della
IGa , con intestazione della nuda proprietà alla GL , compresi Parte_1 Per_3
la provvigione al mediatore immobiliare, le tasse, gli oneri di registrazione e trascrizione, il costo del notaio ecc...
In caso di mancata accettazione della proposta d'acquisto irrevocabile dell'immobile sito in
Milano, Via Vittorio Veneto nr. 14, da parte dei venditori, ovvero di mancata sottoscrizione del preliminare ed immissione della IGa nel possesso dell'immobile nei termini sopra indicati, fatto salvo diverso accordo tra i coniugi per l'acquisto di altro immobile di pari valore (€ 1.150.000,00) con costituzione del diritto di usufrutto in favore della IGa da assumere per iscritto, l'importo di € 690.000,00 sarà corrisposto da a entro e non oltre 3 giorni Parte_2 Parte_1
dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e garantito con fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata secondo modi e termini stabiliti all'art. 10 del presente accordo. Ove si optasse, invece, per l'acquisto di altro immobile su accordo scritto dei coniugi e il medesimo avesse un valore inferiore all'importo di € 1.150.000,00 con conseguente riduzione del valore dell'usufrutto, dovrà essere rilasciata garanzia fideiussoria a prima richiesta a garanzia del pagamento per la differenza tra il valore effettivo dell'usufrutto e l'importo di 690.000,00 euro, secondo modi e termini stabiliti all'art. 10 del presente accordo.
Qualora per qualsiasi ragione, anche di natura tecnica, non si addivenisse alla stipula del contratto definitivo entro e non oltre il 30 novembre 2025, il Sig. corrisponderà entro e non Parte_2
oltre 3 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ovvero immediatamente ove la sentenza di divorzio sia già passata in giudicato da oltre 3 giorni alla decorrenza del suddetto termine,
l'importo di € 690.000,00 direttamente alla IGa , la quale una volta incassato Parte_1 il suddetto importo (€ 690.000,00) non potrà più vantare alcun diritto affinché il IG Pt_2
provveda a costituire in suo favore diritto di usufrutto alcuno.
In ultimo, la Sig.ra si impegna, contestualmente al riconoscimento Parte_1 dell'usufrutto dell'immobile sopra individuato (o similare che i coniugi eventualmente sceglieranno nel limite massimo di spesa dell'intera proprietà per € 1.150.000,00), a riconoscere in favore della GL il diritto di prelazione per il caso di cessione a terzi del diritto di usufrutto;
Persona_3
d. € 1.060.000,00 (euro unmilionesessantamila/00) entro e non oltre 3 (tre) giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio a mezzo di bonifico bancario, alle coordinate che verranno tempestivamente indicate dalla IGa.
9) Dare atto che si obbliga a garantire il versamento dell'importo di euro Parte_2
€ 1.060.000,00 (euro unmilionesessantamila/00), che dovrà essere versato entro e non oltre 3
(tre) giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio a saldo dell'assegno divorzile una tantum (articolo 8, punto d), a mezzo di fideiussione bancaria, a prima richiesta, che verrà rilasciata dall'Istituto Unicredit S.p.A. in favore di e consegnata alla Parte_1
IGa contestualmente al trasferimento immobiliare di cui all'art. 7, secondo la Parte_1
bozza condivisa tra le parti, dalle medesime approvata, sottoscritta e qui prodotta sub. doc. 8.
10) Dare atto che in caso di mancata accettazione della proposta d'acquisto irrevocabile dell'immobile sito in Milano, Via Vittorio Veneto nr. 14, di cui all'art. 8, punto c del presente accordo, da parte dei venditori, ovvero di mancata sottoscrizione del preliminare nei termini indicati (30 marzo 2025) con immissione della IGa nel possesso dell'immobile, fatto salvo diverso accordo tra i coniugi per l'acquisto di altro immobile di pari valore (€ 1.150.000,00), anche il versamento dell'ulteriore importo di € 690.000,00 dovrà essere garantito a mezzo di fideiussione bancaria, a prima richiesta, che verrà rilasciata dall'Istituto Unicredit S.p.A. in favore di e consegnata alla IGa contestualmente al Parte_1 Parte_1 trasferimento immobiliare di cui all'art. 7, come da modello condiviso tra le parti (aggiornato e contestualizzato quanto all'importo e alle premesse), dalle medesime approvato, sottoscritto e qui prodotto sub. doc. 8, costituendo condizione per la cessione stessa dell'immobile di proprietà della IGa, come da art. 7, punto d), del presente accordo. Nel caso in cui, invece,
i coniugi dovessero accordarsi per l'acquisto di altro immobile con costituzione dell'usufrutto in favore della IGa, la fideiussione dovrà essere rilasciata per la differenza tra il valore effettivo dell'usufrutto e l'importo di 690.000,00 euro e consegnata alla IGa sempre al trasferimento immobiliare di cui all'art.
7. Fermo restando quanto statuito all'art. 7, punto d), lettera ii).
11) Dare atto che nell'ambito della negoziazione globale per la Parte_2
definizione degli accordi di separazione e successivo divorzio, al fine di regolare i rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, rinuncia a qualsivoglia pretesa in merito alle somme corrisposte e versate alla moglie in costanza di matrimonio per qualsiasi titolo e ragione, comprese le somme corrisposte per circa € 280.000,00 (duecentottantamila/00) con causale “anticipo eredità” o “anticipo successione” o “anticipo transazione”, in quanto trattasi di somme che la IGa dichiara utilizzate nell'interesse della famiglia. Parte_1
12) Dare atto che, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto qui previsto per la separazione e successivo divorzio, le parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale ed economica nascente dal matrimonio e dichiarano, anche in via transattiva, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere, per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessi all'intercorso rapporto matrimoniale.
13) Dare atto che ciascuna delle parti sosterrà le spese della propria assistenza legale con rinuncia da parte dei Legali alla facoltà di cui all'art. 13 L.P..
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma III, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata in Etiopia ad [...] il [...] (CF: ), cittadina francese, C.F._1 con residenza anagrafica in Finale Ligure (SV), Strada Vecchia n. 29/B6 e residenza abituale in Milano, Via Visconti di Modrone Uberto n. 8/1, e , nato a [...] Parte_2
(CN) il 24/02/1963 (CF: ), cittadino italiano, residente in [...]
Visconti di Modrone Uberto n. 8/1, i quali hanno contratto matrimonio a Fontainebleau
(Francia), trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano (Anno 1996
Numero 0254 Registro 06 Parte 2 Serie C);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delato dr. Laura Maria Cosmai
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3 marzo 2025 da
1) Parte_1 nata ad [...], il [...] cittadina francese
Cod. Fisc. C.F._1 con residenza anagrafica in Finale Ligure (SV), Strada Vecchia n. 29/B, e residenza abituale in Milano (MI), via Visconti di Modrone Uberto n. 8/1 con gli Avvocati Maria Antonietta Izzo e Paola Macchi presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]1 con l'Avvocato Maria Schettino presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali in data 2 settembre 1995 hanno contratto matrimonio a Fontainebleau (Francia), trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Milano
(Anno 1996 Atto n. 0254 Reg. 06 Parte 2 Serie C) optando per il regime della separazione dei beni. con i seguenti figli:
, nato il [...] in [...], cittadino italiano Persona_1
(maggiorenne e indipendente sotto il profilo economico)
, nata il [...] in [...], cittadina italiano Persona_2
(maggiorenne e indipendente sotto il profilo economico)
, nata il [...] in [...], cittadina italiano Persona_3
(maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) Dichiarare, considerata la concorde volontà dei coniugi, con sentenza, la separazione personale dei coniugi , nata in [...] ad Parte_1
Asmara il 17/06/1968 (CF: ), cittadina francese, con residenza C.F._1
anagrafica in Finale Ligure (SV), Strada Vecchia n. 29/B6 e residenza abituale in Milano, Via
Visconti di Modrone Uberto n. 8/1, e , nato a [...] il Parte_2
24/02/1963 (CF: ), cittadino italiano, residente in [...]
di Modrone Uberto n. 8/1, i quali hanno contratto matrimonio a Fontainebleau (Francia), trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano (Anno 1996 Numero 0254
Registro 06 Parte 2 Serie C), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e gli altri adempimenti di rito, omologando gli accordi delle parti secondo quanto indicato nel prosieguo.
2) Dare atto che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. La
IGa lascerà la casa familiare, sita in Milano, Via Visconti di Modrone Parte_1
Uberto n. 8/1, entro e non oltre il 31 luglio 2025, portando con sé i beni elencati nel documento che si produce sub. nr. 6, accettato e sottoscritto dalle parti, e lasciando alcuni dei beni appartenuti alla sua famiglia d'origine (specificati nel medesimo documento) e presenti nella casa familiare in proprietà alla figlie e , precisando che laddove la Sig.ra Per_3 Per_2
dovesse ricevere le chiavi e prendere possesso dell'immobile di Milano, Via Parte_1
Vittorio Veneto n. 14 (N.C.E.U. del Comune di Milano foglio 314, mappale 207, particella
730) entro il 30/03/2025, provvederà a lasciare la casa familiare entro 30 giorni dall'avvenuta consegna delle chiavi. Sino alla predetta data il sig. continuerà a provvedere Parte_2
al pagamento delle utenze e delle spese ordinarie della casa familiare, compreso lo stipendio mensile della collaboratrice domestica, così come di tutte le spese straordinarie in capo alla predetta proprietà. Fermo restando che per ogni opera o lavoro di natura straordinaria all'interno della casa familiare che dovesse rendersi necessario o opportuno, la relativa spesa dovrà essere dalla IGa previamente concordata con il IG . Parte_1 Pt_2
3) Dare atto che i figli maggiori della coppia, e , sono maggiorenni e Per_1 Per_2
indipendenti economicamente e hanno già lasciato la casa coniugale.
4) Dare atto che il IG si obbliga a provvedere in via esclusiva e Parte_2 diretta all'integrale mantenimento - sia di natura ordinaria sia di natura straordinaria - della GL , maggiorenne e non economicamente autosufficiente, e ciò sino al Per_3
raggiungimento della piena autonomia economica della medesima.
5) Dare atto che ogni eventuale spesa relativa al mantenimento della GL che Per_3
la sig.ra vorrà liberamente sostenere sarà a esclusivo carico di Parte_1 quest'ultima, senza possibilità di regresso nei confronti del sig. . Parte_2
6) Dare atto che la GL manterrà la residenza presso la casa familiare sita in Per_3
Milano, Via Visconti di Modrone Uberto n. 8/1, ove continuerà ad abitare nei periodi di vacanza scolastica e, comunque sia, al rientro dall'Inghilterra ove attualmente studia.
7) Dare atto che, nell'ambito della negoziazione globale per la definizione degli accordi di separazione e successivo divorzio, al fine di regolare i rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi:
a. si obbliga a cedere al marito, che accetta, entro e non oltre 5 (cinque) Parte_1
giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, ferme le condizioni di cui al punto d) del presente articolo (rilascio garanzia fideiussoria/sottoscrizione preliminare), la piena proprietà, libera da pesi e gravami e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data della sottoscrizione del presente ricorso, dell'appartamento a uso civile abitazione sito in Varigotti (SV), Strada Vecchia n.
29, distinto con il numero 6, posto al secondo piano e ultimo della scala A, composto da sei vani, veranda e accessori con annessa cantina posta al piano seminterrato censito presso il NCEU del
Comune di Finale Ligure, foglio 31, particella 476, subalterno 6, rendita: Euro 1.258,86, Zona censuaria 1, categoria A/2c), classe 3, consistenza 7,5 vani, acquistato il 25 agosto 2004 e registrato presso l'Agenzia del Territorio di Finale Ligure il 25 settembre 2004; oltre al vano deposito/cantina, distinto con il numero interno 5, censito al NCEU del Comune di Finale Ligure, foglio 31, mappale
69, subalterno 26, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 1, superficie 15 mq, rendita catastale Euro
25,26 e ai due posti auto coperti tra loro congiunti indentificati al NCEU del Comune di Finale
Ligure, foglio 31, mappale 69, subalterni nr. 39 e 40, zona censuaria 1, categoria C/6, rispettivamente di consistenza mq 14, rendita catastale Euro 74,47 via Aurelia, piano 1S, interno 18,
e mq 15, rendita catastale Euro 79,79, Via Aurelia, piano 1S, interno 19; b. i coniugi concordano che la cessione della proprietà dell'immobile sito in Varigotti avverrà
con atto pubblico a cura di Notaio scelto da e con spese a suo esclusivo carico. In Parte_2
particolare, le parti concordano che le spese notarili e ogni eventuale ulteriore tassa o onere, comprese le eventuali plusvalenze, e/o spese gravanti sul trasferimento saranno totalmente a carico del solo IG , con ogni e più ampia manleva nei confronti della moglie per qualsiasi tassa Pt_2
o costo derivante e/o connesso al trasferimento del diritto di proprietà;
c. il IG si obbliga alla corresponsione di ogni spesa ordinaria e straordinaria relativa Pt_2 all'immobile oggetto di futura cessione nonché derivante dalla titolarità in capo alla moglie del diritto di proprietà dell'immobile medesimo sia per il passato, sia per il futuro (quali, a titolo meramente esemplificativo le spese per le utenze tutte a servizio dell'immobile, le spese condominiali, le tasse di ogni genere, compresa la tassa di proprietà e la TARI). La IGa
sarà conseguentemente completamente manlevata dal marito da ogni responsabilità in Parte_1 merito al pagamento di qualsiasi spesa, tassa ed esborso relativi all'immobile anche se già maturate all'atto della sottoscrizione del presente accordo e della successiva cessione dell'immobile e relative pertinenze. Resta inteso che la IGa si obbliga a trasferire il bene immobiliare di cui Parte_1
al punto a) privo di qualsivoglia ipoteca, vincolo o peso, manlevando integralmente il IG
dalle eventuali aggressioni esecutive giudiziarie relative a posizioni debitorie Parte_2
personali della IGa e non attinenti agli oneri (tasse, costi, spese condominiali, utenze, Parte_1 ecc...) relativi all'immobile, anche solo presumibilmente note, che potrebbero comportare la notifica di atti giudiziari o titoli esecutivi;
d. le parti concordano che la cessione dell'immobile di cui al punto a) è condizionata: i) alla contestuale consegna da parte del IG della garanzia fideiussoria di cui all'art. 9 Parte_2
del presente accordo;
ii) alla sottoscrizione, in data antecedente al rogito dell'immobile di Varigotti, del preliminare d'acquisto per persona da nominare dell'immobile individuato all'art. 8, punto c) del presente accordo con immissione della IGa nel possesso dell'immobile come da Parte_1
artt. 8, punto c, ovvero - in mancanza - alla consegna della fideiussione di cui all'art. 10 del presente accordo. Qualora la sentenza di separazione venisse pubblicata in data antecedente al 30 marzo 2025
e il contratto preliminare di cui all'immobile di Milano, Via Vittorio Veneto, non fosse stato ancora sottoscritto, il Sig. avrà termine sino al 30 marzo 2025 per dare prova della sottoscrizione Pt_2
del suddetto preliminare con immissione della IGa nel possesso dell'immobile, Parte_1 ovvero per consegnare la fideiussione di cui all'art. 10 del presente accordo, entro e non oltre il 30 aprile 2025 in deroga al termine fissato all'art. 7 punto a);
e. i coniugi si danno atto che il trasferimento dell'immobile sito in Varigotti, rientrante nella negoziazione globale per la definizione degli accordi di divorzio, gode della totale esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale ex art. 19 legge 74/1987 e concordano di avvalersi dei suddetti benefici fiscali;
f. la IGa provvederà a liberare l'immobile ceduto dai propri beni Parte_1 personali e dai beni elencati nell'allegato sub. doc. 6 del seguente atto entro 45 giorni dall'intervenuto trasferimento.
8) Dare atto che si obbliga a corrispondere a , a Parte_2 Parte_1 titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, L. 898/70 e successive modifiche, la somma omnicomprensiva di € 2.600.000,00
(euro duemilioniseicentomila/00).
Il suddetto importo verrà versato da a in quattro tranches, Parte_2 Parte_1
così suddivise:
a. l'importo di Euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) contestualmente alla sottoscrizione del ricorso per la separazione e contestuale divorzio, a mezzo di assegno circolare intestato alla IGa - non trasferibile - nr. E 7406868802-08 tratto su Unicredit S.p.A. Parte_1
che si allega in copia fotostatica (doc. 7);
b. l'importo di € 700.000,00 (euro settecentomila/00) contemporaneamente all'atto di cessione dell'intera proprietà dell'immobile sito in Varigotti (SV), Strada Vecchia n. 29, con annessi locali deposito/cantina e numero due posti auto coperti, meglio identificati all'art. 7 del presente accordo,
a mezzo di assegno circolare – non trasferibile - tratto su primario istituto bancario e intestato alla
IGa ; Parte_1
c. l'importo di € 690.000,00 (euro seicentonovantamila/00) a mezzo dell'intestazione alla
IGa dell'usufrutto vitalizio dell'immobile sito in Milano, Via Vittorio Parte_1
Veneto nr. 14, censito al NCEU del Comune di Milano al foglio 314, mappale 207, particella 730, che il IG si obbliga ad acquistare a proprie esclusive spese sostenendo tutti i relativi costi Pt_2
e oneri (provvigione intermediario, notaio, tasse, ecc.. ecc.), intestando la nuda proprietà alla GL
e l'usufrutto vitalizio alla IGa contestualmente Persona_3 Parte_1 all'acquisto, e, comunque sia, entro e non oltre il 30 novembre 2025.
In particolare il IG si obbliga a: i) formulare agli attuali proprietari la Parte_2 proposta irrevocabile d'acquisto per persona da nominare del suddetto immobile al prezzo di €
1.150.000,00, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso a mezzo dell'agente immobiliare, Sig. dell'agenzia Tempocasa Eccellenza s.r.l. con sede in Milano, Via CP_1
Vittorio Veneto n. 4, con termine per l'accettazione della proposta da parte dei venditori non superiore a 15 (quindici) giorni, termine per la sottoscrizione del preliminare entro e non oltre il 30 marzo 2025, impegno degli acquirenti a immettere la IGa nel possesso dell'immobile Parte_1 a fare data dalla sottoscrizione del preliminare e termine per la sottoscrizione dell'atto di acquisto definitivo entro e non oltre al 30 novembre 2025; ii) sottoscrivere il contratto preliminare per l'acquisto per persona da nominare dell'immobile entro e non oltre il 30 marzo 2025; iii) immettere la IGa nel possesso dell'immobile entro e non oltre 24 ore dalla sottoscrizione del Parte_1
contratto preliminare, o, comunque sia, dalla consegna delle chiavi da parte della proprietà; iv) sottoscrivere il contratto definitivo nei termini concordati con la proprietà e, comunque sia, entro e non oltre il 30 novembre 2025 con intestazione della nuda proprietà alla GL e Persona_3 dell'usufrutto vitalizio alla IGa;
v) tenere a suo esclusivo carico tutti i costi e oneri Parte_1
connessi a ciascun singolo passaggio, oltre che all'atto di costituzione dell'usufrutto in favore della
IGa , con intestazione della nuda proprietà alla GL , compresi Parte_1 Per_3
la provvigione al mediatore immobiliare, le tasse, gli oneri di registrazione e trascrizione, il costo del notaio ecc...
In caso di mancata accettazione della proposta d'acquisto irrevocabile dell'immobile sito in
Milano, Via Vittorio Veneto nr. 14, da parte dei venditori, ovvero di mancata sottoscrizione del preliminare ed immissione della IGa nel possesso dell'immobile nei termini sopra indicati, fatto salvo diverso accordo tra i coniugi per l'acquisto di altro immobile di pari valore (€ 1.150.000,00) con costituzione del diritto di usufrutto in favore della IGa da assumere per iscritto, l'importo di € 690.000,00 sarà corrisposto da a entro e non oltre 3 giorni Parte_2 Parte_1
dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e garantito con fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata secondo modi e termini stabiliti all'art. 10 del presente accordo. Ove si optasse, invece, per l'acquisto di altro immobile su accordo scritto dei coniugi e il medesimo avesse un valore inferiore all'importo di € 1.150.000,00 con conseguente riduzione del valore dell'usufrutto, dovrà essere rilasciata garanzia fideiussoria a prima richiesta a garanzia del pagamento per la differenza tra il valore effettivo dell'usufrutto e l'importo di 690.000,00 euro, secondo modi e termini stabiliti all'art. 10 del presente accordo.
Qualora per qualsiasi ragione, anche di natura tecnica, non si addivenisse alla stipula del contratto definitivo entro e non oltre il 30 novembre 2025, il Sig. corrisponderà entro e non Parte_2
oltre 3 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ovvero immediatamente ove la sentenza di divorzio sia già passata in giudicato da oltre 3 giorni alla decorrenza del suddetto termine,
l'importo di € 690.000,00 direttamente alla IGa , la quale una volta incassato Parte_1 il suddetto importo (€ 690.000,00) non potrà più vantare alcun diritto affinché il IG Pt_2
provveda a costituire in suo favore diritto di usufrutto alcuno.
In ultimo, la Sig.ra si impegna, contestualmente al riconoscimento Parte_1 dell'usufrutto dell'immobile sopra individuato (o similare che i coniugi eventualmente sceglieranno nel limite massimo di spesa dell'intera proprietà per € 1.150.000,00), a riconoscere in favore della GL il diritto di prelazione per il caso di cessione a terzi del diritto di usufrutto;
Persona_3
d. € 1.060.000,00 (euro unmilionesessantamila/00) entro e non oltre 3 (tre) giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio a mezzo di bonifico bancario, alle coordinate che verranno tempestivamente indicate dalla IGa.
9) Dare atto che si obbliga a garantire il versamento dell'importo di euro Parte_2
€ 1.060.000,00 (euro unmilionesessantamila/00), che dovrà essere versato entro e non oltre 3
(tre) giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio a saldo dell'assegno divorzile una tantum (articolo 8, punto d), a mezzo di fideiussione bancaria, a prima richiesta, che verrà rilasciata dall'Istituto Unicredit S.p.A. in favore di e consegnata alla Parte_1
IGa contestualmente al trasferimento immobiliare di cui all'art. 7, secondo la Parte_1
bozza condivisa tra le parti, dalle medesime approvata, sottoscritta e qui prodotta sub. doc. 8.
10) Dare atto che in caso di mancata accettazione della proposta d'acquisto irrevocabile dell'immobile sito in Milano, Via Vittorio Veneto nr. 14, di cui all'art. 8, punto c del presente accordo, da parte dei venditori, ovvero di mancata sottoscrizione del preliminare nei termini indicati (30 marzo 2025) con immissione della IGa nel possesso dell'immobile, fatto salvo diverso accordo tra i coniugi per l'acquisto di altro immobile di pari valore (€ 1.150.000,00), anche il versamento dell'ulteriore importo di € 690.000,00 dovrà essere garantito a mezzo di fideiussione bancaria, a prima richiesta, che verrà rilasciata dall'Istituto Unicredit S.p.A. in favore di e consegnata alla IGa contestualmente al Parte_1 Parte_1 trasferimento immobiliare di cui all'art. 7, come da modello condiviso tra le parti (aggiornato e contestualizzato quanto all'importo e alle premesse), dalle medesime approvato, sottoscritto e qui prodotto sub. doc. 8, costituendo condizione per la cessione stessa dell'immobile di proprietà della IGa, come da art. 7, punto d), del presente accordo. Nel caso in cui, invece,
i coniugi dovessero accordarsi per l'acquisto di altro immobile con costituzione dell'usufrutto in favore della IGa, la fideiussione dovrà essere rilasciata per la differenza tra il valore effettivo dell'usufrutto e l'importo di 690.000,00 euro e consegnata alla IGa sempre al trasferimento immobiliare di cui all'art.
7. Fermo restando quanto statuito all'art. 7, punto d), lettera ii).
11) Dare atto che nell'ambito della negoziazione globale per la Parte_2
definizione degli accordi di separazione e successivo divorzio, al fine di regolare i rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, rinuncia a qualsivoglia pretesa in merito alle somme corrisposte e versate alla moglie in costanza di matrimonio per qualsiasi titolo e ragione, comprese le somme corrisposte per circa € 280.000,00 (duecentottantamila/00) con causale “anticipo eredità” o “anticipo successione” o “anticipo transazione”, in quanto trattasi di somme che la IGa dichiara utilizzate nell'interesse della famiglia. Parte_1
12) Dare atto che, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto qui previsto per la separazione e successivo divorzio, le parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale ed economica nascente dal matrimonio e dichiarano, anche in via transattiva, di non avere reciprocamente più nulla a pretendere, per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessi all'intercorso rapporto matrimoniale.
13) Dare atto che ciascuna delle parti sosterrà le spese della propria assistenza legale con rinuncia da parte dei Legali alla facoltà di cui all'art. 13 L.P..
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma III, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata in Etiopia ad [...] il [...] (CF: ), cittadina francese, C.F._1 con residenza anagrafica in Finale Ligure (SV), Strada Vecchia n. 29/B6 e residenza abituale in Milano, Via Visconti di Modrone Uberto n. 8/1, e , nato a [...] Parte_2
(CN) il 24/02/1963 (CF: ), cittadino italiano, residente in [...]
Visconti di Modrone Uberto n. 8/1, i quali hanno contratto matrimonio a Fontainebleau
(Francia), trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano (Anno 1996
Numero 0254 Registro 06 Parte 2 Serie C);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delato dr. Laura Maria Cosmai
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG