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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 847/2021 e 1093/2022 R.G., promossi da
( ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Longo,
Appellante e appellata incidentale contro
( ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
,
[...] C.F._2 CP_3
( ) e ( ), in C.F._3 CP_4 C.F._4
proprio e nella loro qualità di eredi del de cuius , Persona_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Salvatore Runza e Valentina Di Tommaso,
Appellati e appellanti incidentali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 492/2021 del 25.3.2021, il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa accoglieva parzialmente il ricorso proposto dagli odierni appellati e appellanti incidentali, con il quale questi, in proprio e in qualità di eredi di , convenivano in giudizio affinché il giudice Persona_1 Parte_1 adito, previo accertamento della derivazione causale della malattia (leucemia mieloide acuta) patita dal de cuius e del conseguente decesso dall'esposizione a sostanze nocive a causa dell'attività lavorativa, condannasse la società datrice di lavoro al pagamento del risarcimento, iure hereditatis e iure proprio, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Il tribunale precisava che, sebbene parte ricorrente avesse dedotto di agire per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. – in considerazione del regime probatorio più favorevole al lavoratore, connesso all'inadempimento contrattuale – le domande spiegate in ricorso avevano natura differente ed erano, quindi, soggette a discipline differenziate anche sotto il profilo probatorio.
Quanto alle domande di risarcimento iure proprio del danno materiale per spese funerarie e del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, in quanto proposte da soggetti estranei al rapporto di lavoro, costituendo, invero, il rapporto lavorativo la mera occasione della responsabilità oggetto dell'accertamento, affermava che le stesse erano soggette alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c., configurandosi quali fattispecie di responsabilità extracontrattuale. Sul presupposto che fosse onere dei ricorrenti, in tali casi, fornire “la prova certa e concreta del danno, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte”, il giudice rigettavatalidomande, mancando nel caso di specie prova certa (o altamente probabile) dell'esposizione rilevante al benzene e, di conseguenza, del nesso eziologico.
Qualificava le ulteriori domande spiegate iure hereditatis (danno biologico da
IP, ITA, ITP, morale terminale, materiale per spese mediche) come fattispecie di responsabilità contrattuale, soggette al relativo regime probatorio, per cui il creditore deve fornire prova della fonte negoziale o legale del diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte su cui, di contro, grava l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi. Osservava che dall'istruttoria orale, oltre che dalle prove documentali, emergeva l'esistenza del rapporto di lavoro, il danno subito e la presenza nell'ambiente di lavoro del benzene e che la CTU, disposta nel corso del giudizio, aveva affermato la sussistenza di un nesso eziologico tra l'esposizione al benzene e l'insorgenza della patologia che aveva portato alla morte del in data CP_2
29.4.2012, per “leucemia mieloide acuta da benzene contratta per esposizione professionale”.
Pertanto, in assenza di prove che dimostrassero che il datore di lavoro avesse adottato tutte le cautele necessarie a impedire l'esposizione del de cuius al benzene, ed essendo incerto (visti gli esiti delle prove testimoniali) che al lavoratore fosse stata garantita una adeguata e completa dotazione dei dispositivi di sicurezza e protezione, e non essendo neanche sufficientemente provato che vi fosse da parte datoriale il controllo dell'osservanza dei doveri di sicurezza, il giudice reputava fondata l'azione risarcitoria “iure hereditatis”. Rilevava, inoltre, che le tabelle inseriscono la leucemia -prevalentemente mielocitica - tra le malattie la cui CP_5
origine lavorativa è di elevata probabilità, indicando il benzene quale fattore scatenante la tecnopatia e che i testi escussi avevano confermato la presenza di benzene all'interno dell'impianto petrolchimico, circostanza riconosciuta dalla società resistente.
Sulla scorta della CTU dava atto che il decesso era avvenuto per leucemia mieloide acuta da benzene contratta per esposizione professionale escludendo il ruolo di concausa efficiente al fumo di sigarette al quale il era aduso. In CP_2
conformità alla consulenza tecnica dichiarava che la patologia aveva causato una inabilità temporanea così determinata: 521 giorni di ITA (100%) per ricoveri e accessi in ospedale per DH, nonché 670 giorni di ITP al 50%.
Ritenuto che per la liquidazione del danno alla salute, di natura non patrimoniale, si potesse provvedere in via equitativa, condannava la società al pagamento di € 102.720,00, tenuto anche conto dei criteri di cui alle tabelle di
Milano. In particolare, liquidava il danno non patrimoniale da incapacità temporanea come segue: € 62.520,00 per invalidità temporanea assoluta al 100% di giorni 521
(521 gg. x 120,00 €); € 40.200,00 per invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 670 (670 gg. x 60,00 €) e dunque complessivamente la somma di €
102.720,00 oltre interessi legali a decorrere dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo
o, in mancanza, al passaggio in giudicato del presente provvedimento, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata, però, al momento del fatto (da ritenersi marzo
2007, per quanto si rinviene nella consulenza) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
Rimetteva la causa sul ruolo, riservandosi di approfondire le ulteriori pretese risarcitorie vantate iure hereditatis.
Avverso la sentenza non definitiva proponeva appello la società soccombente, con ricorso depositato il 14.7.2021. Si costituivano in giudizio gli appellati in data
17.1.2022, proponendo appello incidentale.
Con successiva sentenza definitiva n.788/2022 del 14.7.2022, il Tribunale, rigettava la domanda di risarcimento del danno terminale atteso che non ricorreva nel caso in esame la condizione di “lucidità agonica”.
Rilevava che le allegazioni contenute nelle note degli eredi successive CP_2
alla sentenza non definitiva contenevano domande nuove in quanto non contenute nell'atto introduttivo del giudizio. Riteneva che il danno terminale fosse in realtà già compreso nella liquidazione del danno da ITA per 521 giorni effettuata con la sentenza non definitiva.
Riteneva che in considerazione dei fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita del de cuius dovesse riconoscersi, iure hereditatis, l'ulteriore somma di
€ 80.000,00, oltre accessori a titolo di danno morale.
Con ricorso in appello del 22.11.2022, impugnava altresì la Parte_1
sentenza definitiva n. 788/2022.
Disposta la riunione del procedimento iscritto al n. 1093/2022 r.g. a quello di cui al n. 847/2021, con provvedimento del 21.2.2023, previo svolgimento di attività istruttoria (prova per testi e consulenza tecnica di ufficio) in data 23 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Richiamati analiticamente i motivi degli appelli principale e incidentale da intendersi qui trascritti, in estrema sintesi con il primo motivo di gravame principale proposto dalla avverso la sentenza non definitiva, la società Parte_1
lamenta l'errata applicazione dei principi in materia di onere della prova, nonché la violazione degli artt. 1218, 2087 e 2697 c.c.
Rileva che la responsabilità di cui all'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva e che, alla luce della giurisprudenza formatasi in materia, colui che agisce ai fini dell'accertamento di tale responsabilità deve compiutamente ed incontrovertibilmente provare: l'esistenza del danno;
la nocività dell'ambiente di lavoro avuto riguardo alle mansioni espletate, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione al rischio dell'agente patogeno;
l'inadempimento datoriale in termini di mancata adozione delle misure di sicurezza specifiche o generiche;
il nesso causale tra prestazione lavorativa, nocività dell'ambiente e patologia contratta.
Sostiene, quindi, che il primo giudice – ponendo a fondamento della propria decisione un principio giurisprudenziale inconferente rispetto al caso di specie, in quanto applicabile nei diversi giudizi per il riconoscimento della malattia professionale – avrebbe erroneamente ritenuto provata la “nocività dell'ambiente di lavoro” non già in presenza di una ragionevole certezza, bensì in forza di una mera e infondata presunzione, ossia esclusivamente perché “il benzene era presente nel sito industriale presso cui operava il . CP_2
Avrebbe, altresì, errato il giudice nel ritenere sussistente il nesso di causalità, in mancanza di alcuna prova dello stesso, neanche in termini di rilevante grado di probabilità. Deduce che, anche alla luce dell'istruttoria espletata, non risultava dimostrato che le mansioni svolte da o le condizioni di lavoro comportassero CP_2 un contatto diretto o indiretto con sostanze nocive in generale e con il benzene in particolare.
Conclude rilevando che il giudice – nel limitarsi a condividere le risultanze della CTU – avrebbe omesso di valutare la presenza di un diverso fattore causale alternativo extralavorativo nell'insorgenza della patologia tumorale contratta da ossia il fumo di sigaretta protratto per 25 anni con una media di 20 sigarette CP_2
al giorno.
1.2Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'errata valutazione delle prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado.
Ribadisce preliminarmente l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi e poiché contraddittorie e compiacenti. Testimone_1 Testimone_2
Contesta l'omesso esame delle dichiarazioni dei testi addotti dall'azienda, di contro attendibili, in quanto univoche e concordanti, oltre che idonee a fornire prova di quanto sostenuto dall'azienda in merito alle mansioni espletate dal de cuius e alla presenza del benzene soltanto in specifici e limitati ambienti lavorativi, caratterizzati, peraltro, dall'adozione di stringenti misure di sicurezza.
1.3-4 Con il terzo e quarto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la società non avesse assolto all'onere di provare il rispetto degli obblighi di sicurezza.
Assume che la prova testimoniale aveva confermato l'esistenza di particolari procedure aziendali che imponevano la necessaria e preventiva compilazione dei c.d. permessi di lavoro, semplici o complessi, a seconda dell'unità presso la quale era richiesto l'intervento del personale e, dunque, delle sostanze nocive presenti nel relativo ambiente. Aggiunge che i testi escussi avevano altresì confermato che tutti i dipendenti (compreso erano dotati dei necessari dispositivi di protezione CP_2
individuale, quali guanti, elmetti, mascherina, tuta e scarpe e venivano regolarmente sottoposti a visite mediche periodiche. Rileva ancora che risultava provato dall'istruttoria orale che gli impianti dove veniva trattato il benzene erano tutti dotati di rilevatori ambientali che segnalavano l'eventuale esposizione oltre la soglia consentita.
Evidenzia che dalla copiosa documentazione prodotta (scheda riassuntiva dei corsi formativi, stralcio del file gestione imprese terze del 1993, copia del mansionario relativo allo strumentista) il giudice avrebbe potuto sciogliere eventuali dubbi in ordine alle contraddizioni della prova orale, sia in ordine all'esclusione all'esposizione al benzene del che in ordine alle misure adottate e idonee ad CP_2
evitare l'evento lesivo.
1.5. Con il quinto motivo, l'appellante lamenta l'omessa dichiarazione di nullità assoluta della consulenza tecnica d'ufficio esperita e l'omessa rinnovazione delle indagini peritali, con sostituzione del consulente, ai sensi dell'art. 196 del codice di rito.
In particolare, contesta l'elaborato peritale asserendo la mancanza di imparzialità e terzietà del CTU, ritenendo provato che questi fosse “determinato a confermare la propria convinzione personale circa l'insalubrità e i danni arrecati all'ambiente e alla popolazione da parte degli impianti IC (dal medesimo appellati “imprenditori della morte” e “iene ”) insistenti nel territorio CP_6
siracusano (dal medesimo definito “triangolo della morte”).
Ribadisce quindi la sussistenza delle “gravi ragioni” che avrebbero dovuto comportare la rinnovazione delle indagini peritali ai sensi dell'art. 196 c.p.c.: macroscopici errori e omissioni compiuti nell'espletamento dell'incarico peritale e la grave inimicizia sussistente tra l'esperto nominato e la società con conseguente difetto di terzietà ed imparzialità.
1.6. Con il sesto motivo di appello contesta la quantificazione degli importi liquidati.
Afferma che il giudice avrebbe soltanto apparentemente adottato le tabelle di
Milano, procedendo alla personalizzazione del danno rispetto al punto base ivi indicato senza, tuttavia, fornire alcuna ragione e/o motivazione del procedimento per cui aveva ritenuto di doversi discostare dal valore medio. Precisa, poi, che avendo il primo giudice applicato le tabelle aggiornate al mese di marzo 2021, non poteva riconoscere sulle somme così liquidate interessi e rivalutazione. Lamenta l'omessa valutazione, ai fini della quantificazione del danno, del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., in considerazione dell'efficienza concausale del fumo di sigaretta nell'insorgenza della patologia contratta.
1.7. Con il settimo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'omessa pronuncia in ordine alle formulate eccezioni preliminari, in violazione dell'art. 112
c.p.c.
Afferma che, atteso che il aveva lavorato dal 19.2.1973 al 14.4.1982 CP_2
alle dipendenze della il primo giudice avrebbe dovuto Controparte_7
dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società odierna appellante e l'assenza di responsabilità della stessa con riferimento a tale arco temporale.
Infine, assume che, in ogni caso, il giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'azione ai sensi dell'art. 2113 c.c., avendo le parti stipulato il
14.12.2004 “accordo per l'incentivazione all'esodo”, con il quale il CP_2
rinunciava a promuovere azioni in danno della . Parte_1
2.1. L'appellante incidentale con il primo motivo lamenta il mancato riconoscimento del danno terminale e l'erronea liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea patita dal de cuius.
Sostiene che il mancato riconoscimento del risarcimento del danno terminale sia stato frutto di errata valutazione della documentazione in atti, dalla quale invero emergeva chiaramente la componente della “lucidità agonica” necessaria per ristorare tale categoria di danno.
Afferma che, in ogni caso, il danno biologico da invalidità temporanea andava liquidato nella misura massima, in ragione delle conseguenze lesive che il ha CP_2
dovuto subire per effetto della patologia contratta, che togliendogli ogni prospettiva di vita normale, lo aveva costretto a continui ricoveri ospedalieri e pesanti cure farmacologiche. 2.2-3-4- Con il secondo, il terzo e il quarto motivo di gravame incidentale, censura la sentenza non definitiva per non aver accolto le domande avanzate iure proprio, errando nella valutazione delle prove. I testi escussi, infatti, avevano confermato: la presenza di benzene nello stabilimento, l'attività svolta dal CP_2
presso lo stabilimento, la mancanza di dispositivi di protezione idonei a evitare l'evento lesivo.
Doveva quindi ritenersi provato il nesso di causalità.
3.1 Con il primo motivo di appello principale avverso la sentenza definitiva, lamenta il vizio di ultrapetizione. Parte_1
Sostiene che, in spregio a quanto previsto dall'art. 112 c.p.c., il giudice si sarebbe pronunciato su una voce di danno, il cd danno terminale, tardivamente richiesta dagli odierni appellati.
3.2. Con il secondo motivo, censura la decisione per aver ritenuto sussistente il cd danno terminale, mancando prova della necessaria “lucidità agonica”.
Afferma altresì che tale tipologia di danno, secondo la giurisprudenza di legittimità, sarebbe risarcibile esclusivamente nei casi in cui, per effetto del breve lasso di tempo intercorso tra la lesione ed il decesso, non può riconoscersi il diritto al ristoro del danno biologico.
3.3. Con il terzo motivo, l'appellante principale si duole dell'errata valutazione circa la sussistenza del danno morale.
Assume che gli odierni appellati non avrebbero provato né la sussistenza né tantomeno l'entità di tale danno, essendosi piuttosto limitati ad esporre la disciplina applicabile, senza allegare alcun elemento valido in merito al patema d'animo e al perturbamento di vita che avrebbe patito il de cuius.
3.4. Con il quarto motivo di gravame, contesta la quantificazione del danno operata nella sentenza definitiva.
Rileva che, pur avendo dichiarato di adottare le tabelle di Milano, il giudice discostandosi dai criteri ivi indicati, avrebbe immotivatamente riconosciuto un importo pari al doppio rispetto a quello previsto dalle citate tabelle e proceduto “illogicamente” ad aumentare la cifra sino ad € 80.000,00. In contrasto con i principi giurisprudenziali, avrebbe poi ritenuto dovuti interessi e rivalutazione e omesso di considerare l'incidenza del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
3.5.Gli appellati hanno riproposto con appello incidentale avverso la sentenza definitiva, i motivi di gravame già proposti avverso la sentenza non definitiva per l'ipotesi - superata - della mancata riunione dei fascicoli.
4.Si esamina prioritariamente l'eccezione di inammissibilità delle domande degli eredi di per intervenuta rinuncia a ulteriori pretese a norma dell'art. CP_2
2113 c.c., stante l'effetto assorbente che l'accoglimento della stessa avrebbe rispetto agli altri motivi.
L'eccezione è infondata. Si riporta il condiviso orientamento della Suprema
Corte in ordine al valore delle rinunce del lavoratore “In tema di quietanze a saldo o liberatorie sottoscritte dal lavoratore al termine del rapporto, ove la dichiarazione di rinuncia a maggiori somme sia riferita, in termini generici, a titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, essa può assumere valore di rinuncia alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre circostanze desumibili "aliunde", che essa è stata rilasciata con la consapevolezza della esistenza di diritti determinati o obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha escluso che la quietanza a saldo sottoscritta a suo tempo dal dipendente, che successivamente aveva lamentato una malattia professionale, fosse idonea di per sé a salvaguardare il datore dal risarcimento del danno biologico, e ciò anche se il lavoratore all'epoca della firma della liberatoria aveva già chiesto all' una rendita vitalizia per la patologia lamentata). (Cassazione civile, sez. CP_5
lav., 14/12/2009, n. 26165).
4.1.Occorre, poi, richiamare i principi in tema di responsabilità e danno ex art. 2087 c.c. alla stregua dei quali valutare i motivi di appello avverso la sentenza non definitiva. Sul punto il collegio richiama la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva: incombe a chi agisce per il risarcimento del danno a norma dell'art. 2087
c.c. l'onere di provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altro, e solo se viene fornita la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente e il danno conseguente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. L'art. 2087 c.c. riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici (L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subìto, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra
l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. Cassazione civile, sez. lav., 29/10/2020, n. 23921;Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n.1509 e ivi richiamate Cass. n. 18132 del 2020; Cass.
n. 20366 del 2019; Cass. n. 24742 del 2018).
In ordine al nesso di causalità tra nocività dell'ambiente lavorativo e danno si richiama la sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. lav. 26/1/2023 n. 2393 secondo cui “in tema di responsabilità civile il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p. per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi, civile e penale: nell'accertamento del nesso causale in materia civile vige, infatti, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (fra le altre, Cass. n. 15453/2011, Cass. n. 16123/2010, Cass.
Sez. Un. 576/2008); in presenza di più cause possibili ed alternative il giudice deve quindi stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento
(Cass. n. 19033/2021).
Sulla scorta di tali principi occorre accertare innanzitutto se sussista la prova della nocività dell'ambiente ove ha lavorato e possa ritenersi provato secondo CP_2
il criterio del "più probabile che non" il nesso di causalità tra le condizioni di lavoro e la patologia che ha portato al decesso del lavoratore.
4.2.A tal riguardo deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di difetto di legittimazione formulata dalla difesa di in relazione al periodo Parte_1
anteriore al 15.4.1982 data in cui è stato assunto dalla Chimica Augusta CP_2
s.p.a., oggi L'eccezione è fondata, la società non Parte_1 Parte_1
può rispondere di danni derivanti dall'attività lavorativa prestata in favore di imprese diverse.
4.3.Pacifica l'esistenza del benzene in alcuni reparti della in Parte_1
ordine alla prova delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, ritiene il collegio, anche a seguito dell'ulteriore istruttoria svolta in questo grado di giudizio, che il contrasto tra le deposizioni dei testi sia in parte insuperabile in ordine alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e in ordine all'utilizzo dei dispositivi di protezione. Non vi sono elementi per ritenere maggiormente attendibili i testi di una parte o dell'altra in quanto tutti i testi sono o sono stati lavoratori della società e tuttavia, pur non potendosi ritenere falsi (e certamente non in Parte_1
base all'importo della retribuzione percepita – evidentemente commisurata alle mansioni svolte - come stranamente pretenderebbe la difesa degli eredi , CP_2
occorre rilevare che le deposizioni vengono rese a notevole distanza dai fatti, che alcuni testi hanno lavorato fianco a fianco con il svolgendo le medesime CP_2
mansioni, altri testi con funzioni di quadro o funzioni direttive possono non avere avuto diretta e puntuale cognizione delle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa del non controllando momento per momento se CP_2
effettivamente venivano osservate le norme di protezione predisposte dal datore di lavoro.
Qualora vi sia contrasto insuperabile tra le deposizioni, la circostanza allegata dagli eredi di a fondamento della pretesa risarcitoria deve ritenersi non CP_2
provata. Allo stesso modo, qualora in ordine all'utilizzo degli strumenti di protezione vi sia contrasto non superabile tra le deposizioni dei testi, la circostanza dell'uso dello strumento di protezione deve ritenersi non provata.
Dall'istruttoria svolta non può dirsi accertato che operasse CP_2
ordinariamente come strumentista di campo e che provvedesse ordinariamente a riparare o a smontare gli strumenti ove vi era benzene direttamente nel reparto.
Tuttavia, deve ritenersi accertato che quando procedeva - di solito in officina CP_2
ma occasionalmente anche in reparto e poi quale coordinatore delle ditte esterne- anche alla manutenzione di strumenti che erano stati a contatto con il benzene (di certo non tutti gli strumenti su cui lavorava) era comunque esposto a CP_2
inalazione della sostanza rimasta nello strumento, oltre che in parte a contatto con la stessa.
L'assunto della difesa del datore di lavoro secondo cui si occupava CP_2
esclusivamente di strumenti telefonici e citofoni, oltre che smentita dalla prevalenza dei testi appare non congrua con la successiva assegnazione a del compito di CP_2
coordinare le ditte esterne cui era affidata la manutenzione e con la “descrizione della posizione” di quale “specialista strumenti manutenzione – responsabile CP_2
esecuzione lavori elettrici/strumenti” (all. 13 compiti non limitati ai telefoni e Pt_1
ai citofoni, ma relativi a “strumenti e valvole di regolazione e controllo quadri strumenti, posa cavi, ecc…”. Il teste ha dichiarato che sia lui che erano strumentisti, non Tes_2 CP_2
soltanto elettronici (“nel presente grado di giudizio ha dichiarato Io ero strumentista, pneumatico, elettropneumatico ed elettronico. Bisogna verificare la taratura. Questi misuratori P misurano diverse sostanze in alcune il benzene, in altre acqua, in CP_8
altri acido fluoridrico in altri vapore, metano e altre sostanze. Questi strumenti sono allocati nelle linee dell'impianto dove passano le sostanze di cui ho detto prima.
Oltre la manutenzione periodica, si procedeva a interventi quando non funzionavano. Venivamo chiamati dal capo reparto che segnalava il guasto. Per andare nel reparto era necessario il permesso di lavoro, nel quale era indicato il reparto e lo strumento da riparare. Avevamo la tuta l'elmetto le scarpe di emergenza e dei guanti. Non avevamo mascherina. I guanti li usavamo fino a quando era possibile perché quando si impregnavano (erano molto assorbenti) non era possibile lavorare con i guanti. A seconda del tipo di guasto e dell'allocazione dello strumento andavamo in due o anche un solo strumentista. Nell'impianto
l'operatore non poteva toccare lo strumento. Provvedevamo noi strumentisti, se era possibile nel reparto altrimenti lo smontavamo. L'operatore se c'era del benzene provvedeva a lavare il punto dove era caduto il benzene. Noi prendevamo lo strumento e lo portavamo nell'officina dove c'era una griglia dove appoggiare lo strumento e con l'acqua corrente lo strumento veniva lavato anche per 24 ore.
Quando nello strumento c'era acido fluoridrico noi asportavamo lo strumento, eravamo dotati di tuta e di guanti impermeabili, lo smontavamo e lo portavamo nella “change House” e gli operai provvedevano a metterli nelle vasche per neutralizzare l'acido e quando erano pronti ci chiamavano. Noi portavamo gli strumenti dopo nell'officina e li mettevamo sulle griglie sottoposte ad acqua corrente”). In primo grado il teste ha reso dichiarazioni analoghe e ha altresì dichiarato che lui e si occupavano di frequente della manutenzione dei CP_2
rilevatori di benzene.
Anche i testi assunti in primo grado hanno confermato che non si CP_2
limitava a riparare le schede in un laboratorio separato dal reparto. Il teste ha riferito che era esclusivamente strumentista Tes_3 CP_2
elettronico e, tuttavia, per un certo tempo (dal 1988 fino al 1992) era Tes_3
strumentista di campo, non lavorava sempre insieme a e dunque è ben CP_2
possibile che non conosca alcune attività dallo stesso svolte. ha dichiarato Tes_3
che gli strumenti venivano bonificati prima di essere affidati a per la CP_2
riparazione ma ha riferito che si recava anche in impianto per eseguire la CP_2
riparazione. Ha riferito che quando è stato smantellato il laboratorio elettronico capitava che venisse chiamato per recarsi nell'impianto e verificare il tipo di CP_2
problema che lo strumento presentava per dare le giuste indicazioni alle ditte esterne che, a partire dal 1999, si occupavano della manutenzione.
Il teste ha riferito che quando era in turno si occupava di Tes_1 CP_2
intervenire sugli strumenti anche nell'impianto. Anche il teste , che ha Tes_4
iniziato a lavorare nel 1987, ha confermato che andava a fare manutenzione CP_2
all'interno dell'impianto.
teste della società, ha dichiarato “io non ho mai visto o altri Tes_5 CP_2
manutentori smontare e prendere gli strumenti e se li avessi visti sarei intervenuto perché trattasi di attività pericolosa”. E' ben possibile, tuttavia, che prima Tes_5
quadro e poi dirigente, per il ruolo svolto non lavorasse fianco a fianco con il CP_2
e non avesse una cognizione puntuale delle attività dallo stesso svolte.
In ordine alle modalità di svolgimento della prestazione, all'esito della valutazione complessiva delle prove testimoniali, ritiene il collegio che possa ritenersi provato che operava come strumentista non limitatamente agli CP_2
apparecchi telefonici e ai citofoni per la riparazione delle schede ma anche in relazione ad altra strumentazione che era stata a contatto con il benzene presente nello stabilimento. di solito operava sullo strumento da riparare nel CP_2
laboratorio ma anche, a seconda di dove fosse allocato lo strumento o del tipo di guasto, in reparto. Nel 1999 le funzioni di manutenzione sono state affidate a ditte esterne e ha operato come coordinatore. CP_2 E' stato confermato dai testi che per l'ingresso nell'impianto era necessario il permesso di lavoro ma ciò non esclude che il manutentore inalasse la sostanza nociva.
In ordine all'uso di strumenti di protezione è emerso che il datore di lavoro aveva fornito tute, scarpe, guanti. Alcuni testi riferiscono anche di mascherine ma non risulta che queste venissero normalmente utilizzate. Anche i guanti non sempre venivano utilizzati perché molto porosi e dunque dopo poco si impregnavano della sostanza con cui venivano a contatto. E' onere del datore di lavoro non soltanto provare lo svolgimento di corsi di formazione sulla sicurezza e la dotazione di strumenti di protezione ma anche di aver vigilato sull'utilizzo effettivo di tali mezzi.
Non può dirsi raggiunta tale prova.
Il collegio ha nominato due consulenti tecnici al fine di accertare, tenendo conto del criterio di causalità del “più probabile che non”, se il decesso di
[...]
possa considerarsi causalmente collegato all'attività lavorativa svolta alle Per_1
dipendenze della tenuto conto che: Parte_1
- , presso il sito industriale della società Persona_1 Parte_1
nel periodo di lavoro dal 15.4.1982 al 29.12.2004, ha svolto le mansioni di manutentore (anche) di strumenti che erano stati a contatto con il benzene e ha prestato la sua attività sia nel laboratorio -officina, ove gli strumenti venivano portati da operatori di impianto, ma anche nei reparti,
- che durante le revisioni periodiche l'attività di manutenzione veniva svolta con l'ausilio di ditte esterne,
- che a partire dal 1999 l'attività di manutenzione è stata affidata a ditte esterne e ha continuato a svolgere tale attività con il compito di coordinare i CP_2
manutentori esterni,
-che eseguiva gli interventi manutentivi con uso limitato di guanti e CP_2
senza l'uso di mascherina.
Il collegio ha, altresì, chiesto ai consulenti di accertare se e in quale misura nell'insorgenza della patologia contratta che ha condotto al decesso abbia avuto un ruolo concausale il fumo di sigaretta, cui era dedito come emerge dagli atti, CP_2
indicando in caso di esito positivo, in quale percentuale il tabagismo abbia contribuito a determinare l'esito infausto.
I consulenti, con valutazioni che il collegio condivide, con relazione da intendersi qui integralmente richiamata, hanno accertato che l'attività lavorativa ha costituito concausa, unitamente all'abitudine al fumo di sigarette, della patologia sofferta da causata, con efficacia pari al 50% anche dal fumo di sigarette: CP_2
“nel periodo che va dal 1973 al 1991, per una durata di circa 18 anni, si sono sovrapposte l'esposizione occupazionale a benzene e l'abitudine voluttuaria al fumo di sigaretta.
I fattori di rischio tabagismo + esposizione a benzene hanno agito con effetto sinergico costituendo concause equivalenti 50%...
… la definizione delle consuetudini tabagiche di un soggetto è sempre complessa da stabilire con precisione, essendo legata prevalentemente – se non esclusivamente – alla ricostruzione anamnestica resa dallo stesso e solo raramente potendosi fare riferimento a documentazione sanitaria probante, come ad esempio: relazioni sanitarie pregresse, cartelle cliniche di ricoveri ospedalieri, libretti sanitari personali e di rischio (che comunque non sempre riportano tale dato in modo preciso). Nel caso de quo esiste solo un sintetico riferimento al consumo di circa 20 sigarette al giorno dall'età di 20 fino all'età di circa 45 anni, senza ulteriori dettagli;
a tale riguardo si potrebbe obiettare, ad esempio, che il
“fumatore” inizia in epoca giovanile, talora adolescenziale (in genere ben prima dei 20 anni) e che non è chiaro il motivo della cessazione (insorgenza di patologia bronchitica o miocardica ? familiare o amico deceduto per patologia riconducibile al fumo ? altri analoghi eventi di forte impatto psico-emotivo ?) né se il CP_2
abbia, magari, continuato a fumare dopo tale data in percentuale ridotta.
Ciò nonostante, prendendo in considerazione il dato innanzi riferito, nel periodo che va dal 1973 al 1991, per una durata di circa 18 anni, si sono sovrapposte l'esposizione occupazionale a benzene e l'abitudine voluttuaria al fumo di sigaretta.
In risposta ai rilievi di parte relativi all'incidenza del fumo di sigarette i consulenti hanno ritenuto che: “alla luce delle attuali conoscenze scientifiche si considera la cancerogenesi chimica – attribuibile al caso in esame – come un processo multifattoriale e multistadio, che si sviluppa nell'arco di anni, anche alcuni decenni, con fasi alterne e con intervento di fattori differenti, in relazione a una (ancora ignota nella maggior parte dei casi) predisposizione di natura genetica;
risulta pertanto possibile solo stimare il momento di insorgenza della malattia neoplastica in relazione al cosiddetto 'tempo di latenza', caratteristico per ciascun tumore ma pur sempre con un notevole margine di incertezza…”
Anche a seguito delle note delle parti i consulenti hanno ribadito che l'esposizione lavorativa e il fumo di sigaretta hanno concorso nella misura del 50% alla causazione della malattia “si ribadisce che allo stato dei fatti, in assenza di dati certi e documenti probanti del dato personale o ambientale dell'esposizione a benzene del nello svolgimento della sua mansione specifica nell'ambito della CP_2
raffineria né, tanto meno, dell'esatta durata dell'abitudine al fumo e del numero di sigarette giornalmente fumate, non è possibile individuare una precisa quantificazione analitica per l'attribuzione percentuale del nesso di causa, potendosi solo considerare i due fattori enumerati – tabagismo ed esposizione professionale a benzene – concorrenti e ad azione sinergica e, in definitiva, quali concause equivalenti (50%) nell'insorgenza della leucemia”.
Il collegio condivide tale valutazione, immune da vizi logici e fondata su criteri corretti.
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa della società nelle note di trattazione scritta dell'udienza di discussione, i consulenti non hanno omesso di considerare il documento richiamato nel quale ha dichiarato di avere fumato CP_2 tuttavia, ritenuto che in base alla sintetica dichiarazione di contenuta nella CP_2
anamnesi della cartella medica non può accertarsi in modo preciso se lo stesso abbia iniziato a fumare prima dei venti anni o abbia continuato a fumare qualche sigaretta anche dopo. D'altra parte – osserva il collegio - non è plausibile che un soggetto inizi a fumare da un giorno all'altro venti sigarette e dunque è ragionevole ritenere che i dati della scheda anamnestica non siano precisi. I consulenti hanno ritenuto che le dichiarazioni rese nella scheda sanitaria sono generiche e hanno dato atto che se avessero avuto elementi ulteriori (in ordine al numero di sigarette fumate e all'effettivo periodo di utilizzo) avrebbero potuto ritenere il fumo fattore preponderante.
Alla stregua di quanto sopra deve ritenersi che la patologia da cui era affetto che ne ha determinato la morte, è stata causata in egual misura dall'attività CP_2
lavorativa e dal fumo di sigaretta.
Rimangono assorbite le censure relative alla nullità della consulenza tecnica svolta in primo grado sollevate da Parte_1
4.4. Accertato il nesso di causalità tra il decesso e l'attività lavorativa nella misura del 50 % occorre valutare le censure relative alla quantificazione del danno.
Il giudice di primo grado ha riconosciuto un danno biologico da invalidità temporanea assoluta per 521 giorni e invalidità temporanea parziale nella misura del
50% per 670 giorni e lo ha liquidato in € 102720,00. Non c'è contestazione sulla durata e sulla percentuale di invalidità ma sulla liquidazione del danno. Il giudice, con la sentenza definitiva, ha poi liquidato l'ulteriore somma di € 80.000,00 a titolo di danno morale, in considerazione della sofferenza patita da dal momento CP_2
della scoperta della malattia.
Il giudice ha applicato le tabelle di Milano del 2021, all'epoca vigenti, che indicavano quale valore base dell'invalidità temporanea il valore di € 99,00 per ciascun giorno di invalidità totale aumentabile fino al 50% e ha ritenuto di aumentare il valore a € 120,00 per ciascun giorno di invalidità totale e € 60,00 per ciascun giorno di invalidità al 50%. La società lamenta l'ingiustificato aumento del punto base e il riconoscimento degli interessi, che comporta duplicazione del danno.
Con l'appello alla sentenza definitiva ha censurato l'ulteriore liquidazione del danno morale.
Gli eredi di lamentano il mancato riconoscimento del danno terminale CP_2
consistente nella sofferenza patita dal danneggiato ove quest'ultimo lucidamente e coscientemente percepisca l'ineluttabilità della propria vita lamentando l'erroneità della sentenza per avere ha rigettato la domanda in difetto di prova della “lucida agonia” del de cuius. Comunque censurano la liquidazione del danno biologico temporaneo ritenendo che il giudice avrebbe dovuto liquidarlo tenendo conto della massima personalizzazione nell'importo di € 77.368,50 per 521 giorni di invalidità assoluta e in € 49.747,50 per 670 giorni di invalidità temporanea e, dunque nella complessiva somma di € 127.116,00.
I superiori motivi devono essere esaminati congiuntamente stante la stretta connessione.
In ordine al mancato riconoscimento del c.d. danno terminale da lucida agonia, si osserva che per condivisa giurisprudenza tale danno deve essere allegato e supportato da prova “il giudice di merito può far ricorso alla prova presuntiva ex art. 2729 c.c. per fondare il proprio convincimento in punto di prova della sofferenza delle lesioni, ma sulle sensazioni interiori, sugli stati d'animo, sulla consapevolezza di dover morire non può adottarsi legittimamente alcun ragionamento presuntivo in difetto di riscontro di documentazione medica e/o di testi che sentirono esternazioni di tale tipo. In altri termini, come di recente precisato (Cass. n. 5753/2024), "una volta ammessa la distinzione tra la sofferenza avente base organica (il c.d. "dolore nocicettivo") e la sofferenza non avente base organica (il c.d. "dolore psicosociale"), non vi è alcuna implicazione reciproca tra
l'una e l'altra; dunque è corretta la decisione di merito che, dinanzi ad un caso di sopravvivenza quodam tempore, incrementi il risarcimento del danno biologico temporaneo per tenere conto dell'intensità e della gravità delle lesioni, ma non ravvisi un pregiudizio non patrimoniale da "lucida agonia" (Cassazione civile sez. III
- 16/7/2024, n. 19506).
Nel caso in esame nessuna allegazione e prova è contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio in ordine alla lucida agonia del de cuius e alla percezione della fine, come peraltro accertato dal giudice di primo grado. La difesa degli eredi di richiama le tabelle milanesi – le quali in realtà stabiliscono, in conformità CP_2
ai principi elaborati dalla giurisprudenza, che tale danno non è in re ipsa, ma richiede la comprovata percezione della fine imminente – e ritengono che tale prova potesse desumersi dalle cartelle cliniche. Tale tesi è infondata. Le cartelle cliniche elencano i ricoveri e gli interventi eseguiti ma nulla provano in ordine alla lucida agonia, si ripete neanche allegata nel ricorso introduttivo del giudizio.
Il motivo relativo al riconoscimento del c.d. danno terminale per i primi cento giorni di invalidità deve essere rigettato.
4.4.1.Il motivo di appello, proposto dalla difesa degli eredi di relativo, CP_2
alla personalizzazione del danno da invalidità temporanea è invece fondato e va esaminato unitamente alla censura della difesa della società in ordine all'ulteriore liquidazione del danno morale.
In ordine alla quantificazione del danno da invalidità temporanea le tabelle del
Tribunale di Milano del 2024, che il collegio intende applicare in quanto esprimono valori attuali alla data della liquidazione, che viene qui riformulata a seguito delle censure delle parti, prevedono una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale da inabilità temporanea, che comprende la componente del “danno biologico”
(danno dinamico-relazionale) e del “danno morale temporaneo” (danno da sofferenza soggettiva interiore).
La notevole durata del periodo di invalidità sia parziale che totale e il complesso percorso di ospedalizzazione del giustificano la personalizzazione CP_2
della valutazione essendo connaturata alla notevole durata una maggiore penosità della inabilità. Per tale ragione, considerato il punto base pari a € 115,00 e aumentato lo stesso in considerazione del lungo periodo di malattia, dell'ospedalizzazione e degli interventi subiti, il valore del punto per invalidità temporanea deve quantificarsi in € 140,00. Il danno da inabilità assoluta deve calcolarsi nell'intero in € 72940,00 (140,00 x 521). Il danno inabilità parziale al 50% deve calcolarsi nell'intero in € 46900,00 (140 x 670 : 2). Tali importi complessivamente pari a 119.840,00 devono essere ridotti in considerazione del concorso di responsabilità nella misura del 50% nella causazione dell'evento. Il danno (biologico e morale) complessivo conseguente all'invalidità temporanea, assoluta e parziale, ammonta a € 59.920,00. La società deve essere Parte_1
condannata a pagare in favore degli eredi di , in proporzione della Persona_1
rispettiva quota ereditaria la somma di € 59.920,00. Sono altresì dovuti gli interessi compensativi su tale somma devalutata alla data del decesso e via via rivalutata fino soddisfo. Va, di contro, escluso l'ulteriore danno morale riconosciuto con la sentenza definitiva che costituisce duplicazione di una voce di danno non autonomamente liquidabile.
La censura di relativa al cumulo di interessi e rivalutazione non è Pt_1
fondata in quanto gli interessi devono calcolarsi sulla somma devalutata alla data del decesso e via via rivalutata fino al soddisfo.
4.5.Accertata la derivazione del decesso nella misura del 50% dall'esposizione al benzene durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, occorre esaminare le domande di risarcimento del danno iure proprio proposte dagli eredi aventi a oggetto la perdita del rapporto parentale.
Le tabelle del tribunale di Milano del 2024, vigenti alla data della liquidazione indicano il valore del danno da perdita del rapporto parentale del figlio e del coniuge in misura variabile in relazione all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza o meno tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Nel caso in esame nessuna allegazione concreta è contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio in relazione al rapporto tra il de cuius e i familiari, neanche in relazione alla convivenza, che tuttavia – ritiene il collegio -può presumersi per il coniuge ma non per i figli, già adulti alla data della morte del padre. L'allegazione contenuta soltanto nell'atto di appello relativa alla donazione del midollo da parte di un figlio oltre che tardiva è irrilevante al fine di determinare il danno da perdita del rapporto parentale. Nessuna allegazione specifica è contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio nel quale gli eredi si limitano a chiedere € 300.000,00 ciascuno per la perdita del rapporto parentale.
Le tabelle di Milano fissano il valore del punto per perdita del rapporto parentale in € 3911,00 e i criteri per adeguare il risarcimento in base all'età della vittima e dei superstiti, alla convivenza e al numero di familiari superstiti.
alla data del decesso aveva 66 anni (punti 16), alla moglie Persona_1
spettano poi 18 punti per l'età (59 anni), 16 per la Controparte_1
convivenza, 9 per la sopravvivenza dei tre figli e dunque 59 punti che determinano un danno da perdita del rapporto parentale pari a € 230.749,00.
Ai figli spettano oltre ai 16 punti per l'età della vittima primaria, 22 punti per la loro età, 9 per la sopravvivenza di altri tre componenti della famiglia e, dunque,
47 punti. Il danno da perdita del rapporto parentale va determinato in € 183.817,00 per ciascun figlio.
Il risarcimento deve essere limitato al 50%, tenuto conto della responsabilità di nella causazione dell'evento (Cassazione civile, sez. III, 12/06/2024, n. CP_2
16413).
La società deve essere condannata a pagare in favore di Parte_1
la somma di €115.374,50 oltre interessi sulla somma Controparte_1
devalutata alla data del decesso del de cuius e annualmente rivalutata fino al soddisfo.
La deve essere condannata a pagare in favore di ciascun figlio Parte_1
la somma di € 91908,00 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del decesso del de cuius e annualmente rivalutata fino al soddisfo.
3.In definitiva, in parziale accoglimento degli appelli principale e incidentale alle sentenze impugnate, deve affermarsi che la patologia contratta da
[...] , che lo ha condotto alla morte, è stata determinata nella misura del 50% Per_1
dall'esposizione lavorativa al benzene e nella misura del 50% dall'abitudine al fumo di sigarette. La società va condannata a pagare in favore degli eredi Parte_1
ciascuno in proporzione alla quota ereditaria, a titolo di danno biologico- CP_2
morale da invalidità temporanea la complessiva somma di € 59.920,00 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del decesso e successivamente rivalutata anno per anno fino al soddisfo. La società va condannata a pagare in favore Parte_1
di a titolo di danno da perdita del rapporto parentale la Controparte_1
somma di € 115.374,50 e a favore di ciascuno dei figli la somma di € 91908,00 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del decesso e successivamente rivalutata anno per anno fino al soddisfo.
Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo in relazione al valore dell'importo liquidato, vanno poste a carico di e Parte_1
vanno distratte in favore dei difensori che hanno reso la prescritta dichiarazione. Le spese di CTU di entrambi i gradi, come separatamente liquidate, vanno poste a carico di Parte_1
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento degli appelli proposti, condanna a pagare in favore degli eredi di Parte_1 Persona_1
in epigrafe indicati, in proporzione alla rispettiva quota ereditaria la somma di €
59.920,00 oltre interessi su tale somma devalutata alla data del decesso del de cuius e annualmente rivalutata fino soddisfo, condanna a pagare in favore di la Parte_1 Controparte_1
somma di €115.374,50 oltre interessi su tale somma devalutata alla data del decesso del de cuius e annualmente rivalutata fino soddisfo, condanna a pagare in favore di ciascun figlio di Parte_1 [...]
la somma di € 91908,00 oltre interessi su tale somma devalutata alla data Per_1
del decesso del de cuius e annualmente rivalutata fino soddisfo, condanna a pagare in favore degli eredi di Parte_1 Persona_1
le spese processuali di entrambi i gradi che liquida in € 18.000,00 per il primo grado e in € 20.000,00 per il presente grado, disponendo la distrazione in favore dei difensori, pone le spese di CTU di entrambi i gradi a carico di Controparte_9
Così deciso in Catania nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del
23.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
20 sigarette al giorno dai 20 ai 45 anni, documento il cui contenuto viene espressamente richiamato nella relazione (vedi pagina 19 della relazione). Hanno,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 847/2021 e 1093/2022 R.G., promossi da
( ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Longo,
Appellante e appellata incidentale contro
( ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
,
[...] C.F._2 CP_3
( ) e ( ), in C.F._3 CP_4 C.F._4
proprio e nella loro qualità di eredi del de cuius , Persona_1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Salvatore Runza e Valentina Di Tommaso,
Appellati e appellanti incidentali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 492/2021 del 25.3.2021, il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa accoglieva parzialmente il ricorso proposto dagli odierni appellati e appellanti incidentali, con il quale questi, in proprio e in qualità di eredi di , convenivano in giudizio affinché il giudice Persona_1 Parte_1 adito, previo accertamento della derivazione causale della malattia (leucemia mieloide acuta) patita dal de cuius e del conseguente decesso dall'esposizione a sostanze nocive a causa dell'attività lavorativa, condannasse la società datrice di lavoro al pagamento del risarcimento, iure hereditatis e iure proprio, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Il tribunale precisava che, sebbene parte ricorrente avesse dedotto di agire per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. – in considerazione del regime probatorio più favorevole al lavoratore, connesso all'inadempimento contrattuale – le domande spiegate in ricorso avevano natura differente ed erano, quindi, soggette a discipline differenziate anche sotto il profilo probatorio.
Quanto alle domande di risarcimento iure proprio del danno materiale per spese funerarie e del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, in quanto proposte da soggetti estranei al rapporto di lavoro, costituendo, invero, il rapporto lavorativo la mera occasione della responsabilità oggetto dell'accertamento, affermava che le stesse erano soggette alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c., configurandosi quali fattispecie di responsabilità extracontrattuale. Sul presupposto che fosse onere dei ricorrenti, in tali casi, fornire “la prova certa e concreta del danno, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte”, il giudice rigettavatalidomande, mancando nel caso di specie prova certa (o altamente probabile) dell'esposizione rilevante al benzene e, di conseguenza, del nesso eziologico.
Qualificava le ulteriori domande spiegate iure hereditatis (danno biologico da
IP, ITA, ITP, morale terminale, materiale per spese mediche) come fattispecie di responsabilità contrattuale, soggette al relativo regime probatorio, per cui il creditore deve fornire prova della fonte negoziale o legale del diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte su cui, di contro, grava l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi. Osservava che dall'istruttoria orale, oltre che dalle prove documentali, emergeva l'esistenza del rapporto di lavoro, il danno subito e la presenza nell'ambiente di lavoro del benzene e che la CTU, disposta nel corso del giudizio, aveva affermato la sussistenza di un nesso eziologico tra l'esposizione al benzene e l'insorgenza della patologia che aveva portato alla morte del in data CP_2
29.4.2012, per “leucemia mieloide acuta da benzene contratta per esposizione professionale”.
Pertanto, in assenza di prove che dimostrassero che il datore di lavoro avesse adottato tutte le cautele necessarie a impedire l'esposizione del de cuius al benzene, ed essendo incerto (visti gli esiti delle prove testimoniali) che al lavoratore fosse stata garantita una adeguata e completa dotazione dei dispositivi di sicurezza e protezione, e non essendo neanche sufficientemente provato che vi fosse da parte datoriale il controllo dell'osservanza dei doveri di sicurezza, il giudice reputava fondata l'azione risarcitoria “iure hereditatis”. Rilevava, inoltre, che le tabelle inseriscono la leucemia -prevalentemente mielocitica - tra le malattie la cui CP_5
origine lavorativa è di elevata probabilità, indicando il benzene quale fattore scatenante la tecnopatia e che i testi escussi avevano confermato la presenza di benzene all'interno dell'impianto petrolchimico, circostanza riconosciuta dalla società resistente.
Sulla scorta della CTU dava atto che il decesso era avvenuto per leucemia mieloide acuta da benzene contratta per esposizione professionale escludendo il ruolo di concausa efficiente al fumo di sigarette al quale il era aduso. In CP_2
conformità alla consulenza tecnica dichiarava che la patologia aveva causato una inabilità temporanea così determinata: 521 giorni di ITA (100%) per ricoveri e accessi in ospedale per DH, nonché 670 giorni di ITP al 50%.
Ritenuto che per la liquidazione del danno alla salute, di natura non patrimoniale, si potesse provvedere in via equitativa, condannava la società al pagamento di € 102.720,00, tenuto anche conto dei criteri di cui alle tabelle di
Milano. In particolare, liquidava il danno non patrimoniale da incapacità temporanea come segue: € 62.520,00 per invalidità temporanea assoluta al 100% di giorni 521
(521 gg. x 120,00 €); € 40.200,00 per invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 670 (670 gg. x 60,00 €) e dunque complessivamente la somma di €
102.720,00 oltre interessi legali a decorrere dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo
o, in mancanza, al passaggio in giudicato del presente provvedimento, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata, però, al momento del fatto (da ritenersi marzo
2007, per quanto si rinviene nella consulenza) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
Rimetteva la causa sul ruolo, riservandosi di approfondire le ulteriori pretese risarcitorie vantate iure hereditatis.
Avverso la sentenza non definitiva proponeva appello la società soccombente, con ricorso depositato il 14.7.2021. Si costituivano in giudizio gli appellati in data
17.1.2022, proponendo appello incidentale.
Con successiva sentenza definitiva n.788/2022 del 14.7.2022, il Tribunale, rigettava la domanda di risarcimento del danno terminale atteso che non ricorreva nel caso in esame la condizione di “lucidità agonica”.
Rilevava che le allegazioni contenute nelle note degli eredi successive CP_2
alla sentenza non definitiva contenevano domande nuove in quanto non contenute nell'atto introduttivo del giudizio. Riteneva che il danno terminale fosse in realtà già compreso nella liquidazione del danno da ITA per 521 giorni effettuata con la sentenza non definitiva.
Riteneva che in considerazione dei fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita del de cuius dovesse riconoscersi, iure hereditatis, l'ulteriore somma di
€ 80.000,00, oltre accessori a titolo di danno morale.
Con ricorso in appello del 22.11.2022, impugnava altresì la Parte_1
sentenza definitiva n. 788/2022.
Disposta la riunione del procedimento iscritto al n. 1093/2022 r.g. a quello di cui al n. 847/2021, con provvedimento del 21.2.2023, previo svolgimento di attività istruttoria (prova per testi e consulenza tecnica di ufficio) in data 23 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Richiamati analiticamente i motivi degli appelli principale e incidentale da intendersi qui trascritti, in estrema sintesi con il primo motivo di gravame principale proposto dalla avverso la sentenza non definitiva, la società Parte_1
lamenta l'errata applicazione dei principi in materia di onere della prova, nonché la violazione degli artt. 1218, 2087 e 2697 c.c.
Rileva che la responsabilità di cui all'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva e che, alla luce della giurisprudenza formatasi in materia, colui che agisce ai fini dell'accertamento di tale responsabilità deve compiutamente ed incontrovertibilmente provare: l'esistenza del danno;
la nocività dell'ambiente di lavoro avuto riguardo alle mansioni espletate, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione al rischio dell'agente patogeno;
l'inadempimento datoriale in termini di mancata adozione delle misure di sicurezza specifiche o generiche;
il nesso causale tra prestazione lavorativa, nocività dell'ambiente e patologia contratta.
Sostiene, quindi, che il primo giudice – ponendo a fondamento della propria decisione un principio giurisprudenziale inconferente rispetto al caso di specie, in quanto applicabile nei diversi giudizi per il riconoscimento della malattia professionale – avrebbe erroneamente ritenuto provata la “nocività dell'ambiente di lavoro” non già in presenza di una ragionevole certezza, bensì in forza di una mera e infondata presunzione, ossia esclusivamente perché “il benzene era presente nel sito industriale presso cui operava il . CP_2
Avrebbe, altresì, errato il giudice nel ritenere sussistente il nesso di causalità, in mancanza di alcuna prova dello stesso, neanche in termini di rilevante grado di probabilità. Deduce che, anche alla luce dell'istruttoria espletata, non risultava dimostrato che le mansioni svolte da o le condizioni di lavoro comportassero CP_2 un contatto diretto o indiretto con sostanze nocive in generale e con il benzene in particolare.
Conclude rilevando che il giudice – nel limitarsi a condividere le risultanze della CTU – avrebbe omesso di valutare la presenza di un diverso fattore causale alternativo extralavorativo nell'insorgenza della patologia tumorale contratta da ossia il fumo di sigaretta protratto per 25 anni con una media di 20 sigarette CP_2
al giorno.
1.2Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'errata valutazione delle prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado.
Ribadisce preliminarmente l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi e poiché contraddittorie e compiacenti. Testimone_1 Testimone_2
Contesta l'omesso esame delle dichiarazioni dei testi addotti dall'azienda, di contro attendibili, in quanto univoche e concordanti, oltre che idonee a fornire prova di quanto sostenuto dall'azienda in merito alle mansioni espletate dal de cuius e alla presenza del benzene soltanto in specifici e limitati ambienti lavorativi, caratterizzati, peraltro, dall'adozione di stringenti misure di sicurezza.
1.3-4 Con il terzo e quarto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la società non avesse assolto all'onere di provare il rispetto degli obblighi di sicurezza.
Assume che la prova testimoniale aveva confermato l'esistenza di particolari procedure aziendali che imponevano la necessaria e preventiva compilazione dei c.d. permessi di lavoro, semplici o complessi, a seconda dell'unità presso la quale era richiesto l'intervento del personale e, dunque, delle sostanze nocive presenti nel relativo ambiente. Aggiunge che i testi escussi avevano altresì confermato che tutti i dipendenti (compreso erano dotati dei necessari dispositivi di protezione CP_2
individuale, quali guanti, elmetti, mascherina, tuta e scarpe e venivano regolarmente sottoposti a visite mediche periodiche. Rileva ancora che risultava provato dall'istruttoria orale che gli impianti dove veniva trattato il benzene erano tutti dotati di rilevatori ambientali che segnalavano l'eventuale esposizione oltre la soglia consentita.
Evidenzia che dalla copiosa documentazione prodotta (scheda riassuntiva dei corsi formativi, stralcio del file gestione imprese terze del 1993, copia del mansionario relativo allo strumentista) il giudice avrebbe potuto sciogliere eventuali dubbi in ordine alle contraddizioni della prova orale, sia in ordine all'esclusione all'esposizione al benzene del che in ordine alle misure adottate e idonee ad CP_2
evitare l'evento lesivo.
1.5. Con il quinto motivo, l'appellante lamenta l'omessa dichiarazione di nullità assoluta della consulenza tecnica d'ufficio esperita e l'omessa rinnovazione delle indagini peritali, con sostituzione del consulente, ai sensi dell'art. 196 del codice di rito.
In particolare, contesta l'elaborato peritale asserendo la mancanza di imparzialità e terzietà del CTU, ritenendo provato che questi fosse “determinato a confermare la propria convinzione personale circa l'insalubrità e i danni arrecati all'ambiente e alla popolazione da parte degli impianti IC (dal medesimo appellati “imprenditori della morte” e “iene ”) insistenti nel territorio CP_6
siracusano (dal medesimo definito “triangolo della morte”).
Ribadisce quindi la sussistenza delle “gravi ragioni” che avrebbero dovuto comportare la rinnovazione delle indagini peritali ai sensi dell'art. 196 c.p.c.: macroscopici errori e omissioni compiuti nell'espletamento dell'incarico peritale e la grave inimicizia sussistente tra l'esperto nominato e la società con conseguente difetto di terzietà ed imparzialità.
1.6. Con il sesto motivo di appello contesta la quantificazione degli importi liquidati.
Afferma che il giudice avrebbe soltanto apparentemente adottato le tabelle di
Milano, procedendo alla personalizzazione del danno rispetto al punto base ivi indicato senza, tuttavia, fornire alcuna ragione e/o motivazione del procedimento per cui aveva ritenuto di doversi discostare dal valore medio. Precisa, poi, che avendo il primo giudice applicato le tabelle aggiornate al mese di marzo 2021, non poteva riconoscere sulle somme così liquidate interessi e rivalutazione. Lamenta l'omessa valutazione, ai fini della quantificazione del danno, del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., in considerazione dell'efficienza concausale del fumo di sigaretta nell'insorgenza della patologia contratta.
1.7. Con il settimo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'omessa pronuncia in ordine alle formulate eccezioni preliminari, in violazione dell'art. 112
c.p.c.
Afferma che, atteso che il aveva lavorato dal 19.2.1973 al 14.4.1982 CP_2
alle dipendenze della il primo giudice avrebbe dovuto Controparte_7
dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società odierna appellante e l'assenza di responsabilità della stessa con riferimento a tale arco temporale.
Infine, assume che, in ogni caso, il giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'azione ai sensi dell'art. 2113 c.c., avendo le parti stipulato il
14.12.2004 “accordo per l'incentivazione all'esodo”, con il quale il CP_2
rinunciava a promuovere azioni in danno della . Parte_1
2.1. L'appellante incidentale con il primo motivo lamenta il mancato riconoscimento del danno terminale e l'erronea liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea patita dal de cuius.
Sostiene che il mancato riconoscimento del risarcimento del danno terminale sia stato frutto di errata valutazione della documentazione in atti, dalla quale invero emergeva chiaramente la componente della “lucidità agonica” necessaria per ristorare tale categoria di danno.
Afferma che, in ogni caso, il danno biologico da invalidità temporanea andava liquidato nella misura massima, in ragione delle conseguenze lesive che il ha CP_2
dovuto subire per effetto della patologia contratta, che togliendogli ogni prospettiva di vita normale, lo aveva costretto a continui ricoveri ospedalieri e pesanti cure farmacologiche. 2.2-3-4- Con il secondo, il terzo e il quarto motivo di gravame incidentale, censura la sentenza non definitiva per non aver accolto le domande avanzate iure proprio, errando nella valutazione delle prove. I testi escussi, infatti, avevano confermato: la presenza di benzene nello stabilimento, l'attività svolta dal CP_2
presso lo stabilimento, la mancanza di dispositivi di protezione idonei a evitare l'evento lesivo.
Doveva quindi ritenersi provato il nesso di causalità.
3.1 Con il primo motivo di appello principale avverso la sentenza definitiva, lamenta il vizio di ultrapetizione. Parte_1
Sostiene che, in spregio a quanto previsto dall'art. 112 c.p.c., il giudice si sarebbe pronunciato su una voce di danno, il cd danno terminale, tardivamente richiesta dagli odierni appellati.
3.2. Con il secondo motivo, censura la decisione per aver ritenuto sussistente il cd danno terminale, mancando prova della necessaria “lucidità agonica”.
Afferma altresì che tale tipologia di danno, secondo la giurisprudenza di legittimità, sarebbe risarcibile esclusivamente nei casi in cui, per effetto del breve lasso di tempo intercorso tra la lesione ed il decesso, non può riconoscersi il diritto al ristoro del danno biologico.
3.3. Con il terzo motivo, l'appellante principale si duole dell'errata valutazione circa la sussistenza del danno morale.
Assume che gli odierni appellati non avrebbero provato né la sussistenza né tantomeno l'entità di tale danno, essendosi piuttosto limitati ad esporre la disciplina applicabile, senza allegare alcun elemento valido in merito al patema d'animo e al perturbamento di vita che avrebbe patito il de cuius.
3.4. Con il quarto motivo di gravame, contesta la quantificazione del danno operata nella sentenza definitiva.
Rileva che, pur avendo dichiarato di adottare le tabelle di Milano, il giudice discostandosi dai criteri ivi indicati, avrebbe immotivatamente riconosciuto un importo pari al doppio rispetto a quello previsto dalle citate tabelle e proceduto “illogicamente” ad aumentare la cifra sino ad € 80.000,00. In contrasto con i principi giurisprudenziali, avrebbe poi ritenuto dovuti interessi e rivalutazione e omesso di considerare l'incidenza del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
3.5.Gli appellati hanno riproposto con appello incidentale avverso la sentenza definitiva, i motivi di gravame già proposti avverso la sentenza non definitiva per l'ipotesi - superata - della mancata riunione dei fascicoli.
4.Si esamina prioritariamente l'eccezione di inammissibilità delle domande degli eredi di per intervenuta rinuncia a ulteriori pretese a norma dell'art. CP_2
2113 c.c., stante l'effetto assorbente che l'accoglimento della stessa avrebbe rispetto agli altri motivi.
L'eccezione è infondata. Si riporta il condiviso orientamento della Suprema
Corte in ordine al valore delle rinunce del lavoratore “In tema di quietanze a saldo o liberatorie sottoscritte dal lavoratore al termine del rapporto, ove la dichiarazione di rinuncia a maggiori somme sia riferita, in termini generici, a titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, essa può assumere valore di rinuncia alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre circostanze desumibili "aliunde", che essa è stata rilasciata con la consapevolezza della esistenza di diritti determinati o obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha escluso che la quietanza a saldo sottoscritta a suo tempo dal dipendente, che successivamente aveva lamentato una malattia professionale, fosse idonea di per sé a salvaguardare il datore dal risarcimento del danno biologico, e ciò anche se il lavoratore all'epoca della firma della liberatoria aveva già chiesto all' una rendita vitalizia per la patologia lamentata). (Cassazione civile, sez. CP_5
lav., 14/12/2009, n. 26165).
4.1.Occorre, poi, richiamare i principi in tema di responsabilità e danno ex art. 2087 c.c. alla stregua dei quali valutare i motivi di appello avverso la sentenza non definitiva. Sul punto il collegio richiama la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva: incombe a chi agisce per il risarcimento del danno a norma dell'art. 2087
c.c. l'onere di provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altro, e solo se viene fornita la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente e il danno conseguente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. L'art. 2087 c.c. riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici (L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subìto, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra
l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. Cassazione civile, sez. lav., 29/10/2020, n. 23921;Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n.1509 e ivi richiamate Cass. n. 18132 del 2020; Cass.
n. 20366 del 2019; Cass. n. 24742 del 2018).
In ordine al nesso di causalità tra nocività dell'ambiente lavorativo e danno si richiama la sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. lav. 26/1/2023 n. 2393 secondo cui “in tema di responsabilità civile il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p. per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi, civile e penale: nell'accertamento del nesso causale in materia civile vige, infatti, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (fra le altre, Cass. n. 15453/2011, Cass. n. 16123/2010, Cass.
Sez. Un. 576/2008); in presenza di più cause possibili ed alternative il giudice deve quindi stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento
(Cass. n. 19033/2021).
Sulla scorta di tali principi occorre accertare innanzitutto se sussista la prova della nocività dell'ambiente ove ha lavorato e possa ritenersi provato secondo CP_2
il criterio del "più probabile che non" il nesso di causalità tra le condizioni di lavoro e la patologia che ha portato al decesso del lavoratore.
4.2.A tal riguardo deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di difetto di legittimazione formulata dalla difesa di in relazione al periodo Parte_1
anteriore al 15.4.1982 data in cui è stato assunto dalla Chimica Augusta CP_2
s.p.a., oggi L'eccezione è fondata, la società non Parte_1 Parte_1
può rispondere di danni derivanti dall'attività lavorativa prestata in favore di imprese diverse.
4.3.Pacifica l'esistenza del benzene in alcuni reparti della in Parte_1
ordine alla prova delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, ritiene il collegio, anche a seguito dell'ulteriore istruttoria svolta in questo grado di giudizio, che il contrasto tra le deposizioni dei testi sia in parte insuperabile in ordine alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e in ordine all'utilizzo dei dispositivi di protezione. Non vi sono elementi per ritenere maggiormente attendibili i testi di una parte o dell'altra in quanto tutti i testi sono o sono stati lavoratori della società e tuttavia, pur non potendosi ritenere falsi (e certamente non in Parte_1
base all'importo della retribuzione percepita – evidentemente commisurata alle mansioni svolte - come stranamente pretenderebbe la difesa degli eredi , CP_2
occorre rilevare che le deposizioni vengono rese a notevole distanza dai fatti, che alcuni testi hanno lavorato fianco a fianco con il svolgendo le medesime CP_2
mansioni, altri testi con funzioni di quadro o funzioni direttive possono non avere avuto diretta e puntuale cognizione delle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa del non controllando momento per momento se CP_2
effettivamente venivano osservate le norme di protezione predisposte dal datore di lavoro.
Qualora vi sia contrasto insuperabile tra le deposizioni, la circostanza allegata dagli eredi di a fondamento della pretesa risarcitoria deve ritenersi non CP_2
provata. Allo stesso modo, qualora in ordine all'utilizzo degli strumenti di protezione vi sia contrasto non superabile tra le deposizioni dei testi, la circostanza dell'uso dello strumento di protezione deve ritenersi non provata.
Dall'istruttoria svolta non può dirsi accertato che operasse CP_2
ordinariamente come strumentista di campo e che provvedesse ordinariamente a riparare o a smontare gli strumenti ove vi era benzene direttamente nel reparto.
Tuttavia, deve ritenersi accertato che quando procedeva - di solito in officina CP_2
ma occasionalmente anche in reparto e poi quale coordinatore delle ditte esterne- anche alla manutenzione di strumenti che erano stati a contatto con il benzene (di certo non tutti gli strumenti su cui lavorava) era comunque esposto a CP_2
inalazione della sostanza rimasta nello strumento, oltre che in parte a contatto con la stessa.
L'assunto della difesa del datore di lavoro secondo cui si occupava CP_2
esclusivamente di strumenti telefonici e citofoni, oltre che smentita dalla prevalenza dei testi appare non congrua con la successiva assegnazione a del compito di CP_2
coordinare le ditte esterne cui era affidata la manutenzione e con la “descrizione della posizione” di quale “specialista strumenti manutenzione – responsabile CP_2
esecuzione lavori elettrici/strumenti” (all. 13 compiti non limitati ai telefoni e Pt_1
ai citofoni, ma relativi a “strumenti e valvole di regolazione e controllo quadri strumenti, posa cavi, ecc…”. Il teste ha dichiarato che sia lui che erano strumentisti, non Tes_2 CP_2
soltanto elettronici (“nel presente grado di giudizio ha dichiarato Io ero strumentista, pneumatico, elettropneumatico ed elettronico. Bisogna verificare la taratura. Questi misuratori P misurano diverse sostanze in alcune il benzene, in altre acqua, in CP_8
altri acido fluoridrico in altri vapore, metano e altre sostanze. Questi strumenti sono allocati nelle linee dell'impianto dove passano le sostanze di cui ho detto prima.
Oltre la manutenzione periodica, si procedeva a interventi quando non funzionavano. Venivamo chiamati dal capo reparto che segnalava il guasto. Per andare nel reparto era necessario il permesso di lavoro, nel quale era indicato il reparto e lo strumento da riparare. Avevamo la tuta l'elmetto le scarpe di emergenza e dei guanti. Non avevamo mascherina. I guanti li usavamo fino a quando era possibile perché quando si impregnavano (erano molto assorbenti) non era possibile lavorare con i guanti. A seconda del tipo di guasto e dell'allocazione dello strumento andavamo in due o anche un solo strumentista. Nell'impianto
l'operatore non poteva toccare lo strumento. Provvedevamo noi strumentisti, se era possibile nel reparto altrimenti lo smontavamo. L'operatore se c'era del benzene provvedeva a lavare il punto dove era caduto il benzene. Noi prendevamo lo strumento e lo portavamo nell'officina dove c'era una griglia dove appoggiare lo strumento e con l'acqua corrente lo strumento veniva lavato anche per 24 ore.
Quando nello strumento c'era acido fluoridrico noi asportavamo lo strumento, eravamo dotati di tuta e di guanti impermeabili, lo smontavamo e lo portavamo nella “change House” e gli operai provvedevano a metterli nelle vasche per neutralizzare l'acido e quando erano pronti ci chiamavano. Noi portavamo gli strumenti dopo nell'officina e li mettevamo sulle griglie sottoposte ad acqua corrente”). In primo grado il teste ha reso dichiarazioni analoghe e ha altresì dichiarato che lui e si occupavano di frequente della manutenzione dei CP_2
rilevatori di benzene.
Anche i testi assunti in primo grado hanno confermato che non si CP_2
limitava a riparare le schede in un laboratorio separato dal reparto. Il teste ha riferito che era esclusivamente strumentista Tes_3 CP_2
elettronico e, tuttavia, per un certo tempo (dal 1988 fino al 1992) era Tes_3
strumentista di campo, non lavorava sempre insieme a e dunque è ben CP_2
possibile che non conosca alcune attività dallo stesso svolte. ha dichiarato Tes_3
che gli strumenti venivano bonificati prima di essere affidati a per la CP_2
riparazione ma ha riferito che si recava anche in impianto per eseguire la CP_2
riparazione. Ha riferito che quando è stato smantellato il laboratorio elettronico capitava che venisse chiamato per recarsi nell'impianto e verificare il tipo di CP_2
problema che lo strumento presentava per dare le giuste indicazioni alle ditte esterne che, a partire dal 1999, si occupavano della manutenzione.
Il teste ha riferito che quando era in turno si occupava di Tes_1 CP_2
intervenire sugli strumenti anche nell'impianto. Anche il teste , che ha Tes_4
iniziato a lavorare nel 1987, ha confermato che andava a fare manutenzione CP_2
all'interno dell'impianto.
teste della società, ha dichiarato “io non ho mai visto o altri Tes_5 CP_2
manutentori smontare e prendere gli strumenti e se li avessi visti sarei intervenuto perché trattasi di attività pericolosa”. E' ben possibile, tuttavia, che prima Tes_5
quadro e poi dirigente, per il ruolo svolto non lavorasse fianco a fianco con il CP_2
e non avesse una cognizione puntuale delle attività dallo stesso svolte.
In ordine alle modalità di svolgimento della prestazione, all'esito della valutazione complessiva delle prove testimoniali, ritiene il collegio che possa ritenersi provato che operava come strumentista non limitatamente agli CP_2
apparecchi telefonici e ai citofoni per la riparazione delle schede ma anche in relazione ad altra strumentazione che era stata a contatto con il benzene presente nello stabilimento. di solito operava sullo strumento da riparare nel CP_2
laboratorio ma anche, a seconda di dove fosse allocato lo strumento o del tipo di guasto, in reparto. Nel 1999 le funzioni di manutenzione sono state affidate a ditte esterne e ha operato come coordinatore. CP_2 E' stato confermato dai testi che per l'ingresso nell'impianto era necessario il permesso di lavoro ma ciò non esclude che il manutentore inalasse la sostanza nociva.
In ordine all'uso di strumenti di protezione è emerso che il datore di lavoro aveva fornito tute, scarpe, guanti. Alcuni testi riferiscono anche di mascherine ma non risulta che queste venissero normalmente utilizzate. Anche i guanti non sempre venivano utilizzati perché molto porosi e dunque dopo poco si impregnavano della sostanza con cui venivano a contatto. E' onere del datore di lavoro non soltanto provare lo svolgimento di corsi di formazione sulla sicurezza e la dotazione di strumenti di protezione ma anche di aver vigilato sull'utilizzo effettivo di tali mezzi.
Non può dirsi raggiunta tale prova.
Il collegio ha nominato due consulenti tecnici al fine di accertare, tenendo conto del criterio di causalità del “più probabile che non”, se il decesso di
[...]
possa considerarsi causalmente collegato all'attività lavorativa svolta alle Per_1
dipendenze della tenuto conto che: Parte_1
- , presso il sito industriale della società Persona_1 Parte_1
nel periodo di lavoro dal 15.4.1982 al 29.12.2004, ha svolto le mansioni di manutentore (anche) di strumenti che erano stati a contatto con il benzene e ha prestato la sua attività sia nel laboratorio -officina, ove gli strumenti venivano portati da operatori di impianto, ma anche nei reparti,
- che durante le revisioni periodiche l'attività di manutenzione veniva svolta con l'ausilio di ditte esterne,
- che a partire dal 1999 l'attività di manutenzione è stata affidata a ditte esterne e ha continuato a svolgere tale attività con il compito di coordinare i CP_2
manutentori esterni,
-che eseguiva gli interventi manutentivi con uso limitato di guanti e CP_2
senza l'uso di mascherina.
Il collegio ha, altresì, chiesto ai consulenti di accertare se e in quale misura nell'insorgenza della patologia contratta che ha condotto al decesso abbia avuto un ruolo concausale il fumo di sigaretta, cui era dedito come emerge dagli atti, CP_2
indicando in caso di esito positivo, in quale percentuale il tabagismo abbia contribuito a determinare l'esito infausto.
I consulenti, con valutazioni che il collegio condivide, con relazione da intendersi qui integralmente richiamata, hanno accertato che l'attività lavorativa ha costituito concausa, unitamente all'abitudine al fumo di sigarette, della patologia sofferta da causata, con efficacia pari al 50% anche dal fumo di sigarette: CP_2
“nel periodo che va dal 1973 al 1991, per una durata di circa 18 anni, si sono sovrapposte l'esposizione occupazionale a benzene e l'abitudine voluttuaria al fumo di sigaretta.
I fattori di rischio tabagismo + esposizione a benzene hanno agito con effetto sinergico costituendo concause equivalenti 50%...
… la definizione delle consuetudini tabagiche di un soggetto è sempre complessa da stabilire con precisione, essendo legata prevalentemente – se non esclusivamente – alla ricostruzione anamnestica resa dallo stesso e solo raramente potendosi fare riferimento a documentazione sanitaria probante, come ad esempio: relazioni sanitarie pregresse, cartelle cliniche di ricoveri ospedalieri, libretti sanitari personali e di rischio (che comunque non sempre riportano tale dato in modo preciso). Nel caso de quo esiste solo un sintetico riferimento al consumo di circa 20 sigarette al giorno dall'età di 20 fino all'età di circa 45 anni, senza ulteriori dettagli;
a tale riguardo si potrebbe obiettare, ad esempio, che il
“fumatore” inizia in epoca giovanile, talora adolescenziale (in genere ben prima dei 20 anni) e che non è chiaro il motivo della cessazione (insorgenza di patologia bronchitica o miocardica ? familiare o amico deceduto per patologia riconducibile al fumo ? altri analoghi eventi di forte impatto psico-emotivo ?) né se il CP_2
abbia, magari, continuato a fumare dopo tale data in percentuale ridotta.
Ciò nonostante, prendendo in considerazione il dato innanzi riferito, nel periodo che va dal 1973 al 1991, per una durata di circa 18 anni, si sono sovrapposte l'esposizione occupazionale a benzene e l'abitudine voluttuaria al fumo di sigaretta.
In risposta ai rilievi di parte relativi all'incidenza del fumo di sigarette i consulenti hanno ritenuto che: “alla luce delle attuali conoscenze scientifiche si considera la cancerogenesi chimica – attribuibile al caso in esame – come un processo multifattoriale e multistadio, che si sviluppa nell'arco di anni, anche alcuni decenni, con fasi alterne e con intervento di fattori differenti, in relazione a una (ancora ignota nella maggior parte dei casi) predisposizione di natura genetica;
risulta pertanto possibile solo stimare il momento di insorgenza della malattia neoplastica in relazione al cosiddetto 'tempo di latenza', caratteristico per ciascun tumore ma pur sempre con un notevole margine di incertezza…”
Anche a seguito delle note delle parti i consulenti hanno ribadito che l'esposizione lavorativa e il fumo di sigaretta hanno concorso nella misura del 50% alla causazione della malattia “si ribadisce che allo stato dei fatti, in assenza di dati certi e documenti probanti del dato personale o ambientale dell'esposizione a benzene del nello svolgimento della sua mansione specifica nell'ambito della CP_2
raffineria né, tanto meno, dell'esatta durata dell'abitudine al fumo e del numero di sigarette giornalmente fumate, non è possibile individuare una precisa quantificazione analitica per l'attribuzione percentuale del nesso di causa, potendosi solo considerare i due fattori enumerati – tabagismo ed esposizione professionale a benzene – concorrenti e ad azione sinergica e, in definitiva, quali concause equivalenti (50%) nell'insorgenza della leucemia”.
Il collegio condivide tale valutazione, immune da vizi logici e fondata su criteri corretti.
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa della società nelle note di trattazione scritta dell'udienza di discussione, i consulenti non hanno omesso di considerare il documento richiamato nel quale ha dichiarato di avere fumato CP_2 tuttavia, ritenuto che in base alla sintetica dichiarazione di contenuta nella CP_2
anamnesi della cartella medica non può accertarsi in modo preciso se lo stesso abbia iniziato a fumare prima dei venti anni o abbia continuato a fumare qualche sigaretta anche dopo. D'altra parte – osserva il collegio - non è plausibile che un soggetto inizi a fumare da un giorno all'altro venti sigarette e dunque è ragionevole ritenere che i dati della scheda anamnestica non siano precisi. I consulenti hanno ritenuto che le dichiarazioni rese nella scheda sanitaria sono generiche e hanno dato atto che se avessero avuto elementi ulteriori (in ordine al numero di sigarette fumate e all'effettivo periodo di utilizzo) avrebbero potuto ritenere il fumo fattore preponderante.
Alla stregua di quanto sopra deve ritenersi che la patologia da cui era affetto che ne ha determinato la morte, è stata causata in egual misura dall'attività CP_2
lavorativa e dal fumo di sigaretta.
Rimangono assorbite le censure relative alla nullità della consulenza tecnica svolta in primo grado sollevate da Parte_1
4.4. Accertato il nesso di causalità tra il decesso e l'attività lavorativa nella misura del 50 % occorre valutare le censure relative alla quantificazione del danno.
Il giudice di primo grado ha riconosciuto un danno biologico da invalidità temporanea assoluta per 521 giorni e invalidità temporanea parziale nella misura del
50% per 670 giorni e lo ha liquidato in € 102720,00. Non c'è contestazione sulla durata e sulla percentuale di invalidità ma sulla liquidazione del danno. Il giudice, con la sentenza definitiva, ha poi liquidato l'ulteriore somma di € 80.000,00 a titolo di danno morale, in considerazione della sofferenza patita da dal momento CP_2
della scoperta della malattia.
Il giudice ha applicato le tabelle di Milano del 2021, all'epoca vigenti, che indicavano quale valore base dell'invalidità temporanea il valore di € 99,00 per ciascun giorno di invalidità totale aumentabile fino al 50% e ha ritenuto di aumentare il valore a € 120,00 per ciascun giorno di invalidità totale e € 60,00 per ciascun giorno di invalidità al 50%. La società lamenta l'ingiustificato aumento del punto base e il riconoscimento degli interessi, che comporta duplicazione del danno.
Con l'appello alla sentenza definitiva ha censurato l'ulteriore liquidazione del danno morale.
Gli eredi di lamentano il mancato riconoscimento del danno terminale CP_2
consistente nella sofferenza patita dal danneggiato ove quest'ultimo lucidamente e coscientemente percepisca l'ineluttabilità della propria vita lamentando l'erroneità della sentenza per avere ha rigettato la domanda in difetto di prova della “lucida agonia” del de cuius. Comunque censurano la liquidazione del danno biologico temporaneo ritenendo che il giudice avrebbe dovuto liquidarlo tenendo conto della massima personalizzazione nell'importo di € 77.368,50 per 521 giorni di invalidità assoluta e in € 49.747,50 per 670 giorni di invalidità temporanea e, dunque nella complessiva somma di € 127.116,00.
I superiori motivi devono essere esaminati congiuntamente stante la stretta connessione.
In ordine al mancato riconoscimento del c.d. danno terminale da lucida agonia, si osserva che per condivisa giurisprudenza tale danno deve essere allegato e supportato da prova “il giudice di merito può far ricorso alla prova presuntiva ex art. 2729 c.c. per fondare il proprio convincimento in punto di prova della sofferenza delle lesioni, ma sulle sensazioni interiori, sugli stati d'animo, sulla consapevolezza di dover morire non può adottarsi legittimamente alcun ragionamento presuntivo in difetto di riscontro di documentazione medica e/o di testi che sentirono esternazioni di tale tipo. In altri termini, come di recente precisato (Cass. n. 5753/2024), "una volta ammessa la distinzione tra la sofferenza avente base organica (il c.d. "dolore nocicettivo") e la sofferenza non avente base organica (il c.d. "dolore psicosociale"), non vi è alcuna implicazione reciproca tra
l'una e l'altra; dunque è corretta la decisione di merito che, dinanzi ad un caso di sopravvivenza quodam tempore, incrementi il risarcimento del danno biologico temporaneo per tenere conto dell'intensità e della gravità delle lesioni, ma non ravvisi un pregiudizio non patrimoniale da "lucida agonia" (Cassazione civile sez. III
- 16/7/2024, n. 19506).
Nel caso in esame nessuna allegazione e prova è contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio in ordine alla lucida agonia del de cuius e alla percezione della fine, come peraltro accertato dal giudice di primo grado. La difesa degli eredi di richiama le tabelle milanesi – le quali in realtà stabiliscono, in conformità CP_2
ai principi elaborati dalla giurisprudenza, che tale danno non è in re ipsa, ma richiede la comprovata percezione della fine imminente – e ritengono che tale prova potesse desumersi dalle cartelle cliniche. Tale tesi è infondata. Le cartelle cliniche elencano i ricoveri e gli interventi eseguiti ma nulla provano in ordine alla lucida agonia, si ripete neanche allegata nel ricorso introduttivo del giudizio.
Il motivo relativo al riconoscimento del c.d. danno terminale per i primi cento giorni di invalidità deve essere rigettato.
4.4.1.Il motivo di appello, proposto dalla difesa degli eredi di relativo, CP_2
alla personalizzazione del danno da invalidità temporanea è invece fondato e va esaminato unitamente alla censura della difesa della società in ordine all'ulteriore liquidazione del danno morale.
In ordine alla quantificazione del danno da invalidità temporanea le tabelle del
Tribunale di Milano del 2024, che il collegio intende applicare in quanto esprimono valori attuali alla data della liquidazione, che viene qui riformulata a seguito delle censure delle parti, prevedono una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale da inabilità temporanea, che comprende la componente del “danno biologico”
(danno dinamico-relazionale) e del “danno morale temporaneo” (danno da sofferenza soggettiva interiore).
La notevole durata del periodo di invalidità sia parziale che totale e il complesso percorso di ospedalizzazione del giustificano la personalizzazione CP_2
della valutazione essendo connaturata alla notevole durata una maggiore penosità della inabilità. Per tale ragione, considerato il punto base pari a € 115,00 e aumentato lo stesso in considerazione del lungo periodo di malattia, dell'ospedalizzazione e degli interventi subiti, il valore del punto per invalidità temporanea deve quantificarsi in € 140,00. Il danno da inabilità assoluta deve calcolarsi nell'intero in € 72940,00 (140,00 x 521). Il danno inabilità parziale al 50% deve calcolarsi nell'intero in € 46900,00 (140 x 670 : 2). Tali importi complessivamente pari a 119.840,00 devono essere ridotti in considerazione del concorso di responsabilità nella misura del 50% nella causazione dell'evento. Il danno (biologico e morale) complessivo conseguente all'invalidità temporanea, assoluta e parziale, ammonta a € 59.920,00. La società deve essere Parte_1
condannata a pagare in favore degli eredi di , in proporzione della Persona_1
rispettiva quota ereditaria la somma di € 59.920,00. Sono altresì dovuti gli interessi compensativi su tale somma devalutata alla data del decesso e via via rivalutata fino soddisfo. Va, di contro, escluso l'ulteriore danno morale riconosciuto con la sentenza definitiva che costituisce duplicazione di una voce di danno non autonomamente liquidabile.
La censura di relativa al cumulo di interessi e rivalutazione non è Pt_1
fondata in quanto gli interessi devono calcolarsi sulla somma devalutata alla data del decesso e via via rivalutata fino al soddisfo.
4.5.Accertata la derivazione del decesso nella misura del 50% dall'esposizione al benzene durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, occorre esaminare le domande di risarcimento del danno iure proprio proposte dagli eredi aventi a oggetto la perdita del rapporto parentale.
Le tabelle del tribunale di Milano del 2024, vigenti alla data della liquidazione indicano il valore del danno da perdita del rapporto parentale del figlio e del coniuge in misura variabile in relazione all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza o meno tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Nel caso in esame nessuna allegazione concreta è contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio in relazione al rapporto tra il de cuius e i familiari, neanche in relazione alla convivenza, che tuttavia – ritiene il collegio -può presumersi per il coniuge ma non per i figli, già adulti alla data della morte del padre. L'allegazione contenuta soltanto nell'atto di appello relativa alla donazione del midollo da parte di un figlio oltre che tardiva è irrilevante al fine di determinare il danno da perdita del rapporto parentale. Nessuna allegazione specifica è contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio nel quale gli eredi si limitano a chiedere € 300.000,00 ciascuno per la perdita del rapporto parentale.
Le tabelle di Milano fissano il valore del punto per perdita del rapporto parentale in € 3911,00 e i criteri per adeguare il risarcimento in base all'età della vittima e dei superstiti, alla convivenza e al numero di familiari superstiti.
alla data del decesso aveva 66 anni (punti 16), alla moglie Persona_1
spettano poi 18 punti per l'età (59 anni), 16 per la Controparte_1
convivenza, 9 per la sopravvivenza dei tre figli e dunque 59 punti che determinano un danno da perdita del rapporto parentale pari a € 230.749,00.
Ai figli spettano oltre ai 16 punti per l'età della vittima primaria, 22 punti per la loro età, 9 per la sopravvivenza di altri tre componenti della famiglia e, dunque,
47 punti. Il danno da perdita del rapporto parentale va determinato in € 183.817,00 per ciascun figlio.
Il risarcimento deve essere limitato al 50%, tenuto conto della responsabilità di nella causazione dell'evento (Cassazione civile, sez. III, 12/06/2024, n. CP_2
16413).
La società deve essere condannata a pagare in favore di Parte_1
la somma di €115.374,50 oltre interessi sulla somma Controparte_1
devalutata alla data del decesso del de cuius e annualmente rivalutata fino al soddisfo.
La deve essere condannata a pagare in favore di ciascun figlio Parte_1
la somma di € 91908,00 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del decesso del de cuius e annualmente rivalutata fino al soddisfo.
3.In definitiva, in parziale accoglimento degli appelli principale e incidentale alle sentenze impugnate, deve affermarsi che la patologia contratta da
[...] , che lo ha condotto alla morte, è stata determinata nella misura del 50% Per_1
dall'esposizione lavorativa al benzene e nella misura del 50% dall'abitudine al fumo di sigarette. La società va condannata a pagare in favore degli eredi Parte_1
ciascuno in proporzione alla quota ereditaria, a titolo di danno biologico- CP_2
morale da invalidità temporanea la complessiva somma di € 59.920,00 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del decesso e successivamente rivalutata anno per anno fino al soddisfo. La società va condannata a pagare in favore Parte_1
di a titolo di danno da perdita del rapporto parentale la Controparte_1
somma di € 115.374,50 e a favore di ciascuno dei figli la somma di € 91908,00 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del decesso e successivamente rivalutata anno per anno fino al soddisfo.
Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo in relazione al valore dell'importo liquidato, vanno poste a carico di e Parte_1
vanno distratte in favore dei difensori che hanno reso la prescritta dichiarazione. Le spese di CTU di entrambi i gradi, come separatamente liquidate, vanno poste a carico di Parte_1
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento degli appelli proposti, condanna a pagare in favore degli eredi di Parte_1 Persona_1
in epigrafe indicati, in proporzione alla rispettiva quota ereditaria la somma di €
59.920,00 oltre interessi su tale somma devalutata alla data del decesso del de cuius e annualmente rivalutata fino soddisfo, condanna a pagare in favore di la Parte_1 Controparte_1
somma di €115.374,50 oltre interessi su tale somma devalutata alla data del decesso del de cuius e annualmente rivalutata fino soddisfo, condanna a pagare in favore di ciascun figlio di Parte_1 [...]
la somma di € 91908,00 oltre interessi su tale somma devalutata alla data Per_1
del decesso del de cuius e annualmente rivalutata fino soddisfo, condanna a pagare in favore degli eredi di Parte_1 Persona_1
le spese processuali di entrambi i gradi che liquida in € 18.000,00 per il primo grado e in € 20.000,00 per il presente grado, disponendo la distrazione in favore dei difensori, pone le spese di CTU di entrambi i gradi a carico di Controparte_9
Così deciso in Catania nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del
23.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
20 sigarette al giorno dai 20 ai 45 anni, documento il cui contenuto viene espressamente richiamato nella relazione (vedi pagina 19 della relazione). Hanno,