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Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/09/2024, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 10/09/2024, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1388 2023, promosse da: Parte 1 nata il [...] a [...], c.f C.F. 1
rappresentata e difesa dall'avv. BONINA CARMELA, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. TOMMASELLI CLARA;
- resistente -
OGGETTO: Disconoscimento rapporto agricolo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/05/2023 parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, per 51 giornate lavorative negli anni 2013 e 2014, alle dipendenze della ditta "CALT SOC. COOP.".
Lamentava che con note datate 19/12/22, 1'CP_1 le aveva comunicato di aver proceduto alla cancellazione della stessa dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni suindicati.
Rilevava che l' CP_1 aveva immotivatamente cancellato le giornate agricole riferibili agli anni dedotti in ricorso ed inutile era stato il successivo ricorso amministrativo;
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate cancellate, con condanna dell' CP_1 ad effettuare la suddetta reiscrizione;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
L'CP_1 si costituiva in giudizio con eccependo l'inammissibilità del ricorso, contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna sullo scambio delle note ex art. 127 ter, la causa veniva decisa con la presente sentenza. La ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 51 giornate lavorative negli anni 2013 e 2014, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura alle dipendenze della ditta CALT.
Esaminando il merito della domanda, occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' CP_1, trova fonte in un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto la ditta CALT al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva attività posta in essere dall' azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo dell'11/7/2022, prodotto in atti dall' CP_1, e a firma dagli ispettori Persona 2 e Persona 3Persona 1 '
In esito a tale attività ispettiva, si è provveduto all'annullamenti dei rapporti di lavoro e delle relative giornate, denunciati dall'azienda e risultati fittizi, tra cui quello dell'odierna parte ricorrente.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'CP_1 a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, non hanno provato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di Parte 1 alle dipendenze della Ditta CALT.
Va, premesso, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. n.
21239/2019).
Su richiesta istruttoria della ricorrente, sono stati sentiti nel corso di causa due testimoni le cui deposizioni, pur confermando in linea teorica gli assunti di parte attrice (esistenza di una prestazione lavorativa, mansioni svolte, orario di lavoro, retribuzione), vanno necessariamente vagliate sotto il profilo dell'attendibilità dei testi (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Messina, Sez. Lavoro, sent. n.
176/2017)
Entrambe le testi Testimone 1 e Testimone 2 hanno dichiarato di avere cause contro l'CP 1, ma non sono riuscite a riferire se la ricorrente fosse stata chiamata come testimone nel giudizio dalle stesse instaurato;
tale circostanza induce comunque a ritenere che, proprio in relazione alla questione riguardante la validità dei rapporti lavorativi in agricoltura denunciati dalla ditta in oggetto, il teste potrebbe avere interesse di fatto ad una decisione dell'odierna controversia in senso favorevole all'odierna ricorrente, tale per cui le dichiarazioni eventualmente rese ne imporrebbero una valutazione prudenziale.
Ritiene questo decidente che atteso l'evidente coinvolgimento e l'interesse nella causa, le loro dichiarazioni non possono essere utilizzate ai fini della prova della sussistenza di un genuino rapporto lavorativo espletato dalla ricorrente.
Ciò posto, a fronte della inconsistenza della prova offerta dalla ricorrente, pare a questo decidente di dover propendere per la ricostruzione offerta dall CP_1, tanto con le allegazioni quanto con le prove documentali offerte in giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni in ricorso deve essere rigettato.
Come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 4/8/2020 n. 16676,
con principio di diritto fatto proprio dalla Corte d'Appello in sede, con la sentenza n. 199/2021 “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento". (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli).
Nella specie pertanto non vi sono i presupposti per l'esonero dell'appellato dal pagamento delle spese ex art 152 disp att c.p.c.
Ciò nondimeno, questo Tribunale è conscio del proprio precedente orientamento secondo cui la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. veniva ritenuta valida e produttiva dell'effetto di esonerare la parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite indipendentemente dall'oggetto della controversia di natura previdenziale o assistenziale.
Al riguardo si rileva in via generale che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la tutela accordata in casi di c.d. prospective overruling, istituto finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente sconfessato, ma dominante al momento del compimento dell'atto, di produrre ugualmente i suoi effetti, presuppone la configurabilità di un affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali e come tale meritevole di tutela, che è ravvisabile solo in presenza di stabili approdi interpretativi della S.C., eventualmente a Sezioni
Unite, i quali soltanto assumono il valore di 'communis opinio' tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione, mentre la giurisprudenza di merito non può valere a giustificare il detto affidamento qualificato, atteso che alcune pronunce adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un 'diritto vivente'>> (Cass. s.u. 12 febbraio 2019, n. 4135 che si colloca nel solco segnato da plurime precedenti pronunzie uniformi).
Ebbene, nel dare atto dell'adeguamento dell'Ufficio all'orientamento delle superiori Corti in materia di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese devono seguire le normali regole sulla soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 contro l' CP_1 in persona del legale rappresentante p.t.„, nel ricorso depositato il 04/05/2023 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell' CP_1, delle spese di giudizio, che liquida in €1.312,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, 10/09/2024
Il Giudice
Pietro Paolo Arena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 10/09/2024, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1388 2023, promosse da: Parte 1 nata il [...] a [...], c.f C.F. 1
rappresentata e difesa dall'avv. BONINA CARMELA, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. TOMMASELLI CLARA;
- resistente -
OGGETTO: Disconoscimento rapporto agricolo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/05/2023 parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, per 51 giornate lavorative negli anni 2013 e 2014, alle dipendenze della ditta "CALT SOC. COOP.".
Lamentava che con note datate 19/12/22, 1'CP_1 le aveva comunicato di aver proceduto alla cancellazione della stessa dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni suindicati.
Rilevava che l' CP_1 aveva immotivatamente cancellato le giornate agricole riferibili agli anni dedotti in ricorso ed inutile era stato il successivo ricorso amministrativo;
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate cancellate, con condanna dell' CP_1 ad effettuare la suddetta reiscrizione;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
L'CP_1 si costituiva in giudizio con eccependo l'inammissibilità del ricorso, contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna sullo scambio delle note ex art. 127 ter, la causa veniva decisa con la presente sentenza. La ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 51 giornate lavorative negli anni 2013 e 2014, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura alle dipendenze della ditta CALT.
Esaminando il merito della domanda, occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' CP_1, trova fonte in un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto la ditta CALT al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva attività posta in essere dall' azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo dell'11/7/2022, prodotto in atti dall' CP_1, e a firma dagli ispettori Persona 2 e Persona 3Persona 1 '
In esito a tale attività ispettiva, si è provveduto all'annullamenti dei rapporti di lavoro e delle relative giornate, denunciati dall'azienda e risultati fittizi, tra cui quello dell'odierna parte ricorrente.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'CP_1 a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, non hanno provato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di Parte 1 alle dipendenze della Ditta CALT.
Va, premesso, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. n.
21239/2019).
Su richiesta istruttoria della ricorrente, sono stati sentiti nel corso di causa due testimoni le cui deposizioni, pur confermando in linea teorica gli assunti di parte attrice (esistenza di una prestazione lavorativa, mansioni svolte, orario di lavoro, retribuzione), vanno necessariamente vagliate sotto il profilo dell'attendibilità dei testi (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Messina, Sez. Lavoro, sent. n.
176/2017)
Entrambe le testi Testimone 1 e Testimone 2 hanno dichiarato di avere cause contro l'CP 1, ma non sono riuscite a riferire se la ricorrente fosse stata chiamata come testimone nel giudizio dalle stesse instaurato;
tale circostanza induce comunque a ritenere che, proprio in relazione alla questione riguardante la validità dei rapporti lavorativi in agricoltura denunciati dalla ditta in oggetto, il teste potrebbe avere interesse di fatto ad una decisione dell'odierna controversia in senso favorevole all'odierna ricorrente, tale per cui le dichiarazioni eventualmente rese ne imporrebbero una valutazione prudenziale.
Ritiene questo decidente che atteso l'evidente coinvolgimento e l'interesse nella causa, le loro dichiarazioni non possono essere utilizzate ai fini della prova della sussistenza di un genuino rapporto lavorativo espletato dalla ricorrente.
Ciò posto, a fronte della inconsistenza della prova offerta dalla ricorrente, pare a questo decidente di dover propendere per la ricostruzione offerta dall CP_1, tanto con le allegazioni quanto con le prove documentali offerte in giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni in ricorso deve essere rigettato.
Come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 4/8/2020 n. 16676,
con principio di diritto fatto proprio dalla Corte d'Appello in sede, con la sentenza n. 199/2021 “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento". (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli).
Nella specie pertanto non vi sono i presupposti per l'esonero dell'appellato dal pagamento delle spese ex art 152 disp att c.p.c.
Ciò nondimeno, questo Tribunale è conscio del proprio precedente orientamento secondo cui la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. veniva ritenuta valida e produttiva dell'effetto di esonerare la parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite indipendentemente dall'oggetto della controversia di natura previdenziale o assistenziale.
Al riguardo si rileva in via generale che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la tutela accordata in casi di c.d. prospective overruling, istituto finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente sconfessato, ma dominante al momento del compimento dell'atto, di produrre ugualmente i suoi effetti, presuppone la configurabilità di un affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali e come tale meritevole di tutela, che è ravvisabile solo in presenza di stabili approdi interpretativi della S.C., eventualmente a Sezioni
Unite, i quali soltanto assumono il valore di 'communis opinio' tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione, mentre la giurisprudenza di merito non può valere a giustificare il detto affidamento qualificato, atteso che alcune pronunce adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un 'diritto vivente'>> (Cass. s.u. 12 febbraio 2019, n. 4135 che si colloca nel solco segnato da plurime precedenti pronunzie uniformi).
Ebbene, nel dare atto dell'adeguamento dell'Ufficio all'orientamento delle superiori Corti in materia di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese devono seguire le normali regole sulla soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 contro l' CP_1 in persona del legale rappresentante p.t.„, nel ricorso depositato il 04/05/2023 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell' CP_1, delle spese di giudizio, che liquida in €1.312,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, 10/09/2024
Il Giudice
Pietro Paolo Arena