Sentenza 24 maggio 2022
Rigetto
Sentenza 28 febbraio 2023
Inammissibile
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 24/05/2022, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/05/2022
N. 00823/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00101/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 101 del 2022, proposto da
RTI Larigia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Nilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
del silenzio-inadempimento serbato in ordine alle deduzioni di cui alla nota del 15.4.2020 e della successiva nota del 17.6.2021, relative al riconoscimento della revisione prezzi in ordine al contratto rep. 6186/95;
per l'attivazione del procedimento per la determinazione della revisione prezzi relativamente al servizio relativo alle pulizie delle scuole di competenza comunale;
nonché per il riconoscimento del diritto alla revisione prezzi relativamente al predetto servizio;
per la contestuale condanna al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute a tale titolo, oltre interessi ex D. Lgs n. 231/01.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. L. Nilo, per la parte ricorrente, e avv. T. Fazio, in sostituzione degli avv.ti A. M. Buccoliero e G. Liuzzi, per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) parte ricorrente espone di aver stipulato in data 23 ottobre 1995 contratto rep. 6185 con il Comune di Taranto per la pulizia delle strutture scolastiche comunali, al quale subentrò il Provveditorato agli Studi con decorrenza 20 marzo 2000;
- b) il T.A.R. Lecce, con sentenza n. 1599/2014 (su r.g.n. 1108/2013), riconobbe il diritto di parte ricorrente alla revisione dei prezzi di cui al suddetto contratto a far data dal 1° gennaio 2001, essendo stata la pretesa giurisdizionale rivolta solo contro l’Amministrazione scolastica e non essendo stato evocato in quel giudizio anche il Comune di Taranto, titolare del rapporto contrattuale per il periodo pregresso relativo agli anni 1997-2000;
- c) più in particolare, quella sentenza affermava espressamente che « in assenza di evocazione in giudizio del Comune di Taranto, poichè il Provveditore agli Studi intimato è subentrato nei contratti stipulati dal Comune di Taranto con la convenzione sottoscritta il 20.3.2000, il ricorso può essere esaminato solo limitatamente alla richiesta di compenso revisionale a far data dall’1.1.2001 (ossia a partire dal 2° anno di vita del I° contratto stipulato dal Provveditorato) »;
- d) parte ricorrente espone che « Avverso detto punto della sentenza veniva promosso appello » (lett. “e”, pag. 2 ricorso), definito con sentenza C.d.S. n. 6183 del 17 settembre 2019;
- e) tale sentenza dichiarava irricevibile l’appello;
- f) nel frattempo, in pendenza dell’appello suddetto, parte ricorrente, in data 24 giugno 2019, inviava una missiva al Comune di Taranto volta a interrompere la prescrizione relativamente al diritto alla revisione prezzi per il periodo 1997-2000 (v. doc. 2 ricorso);
- g) il contenuto della predetta nota veniva reiterato da parte ricorrente con missive del 15 aprile 2020 (doc. 3 ricorso) e del 17 giugno 2021 (doc. 4 ricorso), con le quali si chiedeva anche l’avvio del procedimento di revisione prezzi;
- h) il Comune, con nota prot. n. 113337 del 30 luglio 2021, rispondeva che « effettuate le dovute ricerche tra la documentazione presente agli atti d’ufficio, nulla è stato reperito circa le richieste in oggetto, considerato il lungo tempo trascorso rispetto all’epoca dei fatti da accertare » (doc. 5 ricorso);
- i) col gravame in esame, notificato via pec al Comune di Taranto il 18 gennaio 2022, parte ricorrente chiede l’accertamento del silenzio-inadempimento del Comune in ordine all’obbligo di revisione prezzi, con conseguente declaratoria dell’obbligo di avvio del « procedimento istruttorio per l’eventuale riconoscimento alla revisione prezzi di cui ai servizi in oggetto indicati », inerenti agli anni 1997-2000;
- j) il Comune di Taranto, con memoria del 5 maggio 2022, ha eccepito l’intervenuta prescrizione dell’asserito diritto alla revisione dei prezzi e l’infondatezza del ricorso;
- k) alla camera di consiglio del 10 maggio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Rilevato che il ricorso è tardivo (come da avviso a verbale della camera di consiglio del 10 maggio 2022) per le seguenti ragioni:
- a) « il privato contraente è titolare di un interesse legittimo con riferimento all'an della pretesa (a fronte qualificazione in termini autoritativi del potere di verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale) ed eventualmente di una situazione di diritto soggettivo con riguardo al quantum » (C.d.S. n. 1937 del 25 marzo 2019);
- b) nel caso di specie, parte ricorrente ha proposto ricorso contro il silenzio-inadempimento del Comune ad attivare il procedimento di revisione prezzi, quindi ha fatto valere la propria posizione di interesse legittimo riferibile all’ an della pretesa;
- c) tuttavia, il periodo del rapporto contrattuale che viene in rilievo nella presente controversia risale, al più tardi, al 2000 (per stessa ammissione di parte ricorrente), sicché ogni azione avverso l’inerzia a provvedere decorrente dal predetto momento risulterebbe, anche nella vigenza del c.p.a., comunque tardiva, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
3) Ritenuto quindi di dichiarare il ricorso irricevibile e di compensare le spese di lite, considerata la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO