Art. 4.
E' data ai Consigli provinciali di Foggia, Bari e Lecce la facolta' di ripartire fra i Comuni serviti dall'Acquedotto, nella rispettiva provincia, una quota non maggiore della meta' del contributo provinciale.
Il riparto fra i Comuni e' stabilito dalla Giunta provinciale amministrativa; e sui reclami si pronuncia con provvedimento definitivo il Ministero dei Lavori Pubblici.
Contro questo provvedimento e' ammesso soltanto il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale pronuncia anche nel merito.
La quota a carico dei Comuni deve inscriversi nelle spese obbligatorie dei bilanci comunali.
E' data ai Consigli provinciali di Foggia, Bari e Lecce la facolta' di ripartire fra i Comuni serviti dall'Acquedotto, nella rispettiva provincia, una quota non maggiore della meta' del contributo provinciale.
Il riparto fra i Comuni e' stabilito dalla Giunta provinciale amministrativa; e sui reclami si pronuncia con provvedimento definitivo il Ministero dei Lavori Pubblici.
Contro questo provvedimento e' ammesso soltanto il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale pronuncia anche nel merito.
La quota a carico dei Comuni deve inscriversi nelle spese obbligatorie dei bilanci comunali.