Sentenza 25 agosto 2006
Massime • 2
È ammissibile la doglianza con la quale si faccia valere per la prima volta con il ricorso per cassazione la questione, non sollevata nei gradi di merito, della improponibilità dell'azione revocatoria in caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi per contrasto con il diritto comunitario, atteso che la verifica della compatibilità del diritto interno con quello comunitario non è condizionata dalla deduzione di uno specifico motivo, potendo essere conosciuta d'ufficio in ogni stato e grado, come nei casi di "ius superveniens" e di modifica normativa determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Essendo la revocatoria fallimentare normalmente esercitabile nel corso delle procedure fallimentari, nessun carattere "selettivo", configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE, può essere ravvisato allorché l'azione revocatoria sia esercitata nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/08/2006, n. 18552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18552 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - rel. Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.LL AR e C. PREFABBRICATI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso l'avvocato Paolo Berruti, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Emanuele Principi, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SUD LEASING S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 09990/03 proposto da:
LOCAFIT S.P.A., in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANAPO 29, presso l'avvocato Guido Ninni, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Angelo Lo Vecchio Musti, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
F.LL AR e C. PREFABBRICATI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso l'avvocato Paolo Berruti, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Emanuele Principi, giusta mandato a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 74/02 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 29/01/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2006 dal Consigliere Dott. PLENTEDA Donato;
udito per il resistente, l'Avvocato Ninni che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale condizionato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 28.1.1997 la soc. F.LL OM e C. RI S.p.A. in amministrazione straordinaria, cui era stata ammessa con D.M.
2.3.1992 chiese al Tribunale di Bari che fossero revocati i pagamenti eseguiti in ragione di L. 164.644.259 dalla società nell'anno precedente alla sua dichiarazione di insolvenza, avvenuta in data 3/4.2.1992, in favore della soc. SU IN. La convenuta eccepì la genericità del petitum e la infondatezza della domanda, perché non provata.
Il tribunale con sent. 12.6.2000 accolse la domanda e condannò la SU IN a pagare la somma richiesta oltre interessi e rivalutazione.
La SU IN impugnò la decisione, con riferimento al periodo preso in esame per la declaratoria di inefficacia e alla scientia decoctionis;
l'amministrazione straordinaria resistette e la Corte di Appello di Bari con sent. 22.1.2002 ha accolto l'appello e respinto la domanda.
Ha rilevato che il momento iniziale del periodo sospetto dal quale procedere a ritroso ai fini della identificazione degli atti revocabili debba essere quello del provvedimento ministeriale che dispone la liquidazione, intervenuto il 2.3.1992, sicché i pagamenti eseguiti sin al 1.3.1991 per L. 41.268.010 erano insuscettibili di revoca.
Quanto alla scientia decoctionis ha considerato irrilevante il ritardo, peraltro contenuto in 20 giorni, nel pagamento di alcune fatture, ancor più considerando che altre erano state pagate il giorno successivo alla ricezione ovvero appena cinque giorni dopo ed in ogni caso sempre in contanti, a mezzo di bonifici bancari, mezzo di pagamento emblematico della esistenza di un normale rapporto di conto corrente con le banche.
Del pari irrilevante ha giudicato, ai fini della conoscenza dello stato di insolvenza, la emissione dei decreti ingiuntivi, peraltro avvenuta quando la gran parte dei pagamenti oggetto della azione revocatoria era avvenuta;
non avendo quei provvedimenti alcun grado di conoscibilità, perché non collegati ad atti disponibili per i terzi, come i bollettini dei protesti, le iscrizioni ipotecarie ecc.; ed essendo mancati procedure esecutive, iscrizioni ipotecarie e atti di protesto.
Meno ancora utili a provare la scientia decoctionis ha considerato le notizie di stampa in ordine alle difficoltà finanziarie della società, per il fatto che erano state riportate da un giornale pubblicato a Brescia, dove aveva sede la soc. F.LL OM RI S.p.A., a dire della appellata società capogruppo, lontana da Bitetto, sede della società in amministrazione straordinaria, tanto più che la prova di tale elemento soggettivo deve essere fornita per ogni società del gruppo, unitamente a quella del collegamento, l'una e l'altra mancate.
Propone ricorso per cassazione con cinque motivi la F.LL OM e C. RI in a.s.; resiste con controricorso la soc. LO S.p.A., già SU IN in liquidazione, che propone anche ricorso incidentale condizionato con un motivo, a sua volta resistito da controricorso.
La ricorrente principale ha depositato memoria.
MOTIVI DALLA DECISIONE
Con il primo motivo la F.LL OM e C. RI in a.s. denunzia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art.67 cpv. e la omessa/insufficiente motivazione sul punto della decorrenza del periodo sospetto. Rileva che giurisprudenza e dottrina concordano nel ritenere che nella liquidazione coatta amministrativa - cui si uniforma la disciplina a riguardo della amministrazione straordinaria - il periodo sospetto, allorquando la dichiarazione dello stato di insolvenza precede l'adozione del provvedimento di liquidazione, deve essere computato a ritroso dalla data della dichiarazione predetta.
Con il secondo motivo analoga denunzia di violazione di legge e di vizio di motivazione è riferita al regime giuridico delle prove. Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata abbia ritenuto irrilevanti gli elementi indicati a sostegno della scientia decoctionis, costituiti dalle numerose ingiunzioni nei confronti della OM RI e di altre società del gruppo;
dagli articoli di stampa, che riportavano notizie di concordati stragiudiziali e di altre procedure concorsuali per le diverse società del gruppo, e di scioperi nonché della perdurante crisi economica dell'intero gruppo OM;
dalla dichiarazione di faLLmento della capogruppo ditta F.LL OM S.p.A. di Rezzato (Brescia), pronunciata il 14/18.6.1991; dai ripetuti e consistenti ritardi nei pagamenti, a far tempo dalla fine del 1990. Con il terzo mezzo e ancora denunziata la violazione della L.Fall., art. 67, oltre alla omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sul punto decisivo della controversia, sempre con riguardo al regime delle prove. Contesta la ricorrente l'assunto della corte barese, secondo cui la prova della scientia decoctionis, nel caso di società collegate o facenti parte di uno stesso gruppo, deve essere riferita ad ogni singola società e deduce che la SU IN aveva avuto intensi rapporti commerciali con la F.LL OM di Rezzato ed era a conoscenza delle vicissitudini e delle difficoltà economiche dello società appartenenti al gruppo OM;
essendosi certamente rivolta oltre che alla centrale rischi, agli istituti di credito della zona per assumere informazioni sullo stato e sulla solvibilità della OM RI, quando era nota a tutti gli istituti di credito, anche della zona di Bari, la crisi irreversibile del gruppo, sfociata nel faLLmento della ditta F.LL OM S.p.A. in data 18.6.1991, e, in data 22.11.1991, nella dichiarazione dello stato di insolvenza della F.LL OM Div. RI S.p.A. con sede in Rezzato.
Evidenzia che in sede di approvazione - avvenuta il 11.5.1990 - del bilancio della F.LL OM al 31.12.1989, era stata eccepita da un socio di minoranza la mancanza di chiarezza, precisione e verità e tanto era stato documentato in primo grado;
al di là del fatto che erano emerse la perdita dell'intero capitale e una situazione finanziaria insostenibile, tanto che i fornitori avevano sospeso l'approvvigionamento delle materie prime, così finendo per paralizzare l'attività operativa della società.
Invoca, infine, giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nei giudizi di revoca dei pagamenti di crediti liquidi ed esigibili nei confronti dell'accipiens estraneo al gruppo, la prova della scientia decoctionis può essere in via presuntiva tratta, se ricorrono le condizioni volute dall'art. 2729 c.c., anche dalla conoscenza dello stato di insolvenza delle diverse società del gruppo e del collegamento tra le stesse accertato.
Con il IV motivo si denunziano violazione dell'art. 2697 c.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, con riferimento alla mancata ammissione di prove orali sulla scientia decoctionis. Con il V, infine, la censura è riferita al regolamento delle spese, delle quali si invoca la condanna di controparte, nel caso di cassazione della sentenza impugnata.
La ricorrente incidentale denunzia in via condizionale la violazione e falsa applicazione degli artt. 249 (ex 149), 87 (ex 92), 88 (93) 89 (ex 94), 234 (ex 117) del Trattato UE, della decisione della Commissione CE 16.5.2000, con riferimento al D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, art. 1, conv. in L. n. 95 del 1979, alla
L. Fall., art. 195 e ss., L. Fall., art. 237 e ss., L. Fall., artt. 203 e 67; nonché al D.Lgs. n. 27 del 1999, art. 106, e dell'art. 113 c.p.c.; nonché la omessa motivazione. Lamenta la soc. LO che la corte territoriale non abbia rilevato di ufficio che l'azione revocatoria, fondata sulla L. n.95 del 1979, fosse incompatibile con le norme del trattato europeo
(art. 92) e con l'art. 87 ss. del Trattato di Maastricht, in quanto aiuto di Stato.
Denunzia ancora violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67 in riferimento al D.L. n. 26 del 1979, art. 1, conv. in L. n. 95 del 1979, L. Fall., art. 195 e ss., L. Fall., art. 237 e ss., L. Fall., artt. 203 e 67; nonché al D.L. n. 27 del 1999, artt. 49, 106, e la violazione dell'art. 112 c.p.c., oltre alla omessa motivazione.
Assume che l'esercizio dell'azione revocatoria è incompatibile con la fase conservativa della procedura, essendo obbiettivo primario di essa la conservazione dell'impresa in funzione del suo risanamento;
e poiché l'azione nella specie era stata proposta in quella fase, alla stregua della prospettazione dell'atto di citazione, la domanda era risultata carente del suo presupposto processuale e la carenza era rilevabile di ufficio.
In subordine chiede che siano devoluti alla Corte di giustizia la verifica e l'accertamento che il regime di aiuti, introdotto con la L. n. 95 del 1979, e tutti i provvedimenti che lo abbiano concretamente attuato siano da disapplicare per il loro contrasto con gli artt. 87 e 88 del Trattato Ce;
se le procedure ancora in corso siano da considerare non più operanti;
se risulti non compatibile con l'ordinamento comunitario la intera L. n. 95 del 1979; se sia incompatibile in particolare con il Trattato il D.L. n. 26 del 1979, art. 1, conv. nella L. n. 95 del 1979, nella parte in cui, escludendo il faLLmento per le grandi imprese in crisi, estende per il resto la disciplina dettata dalla L. Fall., art.195 e ss e L. Fall., art. 237, in tema di disciplina dell'azione revocatoria faLLmentare.
Le questioni proposte con il ricorso incidentale condizionato, in quanto preliminari di merito, richiedono la trattazione anticipata rispetto a quelle del ricorso principale.
Esse prospettano la incompatibilità dell'azione revocatoria esperita a norma della L. Fall., artt. 67, 195, 237 e ss. e L. Fall., art. 203 e D.L. n. 26 del 1979, art. 1, conv. nella L. n.95 del 1979, con la normativa comunitaria indicata nella rubrica della censura, questione ammissibile, seppur mai dedotta nei gradi di merito, non essendo la verifica di tale incompatibilità condizionata dalla deduzione di uno specifico motivo, potendo essere conosciuta di ufficio in ogni stato e grado, come nei casi di ius superveniens e di modifica normativa determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale (Cass. 18915/2004;
5241/2003; 11155/2000; 7909/2000).
Rileva ancora la ricorrente incidentale la illegittimità dell'azione per essere stata esercitata nella fase conservativa della procedura concorsuale e conclude, in subordine, perché sia rimessa alla Corte di giustizia affinché verifichi se siano da disapplicare la L. n. 95 del 1979, in quanto contempla aiuti di Stato.
Questa Corte in più occasioni (ex plurimis sent. 2534/2005;
13165/2004; 18915/2004;) ha affermato la legittimità dell'azione revocatoria di cui si tratta, osservando che le pronunzie della Corte di Giustizia - da cui non si era discostata la Commissione - hanno affermato che la applicazione ad una impresa di un regime derogatorio alle regole in materia faLLmentare dà luogo ad aiuti di Stato:
a) se l'impresa è stata autorizzata a continuare la sua attività economica in circostanze in cui tale eventualità sarebbe stata esclusa nell'ambito della applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di faLLmento;
b) se ha beneficiato di uno o più vantaggi, quali una garanzia di Stato, un'aliquota di imposta ridotta, una esenzione dall'obbligo di pagamento di ammende o altre sanzioni pecuniarie o una rinuncia effettiva, totale o parziale, ai crediti pubblici, dei quali non avrebbe potuto usufruire un'altra impresa insolvente, nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di faLLmento.
Da tali statuizioni ha desunto il convincimento che non la legge in sè, nella sua totalità, è incompatibile con le disposizioni comunitarie, ma solo laddove preveda un regime di aiuto nei termini precisati;
ed ha considerato, in particolare con riguardo alla azione revocatoria faLLmentare nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di cui alla L. n. 95 del 1979, che nessuna delle due istituzioni comunitarie si è occupata in modo specifico del problema.
Ha quindi rilevato che, una volta risultato mancante qualunque collegamento della azione revocatoria con la continuazione dell'attività di impresa, in quanto esercitata nella fase liquidatoria, ancor più da escludere sia la configurabilità come aiuto di Stato, conforme essendo alle norme generali in materia di faLLmento;
come pure ha escluso la sua riconducibilità a qualcuno dei vantaggi considerati in via esemplificativa dall'art. 87 del Trattato.
Alla luce di tale fondamentale premessa va compiuta la lettura delle sentenze della Corte di Giustizia - che è istituzione chiamata ad assicurare il rispetto del diritto nella interpretazione del Trattato ed è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale su di essa (art. 234, già 177 del Trattato) - la quale, dopo avere osservato, con la decisione del 1.12.1998 in causa Ecotrade s.r.l./Altiforni e Ferriere di Sorvolo S.p.A. che alcune caratteristiche della L. n. 95 del 1979, se confermate dal giudice nazionale, potrebbero configurare la esistenza di aiuti di Stato - come la sua applicazione selettiva in favore di grandi imprese industriali di rilevante esposizione debitoria, nei cui confronti risultassero presenti tra i principali creditori lo Stato od Enti pubblici;
la continuazione dell'attività economica che potrebbe comportare un onere supplementare per i pubblici poteri, se fosse dimostrato che lo Stato o Enti pubblici sono tra i principali creditori;
la presenza di garanzie di Stato, di rinunzie effettive a crediti pubblici, ecc. - ha concluso, con riferimento all'art. 4 lett. c) del Trattato Ceca, che il divieto è ipotizzabile se l'impresa è stata autorizzata a continuare l'attività economica in deroga alle norme comuni in materia faLLmentare, ovvero ha beneficiato di uno o più vantaggi specifici, di cui sopra, dei quali altre imprese, nell'ambito predetto, non avrebbero potuto fruire.
Con la successiva sentenza del 17.6.1999, in causa Industrie Aeronautiche e Meccaniche Piaggio/Dornier, la Corte suddetta, richiesta di stabilire se con la L. n. 95 del 1979 - ed in particolare con le provvidenze da essa previste - lo Stato italiano ha concesso a talune imprese aiuti contrastanti, questa volta, con l'art. 92 del Trattato, è pervenuta alle medesime conclusioni, considerando che le imprese in amministrazione straordinaria sono sì assoggettate alle norme generali della legge faLLmentare, ma fruiscono di alcune deroghe, come quella della sospensione di qualsiasi azione esecutiva, anche per debiti fiscali, ovvero quella prevista dalla L. n. 965 del 1979, ecc. E dopo avere premesso che la Corte non è competente ad interpretare il diritto nazionale o a statuire sulla compatibilità di una misura nazionale con il diritto comunitario, mentre sulla compatibilità dei provvedimenti di aiuto con il mercato comune la competenza è della Commissione, ha affermato - in linea con la precedente sentenza del 1998 - che è derogatoria alle ordinarie regole in materia faLLmentare e dà luogo alla concessione di aiuti di Stato l'applicazione di un regime come quello istituito dalla legge italiana L. 3 aprile 1979, n. 95, solo allorché si dimostri quanto più sopra rilevato. Infine la Commissione con la decisione 16.5.2000, dopo avere anch'essa premesso che il suo compito era di individuare, nell'ambito del regime giuridico dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, le misure che non rivestono carattere di generalità e pronunziarsi sul fatto se ricadono o meno nell'art. 87 par. 1 del Trattato Ce;
ed avere rilevato che tale legge riprende alcuni aspetti della procedura faLLmentare, ma contiene un certo numero di elementi di aiuto, ha concluso che essa "introduce un regime di aiuti di Stato in favore delle imprese in crisi, illegittimamente posto in essere dall'Italia in violazione degli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 88 par. 3 del Trattato"; regime incompatibile con il mercato comune, così finendo per statuire (art. 2 del dispositivo) che tale regime "è illegittimo e incompatibile con il mercato comune".
Dall'esame congiunto delle citate decisioni non si appalesa conseguente l'assunto che la legge di cui si tratta sia illegittima nel suo intero articolato, ma che illegittimi siano, in quanto esistenti per essere stati in concreto accertati, gli specifici elementi derogatori della disciplina generale sul faLLmento, nei quali non è dato rinvenire l'azione revocatoria di cui alla L. Fall., art. 67, che è di applicazione estesa a tutte le procedure concorsuali che presuppongono la insolvenza, non essendo dato comprendere la ragione della estensione della illegittimità all'intero istituto concorsuale, che per molti versi si conforma a queLL di diritto comune, una volta che la norma del Trattato fa, come si è visto, espresso divieto di specifici aiuti e dunque sancisce la illegittimità del "regime" di cui è costituito, non anche della sede normativa in cui è collocato, nella sua totalità.
Nè può condividersi il rilievo della ricorrente che la illegittimità della intera legge - per come accertata e dichiarata dalle istituzioni comunitarie - derivi dal fatto che non sia mai stata notificata alla Commissione, posto che, anche per tale aspetto, illegittimo deve ritenersi "il regime" degli aiuti di Stato in essa introdotto, nella parte in cui lo contempla;
sicché e indifferente, in relazione alla questione di cui si tratta, che investe esclusivamente la ammissibilità della revocatoria faLLmentare nella amministrazione straordinaria, stabilire se siano in discussione aiuti nuovi o esistenti, sfuggendo tale azione in via assoluta alla categoria degli aiuti in questione.
Nè ha, del pari, rilievo la distinzione tra fase conservativa e fase liquidatoria, donde ricavare che l'azione, solo in quanto esercitata in quest'ultima, non comporta aiuti alle imprese, sebbene la ricorrente abbia ritenuto di individuare aiuti anche in essa;
e ciò in quanto la revocatoria non favorisce altri che la generalità dei creditori.
Posto, infatti, che, come la Corte di giustizia ha ripetutamente affermato, l'aiuto di Stato à individuabile nel caso in cui l'impresa sia stata autorizzata a continuare la sua attività economica in circostanze in cui tale eventualità sarebbe stata esclusa nell'ambito della applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di faLLmento, tale condizione non sussiste nella specie, dal momento che come nel faLLmento è consentito - in chiave palesemente liquidatoria, allo scopo di conseguire migliori realizzi dalla vendita dei beni acquisiti alla massa - l'esercizio provvisorio dell'impresa ai sensi della L. Fall., art.90, nella amministrazione straordinaria della L. n. 95 del 1979 la continuazione dell'attività era pur sempre previsto che fosse consentita "tenendo anche conto dell'interesse dei creditori", e dunque in una prospettiva non estranea alle esigenze liquidatorie;
e tanto nell'una quanto nell'altra procedura il realizzo conseguibile attraverso l'esercizio delle azioni revocatorie non è esclusivamente destinato alla massa concorsuale, ma anche per far fronte alle spese di amministrazione.
E tanto gioverebbe a disattendere il rilievo posto in calce al primo motivo e che ha costituito in realtà la premessa del presente mezzo, giacche se con la nuova disciplina della amministrazione straordinaria (D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art.49) - peraltro ulteriormente variata dalla L. 18 febbraio 2004, n.39, di conversione del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 (legge
Marzano) e dalle successive disposizioni correttive ed integrative (D.L. 3 maggio 2004, n. 119, conv. in L. 5 luglio 2004, n. 166 e D.L. 29 novembre 2004, n. 281, conv. in L. 28 gennaio 2005, n. 6) - il commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste dal D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 49 e 91, anche nel caso di autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché si traducano in un vantaggio per i creditori, ogni questione relativa alla compatibilità della azione con la fase conservativa risulterebbe normativamente superata.
Il profilo considerato è comunque inammissibile, sia perché deduce una questione di fatto del tutto nuova, mai essendo stata prospettata nei gradi di merito, sia perché generico, in quanto fondato sull'assunto (f. 12 controricorso di LO) della attivazione dell'azione revocatoria nella fase conservativa della procedura, senza alcuna esplicitazione delle ragioni giustificative della supposta connessione con quella fase (rectius con la funzione conservativa).
Il ricorso incidentale è dunque infondato.
Ha infondato è anche il principale, del quale vanno esaminati preliminarmente i motivi II, III e IV, l'esame del primo risultando condizionato dall'esito di siffatte censure, che investono il capo della decisione afferente alla prova della scientia decoctionis.
Con riguardo alle ragioni della sentenza impugnata, poste a fondamento del rigetto della domanda, in relazione alla carenza dell'elemento soggettivo dell'azione, la ricorrente ha sviluppato due censure, rivolte, rispettivamente, con il II ed il III motivo, a contestare in parte gli elementi diretti ed in parte la correttezza della valutazione di queLL in fatto riferiti alle società del gruppo, facente capo alla soc. F.LL OM con sede in Rezzato (Brescia), da cui avrebbe dovuto desumersi la conoscenza dell'accipiens del dissesto della V.LL OM e C. RI con sede in Bitetto;
e con il IV a lamentare la mancata ammissione della prova orale richiesta sulla scientia decoctionis, in ordine alla quale la corte territoriale avrebbe mancato di motivare.
La doglianza, che sostanzialmente in ogni sua articolazione prospetta vizi di motivazione, è priva di fondamento. La corte territoriale, dopo avere svalutato gli elementi diretti, rivelatori, secondo la appellata, di tale conoscenza, quali il ritardo nei pagamenti, giudicato insignificante, e la presenza di ingiunzioni, ritenuta non probante di quella conoscenza - perché gran parte di quei decreti era successiva ai pagamenti e perché della loro emissione non esisteva un mezzo formale di conoscenza - ha considerato che queLL indiretti, quali le notizie di stampa sul dissesto del gruppo OM e specificamente della F.LL OM RI con sede in Rezzato, non potessero essere utilmente apprezzati, sia perché quelle notizie non avevano avuto rilievo nazionale, essendo state pubblicate su un giornale di Broscia, sia perché "la giurisprudenza di merito ha più volte evidenziato che nel caso di società collegate e facenti parte di uno stesso gruppo la prova della scientia decoctionis da parte del commissario nell'esercizio dell'azione revocatoria deve essere fornita relativamente ad ogni singola società del gruppo, non essendo sufficiente la prospettazione di una insolvenza di gruppo ed in ogni caso... occorre che risulti accertato sia il rapporto di collegamento esistente tra le singole imprese ed il gruppo sia il dissesto dell'intero gruppo".
Ha infine evidenziato che a carico della impresa insolvente in amministrazione straordinaria non risultavano iscrizioni ipotecarie ne' levati protesti, ovvero promosse procedure esecutive nel tempo tra il 1990 e il 1991.
A fronte di tali rilievi la ricorrente si e limitata a reiterare, senza alcuna critica delle ragioni della decisione, diretta o indiretta, gli elementi in ordine al gruppo e alla sua insolvenza, comprese la dichiarazione di faLLmento della F.LL OM di Rezzato, intervenuta nel giugno 1991, e le notizie di stampa, apoditticamente assumendo che fosse "nota a tutti gli istituti di credito anche della zona di Bari la crisi irreversibile del gruppo OM" e che copia del bilancio di esercizio al 31.12.1989 della F.LL OM Div. RI S.p.A., con sede in Rezzato, che indicava la perdita dell'intero capitale, approvato il 11.5.1990, era stata consegnata alla soc. LO e a tutti gli istituti di credito;
affermazioni in fatto prive di qualunque accenno ad eventuali verifiche compiute nei gradi di merito e a conseguenti addebiti alla corte territoriale di carenze motivazionali in concreto ad esse collegate;
ed anzi del tutto sfornite di riscontri, se con il IV motivo si è lamentata la mancata ammissione delle prove orali che si assumono dedotte, di cui appresso.
Conferma deve, dunque, trovare il principio che la prova della conoscenza dello stato di insolvenza deve essere effettiva e che assume rilevanza solo la concreta situazione psicologica del creditore e non la mera conoscibilità di esso, sebbene tale prova possa essere raggiunta anche in via presuntiva, in forza di indizi gravi, precisi e concordanti} e che laddove si ipotizzi che il solvens sia un soggetto inserito in un gruppo di imprese, e cioè in una pluralità di società collegate ad una unica società (holding), posto che ciascuna di esse conserva la propria personalità giuridica e autonomia patrimoniale, la consapevolezza dell'accipiens dello stato di insolvenza di quell'impresa può anche essere provata attraverso la conoscenza della crisi del gruppo, per la quale è però indispensabile il previo accertamento della sua esistenza;
del collegamento tra le società - del cui atto esposto a revoca si discute - e il gruppo della possibilità concreta di estendere ad essa la conoscenza della insolvenza delle società che ne fanno parte (Cass. 6285 e 5900/1995). E che tanto sia mancato è la stessa ricorrente a dare atto nel IV motivo del ricorso, allorché, lamenta la mancata ammissione delle prove orali richieste, salvo ad omettere, sia nella parte espositiva del fatti del processo (f. 3) sia in quella di trattazione della censura (f. 16), la indicazione dei capitoli e dell'atto con il quale furono articolati;
con l'effetto di rendere inammissibile la doglianza.
Il rigetto del II, III e IV motivo comporta l'assorbimento del primo;
mentre il V, che censura la disciplina delle spese processuali dei gradi di merito, consegue al rigetto del ricorso. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza, che si apprezza maggiormente con riguardo alla ricorrente principale, la quale va, dunque, condannata a pagare la somma di Euro 4.600, di cui 100 per esborsi e 4.500 per onorari;
oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese processuali in Euro 4.600, di cui 100 per esborsi e 4.500 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2006