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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, all'esito della discussione ordinata alle parti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. per l'udienza del 12/02/2025 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 3348/2023 R.G., pendente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Salerno alla Parte_1 C.F._1 via Diaz n. 12, presso l'avv. Ludovico Montera, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in Salerno, alla P.zza R. Casalbore n. 32, presso l'avv. Viviana De Bello, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, l' per spiegare opposizione avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 10020229007183605000 (e alla sottesa cartella di pagamento n.
10020170010483176001) emessa per il recupero dei crediti iscritti al ruolo esattoriale n.
2002/2017 formato da a seguito della Controparte_2 revoca del contributo erogato, dalla Banca Concessionaria, in favore dell'opponente – quale titolare della omonima ditta “Agenzia di stampa di Sabatino Silvio” – per l'importo complessivo di € 51.257,33.
Al riguardo il ricorrente, in primo luogo, deduceva la nullità e/o illegittimità dell'intimazione per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta;
in secondo luogo, contestava il diritto del concessionario di procedere esecutivamente in suo danno attesa, per un verso,
l'intervenuta decadenza dei termini per la riscossione ex art. 17 comma 1 – D.P.R. n. 602/73 e per altro verso, la maturata prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquiennale.
Si costituiva nel presente giudizio la convenuta la quale - eccepita preliminarmente CP_1
l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/92 ed evidenziata la propria carenza di legittimazione passiva – postulava la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 10020170010483176001 e l'infondatezza della prospettata prescrizione del credito, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.2.2025 e decisa nei seguenti termini.
§ 2. In via del tutto preliminare si precisa che la domanda deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione, ex art. 615, primo comma, c.p.c., quanto ai profili di decadenza e prescrizione (investendo essi l'an del diritto di procedere ad esecuzione forzata) e quale opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617, primo comma, c.p.c., quanto ai profili involgenti la regolarità del procedimento notificatorio dell'atto presupposto (investendo essi il quomodo dell'esecuzione).
Tanto premesso, anzitutto deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/92.
Al riguardo, è sufficiente evidenziare che l'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. n.
602/1973 si configura quale atto prodromico alla fase di espropriazione forzata autonomamente impugnabile giacché recante una formale intimazione al pagamento rivolta al debitore, sostanzialmente ricognitiva della pendenza del credito iscritto al ruolo per la quale è pacificamente riconosciuto, ormai anche in sede tributaria, il diritto dell'intimato ad azionare la tutela giurisdizionale.
Parimenti da rigettarsi, ancora in limine litis, è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'agente della riscossione.
Non v'è infatti chi non veda come l'opposizione sia stata “generata” da un atto della riscossione posto in essere dal relativo concessionario. Per condiviso indirizzo pretorio, in tali casi, l'esattore possiede una generale legittimazione passiva nella controversia: ciò in quanto, in base al principio di causalità (che informa anche il principio della soccombenza), la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento. In altri termini, l'opposizione ex art. 615
c.p.c. avverso un atto dell'esecuzione esattoriale vede inevitabilmente quale destinatario della domanda l'agente della riscossione, trattandosi del soggetto istituzionalmente titolare di quella situazione giuridica processuale (consistente nel diritto di intraprendere l'azione esecutiva) della quale, con l'opposizione, si domanda l'accertamento negativo.
§ 3. Nel merito, si osserva quanto segue.
Anzitutto, appare opportuno sgombrare il campo di indagine dalla delibazione della censura relativa alla prospettata decadenza nella quale il concessionario sarebbe incorso nel procedere all'attività di riscossione a mente dell'art. 17 del D.P.R. 602/73: tale disposizione risulta, infatti, abrogata e come tale non più applicabile. Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi riconducendo la ipotizzata decadenza sotto il governo dell'art. 25 del D.P.R. 602/1973. La
Suprema Corte ha infatti delimitato il perimetro applicativo della norma in parola alle sole entrate tributarie, enunciando la regola secondo cui “l'inapplicabilità della decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, alle ipotesi di riscossione coattiva di entrate erariali diverse dai tributi risponde ad una logica ben precisa. Tale previsione è funzionale alla fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco” (cfr. Cass., 08/11/2018, n. 28529).
Tanto chiarito e venendo all'esame del residuo motivo di opposizione all'esecuzione
(concernente l'asserita estinzione del credito), la doglianza è infondata.
Sul punto è sufficiente ricordare come in materia di ripetizione dell'indebito la prescrizione del diritto di recupero del contributo erogato e poi revocato inizia a decorrere solo dalla data del provvedimento di revoca e il relativo termine è decennale. Nel caso di specie, posto che il decreto di revoca risale all'anno 2016, va da sé che anche tralasciando la prova della notifica di atti interruttivi (nella specie, della cartella di pagamento della quale a breve si dirà) alla data della notifica dell'intimazione di pagamento, occorsa in data 18/04/23, alcuna prescrizione del credito poteva dirsi maturata.
Neppure fondato è infine il motivo di opposizione agli atti esecutivi, concernente la pretesa nullità derivata dell'opposta intimazione.
Si è visto come parte opponente abbia contestato la mancata notifica della cartella di pagamento, prodromica alla successiva intimazione, richiamando in tal senso l'orientamento di legittimità secondo il quale sarebbe onere del concessionario produrre in giudizio - ai fini della prova dell'avvenuta notifica - l'avviso di ricevimento in originale.
Tale assunto non può essere condiviso.
Invero, l'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (come modificato dal D. Lgs. n. 159/2015) prevede che a decorrere dal 01/06/2016 le notifiche delle cartelle di pagamento rivolte a professionisti, imprese individuali e società debbano essere eseguite obbligatoriamente a mezzo PEC, specificando che qualora, per motivi lato sensu imputabili al destinatario, tanto non risulti possibile, la cartella dovrà considerarsi parimenti entrata nella sfera di conoscibilità dello stesso, operando una sorta di “irreperibilità telematica”.
Più precisamente, a mente dell'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, (aggiunto dal D.L.
n. 193/2016) la notificazione dell'atto impositivo a mezzo PEC - quando l'indirizzo di posta è inabile alla ricezione delle comunicazioni per negligenza del contribuente – va eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società
InfoCamere S.c.p.A. e successivo invio di una raccomandata informativa dell'avvenuta notificazione al destinatario: ciò senza che occorra provare l'avvenuta ricezione della stessa non richiedendosi, a differenza di quanto previsto per la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente, la produzione della relata di notifica della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (CAD). In altri termini, se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario risulta inattivo, la notificazione deve eseguirsi mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio seguito dalla pubblicazione del relativo avviso sul sito e dall'invio della raccomandata informativa, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione (cfr. ex multis
Cassazione civ. n. 1621 del 2025).
Orbene, nel caso di specie, dato atto del mancato rinvenimento nel registro INI-PEC di un indirizzo riconducibile all'opponente valido ed attivo (inesistenza attestata anche dalla visura storica prodotta dalla convenuta), il notificante dapprima ha proceduto al deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio di Salerno per la pubblicazione dell'adempimento sulla piattaforma informatica e successivamente ha inviato al contribuente – presso l'indirizzo della sede della ditta risultante dalla visura all'epoca della notifica - la comunicazione dell'avvenuta notificazione/deposito, a mezzo raccomandata a.r n. 61453751862 (cfr. produzione - all. 3). Controparte_1
Tanto basta per ritenere che la notificazione dell'atto si sia regolarmente perfezionata in data
10/07/2017.
Del resto, la locuzione “senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione” induce ad escludere che l'agente della riscossione fosse tenuto a verificare l'esito della spedizione della raccomandata informativa ovvero a rinnovare la notifica in assenza della prova della ricezione.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere rigettata.
§ 4. Con riguardo al governo delle spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per tutte le fasi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. dott.ssa Federica Felaco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
• RIGETTA l'opposizione.
• CONDANNA parte opponente al pagamento, in favore della parte convenuta
[...]
, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.809,00 Controparte_1 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Salerno, lì 18.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, all'esito della discussione ordinata alle parti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. per l'udienza del 12/02/2025 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 3348/2023 R.G., pendente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Salerno alla Parte_1 C.F._1 via Diaz n. 12, presso l'avv. Ludovico Montera, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in Salerno, alla P.zza R. Casalbore n. 32, presso l'avv. Viviana De Bello, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, l' per spiegare opposizione avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 10020229007183605000 (e alla sottesa cartella di pagamento n.
10020170010483176001) emessa per il recupero dei crediti iscritti al ruolo esattoriale n.
2002/2017 formato da a seguito della Controparte_2 revoca del contributo erogato, dalla Banca Concessionaria, in favore dell'opponente – quale titolare della omonima ditta “Agenzia di stampa di Sabatino Silvio” – per l'importo complessivo di € 51.257,33.
Al riguardo il ricorrente, in primo luogo, deduceva la nullità e/o illegittimità dell'intimazione per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta;
in secondo luogo, contestava il diritto del concessionario di procedere esecutivamente in suo danno attesa, per un verso,
l'intervenuta decadenza dei termini per la riscossione ex art. 17 comma 1 – D.P.R. n. 602/73 e per altro verso, la maturata prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquiennale.
Si costituiva nel presente giudizio la convenuta la quale - eccepita preliminarmente CP_1
l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/92 ed evidenziata la propria carenza di legittimazione passiva – postulava la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 10020170010483176001 e l'infondatezza della prospettata prescrizione del credito, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.2.2025 e decisa nei seguenti termini.
§ 2. In via del tutto preliminare si precisa che la domanda deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione, ex art. 615, primo comma, c.p.c., quanto ai profili di decadenza e prescrizione (investendo essi l'an del diritto di procedere ad esecuzione forzata) e quale opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617, primo comma, c.p.c., quanto ai profili involgenti la regolarità del procedimento notificatorio dell'atto presupposto (investendo essi il quomodo dell'esecuzione).
Tanto premesso, anzitutto deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/92.
Al riguardo, è sufficiente evidenziare che l'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. n.
602/1973 si configura quale atto prodromico alla fase di espropriazione forzata autonomamente impugnabile giacché recante una formale intimazione al pagamento rivolta al debitore, sostanzialmente ricognitiva della pendenza del credito iscritto al ruolo per la quale è pacificamente riconosciuto, ormai anche in sede tributaria, il diritto dell'intimato ad azionare la tutela giurisdizionale.
Parimenti da rigettarsi, ancora in limine litis, è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'agente della riscossione.
Non v'è infatti chi non veda come l'opposizione sia stata “generata” da un atto della riscossione posto in essere dal relativo concessionario. Per condiviso indirizzo pretorio, in tali casi, l'esattore possiede una generale legittimazione passiva nella controversia: ciò in quanto, in base al principio di causalità (che informa anche il principio della soccombenza), la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento. In altri termini, l'opposizione ex art. 615
c.p.c. avverso un atto dell'esecuzione esattoriale vede inevitabilmente quale destinatario della domanda l'agente della riscossione, trattandosi del soggetto istituzionalmente titolare di quella situazione giuridica processuale (consistente nel diritto di intraprendere l'azione esecutiva) della quale, con l'opposizione, si domanda l'accertamento negativo.
§ 3. Nel merito, si osserva quanto segue.
Anzitutto, appare opportuno sgombrare il campo di indagine dalla delibazione della censura relativa alla prospettata decadenza nella quale il concessionario sarebbe incorso nel procedere all'attività di riscossione a mente dell'art. 17 del D.P.R. 602/73: tale disposizione risulta, infatti, abrogata e come tale non più applicabile. Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi riconducendo la ipotizzata decadenza sotto il governo dell'art. 25 del D.P.R. 602/1973. La
Suprema Corte ha infatti delimitato il perimetro applicativo della norma in parola alle sole entrate tributarie, enunciando la regola secondo cui “l'inapplicabilità della decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, alle ipotesi di riscossione coattiva di entrate erariali diverse dai tributi risponde ad una logica ben precisa. Tale previsione è funzionale alla fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco” (cfr. Cass., 08/11/2018, n. 28529).
Tanto chiarito e venendo all'esame del residuo motivo di opposizione all'esecuzione
(concernente l'asserita estinzione del credito), la doglianza è infondata.
Sul punto è sufficiente ricordare come in materia di ripetizione dell'indebito la prescrizione del diritto di recupero del contributo erogato e poi revocato inizia a decorrere solo dalla data del provvedimento di revoca e il relativo termine è decennale. Nel caso di specie, posto che il decreto di revoca risale all'anno 2016, va da sé che anche tralasciando la prova della notifica di atti interruttivi (nella specie, della cartella di pagamento della quale a breve si dirà) alla data della notifica dell'intimazione di pagamento, occorsa in data 18/04/23, alcuna prescrizione del credito poteva dirsi maturata.
Neppure fondato è infine il motivo di opposizione agli atti esecutivi, concernente la pretesa nullità derivata dell'opposta intimazione.
Si è visto come parte opponente abbia contestato la mancata notifica della cartella di pagamento, prodromica alla successiva intimazione, richiamando in tal senso l'orientamento di legittimità secondo il quale sarebbe onere del concessionario produrre in giudizio - ai fini della prova dell'avvenuta notifica - l'avviso di ricevimento in originale.
Tale assunto non può essere condiviso.
Invero, l'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (come modificato dal D. Lgs. n. 159/2015) prevede che a decorrere dal 01/06/2016 le notifiche delle cartelle di pagamento rivolte a professionisti, imprese individuali e società debbano essere eseguite obbligatoriamente a mezzo PEC, specificando che qualora, per motivi lato sensu imputabili al destinatario, tanto non risulti possibile, la cartella dovrà considerarsi parimenti entrata nella sfera di conoscibilità dello stesso, operando una sorta di “irreperibilità telematica”.
Più precisamente, a mente dell'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, (aggiunto dal D.L.
n. 193/2016) la notificazione dell'atto impositivo a mezzo PEC - quando l'indirizzo di posta è inabile alla ricezione delle comunicazioni per negligenza del contribuente – va eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società
InfoCamere S.c.p.A. e successivo invio di una raccomandata informativa dell'avvenuta notificazione al destinatario: ciò senza che occorra provare l'avvenuta ricezione della stessa non richiedendosi, a differenza di quanto previsto per la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente, la produzione della relata di notifica della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (CAD). In altri termini, se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario risulta inattivo, la notificazione deve eseguirsi mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio seguito dalla pubblicazione del relativo avviso sul sito e dall'invio della raccomandata informativa, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione (cfr. ex multis
Cassazione civ. n. 1621 del 2025).
Orbene, nel caso di specie, dato atto del mancato rinvenimento nel registro INI-PEC di un indirizzo riconducibile all'opponente valido ed attivo (inesistenza attestata anche dalla visura storica prodotta dalla convenuta), il notificante dapprima ha proceduto al deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio di Salerno per la pubblicazione dell'adempimento sulla piattaforma informatica e successivamente ha inviato al contribuente – presso l'indirizzo della sede della ditta risultante dalla visura all'epoca della notifica - la comunicazione dell'avvenuta notificazione/deposito, a mezzo raccomandata a.r n. 61453751862 (cfr. produzione - all. 3). Controparte_1
Tanto basta per ritenere che la notificazione dell'atto si sia regolarmente perfezionata in data
10/07/2017.
Del resto, la locuzione “senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione” induce ad escludere che l'agente della riscossione fosse tenuto a verificare l'esito della spedizione della raccomandata informativa ovvero a rinnovare la notifica in assenza della prova della ricezione.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere rigettata.
§ 4. Con riguardo al governo delle spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per tutte le fasi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. dott.ssa Federica Felaco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
• RIGETTA l'opposizione.
• CONDANNA parte opponente al pagamento, in favore della parte convenuta
[...]
, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.809,00 Controparte_1 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Salerno, lì 18.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Felaco