Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2017, n. 12554
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Sentenza 18 maggio 2017

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In tema di diritto all'assegno previsto dall'art. 13 della l. n. 118 del 1971, il requisito dell'incollocazione al lavoro, essendo un elemento costitutivo del diritto unitamente alla ridotta capacità lavorativa ed al requisito economico e reddituale, deve essere provato dal richiedente, anche attraverso la produzione della domanda di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio, e la sua mancanza è deducibile o rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2017, n. 12554
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12554
    Data del deposito : 18 maggio 2017

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