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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/11/2025, n. 3131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3131 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
III SEZIONE CIVILE
in persona del G.M. dott. Catello Maresca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1525/2024 del R.G.A.C., vertente
T R A
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lecce alla Parte_1 C.F._1
via F. Rubichi n. 6, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Panico ), il C.F._2
quale lo rappresenta e difende in virtù di procura da intendersi apposta in calce all'atto,
anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M.
Giustizia n. 48/2013, rilasciata su foglio separato, autenticata con firma digitale;
OPPONENTE
E
(n. Registro delle Imprese di Controparte_1
Roma e cod. fisc. , p. IVA , elettivamente domiciliata in P.IVA_1 P.IVA_2
AR (Le), al viale Savoia 20, presso e nello Studio dell'Avv. Stefano Gallo (c. f.:
), e da questi rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su C.F._3
documento informatico sottoscritto e autenticato digitalmente e allegata alla busta telematica;
OPPOSTA
(P. IVA E C.F. N. , rappresentata e Controparte_2 P.IVA_3
difesa dall'avv. Gennaro Luca Brandi ( ) ed elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via F. Crispi 31, giusta procura in calce all'atto di costituzione
OPPOSTA
(P.I. ) IN PERSONA Controparte_3 P.IVA_4
DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORE, ED IVI ELETTIVAMENTE DOMICILIATA IN PARABITA ALLA VIA
L. FERRARI, 7 PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. ALFREDO CACCIAPAGLIA (C.F.
) CHE LA RAPPRESENTA E DIFENDE IN VIRTÙ DI MANDATO IN CALCE AL C.F._5
PRESENTE ATTO
-TERZO CHIAMATO IN CAUSA-
OGGETTO: OPPOSIZIONE A CARTELLA DI PAGAMENTO
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 059 2023 00268644 36001, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di € 80.005,88, per un (presunto)
credito di per Controparte_1
“ESCUSSIONE GARANZIA SULLA POS. N. 945004”, mai notificata al predetto.
L'opponente ha dedotto:
1) la nullità della notifica della cartella di pagamento, tentata attraverso la pec,
nonostante il ricorrente non avesse l'obbligo della pec e nonostante lo stesso non avesse prestato il consenso ai fini dell'elezione di domicilio presso quell'indirizzo di posta elettronica per la notifica di atti estranei alla propria attività professionale di dottore commercialista;
2) la nullità della cartella di pagamento per assenza del titolo esecutivo, non trattandosi nel caso di specie di entrate pubblicistiche, bensì di entrate traenti origine da rapporti privatistici;
3) la nullità del contratto di fideiussione del 15.03.2019 perché riproduttivo di clausole contenute nell'accordo ABI che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto contrarie ai principi della concorrenza.
Si è costituita l'opposta e la e il terzo chiamato in casa con Controparte_2 CP_1
comparsa di costituzione depositata in atti eccependo la regolarità della notifica e l'infondatezza nel merito.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, l'opposizione va rigettata per le motivazioni che seguono.
Occorre in primis precisare che, in tema di opposizioni esecutive, costituisce precipuo e preliminare compito dell'organo giudicante procedere, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, all'esatta qualificazione dell'azione promossa, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20
marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le doglianze di cui ai punti 2 e 3 illustrate,
attinendo all'an debeatur non possono che qualificarsi come opposizione ex art. 615 c. 1
c.p.c., venendo in contestazione il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
Quanto al dedotto difetto di notifica, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.p. e pertanto deve ritenersi intempestiva in quanto proposta oltre i venti gg. previsti. L'opponente infatti deduce di aver avuto conoscenza della cartella impugnata in data 23.01.2024 ed ha proposto opposizione con atto di citazione notificato il 28.02.2024, dunque oltre 20 gg. dopo l'avvenuta conoscenza.
Quanto all'eccezione di assenza del t.e., la stessa appare destituita di fondamento e pertanto infondata.
Parte opponete, dall'interpretazione dell'art. 21 del d.lgs. 46/99, che prevede che “salvo che
sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito
dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in
rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”
deduce l'assenza del t.e. in quanto l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento non sono state precedute dalla formazione di un valido t.e..
Tuttavia, occorre osservare che:
- l'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede che: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello
svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46”
- l'art 9, comma 5, del D.Lgs. 123/1998 dispone che “Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751- bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.
Pertanto, per effetto del richiamo all' art 9 comma 5 del D.Lgs. 123/1998, contenuto nell'
art. 2, comma 4, DM 20.6.2005 n. 18456, il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto è titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'istaurazione della procedura di riscossione esattoriale, sicché, anche volendo aderire alla tesi dell'opponente della natura privatistica del credito, del tutto legittima è l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di Garanzia, costituendo l'art 9, comma 5, del D.Lgs. 123/1998 la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art 21 del D.Lgs. 46/ 1999.
Ed infatti, l'art 21 del D.Lgs. 46/ 1999, pur affermando che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione è infondata e conseguentemente va rigettata.
Quanto al terzo motivo di opposizione, deve condividersi quanto già espresso dal Giudice
in sede di pronuncia sulla sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata e rilevarsi la mancanza di prova tra l'accordo di cartello sanzionato dalla BA d'AL e la fideiussione, trattandosi di garanzia stipulata nel 2019, ossia a molti anni di distanza dall'atto dell'Autorità Garante del 2005. L'opponente non ha in alcun modo provato l'esistenza di un accordo di cartello che riguardi le parti in causa.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei minimi tariffari stante la non complessità della vicenda e senza il riconoscimento della fase istruttoria stante la mancata assunzione di prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, in persona della dott. Catello Maresca,
definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 1525/2024 del R.G.A.C.,
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti opposte
Controparte_1 Controparte_2
e delle spese
[...] Controparte_3
processuali che si liquidano in euro 4.217,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A., quest'ultime se documentate con fattura.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Lecce, il 04/11/2025.
Il GIUDICE
Dott. Catello Maresca