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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/05/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1169/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.04.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(cf. nata a Praia a Mare (CS) in [...] Parte_1 C.F._1
10.08.1980 e residente in [...]
e
(cf. , nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Lonigo (VI) via Brescia n. 5 Lonigo (VI)
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luisa ONORATO (cf. , che dichiara C.F._3 di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo pec e presso il Email_1 cui studio legale sito in Guardia Piemontese (Cs) Via Nazionale 91, le parti hanno eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Controparte_1 bis.51 c.p.c. depositato il 25.11.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni, contratto in TE (Cs) in data
31.05.2014 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all' atto n. 2 parte II serie A vol. 1, rilevando che dalla loro unione è nato in [...] in data [...] il figlio . Persona_1
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che, a causa dell'insostenibilità della vita coniugale, congiuntamente hanno adito il Tribunale di
Paola per ottenere la separazione consensuale alle condizioni concordate, che venivano omologate dal Tribunale di Paola con Decreto del 14.10.2020 n. cronol. 6616/2020;
- di non essersi più riconciliati e di essere venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra loro.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano la disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'8.04.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha apposto in data 1 aprile 2025 il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto del 14.10.2020 n. cronol. 6616/2020 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra Parte_1
e che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione
[...] Controparte_1 dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
A) il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ex lege 54/2006, i quali _1 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse a lui relative ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento preferenziale presso la madre con la quale domicilierà in Santa Maria del Cedro (Cs) alla via degli Ulivi
140; B) Le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla _1 salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. C) Al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il piccolo , uno o più giorni a settimana, da _1 concordare in anticipo con la madre. Potrà inoltre trascorrere con il figlio, sempre dietro preavviso e accordo con la madre, uno o più weekend al mese.
D) Al fine di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per gli spostamenti necessari e per l'iscrizione del minore sui documenti di entrambi i genitori, fermo restando l'espresso consenso che ciascun genitore dovrà esprimere in merito ad eventuali viaggi del minore, che pertanto, verranno di volta in volta concordati;
E) Per quanto concerne le festività, in particolare quelle natalizie e pasquali, i genitori concorderanno di volta in volta e preferibilmente con alternanza, i periodi che _1 trascorrerà rispettivamente con il papà e con la mamma, tenendo conto delle eSIenze del minore, in particolare quelle scolastiche;
F) , inoltre, trascorrerà con i genitori per periodi concordati, le vacanze estive, tenuto _1 conto degli impegni lavorativi di ciascuno, sempre salvaguardando il bene del minore;
G) i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere sempre adottate congiuntamente da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino;
H) il SI. corrisponderà alla SI.ra , quale contributo al mantenimento del CP_1 Pt_1 figlio, un assegno mensile, dell'importo di € 200,00 (euro duecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT entro il 20 di ogni mese. Il pagamento del suddetto importo avverrà a mezzo bonifico o ricarica PostePay, intestata a;
Parte_1
I) il SI. verserà il 50% delle spese extra (scolastiche-sportive-ricreative- CP_1 mediche). Al fine di rendere più agevole e corretta l'individuazione e distinzione delle spese ordinarie e straordinarie, i coniugi precisano quanto segue. L'assegno perequativo è versato dal padre per contribuire alle spese ordinarie. Si intendono per spese ordinarie: tutte le voci di spesa che soddisfano eSIenze quotidiane della vita dei figli e, in ogni caso, quelle che rispettano il requisito temporale della periodicità, il requisito quantitativo della non gravosità e il requisito funzionale della utilità e/o necessarietà. Pertanto, si considerano comprese nell'assegno periodico di mantenimento, a titolo esemplificativo: le visite pediatriche di routine e medicinali da banco, il vitto (inclusa l'eventuale mensa scolastica, sostitutiva del pranzo), il contributo alle spese abitative, l'abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione), le tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo di studi medio-superiore, la tessera dell'autobus, il materiale scolastico di cancelleria, i trattamenti estetici (es. parrucchiere), la ricarica del cellulare, le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento e spese similari. Mentre non sussiste alcun obbligo di rendicontazione sulle somme spese per i bisogni ordinari dei figli, da parte del genitore percettore dell'assegno perequativo a titolo di mantenimento della prole, tutte le spese straordinarie vanno rendicontate. Le spese straordinarie non possono mai essere ricomprese o compensate con l'assegno perequativo, pertanto, in ordine alle spese straordinarie, disporre che le stesse siano suddivise al 50% tra i genitori;
J) Il SI. , continuerà, come da accordi omologati in sede di separazione legale, a CP_1 corrispondere le rate del muto chirografario acceso per far fronte ad eSIenze familiari dalla SI.ra e con firma di garanzia del SI. Parte_1 Controparte_1 presso la BCC di Verbicaro in data 15.02.2018 e con scadenza al 14.02.2025 e, pertanto, quest'ultimo s'impegna ad estinguere il suddetto mutuo, liberando la SI.ra da ogni Pt_1 vincolo giuridico. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1169/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, da e in Parte_1 Controparte_1
TE (Cs) in data 31.05.2014 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all' atto n. 2 parte II serie A vol. 1;
- omologa le condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di TE (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di TE (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola nella camera di conSIlio dell'8 aprile 2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1169/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.04.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(cf. nata a Praia a Mare (CS) in [...] Parte_1 C.F._1
10.08.1980 e residente in [...]
e
(cf. , nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Lonigo (VI) via Brescia n. 5 Lonigo (VI)
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luisa ONORATO (cf. , che dichiara C.F._3 di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo pec e presso il Email_1 cui studio legale sito in Guardia Piemontese (Cs) Via Nazionale 91, le parti hanno eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Controparte_1 bis.51 c.p.c. depositato il 25.11.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni, contratto in TE (Cs) in data
31.05.2014 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all' atto n. 2 parte II serie A vol. 1, rilevando che dalla loro unione è nato in [...] in data [...] il figlio . Persona_1
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che, a causa dell'insostenibilità della vita coniugale, congiuntamente hanno adito il Tribunale di
Paola per ottenere la separazione consensuale alle condizioni concordate, che venivano omologate dal Tribunale di Paola con Decreto del 14.10.2020 n. cronol. 6616/2020;
- di non essersi più riconciliati e di essere venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra loro.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano la disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'8.04.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha apposto in data 1 aprile 2025 il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto del 14.10.2020 n. cronol. 6616/2020 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra Parte_1
e che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione
[...] Controparte_1 dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
A) il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ex lege 54/2006, i quali _1 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse a lui relative ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento preferenziale presso la madre con la quale domicilierà in Santa Maria del Cedro (Cs) alla via degli Ulivi
140; B) Le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla _1 salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. C) Al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il piccolo , uno o più giorni a settimana, da _1 concordare in anticipo con la madre. Potrà inoltre trascorrere con il figlio, sempre dietro preavviso e accordo con la madre, uno o più weekend al mese.
D) Al fine di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per gli spostamenti necessari e per l'iscrizione del minore sui documenti di entrambi i genitori, fermo restando l'espresso consenso che ciascun genitore dovrà esprimere in merito ad eventuali viaggi del minore, che pertanto, verranno di volta in volta concordati;
E) Per quanto concerne le festività, in particolare quelle natalizie e pasquali, i genitori concorderanno di volta in volta e preferibilmente con alternanza, i periodi che _1 trascorrerà rispettivamente con il papà e con la mamma, tenendo conto delle eSIenze del minore, in particolare quelle scolastiche;
F) , inoltre, trascorrerà con i genitori per periodi concordati, le vacanze estive, tenuto _1 conto degli impegni lavorativi di ciascuno, sempre salvaguardando il bene del minore;
G) i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere sempre adottate congiuntamente da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino;
H) il SI. corrisponderà alla SI.ra , quale contributo al mantenimento del CP_1 Pt_1 figlio, un assegno mensile, dell'importo di € 200,00 (euro duecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT entro il 20 di ogni mese. Il pagamento del suddetto importo avverrà a mezzo bonifico o ricarica PostePay, intestata a;
Parte_1
I) il SI. verserà il 50% delle spese extra (scolastiche-sportive-ricreative- CP_1 mediche). Al fine di rendere più agevole e corretta l'individuazione e distinzione delle spese ordinarie e straordinarie, i coniugi precisano quanto segue. L'assegno perequativo è versato dal padre per contribuire alle spese ordinarie. Si intendono per spese ordinarie: tutte le voci di spesa che soddisfano eSIenze quotidiane della vita dei figli e, in ogni caso, quelle che rispettano il requisito temporale della periodicità, il requisito quantitativo della non gravosità e il requisito funzionale della utilità e/o necessarietà. Pertanto, si considerano comprese nell'assegno periodico di mantenimento, a titolo esemplificativo: le visite pediatriche di routine e medicinali da banco, il vitto (inclusa l'eventuale mensa scolastica, sostitutiva del pranzo), il contributo alle spese abitative, l'abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione), le tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo di studi medio-superiore, la tessera dell'autobus, il materiale scolastico di cancelleria, i trattamenti estetici (es. parrucchiere), la ricarica del cellulare, le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento e spese similari. Mentre non sussiste alcun obbligo di rendicontazione sulle somme spese per i bisogni ordinari dei figli, da parte del genitore percettore dell'assegno perequativo a titolo di mantenimento della prole, tutte le spese straordinarie vanno rendicontate. Le spese straordinarie non possono mai essere ricomprese o compensate con l'assegno perequativo, pertanto, in ordine alle spese straordinarie, disporre che le stesse siano suddivise al 50% tra i genitori;
J) Il SI. , continuerà, come da accordi omologati in sede di separazione legale, a CP_1 corrispondere le rate del muto chirografario acceso per far fronte ad eSIenze familiari dalla SI.ra e con firma di garanzia del SI. Parte_1 Controparte_1 presso la BCC di Verbicaro in data 15.02.2018 e con scadenza al 14.02.2025 e, pertanto, quest'ultimo s'impegna ad estinguere il suddetto mutuo, liberando la SI.ra da ogni Pt_1 vincolo giuridico. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1169/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, da e in Parte_1 Controparte_1
TE (Cs) in data 31.05.2014 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all' atto n. 2 parte II serie A vol. 1;
- omologa le condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di TE (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di TE (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola nella camera di conSIlio dell'8 aprile 2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo