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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 12682/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.11.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Benedetta Ilde MAZZARINO presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] in data [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Benedetta Ilde MAZZARINO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI), in data 5/09/1998 (anno
1998, atto n. 0313, reg. 09, parte 2, serie A);
□ separati consensualmente dinnanzi al Tribunale di Milano, con verbale del 14/02/2017, omologato con decreto del 27/04/2017; dalla loro unione sono nati i seguenti figli:
(C.F.: ), nato a [...], in data [...], residente Parte_3 CodiceFiscale_3 in Milano (MI), Via Marghera n. 14, cittadino italiano;
e
(C.F.: ), nato a [...], in data [...], residente CP_1 CodiceFiscale_4 in Milano (MI), Via Marghera n. 14, cittadino italiano;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. il signor verserà a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli la somma Pt_2 di € 450,00=, somma che verrà corrisposta alla signora anticipatamente entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2024 e sino al 31/12/2024;
2. dal 1/01/2025, il signor verserà alla signora anticipatamente entro il giorno 5 Pt_2 Pt_1 di ogni mese, l'importo di € 300,00=, rivalutabili in base agli indici ISTAT (prima rivalutazione ottobre 2025) a titolo di contributo per il mantenimento del solo figlio . Tale obbligo CP_1 sussisterà sino a quando sarà divenuto economicamente autosufficiente;
CP_1
3. le spese extra assegno, previo accordo tra i signori e verranno suddivise nella Pt_1 Pt_2 misura del 50% ciascuno, utilizzando come riferimento le “Linee guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14/11/2017.
Le Parti convengono che, ferma restando la suddetta ripartizione per tutte le altre spese, nel caso in cui il figlio decidesse di frequentare un corso universitario presso Istituto Pubblico, CP_1 le relative spese scolastiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tasse universitarie, libri di testo, dotazioni informatiche, fondo cassa richiesto dalla Università etc.), verranno ripartite tra i genitori nella misura del 60% al padre e del 40% alla madre, che provvederà a rimborsare la sua quota su richiesta dell'ex coniuge;
4. gli assegni familiari verranno percepiti in ragione del 50% da ciascuno dei genitori;
5. i signori e si dichiarano sin d'ora economicamente autosufficienti e pertanto Pt_1 Pt_2 rinunciano reciprocamente a ogni forma di mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.,
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1/12/1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 5/09/1998 tra i signori e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 8.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.11.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Benedetta Ilde MAZZARINO presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] in data [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Benedetta Ilde MAZZARINO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI), in data 5/09/1998 (anno
1998, atto n. 0313, reg. 09, parte 2, serie A);
□ separati consensualmente dinnanzi al Tribunale di Milano, con verbale del 14/02/2017, omologato con decreto del 27/04/2017; dalla loro unione sono nati i seguenti figli:
(C.F.: ), nato a [...], in data [...], residente Parte_3 CodiceFiscale_3 in Milano (MI), Via Marghera n. 14, cittadino italiano;
e
(C.F.: ), nato a [...], in data [...], residente CP_1 CodiceFiscale_4 in Milano (MI), Via Marghera n. 14, cittadino italiano;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. il signor verserà a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli la somma Pt_2 di € 450,00=, somma che verrà corrisposta alla signora anticipatamente entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2024 e sino al 31/12/2024;
2. dal 1/01/2025, il signor verserà alla signora anticipatamente entro il giorno 5 Pt_2 Pt_1 di ogni mese, l'importo di € 300,00=, rivalutabili in base agli indici ISTAT (prima rivalutazione ottobre 2025) a titolo di contributo per il mantenimento del solo figlio . Tale obbligo CP_1 sussisterà sino a quando sarà divenuto economicamente autosufficiente;
CP_1
3. le spese extra assegno, previo accordo tra i signori e verranno suddivise nella Pt_1 Pt_2 misura del 50% ciascuno, utilizzando come riferimento le “Linee guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14/11/2017.
Le Parti convengono che, ferma restando la suddetta ripartizione per tutte le altre spese, nel caso in cui il figlio decidesse di frequentare un corso universitario presso Istituto Pubblico, CP_1 le relative spese scolastiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tasse universitarie, libri di testo, dotazioni informatiche, fondo cassa richiesto dalla Università etc.), verranno ripartite tra i genitori nella misura del 60% al padre e del 40% alla madre, che provvederà a rimborsare la sua quota su richiesta dell'ex coniuge;
4. gli assegni familiari verranno percepiti in ragione del 50% da ciascuno dei genitori;
5. i signori e si dichiarano sin d'ora economicamente autosufficienti e pertanto Pt_1 Pt_2 rinunciano reciprocamente a ogni forma di mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.,
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1/12/1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 5/09/1998 tra i signori e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 8.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG