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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/03/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7013/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7013/2024 R.G. LAVORO
TRA
, C.F. rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Errico, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Carmela Iovino, come da procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
(cf. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Paola Forgione, Agostino Di Feo ed Erminio Capasso, come da procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione avverso intimazione di pagamento n. 07120249020294520/000
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.05.2024, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249020294520/000, notificata il 23.04.2024 relativa alla cartella esattoriale n.37120180023849146000 e avente ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali della gestione separata per l'anno 2011, per l'importo di euro 1.678,29. CP_2
Deduceva la ricorrente l'inesigibilità del presunto credito vantato per decadenza e prescrizione quinquennale del credito, in assenza di prova della notifica di atti interruttivi alla data della notifica dell'intimazione di pagamento.
Pertanto, chiedeva dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria e annullare l'intimazione di pagamento e la cartella esattoriale ad essa presupposta, vinte le spese di giudizio. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituivano i convenuti e l' , Controparte_1 che chiedevano il rigetto della domanda perché inammissibile, improponibile e comunque infondata in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio.
All'odierna udienza, disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99.
Si ricorda infatti che l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez.
III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n.
46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”.
L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del
2007; Cass. n. 21863 del 2004). Inoltre a partire dal 1° gennaio 2011, l' provvede al recupero CP_2 dei crediti contributivi di propria competenza attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con immediato valore di titolo esecutivo.
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c..
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione.
Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c..
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del
2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del
1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Quanto alla giurisdizione e alla competenza, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento per cui la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti o anche ad entrambi se il provvedimento esecutivo si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (cfr., in tal senso, Cass., 5 giugno 2008, n. 14831).
Anche la competenza andrà poi determinata sulla base della natura del credito: il provvedimento dovrà essere impugnato dinanzi al Giudice del Lavoro solo in presenza di crediti di natura previdenziale mentre il giudizio andrà proposto innanzi alle sezioni ordinarie in presenza di crediti relativi ad entrate statali non tributarie o a sanzioni amministrative.
Tanto premesso, nel caso di specie, deve dichiararsi la giurisdizione e la competenza del giudice adito, attesa la natura del credito portato nell'avviso di addebito n.37120180023849146000.
Venendo, dunque, all'esame dei motivi di ricorso, va evidenziato che l'opponente ha proposto un'opposizione relativa al merito della pretesa, eccependo la prescrizione del credito anche successiva alla notifica dell'avviso di addebito e rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Orbene, deve evidenziarsi che la domanda ex art.24 cit. è inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito n. 37120180023849146000, avvenuta in data 21/01/2019.
Con riferimento, invece, all'eccepito decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica del titolo esecutivo, l'opposizione deve ritenersi ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, non soggetta, dunque, ad alcun termine di decadenza, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Al riguardo, occorre brevemente ricordare che il contrasto giurisprudenziale, sorto in ordine alla decorrenza quinquennale o decennale del termine di prescrizione successivo alla notifica della cartella esattoriale, ad oggi, può dirsi risolto dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sentenza del 17 novembre 2016, n. 23397), alla cui motivazioni in questa sede può farsi pacifico richiamo, ai sensi dell'art 118 dis. att. c.p.c, al fine di affermare l'applicabilità, nella specie, del termine di prescrizione quinquennale.
Considerato che
l'avviso di addebito n.37120180023849146 è stato notificato il 21.01.2019, non può dirsi comunque maturata la prescrizione quinquennale del credito, rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta. Invero il termine quinquennale di prescrizione deve essere calcolato considerando, altresì, la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (articolo 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020; articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) introdotta dalla disciplina emergenziale
COVID-19.
L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n.27, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso
è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto un ulteriore differimento dei termini:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.”
Pertanto, nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi a partire dal 31 dicembre
2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma
2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020 (129 giorni + 182 giorni). (v. circolare n. 126 del 10/08/2021, punto 4.3). CP_2
Da ciò ne discende il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 889,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Aversa, 25.03.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7013/2024 R.G. LAVORO
TRA
, C.F. rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Errico, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Carmela Iovino, come da procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
(cf. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Paola Forgione, Agostino Di Feo ed Erminio Capasso, come da procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione avverso intimazione di pagamento n. 07120249020294520/000
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.05.2024, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249020294520/000, notificata il 23.04.2024 relativa alla cartella esattoriale n.37120180023849146000 e avente ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali della gestione separata per l'anno 2011, per l'importo di euro 1.678,29. CP_2
Deduceva la ricorrente l'inesigibilità del presunto credito vantato per decadenza e prescrizione quinquennale del credito, in assenza di prova della notifica di atti interruttivi alla data della notifica dell'intimazione di pagamento.
Pertanto, chiedeva dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria e annullare l'intimazione di pagamento e la cartella esattoriale ad essa presupposta, vinte le spese di giudizio. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituivano i convenuti e l' , Controparte_1 che chiedevano il rigetto della domanda perché inammissibile, improponibile e comunque infondata in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio.
All'odierna udienza, disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99.
Si ricorda infatti che l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez.
III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n.
46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”.
L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del
2007; Cass. n. 21863 del 2004). Inoltre a partire dal 1° gennaio 2011, l' provvede al recupero CP_2 dei crediti contributivi di propria competenza attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con immediato valore di titolo esecutivo.
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c..
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione.
Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c..
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del
2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del
1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Quanto alla giurisdizione e alla competenza, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento per cui la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti o anche ad entrambi se il provvedimento esecutivo si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (cfr., in tal senso, Cass., 5 giugno 2008, n. 14831).
Anche la competenza andrà poi determinata sulla base della natura del credito: il provvedimento dovrà essere impugnato dinanzi al Giudice del Lavoro solo in presenza di crediti di natura previdenziale mentre il giudizio andrà proposto innanzi alle sezioni ordinarie in presenza di crediti relativi ad entrate statali non tributarie o a sanzioni amministrative.
Tanto premesso, nel caso di specie, deve dichiararsi la giurisdizione e la competenza del giudice adito, attesa la natura del credito portato nell'avviso di addebito n.37120180023849146000.
Venendo, dunque, all'esame dei motivi di ricorso, va evidenziato che l'opponente ha proposto un'opposizione relativa al merito della pretesa, eccependo la prescrizione del credito anche successiva alla notifica dell'avviso di addebito e rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Orbene, deve evidenziarsi che la domanda ex art.24 cit. è inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito n. 37120180023849146000, avvenuta in data 21/01/2019.
Con riferimento, invece, all'eccepito decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica del titolo esecutivo, l'opposizione deve ritenersi ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, non soggetta, dunque, ad alcun termine di decadenza, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Al riguardo, occorre brevemente ricordare che il contrasto giurisprudenziale, sorto in ordine alla decorrenza quinquennale o decennale del termine di prescrizione successivo alla notifica della cartella esattoriale, ad oggi, può dirsi risolto dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sentenza del 17 novembre 2016, n. 23397), alla cui motivazioni in questa sede può farsi pacifico richiamo, ai sensi dell'art 118 dis. att. c.p.c, al fine di affermare l'applicabilità, nella specie, del termine di prescrizione quinquennale.
Considerato che
l'avviso di addebito n.37120180023849146 è stato notificato il 21.01.2019, non può dirsi comunque maturata la prescrizione quinquennale del credito, rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta. Invero il termine quinquennale di prescrizione deve essere calcolato considerando, altresì, la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (articolo 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020; articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) introdotta dalla disciplina emergenziale
COVID-19.
L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n.27, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso
è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto un ulteriore differimento dei termini:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.”
Pertanto, nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi a partire dal 31 dicembre
2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma
2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020 (129 giorni + 182 giorni). (v. circolare n. 126 del 10/08/2021, punto 4.3). CP_2
Da ciò ne discende il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 889,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Aversa, 25.03.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano