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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/04/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia sezione quarta
R.G. 448/2024
La Corte d'appello di Venezia, sezione quarta, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise ‒ presidente dott. Marco Campagnolo ‒ consigliere relatore dott. Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
Parte_1
( ) in persona del l.r.p.t., con gli avv.ti
[...] P.IVA_1
Giuseppe Poggi e Luigi Poggi contro
( ), CP_1 C.F._1 CP_2
( , entrambi in proprio ed altresì quali esercenti C.F._2
la responsabilità genitoriale sulle figlie minori Per_1
) ed CP_2 C.F._3 Parte_2
( ), ( ), C.F._4 Parte_3 C.F._5
, con l'avv. Mirko Parte_4 C.F._6
Bianco oggetto: responsabilità sanitaria;
appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Verona del 15/02/2024 ex artt. 702 ter cpc e 8 Legge n. 24/2017, resa nel procedimento civile n.r.g. 9553/2021, causa trattenuta in decisione sulle seguenti: conclusioni per l'appellante
[...]
: Parte_1
in via principale in riforma della sentenza impugnata: 1) in riforma della ordinanza/sentenza impugnata rigettarsi la domanda degli attori in primo grado come formulata e come accolta nella sentenza appellata limitarsi il dovuto alla somma di euro 2.322.704 ivi compreso interessi sulla somma devalutata e via via annualmente rivalutata fino alla data del 12.3.2024 ad oggi;
2) rifusione integrale delle spese di lite;
conclusioni per gli appellati , CP_1 [...]
, entrambi in proprio e quali esercenti la responsabilità CP_2
genitoriale sulle figlie minori ed Persona_2
, e : Parte_2 Parte_3 Parte_4
in via preliminare: respingersi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza n. cronol. 1804/2024, emessa dal
Tribunale di Verona in data 15.02.2024, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi contenuti nella comparsa di costituzione datata 26.06.2024.
Nel merito: rigettarsi l'appello proposto dall
[...]
e, per l'effetto, confermarsi Parte_1
integralmente l'impugnata ordinanza n. cronol. 1804/2024, emessa dal
Tribunale di Verona in data 15.02.2024.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre I.v.a., C.p.a. e rimb. forf. 15% spese generali.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
pag. 2/18 IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz.
1. e - in proprio e quali esercenti la CP_1 CP_2
responsabilità genitoriale sulle figlie e - Per_1 Parte_2
nonché i sig.ri e , nonni paterni delle Parte_3 Parte_4
minori, adivano il Tribunale di Verona lamentando che l'ultimo genita
, nata prematura il 22.4.2020, con taglio cesareo Persona_2
urgente, presso l' di Parte_1
Reparto di Ostetricia, dopo essere stata trasferita nel reparto Pt_1
di terapia intensiva neonatale dell'Ospedale della Donna e
[...]
contraeva un infezione nosocomiale da Citrobacter Koseri CP_3
determinante gravissime e permanenti lesioni cerebrali alla bambina, conseguenti alla carenza di idonee precauzioni della struttura sanitaria e all'assenza di controllo dal punto di vista igienico-sanitario da parte del personale medico ed infermieristico durante il ricovero, con conseguente responsabilità dell'azienda ospedaliera per i danni poi accertati a seguito di CTU svolta in sede di ATP.
2. Si costituiva l'Azienda ospedaliera contestando la domanda attorea sia in punto an debeatur in merito all'asserita carenza di prova del nesso eziologico in ordine alla contrazione di infezione nosocomiale, che nella quantificazione del danno azionato nelle voci esposte dai ricorrenti, instando in via preliminare per la sospensione del giudizio (in attesa del deposito dell'elaborato peritale della fase di
ATP) e per la trasformazione del rito da sommario ad ordinario (stante la complessità degli accertamenti da svolgere).
3. Il Giudice a quo istruita la causa documentalmente – esaminato in particolare il prodromico elaborato peritale reso in ATP 2384/2021
RG, il deposito della perizia avvenuto nel corso del giudizio di merito pag. 3/18 ha fatto superare le eccezioni preliminari della resistente) – accoglieva la domanda risarcitoria, condannando l'
[...]
a corrispondere: € 1.956.206,86, di Parte_1
cui € 1.315.898,00 a titolo di danno non patrimoniale subito ed €
640.308,86 a titolo di danno patrimoniale futuro, ai genitori
[...]
e ; € 222.090,00 alla sig.ra ed € CP_1 CP_2 CP_1
215.360,00 al sig. , in proprio, oltre a € 87.672,00 agli stessi, CP_2
nella loro veste di esercenti la responsabilità genitoriale sull'altra figlia minore a titolo di danno non patrimoniale da Parte_2
lesione del rapporto parentale;
€ 43.836,00 ciascuno ai nonni Pt_3
e a titolo di danno non patrimoniale da
[...] Parte_4
lesione del rapporto parentale;
€ 42.788,89 ai sig.ri e CP_2
, in proprio ed in solido tra loro, per rimborso spese CP_1
sostenute (incluse le spese di ATP), con maggiorazione di interessi e rivalutazione in afferenze alle voci di danno non patrimoniale della minore e dei congiunti e al danno patrimoniale alla capacità lavorativa della piccola . Il Tribunale poneva quindi la refusione delle Per_1
spese di soccombenza, anche di ATP, a carico della resistente.
4. L ha Parte_1
interposto gravame limitando le censure all'errata liquidazione della quantificazione delle voci di danno: in citazione alla p. 4 infatti si legge: «diciamo subito che la decisione del giudice è sostanzialmente corretta sulla responsabilità e sulla sussistenza dei danni lamentati».
5. Sono stati formulati tre motivi voltia ottenere la riforma della sentenza in punto: I) maggiorazione per personalizzazione del risarcimento del danno da lesione;
II) danno alla capacità lavorativa
– mancata applicazione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa;
III) calcolo di interessi e rivalutazione Criterio corretto da applicare.
pag. 4/18 6. Si sono costituiti gli appellati instando in via preliminare per il rigetto dell'istanza di inibitoria proposta dall'appellante, e comunque per il rigetto dell'appello, con conferma della decisione del Tribunale di Verona.
7. La Corte, ritenuto all'esito della sommaria delibazione della fase di sospensiva che la vertenza fosse meritevole di approfondimento tenuto conto dei motivi di impugnazione dedotti dall'appellante, accoglieva con ordinanza del 26/09/2024 l'istanza di sospensione dell'esecutività della pronuncia di primo grado da parte dell per la parte eccedente la somma di € Parte_1
2.322.704,00, fissando l'udienza del 02/04/2025 per la rimessione della causa al collegio all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come sopra rassegnate.
8. In via preliminare si osserva che nel giudizio de quo l'esame della vicenda, per come cristallizzato nei motivi d'impugnazione, andrà focalizzato sulle statuizioni di primo grado relative al quantum debeatur, tenuto conto che la responsabilità della struttura sanitaria
(recte l'an debeatur della vertenza) non è stata posta in contestazione in questa fase, con ogni conseguente maturata acquiescenza ex art. 329 cpc sul punto all'esito della decisione del Tribunale.
9. Inoltre, le valutazioni sulle censure sollevate, attesa altresì la mancata proposizione di appello incidentale, riguardano le sole voci di doglianza dell limitatamente alla sostanziale Parte_1
richiesta di riforma parziale della pronuncia del Giudice a quo per l'importo del maggior dovuto di € 991.353,58, ossia per la differenza tra le somme di € 3.314.056,58 – accertata dal Tribunale di Verona sulla domanda risarcitoria dei ricorrenti – ed € 2.322.703,00 riconosciuta dalla stessa appellante (anche nelle conclusioni rese in pag. 5/18 appello con le note di pc), tenuto conto che gli appellati non hanno formulato appello incidentale (ovvero in punto variazione criteri tabellari), prestando dunque anch'essi acquiescenza agli importi e alle modalità di calcolo secondo le tabelle milanesi all'epoca in vigore adottate in sentenza di primo grado.
10. Col primo motivo (pagg. 7 – 11) l' contesta Parte_1
al Tribunale l'applicazione in modo automatico della personalizzazione massima del 25% del danno biologico, lamentando che un tanto sarebbe avvenuto «senza dar conto di alcuna delle ragioni che prevedono la concessione…facendo riferimento solo a un grado di sofferenza notevole (anche in questo caso però con formulazione acritica) che però è già ricompreso nella quantificazione del danno non patrimoniale considerato dalle tabelle
(danno biologico-danno morale o da sofferenza)» (pagg. 9 – 10 atto d'appello). Censura perciò l'appellante che i «ricorrenti in primo grado non hanno evidenziato, né allegato né tantomeno offerto di provare quali siano le ragioni per cui si dovrebbe accordare una personalizzazione del danno biologico», chiedendo che la «relativa somma di € 184.506» venga «defalcata dall'importo risarcitorio»
(pagg. 10 – 11 atto d'appello).
11. Il Tribunale ha riconosciuto la personalizzazione del danno nella misura massima del danno al 25%, facendo riferimento alla natura gravissima delle incidenze che la lesione in oggetto ha comportato sulla vita della bambina, le cui capacità cognitive risultano sostanzialmente compromesse, con tutto ciò che ne consegue a livello di impossibilità di godere di una vita normale, di gestirsi in maniera autonoma (senza un'assistenza pressoché continua per tutta la vita), relazionarsi con gli altri, vieppiù «tenuto conto della indubbia
pag. 6/18 sofferenza fisica patita dalla neonata e del prolungato periodo di ricovero in ospedale, che le ha impedito di godere fin dai primi mesi di vita dell'ambiente e dell'affetto dei famigliari» (pag. 16 dell'ordinanza 15/02/2024).
12. Il Giudice a quo ha correttamente ponderato le risultanze della
CTU che ha quantificato «il danno biologico permanente» di
“nella misura dell'85-90%, riconoscendo inoltre Persona_2
un danno biologico temporaneo per la durata di 60 giorni di ricovero dall'insorgenza delle complicanze esulanti dalla condizione di prematurità e di ulteriori 186 giorni per l'aggravio aggiuntivo di conseguenze cliniche temporanee che hanno provocato un ulteriore periodo di degenza” (pag. 15 dell'ordinanza 15/02/2024).
13. La CTU ha determinato in capo alla bambina un quadro morboso connotato da «• grave microcefalia postlesionale (-5 o 6
DS); • paralisi cerebrale spastica piramidale moderata-grave a destra, moderata lieve a sinistra, con componente distonica extrapiramidale lieve bilaterale;
• lieve paralisi sopranucleare
(compromissione sopranucleare di alcune funzioni nervi cranici: V masticatore, VII ipomimia facciale, IX false deglutizioni ...); • grave ipotonia assiale (tronco e collo) – ad es. ancora non può mettersi autonomamente seduta (ha da poco iniziato il rotolamento); • mantenimento di alcune risposte di riflessi neonatali ( marcia Per_3
automatica ... non ha scavalcamento ...); • non compromissione cerebellare evidente attualmente;
• importante ritardo di sviluppo motorio e delle competenze mentali, cognitive, di linguaggio (ad es. babbling ma ancora no lallazione finalizzata) e relazionali (settore meno coinvolto); • nessuna autonomia raggiunta finora» (pag. 48 della CTU), evidenze tutte emerse con l'elaborato peritale alle quali la pag. 7/18 convenuta in primo grado non ha ritenuto di muovere osservazioni di sorta per il tramite del proprio CTP (vd. pag. 63 CTU).
14. La personalizzazione trova necessariamente riscontro in tutti i casi in cui un certo tipo di menomazione comporti, ancorché sul versante ordinario, una ripercussione relazionale di particolare impatto, tale da non poter trovare ristoro in maniera esaustiva entro il valore medio indicato in tabella.
15. In tal senso, la personalizzazione non può riguardare soltanto l'esplicazione di attività dinamico-relazionali aventi carattere idiosincratico, ma deve essere considerato anche il peso che l'attività compromessa riveste nell'assetto esistenziale globale della vittima: se essa comporta un impegno che va al di là dell'ordinario, sicuramente si tratterà di procedere ad una personalizzazione, vieppiù tenuto conto che nella fattispecie afferente ad un neonato (che nel caso che ci occupa ha subito gravissime lesioni celebrali, con grave ritardo dello sviluppo motorio, del linguaggio e delle competenze mentali che ne precludono una autonomia di gestione) si tratta di valutare proprio il fatto che – in ragione della menomazione subita – quell'individuo non potrà indirizzarsi a determinati tipi di attività realizzatrici della persona, ordinarie o straordinarie che siano (gli stessi CTU, con enfasi grafica alla pag. 41 dell'elaborato peritale hanno dato atto della
«sequela di complicanze infettive e neurochirurgiche che hanno determinato prolungamento della degenza, molteplici controlli strumentali, procedure invasive diagnostico terapeutiche, interventi neurochirurgici»).
16. Ritiene la Corte che il Giudice a quo abbia legittimamente riconosciuto la personalizzazione del danno (peraltro l'appellante contesta l'applicazione della maggiorazione di per sé, senza alcunché
pag. 8/18 dedurre in ordine alla percentuale del 25% applicata dal Tribunale) in considerazione dell'età della danneggiata e della grave percentuale di invalidità permanente, trovando perciò piena giustificazione l'aumento della liquidazione a titolo di personalizzazione del danno biologico, essendosi in presenza di postumi peculiari, non ordinari e di particolare gravità per le sofferenze inflitte alla piccola Per_2
tenuto conto della conseguente e derivante profonda e
[...]
radicale trasformazione della vita individuale e sociale della bambina.
Il motivo d'appello non può dunque trovare accoglimento.
17. L'appellante, con il secondo motivo (pagg. 11 – 13), lamenta che il Tribunale non avrebbe applicato lo «scarto tra vita fisica e vita lavorativa» nella liquidazione del danno alla capacità lavorativa della minore, chiedendo «in concreto che la somma liquidata dal giudice di primo grado (640.000 euro)» vada «considerata al 50% perché destinata appunto al ristoro della perdita di guadagno da incapacità lavorativa» indicando «sostanzialmente la metà della vita dedicata al lavoro e la restante metà libera» (pag. 13 atto d'appello).
18. Il Tribunale ha usato come criteri di determinazione del danno l'allegato A del quaderno C.S.M. n. 41/1990 (pag. 127), ossia liquidando il quantum debeatur nel triplo della pensione sociale prevista per l'anno 2021 (€ 5.983,64 X 3), moltiplicato per la percentuale di menomazione riconosciuta dal CTU (90%) e per il coefficiente di 39,6333 individuato sulla base di una capitalizzazione della rendita sull'intera vita di a far data dal primo Persona_2
anno di vita della minore.
19. Si rileva sul punto che il criterio di utilizzo dell'allegato A dei
Quaderni del C.S.M. n. 41/1990 non sia stato contestato dall'appellante, che semmai si duole del fatto che «il mancato
pag. 9/18 guadagno per incapacità lavorativa sia determinata come se la piccola iniziasse a lavorare a un anno di età e terminasse con il naturale (ipotetico) decesso con il termine della vita media che per le donne è attualmente di anni 86 (fonte ISTAT)” (pag. 12 atto
d'appello), chiedendo che il risarcimento vada “diminuito di 320.000 euro».
20. Parimenti non sono in contestazione le risultanze della sentenza di primo grado per cui «stante l'elevata percentuale di danno constatata anche dalla c.t.u., risulta altamente inverosimile, allo stato attuale, che acquisisca una capacità lavorativa e Persona_2
sia in grado di provvedere autonomamente a se stessa, dal che la fondatezza della richiesta risarcitoria di quello che è definito come
“danno patrimoniale futuro” derivante da compromissione della capacità lavorativa generica» (pag. 16 della sentenza): di talché il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro conseguente ad errata prestazione sanitaria, a carico di soggetto che non è mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, e non (soltanto) di danno biologico e può essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento, con il criterio, residuale, del triplo della pensione sociale (cfr. App. Napoli
4232/2023).
21. Il danno patrimoniale risarcibile può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un'occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, in quanto tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all'invalidità permanente che - proiettandosi appunto per il futuro -
pag. 10/18 verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà a svolgere un'attività remunerata, ricollegandosi alla riduzione della capacità lavorativa specifica conseguente alla grave menomazione cagionata dalla lesione patita e va liquidato in aggiunta rispetto a quello del danno biologico riguardante il bene della salute, potendosi procedere alla sua quantificazione anche in via equitativa: nel caso di specie, la documentazione medica acquisita agli atti ha acclarato la perdita di capacità lavorativa assoluta (comunque non contestata dalla resistente) della minore tenuto conto che la gravità dei danni accertati dai CTU renderà sicuramente , in Per_1
futuro, inabile allo svolgimento di qualsivoglia attività produttiva di reddito.
22. Nondimeno il Giudice a quo, pur adottando correttamente come parametro di riferimento le cd. Tabelle del CSM (riferimento al minimum rappresentato dal criterio del triplo della pensione sociale non essendovi, attesa l'età della bambina al momento del verificarsi della lesione, alcun elemento tale da consentire di predire quale sarebbero state le sue concrete attitudini lavorative) non ha applicato né il corretto coefficiente di capitalizzazione che andava presunto nell'età (che è possibile indicare in anni 25, anche considerando l'eventuale conclusione del ciclo di studi) che, in assenza dell'evento lesivo, avrebbe consentito a di inserirsi nel mondo del Per_1
lavoro, né il correlativo criterio di scarto tra vita fisica e vita lavorativa, tenuto conto che «allorquando la capacità di lavoro viene persa da un soggetto non ancora giunto a percepire un reddito da lavoro, si verifica uno scarto temporale tra il momento in cui si verifica la causa del danno (cioè la perdita della capacità di lavoro) e
pag. 11/18 quello in cui si manifesta il suo effetto (ovvero la perdita del reddito da lavoro)» (Cass. 9048/2018).
23. In tal senso, la giurisprudenza rileva che «qualora la liquidazione avvenga prima del raggiungimento dell'età lavorativa, la capitalizzazione deve essere operata in base a un coefficiente corrispondente all'età della vittima al momento del presumibile ingresso nel mondo del lavoro», tenuto altresì in considerazione che
«il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno è un danno permanente, nella sua efficacia lesiva proiettato in futuro, essendo destinato a riprodursi anno per anno, per tutta la vita lavorativa della vittima: in quanto pregiudizio futuro, esso deve essere valutato su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determinazione equitativa, in assenza di prova certa del suo ammontare (ex plurimis, Cass. 23/09/2014, n. 2003; Cass.
14/11/2013, n. 25634)» (Cass. 10499/2017).
24. Pertanto, va confermato il diritto al risarcimento del danno patrimoniale che, nella sostanza, è un risarcimento versato in via anticipata. Quanto alla sua liquidazione, la giurisprudenza afferma che
«il danno permanente futuro, consistente nella necessità di sostenere una spesa periodica vita natural durante, non può essere liquidato attraverso la semplice moltiplicazione della spesa attuale per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato e, quindi, abbattendo il risultato in base a un coefficiente di anticipazione, oppure, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, vale a dire con la moltiplicazione del danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie» (Cass. 13881/2020; 16844/2023).
pag. 12/18 25. Per il calcolo si dovevano applicare i seguenti parametri: l'età a oggi della vittima (cinque anni), il sesso (femmina), il numero di anni per cui verrà perso il reddito a partire dall'autonomia economica sino alla pensione di vecchiaia (25 – 67 = 42); in tal caso, il coefficiente di capitalizzazione è pari a 54,22 (vd. la Tabella elaborata dal tribunale di Milano per la capitalizzazione anticipata della rendita, anno 2023); il reddito annuo, in difetto di altro, è parametrato al triplo della pensione sociale, ovvero € 21.008,00, valore espresso al 2025; pertanto, 21.008,00 x 54,22=1.139.053,76– 20% (scarto tra vita fisica e lavorativa) = € 911.243,00. Tuttavia, va confermata la liquidazione effettuata dal tribunale nel minore importo di € 640.000,00, non essendo stato proposto appello incidentale per ottenere l'incremento spettante.
26. Col terzo motivo (pagg. 13 – 16) l' censura Parte_1
la decisione del tribunale postulando il fatto che la somma liquidata applicando le tabelle vigenti al momento della decisione (così come avvenuto con quelle del Tribunale di Milano in concreto) non andava assoggettata a rivalutazione «bensì caso mai, devalutata alla data del sinistro e poi maggiorata di interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata», per poi esporre analiticamente i conteggi ritenuti corretti con i singoli importi superiori a quelli via via liquidati in sentenza (vd. pagg. 14s).
27. L'esame della doglianza sarà limitato alla liquidazione del danno non patrimoniale disposto dal Tribunale, il quale ha usato per la quantificazione le tabelle successive all'infortunio (precisamente le tabelle del Tribunale di Milano 2021 per il danno biologico patito da e del 2022 per i danni non patrimoniali da perdita Persona_2
pag. 13/18 parentale subiti dai suoi prossimi congiunti) così esprimendo un valore riferito a un momento susseguente all'evento.
28. La necessità della devalutazione nasce(va) dall'esigenza di determinare la somma capitale destinata a reintegrare la situazione patrimoniale con riferimento al momento dell'evento, tenuto conto che la devalutazione monetaria serve a determinare il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso, così da consentire di applicare gli interessi e la rivalutazione monetaria determinando la cifra risarcitoria come attuale, impedendo allo stesso tempo una locupletazione ovvero un ingiusto arricchimento ai danneggiati, in ossequio alle statuizione della Suprema Corte (Cass. SU 1712/1995), cosicché «il tasso di interesse legale non può essere applicato alla somma integralmente rivalutata, ma solo sulle somme annualmente rivalutate a partire dalla data del fatto produttivo del danno» (App.
Venezia 774/2023).
29. Pertanto, il Giudice di primo grado se ha correttamente applicato le tabelle in vigore al momento della decisione per le diverse voci di danno, liquidato, pertanto, all'attualità, ha di contro errato asserendo che «tutti gli importi liquidati con la presente pronuncia ai diversi ricorrenti vanno assoggettati a rivalutazione, in quanto riferiti al momento in cui è stata riscontrata l'infezione della bambina», mentre avrebbe dovuto solo riconoscere gli interessi sulla somma liquidata, previa sua devalutazione e di seguito rivalutazione di anno in anno.
30. La sentenza andrà perciò riformata sul punto tenuto conto degli importi liquidati secondo le tabelle applicate dal Tribunale atteso il fatto che nessuna delle parti (vieppiù gli appellati, che non hanno svolto gravame incidentale) ha richiesto in appello l'applicazione della pag. 14/18 variazione dei criteri tabellari di liquidazione intervenuta tra il primo e il secondo grado del giudizio, con ogni conseguente maturata acquiescenza.
31. Di talché (atteso il rigetto del primo motivo d'impugnazione) gli importi risarcitori per il danno non patrimoniale (biologico e da perdita parentale) possono essere così ormai determinati al momento della decisione del primo grado:
- € 1.315.898,00 a favore di (e per lei a Persona_2 [...]
e , quali esercenti la responsabilità CP_1 CP_2
genitoriale sulla minore);
- € 222.090 a favore della madre in proprio;
CP_1
- € 215.360 a favore del padre in proprio;
CP_2
- € 87.672,00 a favore di (e per lei a Parte_2 [...]
e , quali esercenti la responsabilità CP_1 CP_2
genitoriale sulla minore);
- € 43.836,00 a favore di in proprio;
Parte_3
- € 43.836,00 a favore di in proprio. Parte_4
Tali somme devalutate al momento del sinistro (04/05/2020) possono conteggiarsi rispettivamente in:
- € 1.128.557,46 a favore di (e per lei a Persona_2 [...]
e , quali esercenti la responsabilità CP_1 CP_2
genitoriale sulla minore);
- € 190.471,70 a favore della madre in proprio;
CP_1
- € 184.699,83 a favore del padre in proprio;
CP_2
- € 75.190,39 a favore di (e per lei ai sig.ri Parte_2 [...]
e , quali esercenti la responsabilità CP_1 CP_2
genitoriale sulla minore);
- € 37.595,20 a favore di in proprio;
Parte_3
pag. 15/18 - € 37.595,20 a favore di in proprio;
Parte_4
tali importi, così devalutati al momento dell'evento dannoso, vanno rivalutati anno per anno con applicazione degli interessi compensativi al tasso legale così da determinare la cifra attuale
(comprensiva di interessi al tasso legale), ovvero all'ultimo indice
Istat disponibile (al 28/02/2025) e precisamente:
- € 1.456.082,26 per (ossia a e Persona_2 CP_1
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla CP_2
minore);
- € 245.749,53 in proprio alla sig.ra ; CP_1
- € 238.302,58 in proprio al sig. ; CP_2
- € 97.011,81 per (e per lei a e Parte_2 CP_1
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla CP_2
minore);
- € 48.505,89 in proprio alla sig.ra Parte_3
- € 48.505,89 in proprio al sig. ; Parte_4
somme che andranno poi maggiorate degli ulteriori interessi legali ex art.1284, comma 1 c.c. dalla data della presente sentenza fino al saldo.
32. In definitiva il gravame va accolto nei limiti suindicati poiché la somma per il danno non patrimoniale liquidato all'attualità in termini monetari dal Tribunale andava devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, indi maggiorata di interessi compensativi al tasso legale via via maturati dalla data del sinistro alla data della sentenza.
33. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell tenuto Parte_1
conto dell'esito finale della lite – vd. Cass. 23639/2024, secondo cui pag. 16/18 in tema di regolamento delle spese processuali in appello «la soccombenza ex art. 91 cpc va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti
(grado e fase) del giudizio, e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda». La liquidazione delle spese di lite del primo grado va confermata nella tassazione di cui alla sentenza impugnata (€
42.342,40 per compensi ed €870,00 per esposti, oltre spese di ATP – è rimasto invariato lo scaglione di valore, che è superiore a due milioni di euro- tariffa media), mentre vanno applicati i valori inferiori previsti dallo scaglione di riferimento che per il grado di appello si determina in base al decisum; pertanto, il compenso è pari a €
9.256,00 avuto riguardo alla tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare e dell'importanza dell'attività prestata (art. 4
DM 55/2014).
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Verona del
15.2.2024 che per il resto conferma, condanna l'
[...]
a pagare Parte_1
€ 1.456.082,26 a e , quali esercenti la CP_1 CP_2
responsabilità genitoriale su;
Persona_2
€ 245.749,53 a;
CP_1
€ 238.302,58 a;
CP_2
€ 97.011,81 a e , quali esercenti la CP_1 CP_2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore;
Parte_2
pag. 17/18 € 48.505,89 a Parte_3
€ 48.505,89 a , oltre interessi ex art. 1284, 1° Parte_4
comma cc dalla presente sentenza al saldo;
2. condanna l Parte_1
a rifondere le spese di lite liquidate per il primo grado come
[...]
da tassazione della sentenza impugnata e per l'appello in € 9.256,00 per compenso, oltre accessori di legge;
3. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Venezia, 3.4.2025.
Il Consigliere estensore
Marco Campagnolo
La Presidente
Clotilde Parise
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia sezione quarta
R.G. 448/2024
La Corte d'appello di Venezia, sezione quarta, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise ‒ presidente dott. Marco Campagnolo ‒ consigliere relatore dott. Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
Parte_1
( ) in persona del l.r.p.t., con gli avv.ti
[...] P.IVA_1
Giuseppe Poggi e Luigi Poggi contro
( ), CP_1 C.F._1 CP_2
( , entrambi in proprio ed altresì quali esercenti C.F._2
la responsabilità genitoriale sulle figlie minori Per_1
) ed CP_2 C.F._3 Parte_2
( ), ( ), C.F._4 Parte_3 C.F._5
, con l'avv. Mirko Parte_4 C.F._6
Bianco oggetto: responsabilità sanitaria;
appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Verona del 15/02/2024 ex artt. 702 ter cpc e 8 Legge n. 24/2017, resa nel procedimento civile n.r.g. 9553/2021, causa trattenuta in decisione sulle seguenti: conclusioni per l'appellante
[...]
: Parte_1
in via principale in riforma della sentenza impugnata: 1) in riforma della ordinanza/sentenza impugnata rigettarsi la domanda degli attori in primo grado come formulata e come accolta nella sentenza appellata limitarsi il dovuto alla somma di euro 2.322.704 ivi compreso interessi sulla somma devalutata e via via annualmente rivalutata fino alla data del 12.3.2024 ad oggi;
2) rifusione integrale delle spese di lite;
conclusioni per gli appellati , CP_1 [...]
, entrambi in proprio e quali esercenti la responsabilità CP_2
genitoriale sulle figlie minori ed Persona_2
, e : Parte_2 Parte_3 Parte_4
in via preliminare: respingersi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza n. cronol. 1804/2024, emessa dal
Tribunale di Verona in data 15.02.2024, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi contenuti nella comparsa di costituzione datata 26.06.2024.
Nel merito: rigettarsi l'appello proposto dall
[...]
e, per l'effetto, confermarsi Parte_1
integralmente l'impugnata ordinanza n. cronol. 1804/2024, emessa dal
Tribunale di Verona in data 15.02.2024.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre I.v.a., C.p.a. e rimb. forf. 15% spese generali.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
pag. 2/18 IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz.
1. e - in proprio e quali esercenti la CP_1 CP_2
responsabilità genitoriale sulle figlie e - Per_1 Parte_2
nonché i sig.ri e , nonni paterni delle Parte_3 Parte_4
minori, adivano il Tribunale di Verona lamentando che l'ultimo genita
, nata prematura il 22.4.2020, con taglio cesareo Persona_2
urgente, presso l' di Parte_1
Reparto di Ostetricia, dopo essere stata trasferita nel reparto Pt_1
di terapia intensiva neonatale dell'Ospedale della Donna e
[...]
contraeva un infezione nosocomiale da Citrobacter Koseri CP_3
determinante gravissime e permanenti lesioni cerebrali alla bambina, conseguenti alla carenza di idonee precauzioni della struttura sanitaria e all'assenza di controllo dal punto di vista igienico-sanitario da parte del personale medico ed infermieristico durante il ricovero, con conseguente responsabilità dell'azienda ospedaliera per i danni poi accertati a seguito di CTU svolta in sede di ATP.
2. Si costituiva l'Azienda ospedaliera contestando la domanda attorea sia in punto an debeatur in merito all'asserita carenza di prova del nesso eziologico in ordine alla contrazione di infezione nosocomiale, che nella quantificazione del danno azionato nelle voci esposte dai ricorrenti, instando in via preliminare per la sospensione del giudizio (in attesa del deposito dell'elaborato peritale della fase di
ATP) e per la trasformazione del rito da sommario ad ordinario (stante la complessità degli accertamenti da svolgere).
3. Il Giudice a quo istruita la causa documentalmente – esaminato in particolare il prodromico elaborato peritale reso in ATP 2384/2021
RG, il deposito della perizia avvenuto nel corso del giudizio di merito pag. 3/18 ha fatto superare le eccezioni preliminari della resistente) – accoglieva la domanda risarcitoria, condannando l'
[...]
a corrispondere: € 1.956.206,86, di Parte_1
cui € 1.315.898,00 a titolo di danno non patrimoniale subito ed €
640.308,86 a titolo di danno patrimoniale futuro, ai genitori
[...]
e ; € 222.090,00 alla sig.ra ed € CP_1 CP_2 CP_1
215.360,00 al sig. , in proprio, oltre a € 87.672,00 agli stessi, CP_2
nella loro veste di esercenti la responsabilità genitoriale sull'altra figlia minore a titolo di danno non patrimoniale da Parte_2
lesione del rapporto parentale;
€ 43.836,00 ciascuno ai nonni Pt_3
e a titolo di danno non patrimoniale da
[...] Parte_4
lesione del rapporto parentale;
€ 42.788,89 ai sig.ri e CP_2
, in proprio ed in solido tra loro, per rimborso spese CP_1
sostenute (incluse le spese di ATP), con maggiorazione di interessi e rivalutazione in afferenze alle voci di danno non patrimoniale della minore e dei congiunti e al danno patrimoniale alla capacità lavorativa della piccola . Il Tribunale poneva quindi la refusione delle Per_1
spese di soccombenza, anche di ATP, a carico della resistente.
4. L ha Parte_1
interposto gravame limitando le censure all'errata liquidazione della quantificazione delle voci di danno: in citazione alla p. 4 infatti si legge: «diciamo subito che la decisione del giudice è sostanzialmente corretta sulla responsabilità e sulla sussistenza dei danni lamentati».
5. Sono stati formulati tre motivi voltia ottenere la riforma della sentenza in punto: I) maggiorazione per personalizzazione del risarcimento del danno da lesione;
II) danno alla capacità lavorativa
– mancata applicazione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa;
III) calcolo di interessi e rivalutazione Criterio corretto da applicare.
pag. 4/18 6. Si sono costituiti gli appellati instando in via preliminare per il rigetto dell'istanza di inibitoria proposta dall'appellante, e comunque per il rigetto dell'appello, con conferma della decisione del Tribunale di Verona.
7. La Corte, ritenuto all'esito della sommaria delibazione della fase di sospensiva che la vertenza fosse meritevole di approfondimento tenuto conto dei motivi di impugnazione dedotti dall'appellante, accoglieva con ordinanza del 26/09/2024 l'istanza di sospensione dell'esecutività della pronuncia di primo grado da parte dell per la parte eccedente la somma di € Parte_1
2.322.704,00, fissando l'udienza del 02/04/2025 per la rimessione della causa al collegio all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come sopra rassegnate.
8. In via preliminare si osserva che nel giudizio de quo l'esame della vicenda, per come cristallizzato nei motivi d'impugnazione, andrà focalizzato sulle statuizioni di primo grado relative al quantum debeatur, tenuto conto che la responsabilità della struttura sanitaria
(recte l'an debeatur della vertenza) non è stata posta in contestazione in questa fase, con ogni conseguente maturata acquiescenza ex art. 329 cpc sul punto all'esito della decisione del Tribunale.
9. Inoltre, le valutazioni sulle censure sollevate, attesa altresì la mancata proposizione di appello incidentale, riguardano le sole voci di doglianza dell limitatamente alla sostanziale Parte_1
richiesta di riforma parziale della pronuncia del Giudice a quo per l'importo del maggior dovuto di € 991.353,58, ossia per la differenza tra le somme di € 3.314.056,58 – accertata dal Tribunale di Verona sulla domanda risarcitoria dei ricorrenti – ed € 2.322.703,00 riconosciuta dalla stessa appellante (anche nelle conclusioni rese in pag. 5/18 appello con le note di pc), tenuto conto che gli appellati non hanno formulato appello incidentale (ovvero in punto variazione criteri tabellari), prestando dunque anch'essi acquiescenza agli importi e alle modalità di calcolo secondo le tabelle milanesi all'epoca in vigore adottate in sentenza di primo grado.
10. Col primo motivo (pagg. 7 – 11) l' contesta Parte_1
al Tribunale l'applicazione in modo automatico della personalizzazione massima del 25% del danno biologico, lamentando che un tanto sarebbe avvenuto «senza dar conto di alcuna delle ragioni che prevedono la concessione…facendo riferimento solo a un grado di sofferenza notevole (anche in questo caso però con formulazione acritica) che però è già ricompreso nella quantificazione del danno non patrimoniale considerato dalle tabelle
(danno biologico-danno morale o da sofferenza)» (pagg. 9 – 10 atto d'appello). Censura perciò l'appellante che i «ricorrenti in primo grado non hanno evidenziato, né allegato né tantomeno offerto di provare quali siano le ragioni per cui si dovrebbe accordare una personalizzazione del danno biologico», chiedendo che la «relativa somma di € 184.506» venga «defalcata dall'importo risarcitorio»
(pagg. 10 – 11 atto d'appello).
11. Il Tribunale ha riconosciuto la personalizzazione del danno nella misura massima del danno al 25%, facendo riferimento alla natura gravissima delle incidenze che la lesione in oggetto ha comportato sulla vita della bambina, le cui capacità cognitive risultano sostanzialmente compromesse, con tutto ciò che ne consegue a livello di impossibilità di godere di una vita normale, di gestirsi in maniera autonoma (senza un'assistenza pressoché continua per tutta la vita), relazionarsi con gli altri, vieppiù «tenuto conto della indubbia
pag. 6/18 sofferenza fisica patita dalla neonata e del prolungato periodo di ricovero in ospedale, che le ha impedito di godere fin dai primi mesi di vita dell'ambiente e dell'affetto dei famigliari» (pag. 16 dell'ordinanza 15/02/2024).
12. Il Giudice a quo ha correttamente ponderato le risultanze della
CTU che ha quantificato «il danno biologico permanente» di
“nella misura dell'85-90%, riconoscendo inoltre Persona_2
un danno biologico temporaneo per la durata di 60 giorni di ricovero dall'insorgenza delle complicanze esulanti dalla condizione di prematurità e di ulteriori 186 giorni per l'aggravio aggiuntivo di conseguenze cliniche temporanee che hanno provocato un ulteriore periodo di degenza” (pag. 15 dell'ordinanza 15/02/2024).
13. La CTU ha determinato in capo alla bambina un quadro morboso connotato da «• grave microcefalia postlesionale (-5 o 6
DS); • paralisi cerebrale spastica piramidale moderata-grave a destra, moderata lieve a sinistra, con componente distonica extrapiramidale lieve bilaterale;
• lieve paralisi sopranucleare
(compromissione sopranucleare di alcune funzioni nervi cranici: V masticatore, VII ipomimia facciale, IX false deglutizioni ...); • grave ipotonia assiale (tronco e collo) – ad es. ancora non può mettersi autonomamente seduta (ha da poco iniziato il rotolamento); • mantenimento di alcune risposte di riflessi neonatali ( marcia Per_3
automatica ... non ha scavalcamento ...); • non compromissione cerebellare evidente attualmente;
• importante ritardo di sviluppo motorio e delle competenze mentali, cognitive, di linguaggio (ad es. babbling ma ancora no lallazione finalizzata) e relazionali (settore meno coinvolto); • nessuna autonomia raggiunta finora» (pag. 48 della CTU), evidenze tutte emerse con l'elaborato peritale alle quali la pag. 7/18 convenuta in primo grado non ha ritenuto di muovere osservazioni di sorta per il tramite del proprio CTP (vd. pag. 63 CTU).
14. La personalizzazione trova necessariamente riscontro in tutti i casi in cui un certo tipo di menomazione comporti, ancorché sul versante ordinario, una ripercussione relazionale di particolare impatto, tale da non poter trovare ristoro in maniera esaustiva entro il valore medio indicato in tabella.
15. In tal senso, la personalizzazione non può riguardare soltanto l'esplicazione di attività dinamico-relazionali aventi carattere idiosincratico, ma deve essere considerato anche il peso che l'attività compromessa riveste nell'assetto esistenziale globale della vittima: se essa comporta un impegno che va al di là dell'ordinario, sicuramente si tratterà di procedere ad una personalizzazione, vieppiù tenuto conto che nella fattispecie afferente ad un neonato (che nel caso che ci occupa ha subito gravissime lesioni celebrali, con grave ritardo dello sviluppo motorio, del linguaggio e delle competenze mentali che ne precludono una autonomia di gestione) si tratta di valutare proprio il fatto che – in ragione della menomazione subita – quell'individuo non potrà indirizzarsi a determinati tipi di attività realizzatrici della persona, ordinarie o straordinarie che siano (gli stessi CTU, con enfasi grafica alla pag. 41 dell'elaborato peritale hanno dato atto della
«sequela di complicanze infettive e neurochirurgiche che hanno determinato prolungamento della degenza, molteplici controlli strumentali, procedure invasive diagnostico terapeutiche, interventi neurochirurgici»).
16. Ritiene la Corte che il Giudice a quo abbia legittimamente riconosciuto la personalizzazione del danno (peraltro l'appellante contesta l'applicazione della maggiorazione di per sé, senza alcunché
pag. 8/18 dedurre in ordine alla percentuale del 25% applicata dal Tribunale) in considerazione dell'età della danneggiata e della grave percentuale di invalidità permanente, trovando perciò piena giustificazione l'aumento della liquidazione a titolo di personalizzazione del danno biologico, essendosi in presenza di postumi peculiari, non ordinari e di particolare gravità per le sofferenze inflitte alla piccola Per_2
tenuto conto della conseguente e derivante profonda e
[...]
radicale trasformazione della vita individuale e sociale della bambina.
Il motivo d'appello non può dunque trovare accoglimento.
17. L'appellante, con il secondo motivo (pagg. 11 – 13), lamenta che il Tribunale non avrebbe applicato lo «scarto tra vita fisica e vita lavorativa» nella liquidazione del danno alla capacità lavorativa della minore, chiedendo «in concreto che la somma liquidata dal giudice di primo grado (640.000 euro)» vada «considerata al 50% perché destinata appunto al ristoro della perdita di guadagno da incapacità lavorativa» indicando «sostanzialmente la metà della vita dedicata al lavoro e la restante metà libera» (pag. 13 atto d'appello).
18. Il Tribunale ha usato come criteri di determinazione del danno l'allegato A del quaderno C.S.M. n. 41/1990 (pag. 127), ossia liquidando il quantum debeatur nel triplo della pensione sociale prevista per l'anno 2021 (€ 5.983,64 X 3), moltiplicato per la percentuale di menomazione riconosciuta dal CTU (90%) e per il coefficiente di 39,6333 individuato sulla base di una capitalizzazione della rendita sull'intera vita di a far data dal primo Persona_2
anno di vita della minore.
19. Si rileva sul punto che il criterio di utilizzo dell'allegato A dei
Quaderni del C.S.M. n. 41/1990 non sia stato contestato dall'appellante, che semmai si duole del fatto che «il mancato
pag. 9/18 guadagno per incapacità lavorativa sia determinata come se la piccola iniziasse a lavorare a un anno di età e terminasse con il naturale (ipotetico) decesso con il termine della vita media che per le donne è attualmente di anni 86 (fonte ISTAT)” (pag. 12 atto
d'appello), chiedendo che il risarcimento vada “diminuito di 320.000 euro».
20. Parimenti non sono in contestazione le risultanze della sentenza di primo grado per cui «stante l'elevata percentuale di danno constatata anche dalla c.t.u., risulta altamente inverosimile, allo stato attuale, che acquisisca una capacità lavorativa e Persona_2
sia in grado di provvedere autonomamente a se stessa, dal che la fondatezza della richiesta risarcitoria di quello che è definito come
“danno patrimoniale futuro” derivante da compromissione della capacità lavorativa generica» (pag. 16 della sentenza): di talché il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro conseguente ad errata prestazione sanitaria, a carico di soggetto che non è mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, e non (soltanto) di danno biologico e può essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento, con il criterio, residuale, del triplo della pensione sociale (cfr. App. Napoli
4232/2023).
21. Il danno patrimoniale risarcibile può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un'occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, in quanto tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all'invalidità permanente che - proiettandosi appunto per il futuro -
pag. 10/18 verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà a svolgere un'attività remunerata, ricollegandosi alla riduzione della capacità lavorativa specifica conseguente alla grave menomazione cagionata dalla lesione patita e va liquidato in aggiunta rispetto a quello del danno biologico riguardante il bene della salute, potendosi procedere alla sua quantificazione anche in via equitativa: nel caso di specie, la documentazione medica acquisita agli atti ha acclarato la perdita di capacità lavorativa assoluta (comunque non contestata dalla resistente) della minore tenuto conto che la gravità dei danni accertati dai CTU renderà sicuramente , in Per_1
futuro, inabile allo svolgimento di qualsivoglia attività produttiva di reddito.
22. Nondimeno il Giudice a quo, pur adottando correttamente come parametro di riferimento le cd. Tabelle del CSM (riferimento al minimum rappresentato dal criterio del triplo della pensione sociale non essendovi, attesa l'età della bambina al momento del verificarsi della lesione, alcun elemento tale da consentire di predire quale sarebbero state le sue concrete attitudini lavorative) non ha applicato né il corretto coefficiente di capitalizzazione che andava presunto nell'età (che è possibile indicare in anni 25, anche considerando l'eventuale conclusione del ciclo di studi) che, in assenza dell'evento lesivo, avrebbe consentito a di inserirsi nel mondo del Per_1
lavoro, né il correlativo criterio di scarto tra vita fisica e vita lavorativa, tenuto conto che «allorquando la capacità di lavoro viene persa da un soggetto non ancora giunto a percepire un reddito da lavoro, si verifica uno scarto temporale tra il momento in cui si verifica la causa del danno (cioè la perdita della capacità di lavoro) e
pag. 11/18 quello in cui si manifesta il suo effetto (ovvero la perdita del reddito da lavoro)» (Cass. 9048/2018).
23. In tal senso, la giurisprudenza rileva che «qualora la liquidazione avvenga prima del raggiungimento dell'età lavorativa, la capitalizzazione deve essere operata in base a un coefficiente corrispondente all'età della vittima al momento del presumibile ingresso nel mondo del lavoro», tenuto altresì in considerazione che
«il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno è un danno permanente, nella sua efficacia lesiva proiettato in futuro, essendo destinato a riprodursi anno per anno, per tutta la vita lavorativa della vittima: in quanto pregiudizio futuro, esso deve essere valutato su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determinazione equitativa, in assenza di prova certa del suo ammontare (ex plurimis, Cass. 23/09/2014, n. 2003; Cass.
14/11/2013, n. 25634)» (Cass. 10499/2017).
24. Pertanto, va confermato il diritto al risarcimento del danno patrimoniale che, nella sostanza, è un risarcimento versato in via anticipata. Quanto alla sua liquidazione, la giurisprudenza afferma che
«il danno permanente futuro, consistente nella necessità di sostenere una spesa periodica vita natural durante, non può essere liquidato attraverso la semplice moltiplicazione della spesa attuale per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato e, quindi, abbattendo il risultato in base a un coefficiente di anticipazione, oppure, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, vale a dire con la moltiplicazione del danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie» (Cass. 13881/2020; 16844/2023).
pag. 12/18 25. Per il calcolo si dovevano applicare i seguenti parametri: l'età a oggi della vittima (cinque anni), il sesso (femmina), il numero di anni per cui verrà perso il reddito a partire dall'autonomia economica sino alla pensione di vecchiaia (25 – 67 = 42); in tal caso, il coefficiente di capitalizzazione è pari a 54,22 (vd. la Tabella elaborata dal tribunale di Milano per la capitalizzazione anticipata della rendita, anno 2023); il reddito annuo, in difetto di altro, è parametrato al triplo della pensione sociale, ovvero € 21.008,00, valore espresso al 2025; pertanto, 21.008,00 x 54,22=1.139.053,76– 20% (scarto tra vita fisica e lavorativa) = € 911.243,00. Tuttavia, va confermata la liquidazione effettuata dal tribunale nel minore importo di € 640.000,00, non essendo stato proposto appello incidentale per ottenere l'incremento spettante.
26. Col terzo motivo (pagg. 13 – 16) l' censura Parte_1
la decisione del tribunale postulando il fatto che la somma liquidata applicando le tabelle vigenti al momento della decisione (così come avvenuto con quelle del Tribunale di Milano in concreto) non andava assoggettata a rivalutazione «bensì caso mai, devalutata alla data del sinistro e poi maggiorata di interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata», per poi esporre analiticamente i conteggi ritenuti corretti con i singoli importi superiori a quelli via via liquidati in sentenza (vd. pagg. 14s).
27. L'esame della doglianza sarà limitato alla liquidazione del danno non patrimoniale disposto dal Tribunale, il quale ha usato per la quantificazione le tabelle successive all'infortunio (precisamente le tabelle del Tribunale di Milano 2021 per il danno biologico patito da e del 2022 per i danni non patrimoniali da perdita Persona_2
pag. 13/18 parentale subiti dai suoi prossimi congiunti) così esprimendo un valore riferito a un momento susseguente all'evento.
28. La necessità della devalutazione nasce(va) dall'esigenza di determinare la somma capitale destinata a reintegrare la situazione patrimoniale con riferimento al momento dell'evento, tenuto conto che la devalutazione monetaria serve a determinare il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso, così da consentire di applicare gli interessi e la rivalutazione monetaria determinando la cifra risarcitoria come attuale, impedendo allo stesso tempo una locupletazione ovvero un ingiusto arricchimento ai danneggiati, in ossequio alle statuizione della Suprema Corte (Cass. SU 1712/1995), cosicché «il tasso di interesse legale non può essere applicato alla somma integralmente rivalutata, ma solo sulle somme annualmente rivalutate a partire dalla data del fatto produttivo del danno» (App.
Venezia 774/2023).
29. Pertanto, il Giudice di primo grado se ha correttamente applicato le tabelle in vigore al momento della decisione per le diverse voci di danno, liquidato, pertanto, all'attualità, ha di contro errato asserendo che «tutti gli importi liquidati con la presente pronuncia ai diversi ricorrenti vanno assoggettati a rivalutazione, in quanto riferiti al momento in cui è stata riscontrata l'infezione della bambina», mentre avrebbe dovuto solo riconoscere gli interessi sulla somma liquidata, previa sua devalutazione e di seguito rivalutazione di anno in anno.
30. La sentenza andrà perciò riformata sul punto tenuto conto degli importi liquidati secondo le tabelle applicate dal Tribunale atteso il fatto che nessuna delle parti (vieppiù gli appellati, che non hanno svolto gravame incidentale) ha richiesto in appello l'applicazione della pag. 14/18 variazione dei criteri tabellari di liquidazione intervenuta tra il primo e il secondo grado del giudizio, con ogni conseguente maturata acquiescenza.
31. Di talché (atteso il rigetto del primo motivo d'impugnazione) gli importi risarcitori per il danno non patrimoniale (biologico e da perdita parentale) possono essere così ormai determinati al momento della decisione del primo grado:
- € 1.315.898,00 a favore di (e per lei a Persona_2 [...]
e , quali esercenti la responsabilità CP_1 CP_2
genitoriale sulla minore);
- € 222.090 a favore della madre in proprio;
CP_1
- € 215.360 a favore del padre in proprio;
CP_2
- € 87.672,00 a favore di (e per lei a Parte_2 [...]
e , quali esercenti la responsabilità CP_1 CP_2
genitoriale sulla minore);
- € 43.836,00 a favore di in proprio;
Parte_3
- € 43.836,00 a favore di in proprio. Parte_4
Tali somme devalutate al momento del sinistro (04/05/2020) possono conteggiarsi rispettivamente in:
- € 1.128.557,46 a favore di (e per lei a Persona_2 [...]
e , quali esercenti la responsabilità CP_1 CP_2
genitoriale sulla minore);
- € 190.471,70 a favore della madre in proprio;
CP_1
- € 184.699,83 a favore del padre in proprio;
CP_2
- € 75.190,39 a favore di (e per lei ai sig.ri Parte_2 [...]
e , quali esercenti la responsabilità CP_1 CP_2
genitoriale sulla minore);
- € 37.595,20 a favore di in proprio;
Parte_3
pag. 15/18 - € 37.595,20 a favore di in proprio;
Parte_4
tali importi, così devalutati al momento dell'evento dannoso, vanno rivalutati anno per anno con applicazione degli interessi compensativi al tasso legale così da determinare la cifra attuale
(comprensiva di interessi al tasso legale), ovvero all'ultimo indice
Istat disponibile (al 28/02/2025) e precisamente:
- € 1.456.082,26 per (ossia a e Persona_2 CP_1
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla CP_2
minore);
- € 245.749,53 in proprio alla sig.ra ; CP_1
- € 238.302,58 in proprio al sig. ; CP_2
- € 97.011,81 per (e per lei a e Parte_2 CP_1
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla CP_2
minore);
- € 48.505,89 in proprio alla sig.ra Parte_3
- € 48.505,89 in proprio al sig. ; Parte_4
somme che andranno poi maggiorate degli ulteriori interessi legali ex art.1284, comma 1 c.c. dalla data della presente sentenza fino al saldo.
32. In definitiva il gravame va accolto nei limiti suindicati poiché la somma per il danno non patrimoniale liquidato all'attualità in termini monetari dal Tribunale andava devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, indi maggiorata di interessi compensativi al tasso legale via via maturati dalla data del sinistro alla data della sentenza.
33. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell tenuto Parte_1
conto dell'esito finale della lite – vd. Cass. 23639/2024, secondo cui pag. 16/18 in tema di regolamento delle spese processuali in appello «la soccombenza ex art. 91 cpc va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti
(grado e fase) del giudizio, e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda». La liquidazione delle spese di lite del primo grado va confermata nella tassazione di cui alla sentenza impugnata (€
42.342,40 per compensi ed €870,00 per esposti, oltre spese di ATP – è rimasto invariato lo scaglione di valore, che è superiore a due milioni di euro- tariffa media), mentre vanno applicati i valori inferiori previsti dallo scaglione di riferimento che per il grado di appello si determina in base al decisum; pertanto, il compenso è pari a €
9.256,00 avuto riguardo alla tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare e dell'importanza dell'attività prestata (art. 4
DM 55/2014).
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Verona del
15.2.2024 che per il resto conferma, condanna l'
[...]
a pagare Parte_1
€ 1.456.082,26 a e , quali esercenti la CP_1 CP_2
responsabilità genitoriale su;
Persona_2
€ 245.749,53 a;
CP_1
€ 238.302,58 a;
CP_2
€ 97.011,81 a e , quali esercenti la CP_1 CP_2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore;
Parte_2
pag. 17/18 € 48.505,89 a Parte_3
€ 48.505,89 a , oltre interessi ex art. 1284, 1° Parte_4
comma cc dalla presente sentenza al saldo;
2. condanna l Parte_1
a rifondere le spese di lite liquidate per il primo grado come
[...]
da tassazione della sentenza impugnata e per l'appello in € 9.256,00 per compenso, oltre accessori di legge;
3. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Venezia, 3.4.2025.
Il Consigliere estensore
Marco Campagnolo
La Presidente
Clotilde Parise
pag. 18/18