Sentenza 18 maggio 2017
Massime • 1
In tema di diritto all'assegno previsto dall'art. 13 della l. n. 118 del 1971, il requisito dell'incollocazione al lavoro, essendo un elemento costitutivo del diritto unitamente alla ridotta capacità lavorativa ed al requisito economico e reddituale, deve essere provato dal richiedente, anche attraverso la produzione della domanda di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio, e la sua mancanza è deducibile o rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2017, n. 12554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12554 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2017 |
Testo completo
DIRIT SENTE E 90 18 MAG 2017 TE EN S E AULA REGISTRAZION 12554/17 TE ESEN OggettoREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 12431/2011 SEZIONE LAVORO Cron. 12554 Rep.Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. UMBERTO BERRINO Presidente Ud. 31/01/2017 Dott. ADRIANA DORONZO - Consigliere PU Dott. FABRIZIA GARRT Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO - Rel. Consigliere ConsigliereDott. DANIELA CALAFIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12431-2011 proposto da: SERAFINA C.F. [...], GIANCASPERO domiciliata in ROMA, VIA TIRSO 90, elettivamente studio degli avvocati GIOVANNI PATRIZI e presso 10 DONATO DI PINTO, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
ricorrente 2017 contro 408 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA I.N.P.S. SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. 80415740580; intimato avversO la sentenza n. 1595/2010 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 05/05/2010 r.g.n. 73/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato DONATO DI PINTO;
udito l'Avvocato CARLA D'ALOZISIO per delega Avvocato CLEMENTINA PULLI. .R.G. 12431/2011 NOTES FATTI DI CAUSA Con la sentenza n.1595/2010 la Corte d'Appello di Bari accoglieva parzialmente l'appello proposto da SP ER contro la sentenza di prime cure che, per quanto d'interesse, aveva accolto la sua domanda intesa ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 2 luglio 2007 e condannato l'INPS alla rifusione delle metà delle spese processuali. In riforma della stessa decisione la Corte d'appello riliquidava le spese del primo giudizio in quanto liquidate in violazione dei minimi tariffari, ma confermava l'esclusione del diritto all'assegno per la SP in relazione al periodo precedente all'iscrizione delle liste speciali degli invalidi civili (2.7.2007), essendo invece ininfluente la certificazione valevole ai fini del collocamento ordinario. Avverso detta sentenza SP ER ha proposto ricorso per cassazione affidando le proprie censure a due motivi illustrati da memoria. L'INPS resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.13 ella l. 118/1971 e 1 l. 482/1968; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360, 1 comma nn. 3 e 5 c.p.c.) in quanto la ricorrente aveva diritto all'assegno dalla data di accertamento del requisito sanitario fissato dal ctu al 12.1.2007 essendosi iscritta nelle liste speciali il 2.7.2007 e nelle liste del collocamento ordinario il 4.11.2004. 1.1. Il motivo è infondato. Secondo consolidato indirizzo di questa Corte, cui va data continuità, in relazione al diritto all'assegno previsto dalla L. n. 118 del 1971, art. 13 il requisito dell'incollocazione al lavoro rappresenta al pari della ridotta capacità lavorativa e del requisito economico e reddituale di cui agli artt. 12 e 13 della citata Legge un elemento ? ? ? costitutivo del diritto alla prestazione, la cui prova è a carico del soggetto richiedente la prestazione (Cass. n. 13279 del 2003), la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 4910 del 2001). Questa stessa Corte ha precisato che al fine di 1 R.G. 12431/2011 attestare l'anzidetto requisito dell'incollocazione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile è sufficiente anche la mera domanda di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio, indipendentemente dall'esito della visita presso le commissioni sanitarie, mentre non è sufficiente l'iscrizione al collocamento ordinario (Sentenza n. 23762 del 10/11/2009; Cass. n. 13622 del 13 giugno 2006; Cass. n. n. 1096 del 24 gennaio 2003).
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, 1 comma nn. 3 e 5 c.p.c.) in quanto il giudice aveva omesso di valutare il materiale probatorio a sua disposizione integrante presunzioni gravi precise e concordanti sullo stato di un'impossibile collocazione al lavoro dell'assistito, dovendosi ritenere possibile una prova per presunzioni come per gli ultracinquantenni (SU 203/1992). Anche questo motivo è infondato. Come affermato nella sentenza n. 19833 del 28/08/2013 in materia di assegno di invalidità civile, il requisito della incollocazione al lavoro, nello specifico contesto normativo che caratterizza il periodo di tempo tra l'entrata in vigore della legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, può dirsi sussistente qualora l'interessato provi di non aver svolto attività lavorativa e di aver richiesto l'accertamento di una riduzione dell'attività lavorativa, in misura tale da consentirgli l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8 della n. 68 del 1999 da parte delle commissioni mediche competenti a tal fine. Nel caso in cui tale accertamento sia precedente rispetto alla data di decorrenza del requisito sanitario per l'invalidità (riduzione della capacità lavorativa del 74% o superiore), sarà necessaria la prova di aver ottenuto o quanto meno richiesto l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8 della legge n. 68 del 1999". Più specificamente, per il periodo che qui rileva, è stato osservato (Cass. n. 28852 del 05/12/2008, Cass. 12916/2009) che ai fini dell'attribuzione dell'assegno mensile di invalidità, la "incollocazione al lavoro" tra gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione assume due diversi significati, rispettivamente, per gli invalidi infracinquantacinquenni e per gli invalidi che abbiano superato i cinquantacinque anni di età, ma non 2 R.G. 12431/2011 ancora i sessantacinque, limite preclusivo per beneficiare della Vestazione. Con riguardo ai primi, per "incollocato al lavoro" deve intendersi colui che non abbia trovato un'occupazione compatibile con le sue condizioni psicofisiche, essendo iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio;
con riferimento, invece, agli invalidi ultracinquantacinquenni e infrasessantacinquenni, che non hanno diritto all'iscrizione nelle - suddette liste - l'incollocazione al lavoro deve essere intesa come stato di effettiva disoccupazione o non occupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro, che non consente il reperimento di un'occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell'invalido, la cui prova può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni, senza che sia necessaria alcuna iscrizione o domanda di iscrizione nelle liste del collocamento ordinario. Orbene la L. n. 68 del 1999 non prevede più il limite di 55 anni ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei disabili di cui all'art. 8, contemplando invece l'art. 1, comma 1, lett. a) l'applicabilità della legge stessa alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile. Al riguardo deve precisarsi che, nella vigenza della precedente normativa, la prevalente (e condivisa) giurisprudenza di questa Corte aveva ritenuto che per "incollocato", ai sensi della ricordata L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, doveva intendersi colui che avesse adempiuto l'onere di un comportamento teso al fine del "collocamento" e, ciò nonostante, fosse rimasto inoccupato, cosicché tale comportamento si sostanziava nell'attivazione dei meccanismi previsti dalla L. n. 482 del 1968 e, quindi, nell'iscrizione (o nella domanda d'iscrizione) nelle liste speciali di collocamento degli invalidi (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 203/1992; Cass.,n. 1096/2003; Cass., n. 2628/2001, che, in particolare, pone in luce come, dato che l'iscrizione nelle liste speciali presuppone un accertamento della riduzione della capacità lavorativa da parte delle competenti commissioni e che, quindi, la tutela potrebbe venir meno per il periodo intercorrente dalla domanda di accertamento di quella situazione medico legale a quella della effettiva iscrizione nelle predette liste, sia sufficiente che l'interessato presenti la domanda di iscrizione). 3 R.G. 12431/2011 Tali considerazioni devono ritenersi tuttora condivisibili pur nel descritto Chutamento del quadro normativo, essendo rimaste identiche le finalità a cui tende la prescrizione dell'incollocazione al lavoro quale requisito per il conseguimento dell'assegno di invalidità, con la conseguente necessità dell'iscrizione dell'invalido, nella vigente nuova disciplina, all'elenco di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 8 ovvero, quanto meno, nell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione (dovendo rilevarsi che, in base al disposto dell'art. 1, comma 4, della predetta legge, l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili è effettuato dalle commissioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 4).
3. Il motivo di ricorso in quanto si fonda sulla rilevanza e sufficienza di un accertamento presuntivo del requisito dell'incollocazione al lavoro si rivela quindi privo di fondamento.
4. In conclusione la sentenza impugnata si sottrae alle censure sollevate col ricorso, il quale risulta infondato e deve essere respinto. 5.- Sussistono i presupposti ex art. 152 disp. att. c.p.c. per l'esenzione della ricorrente dalla condanna alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, il 31.1.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente ivers Dott. Umb erto Berrino Dott. Roberto Riverso. о ём ч IL CANCELLIERE Maria Ra Giacola Depositato in Cancelleria 18 MAG 2017 oggi, IL CANCELLIERE Maria PI AC 4