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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/04/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N.3785/2015 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3785 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2015
TRA
, c.f. in persona del Sindaco p.t., rapp.to e Parte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'AVV. LONGO ERMIDO, presso il cui studio, in
VIA MOLINA, II, ROCCADASPIDE (SA), elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. ESPOSITO DANILO, presso il cui studio elettivamente domicilia, CORSO ITALIA. 62, PIANO DI SORRENTO (NA)
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a d.i.
CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il (di seguito “ ), in persona Parte_1 Pt_1
del legale rapp.te p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
680/2015, con il quale gli si ingiungeva di pagare, nei confronti della società “ CP_1
(di seguito “ ”) la somma di € 15.000,00, traente titolo dalla fattura n.
[...] CP_1
13 del 9 ottobre 2014, a saldo dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile “Casa Dorina”, sito in Roscigno Vecchia, a quest'ultima appaltati,
lamentando l'erroneità dell'importo portato dal d.i.; la mancata approvazione della variante richiesta;
la presenza di vizi delle opere realizzate e concludendo per la revoca del provvedimento contestato.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la , contestando la pretesa CP_1
avversaria ed instando per il rigetto della dispiegata opposizione.
Instaurato così il contraddittorio, all'udienza del 26 maggio 2015, al presente procedimento veniva riunito il procedimento recante rg. 4754.2015, stante la connessione oggettiva e soggettiva tra i giudizi;
quindi, si svolgeva l'attività istruttoria ed il Giudice disponeva la CTU al fine di: descrivere le opere da realizzare di cui al contratto oggetto di causa, accertare se le opere realizzate presentassero vizi e difformità rispetto a quelle di progetto ed in ipotesi positiva di indicare i lavori necessari per la loro eliminazione quantificandone i costi. Depositata la relazione peritale, il processo proseguiva e, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 01.10.2024,
svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Anzitutto, ritiene il Tribunale di poter condividere, facendole proprie, le conclusioni cui è pervenuto il CTU.
L'elaborato peritale, infatti, si appalesa congruamente motivato, nonché immune da vizi logici e tecnici e conforme alla normativa vigente.
Nell'ambito dell'attività svolta, l'ausiliario ha precisato che le opere che all'epoca dei fatti costituivano oggetto del progetto di messa in sicurezza del bene immobile Casa
Dorina predisposto con provvedimento sindacale n. 52/2012 e previsto nell'appalto stipulato tra il e la società opposta, (sempre salve le eventuali prescrizioni che Pt_1
all'atto esecutivo sarebbero potute essere impartite dal Direttore dei Lavori) possono essere così riassunte: “- interventi di consolidamento e restauro conservativo degli
organismi edilizi;
(…) opere provvisionali, abbinate ad interventi minimi di
demolizione di parti pericolanti;
- consolidamento delle murature, dei solai e delle
coperture; - conservazione puntuale di elementi presenti sulle facciate dei fabbricati
(murature, archi, architravi, conici e cornicioni, mensole, etc.); - realizzazione di
nuove strutture ausiliarie in legno e metallo di sostegno per scala e ballatoi interni,
coperture, pannellature in vetro stratificato, etc.; - realizzazione di impianti interni ed
esterni”, precisando che la contabilizzazione dei lavori era prevista “A MISURA”, e tanto in conformità rispetto alla normativa ratione temporis vigente.
In particolare, secondo quanto accertato dal consulente, i “Lavori di recupero Casa Dorina in Roscigno Vecchia”, affidati con atto di cottimo alla , si sono svolti CP_1
“in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto nonché agli ordini
ed alle disposizioni del Direttore dei Lavori arch. ”, risultando Persona_1
coerenti rispetto al progetto.
Ancora, il CTU ha verificato la congruità nella esecuzione di tutte le categorie di lavorazioni edilizie realizzate dalla società opposta.
In sintesi, “non risulta sussistere alcun vizio costruttivo/esecutivo – posto in opera
dalla ditta opposta – né (…) alcuna difformità edilizia/realizzativa Controparte_1
rispetto ai lavori commissionati ovvero nei confronti di quanto prescritto dalla
stazione appaltante;
(…) tutti gli interventi realizzati dalla ditta opposta sono coerenti
e rientranti nella VARIANTE IN ASSESTAMENTO FINALE, redatta dalla Direzione
dei Lavori, in persona dell'arch. . Specificamente, (…) detta Variante Persona_1
in Assestamento in realtà si rendeva effettivamente necessaria al fine di provvedere
all'opportuno adeguamento dei lavori ovvero alle successive richieste della
di Salerno, succedutesi nel tempo”. CP_2
Non sussistendo alcuna difformità e/o vizio esecutivo, l'ausiliario ha escluso la necessità di realizzare ulteriori interventi edilizi e “in riferimento ai lavori di recupero
Casa Dorina in Roscigno Vecchia, eseguiti dalla impresa opposta il Controparte_1
c.t.u. ha accertato che la somma del credito residuo – spettante alla medesima società
opposta – corrisponde complessivamente all'importo di seguito indicato: CREDITO
TOTALE SPETTANTE = 19.817,79 €; (euro diciannovemilaottocentodiciassette/79);
oltre i.v.a. al 10% (equivalente a 1.981,78 €). In particolare, quanto al credito vantato dalla Ceres, precisa il CTU che i lavori furono consegnati ed iniziati il giorno 18 luglio 2013 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'impresa e che, a stato finale, ha riscontrato una perizia di assestamento per l'importo complessivo dei lavori di € 36.831,27, pari ad € 19.399,92
al netto del ribasso d'asta, inclusi € 1.228,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre € 4.596,96 per lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta.
Il consulente, poi, ha precisato che la direzione dei lavori, con certificato in data
11.8.2014, ha dichiarato ultimati i lavori medesimi in tempo utile (considerate le sospensioni intervenute), evidenziando, altresì, che durante l'esecuzione delle opere si rendevano occorrenti ulteriori e necessari lavori in economia, per un importo congruo pari ad € 4.596,96, regolarmente liquidato dalla Direzione dei Lavori con il SAL N. 1.
per le categorie di lavori descritte nell'elaborato, alla luce della documentazione a disposizione.
Pertanto, considerato che il CTU ha accertato la realizzazione dei lavori appaltati e ordinati dalla stazione appaltante per il tramite del Direttore dei Lavori nominato dall'Ente, che le opere sono state realizzate a regola d'arte e senza alcun difetto e/o contestazione nonché la congruità dei prezzi rispetto al capitolato d'appalto,
l'opposizione formulata dal non può essere accolta. Pt_1
A ciò aggiungasi che la ha dato prova del credito fatto valere in sede monitoria CP_1
producendo, tra l'altro: la lettera di trasmissione del direttore dei lavori, il certificato di pagamento redatto dal D.L, Arch. , prot. 3077 del 30 settembre 2014 Persona_1
e la relazione tecnica di Variante in assestamento e Q.E., lo Stato finale dei lavori, il Libretto delle misure e il registro di contabilità, il Sommario del Registro di
Contabilità, la Stima Lavori a fattura, la Relazione sul Conto finale, ciascuno redatto dal D.L., Arch. , in data 30.09.2014; l'atto di Cottimo Fiduciario e le Persona_1
fatture n. 13 del 09/10/ e n. 14 del 09/10/2014 emesse dalla Controparte_1
In definitiva, alla luce delle considerazioni appena svolte, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione.
In ordine alla richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cpc, proposta da parte opposta, la stessa è da intendersi respinta, poiché non provata sia quanto all'elemento soggettivo, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il Giudice abbia ritenuto errate (CdA Napoli n.
679/2020) che al presupposto oggettivo, ossia la prova di un pregiudizio concreto ed effettivo patito dalla parte vittoriosa, nonché del nesso di causalità tra condotta illecita del soccombente e danno, non avendo parte attrice dimostrato né l'an né il quantum
della pretesa azionata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come a dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 680/2015;
- rigetta la domanda di responsabilità processuale;
-pone le spese di lite in capo al opponente, che si liquidano in € 9.077,00, Pt_1 di cui € 4000,00 per spese, ivi compresa la ctu come da decreto del 21/2/2018, ed il
residuo per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali
nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. DANILO
ESPOSITO per dichiarata antistatarietà.
Salerno, 28 dicembre 2024
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3785 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2015
TRA
, c.f. in persona del Sindaco p.t., rapp.to e Parte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'AVV. LONGO ERMIDO, presso il cui studio, in
VIA MOLINA, II, ROCCADASPIDE (SA), elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. ESPOSITO DANILO, presso il cui studio elettivamente domicilia, CORSO ITALIA. 62, PIANO DI SORRENTO (NA)
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a d.i.
CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il (di seguito “ ), in persona Parte_1 Pt_1
del legale rapp.te p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
680/2015, con il quale gli si ingiungeva di pagare, nei confronti della società “ CP_1
(di seguito “ ”) la somma di € 15.000,00, traente titolo dalla fattura n.
[...] CP_1
13 del 9 ottobre 2014, a saldo dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile “Casa Dorina”, sito in Roscigno Vecchia, a quest'ultima appaltati,
lamentando l'erroneità dell'importo portato dal d.i.; la mancata approvazione della variante richiesta;
la presenza di vizi delle opere realizzate e concludendo per la revoca del provvedimento contestato.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la , contestando la pretesa CP_1
avversaria ed instando per il rigetto della dispiegata opposizione.
Instaurato così il contraddittorio, all'udienza del 26 maggio 2015, al presente procedimento veniva riunito il procedimento recante rg. 4754.2015, stante la connessione oggettiva e soggettiva tra i giudizi;
quindi, si svolgeva l'attività istruttoria ed il Giudice disponeva la CTU al fine di: descrivere le opere da realizzare di cui al contratto oggetto di causa, accertare se le opere realizzate presentassero vizi e difformità rispetto a quelle di progetto ed in ipotesi positiva di indicare i lavori necessari per la loro eliminazione quantificandone i costi. Depositata la relazione peritale, il processo proseguiva e, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 01.10.2024,
svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Anzitutto, ritiene il Tribunale di poter condividere, facendole proprie, le conclusioni cui è pervenuto il CTU.
L'elaborato peritale, infatti, si appalesa congruamente motivato, nonché immune da vizi logici e tecnici e conforme alla normativa vigente.
Nell'ambito dell'attività svolta, l'ausiliario ha precisato che le opere che all'epoca dei fatti costituivano oggetto del progetto di messa in sicurezza del bene immobile Casa
Dorina predisposto con provvedimento sindacale n. 52/2012 e previsto nell'appalto stipulato tra il e la società opposta, (sempre salve le eventuali prescrizioni che Pt_1
all'atto esecutivo sarebbero potute essere impartite dal Direttore dei Lavori) possono essere così riassunte: “- interventi di consolidamento e restauro conservativo degli
organismi edilizi;
(…) opere provvisionali, abbinate ad interventi minimi di
demolizione di parti pericolanti;
- consolidamento delle murature, dei solai e delle
coperture; - conservazione puntuale di elementi presenti sulle facciate dei fabbricati
(murature, archi, architravi, conici e cornicioni, mensole, etc.); - realizzazione di
nuove strutture ausiliarie in legno e metallo di sostegno per scala e ballatoi interni,
coperture, pannellature in vetro stratificato, etc.; - realizzazione di impianti interni ed
esterni”, precisando che la contabilizzazione dei lavori era prevista “A MISURA”, e tanto in conformità rispetto alla normativa ratione temporis vigente.
In particolare, secondo quanto accertato dal consulente, i “Lavori di recupero Casa Dorina in Roscigno Vecchia”, affidati con atto di cottimo alla , si sono svolti CP_1
“in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto nonché agli ordini
ed alle disposizioni del Direttore dei Lavori arch. ”, risultando Persona_1
coerenti rispetto al progetto.
Ancora, il CTU ha verificato la congruità nella esecuzione di tutte le categorie di lavorazioni edilizie realizzate dalla società opposta.
In sintesi, “non risulta sussistere alcun vizio costruttivo/esecutivo – posto in opera
dalla ditta opposta – né (…) alcuna difformità edilizia/realizzativa Controparte_1
rispetto ai lavori commissionati ovvero nei confronti di quanto prescritto dalla
stazione appaltante;
(…) tutti gli interventi realizzati dalla ditta opposta sono coerenti
e rientranti nella VARIANTE IN ASSESTAMENTO FINALE, redatta dalla Direzione
dei Lavori, in persona dell'arch. . Specificamente, (…) detta Variante Persona_1
in Assestamento in realtà si rendeva effettivamente necessaria al fine di provvedere
all'opportuno adeguamento dei lavori ovvero alle successive richieste della
di Salerno, succedutesi nel tempo”. CP_2
Non sussistendo alcuna difformità e/o vizio esecutivo, l'ausiliario ha escluso la necessità di realizzare ulteriori interventi edilizi e “in riferimento ai lavori di recupero
Casa Dorina in Roscigno Vecchia, eseguiti dalla impresa opposta il Controparte_1
c.t.u. ha accertato che la somma del credito residuo – spettante alla medesima società
opposta – corrisponde complessivamente all'importo di seguito indicato: CREDITO
TOTALE SPETTANTE = 19.817,79 €; (euro diciannovemilaottocentodiciassette/79);
oltre i.v.a. al 10% (equivalente a 1.981,78 €). In particolare, quanto al credito vantato dalla Ceres, precisa il CTU che i lavori furono consegnati ed iniziati il giorno 18 luglio 2013 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'impresa e che, a stato finale, ha riscontrato una perizia di assestamento per l'importo complessivo dei lavori di € 36.831,27, pari ad € 19.399,92
al netto del ribasso d'asta, inclusi € 1.228,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre € 4.596,96 per lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta.
Il consulente, poi, ha precisato che la direzione dei lavori, con certificato in data
11.8.2014, ha dichiarato ultimati i lavori medesimi in tempo utile (considerate le sospensioni intervenute), evidenziando, altresì, che durante l'esecuzione delle opere si rendevano occorrenti ulteriori e necessari lavori in economia, per un importo congruo pari ad € 4.596,96, regolarmente liquidato dalla Direzione dei Lavori con il SAL N. 1.
per le categorie di lavori descritte nell'elaborato, alla luce della documentazione a disposizione.
Pertanto, considerato che il CTU ha accertato la realizzazione dei lavori appaltati e ordinati dalla stazione appaltante per il tramite del Direttore dei Lavori nominato dall'Ente, che le opere sono state realizzate a regola d'arte e senza alcun difetto e/o contestazione nonché la congruità dei prezzi rispetto al capitolato d'appalto,
l'opposizione formulata dal non può essere accolta. Pt_1
A ciò aggiungasi che la ha dato prova del credito fatto valere in sede monitoria CP_1
producendo, tra l'altro: la lettera di trasmissione del direttore dei lavori, il certificato di pagamento redatto dal D.L, Arch. , prot. 3077 del 30 settembre 2014 Persona_1
e la relazione tecnica di Variante in assestamento e Q.E., lo Stato finale dei lavori, il Libretto delle misure e il registro di contabilità, il Sommario del Registro di
Contabilità, la Stima Lavori a fattura, la Relazione sul Conto finale, ciascuno redatto dal D.L., Arch. , in data 30.09.2014; l'atto di Cottimo Fiduciario e le Persona_1
fatture n. 13 del 09/10/ e n. 14 del 09/10/2014 emesse dalla Controparte_1
In definitiva, alla luce delle considerazioni appena svolte, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione.
In ordine alla richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cpc, proposta da parte opposta, la stessa è da intendersi respinta, poiché non provata sia quanto all'elemento soggettivo, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il Giudice abbia ritenuto errate (CdA Napoli n.
679/2020) che al presupposto oggettivo, ossia la prova di un pregiudizio concreto ed effettivo patito dalla parte vittoriosa, nonché del nesso di causalità tra condotta illecita del soccombente e danno, non avendo parte attrice dimostrato né l'an né il quantum
della pretesa azionata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come a dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 680/2015;
- rigetta la domanda di responsabilità processuale;
-pone le spese di lite in capo al opponente, che si liquidano in € 9.077,00, Pt_1 di cui € 4000,00 per spese, ivi compresa la ctu come da decreto del 21/2/2018, ed il
residuo per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali
nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. DANILO
ESPOSITO per dichiarata antistatarietà.
Salerno, 28 dicembre 2024
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.