Cass. civ., sez. I, sentenza 25/08/2006, n. 18552
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Sentenza 25 agosto 2006

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È ammissibile la doglianza con la quale si faccia valere per la prima volta con il ricorso per cassazione la questione, non sollevata nei gradi di merito, della improponibilità dell'azione revocatoria in caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi per contrasto con il diritto comunitario, atteso che la verifica della compatibilità del diritto interno con quello comunitario non è condizionata dalla deduzione di uno specifico motivo, potendo essere conosciuta d'ufficio in ogni stato e grado, come nei casi di "ius superveniens" e di modifica normativa determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Essendo la revocatoria fallimentare normalmente esercitabile nel corso delle procedure fallimentari, nessun carattere "selettivo", configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE, può essere ravvisato allorché l'azione revocatoria sia esercitata nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/08/2006, n. 18552
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18552
    Data del deposito : 25 agosto 2006

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