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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/08/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 8549/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza dell'11 Luglio 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Cesareo (LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli Avvocati Silvia
De Maglio e Silvia Giannelli
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Contumace
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 30/7/2021, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere titolare di pensione cat. INVCIV – espone di aver ricevuto missiva del 23/1/2021 con la quale ha comunicato di aver provveduto al CP_1 ricalcolo della predetta pensione, sulla base della comunicazione dei redditi relativi all'anno 2018, ricalcolo da cui è derivato un debito di € 8.305,53, secondo l'ente indebitamente versati sulla predetta pensione nel periodo da
Gennaio 2019 a Febbraio 2021, rappresenta di aver proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento di indebito in data 23/3/2021 e di aver ricevuto Delibera di rigetto del ricorso del 18/5/2021 per la seguente motivazione: “Il ricorrente ha dichiarato per l'anno 2018 redditi superiori ai limiti reddituali previsti dalla legge per il diritto alla prestazione economica”.
Tanto premesso, esposto e rappresentato, parte ricorrente deduce illegittimità del provvedimento di indebito del 23/1/2021, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in tema di indebito su prestazioni assistenziali, afferma la ripetibilità delle somme indebitamente versate soltanto a partire dal momento successivo all'accertamento della perdita dei requisiti, ad eccezione delle ipotesi in cui non sia da escludere l'affidamento dell'interessato o in cui vi sia dolo comprovato dello stesso, e sostenendo mancanza di dolo da parte sua, per aver egli regolarmente comunicato i redditi percepiti, e chiede testualmente: “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
“a) accertare e dichiarare, l'irripetibilità delle somme rivendicate dall' con il CP_1 provvedimento di indebito del 23/01/2021, ammontanti ad Euro 8.305,53, con diritto del Sig. a trattenere quanto percepito Parte_1
b) condannare l' alla restituzione in favore del ricorrente delle somme CP_1 eventualmente trattenute per l'indebito in questione sino all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali dalla data della domanda sino al dì del soddisfo;
c) condannare, inoltre, parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CNPA come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””.
Non si è costituito in giudizio , nonostante la rituale notificazione del ricorso CP_1
(documentata in allegato alle note depositate dalla difesa di parte ricorrente in data 11/4/2023) e, pertanto, all'udienza del 14/4/2023 è stata dichiarata la contumacia dell' . CP_2
Sul punto, per completezza, deve rilevarsi che in data 14/4/2024 risultano depositate da parte convenuta note di trattazione scritta per l'udienza del
19/4/2024 che devono considerarsi inammissibili.
Le stesse, infatti, rinviano a conclusioni precedentemente rassegnate che, tuttavia, stante il mancato deposito della memoria di costituzione, non sono mai state formulate.
Tali essendo le prospettazioni attoree, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Occorre, in primo luogo, osservare che la Corte di Cassazione con sentenza n.
13915 del 20/5/2021 ha affermato che: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art. 3-
2 ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.”. Orbene, l'art. 3 ter del
D.L. n. 850 del 1976, convertito in L. n. 29 del 1977 recita: “Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento)”.
Inoltre, l'art. 3, commi 9 e 10, D.L. n. 173 del 1988, convertito nella L. n. 291 del
1988 prevedono che: “9. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per
l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo. 10. Con decreto del
Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte".
Queste norme prevedono dunque che nel caso di indebito su prestazioni di invalidità civile (il primo comma dell'art.3 richiamato nel comma 10 fa riferimento alle pensioni e agli assegni ex L. 118/71 e alla indennità di accompagnamento ex L.18/1980) non sono ripetibili le somme percepite indebitamente nel periodo antecedente all'accertamento del venir meno dei requisiti che danno diritto alle prestazioni.
Si evidenzia, inoltre, che la Corte di Cassazione, fondando tutte le considerazioni delineate in tema di indebito assistenziale sull'esigenza di tutelare l'affidamento del percipiente, ha anche specificato delle ipotesi in cui tale affidamento sia da escludersi, quali il caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), il caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n.
5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o il caso di dolo comprovato dell'accipiens, che, nell'ipotesi di indebito derivante da ragioni reddituali, può configurarsi nel caso di omessa comunicazione di dati reddituali, purchè non si tratti di dati che l'istituto già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. 13223/2020) e quando
3 l'incremento di reddito sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio (Cass. n. 28771 del 2018).
Ciò premesso in generale, passando all'analisi del caso di specie, si osserva che nella missiva del 23/1/2021, allegata al ricorso, si legge: “Gentile Signore, la sua pensione n. 07110129 categoria INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2018, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2018.
Sulla base dei nuovi calcoli gli importi della pensione relativi al corrente anno, già comunicati con il modello “ObisM” o con un precedente provvedimento di liquidazione o di riliquidazione, sono così variati (…)
Pertanto da gennaio 2019 a febbraio 2021 sulla pensione numero 07110129 CP_ categoria INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 8.305,53”.
Dalla missiva si evince dunque che la somma di cui chiede la restituzione è CP_1 stata versata su pensione categoria INVCIV, prestazione di natura assistenziale.
Dall'analisi del prospetto allegato alla predetta missiva emerge inoltre che l' ha ritenuto insussistente il diritto del ricorrente alla prestazione per gli CP_2 anni 2019 e 2020 e per i primi due mesi del 2021.
Deve, inoltre, osservarsi che nella Delibera di rigetto del ricorso amministrativo del 18/5/2021, allegata al ricorso, si legge: “Il ricorrente ha dichiarato per l'anno
2018 redditi superiori ai limiti reddituali previsti dalla legge per il diritto alla prestazione economica”.
L' , rimasto contumace, non ha fornito alcun chiarimento ulteriore in ordine CP_1 alla causale della richiesta restitutoria.
Si deve, quindi, osservare da una parte che l'indebito deriva dal superamento del limite reddituale previsto per la sussistenza del diritto alla prestazione assistenziale ed è scaturito dai redditi percepiti dal ricorrente nel 2018 e dall'altra che, tuttavia, l' non ha indicato quale sia l'ammontare dei CP_2 redditi del 2018 che ha determinato la cessazione del diritto alla prestazione.
Peraltro, deve anche evidenziarsi che parte ricorrente non contesta di aver percepito nell'anno 2018 un reddito superiore al limite per fruire della pensione di invalidità civile, ma si è limitata a sostenere l'irripetibilità della somma indebita a motivo della propria buona fede, rilevando di aver sempre dichiarato i propri redditi.
Tanto premesso, si ritiene condivisibile e applicabile anche al caso di specie il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, con orientamento da ritenersi ormai consolidato, secondo cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui
4 intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge,
“salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Deve, infatti, rilevarsi che né nella comunicazione del 23/1/2021, né nella
Delibera del Comitato provinciale del 18/5/2021 viene imputata al pensionato la responsabilità della determinazione dell'indebito, né è altrimenti rinvenibile una condotta del ricorrente che possa integrare violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti.
Non vi sono, quindi, ragioni per dubitare che l'indebita percezione sia avvenuta in buona fede
Occorre, tuttavia, rilevare che da ciò consegue l'irripetibilità non dell'intera somma chiesta in restituzione dall' , bensì soltanto della parte percepita CP_1 prima che venisse accertato il superamento del limite reddituale.
Le norme e le pronunce sopra richiamate, infatti, non mettono in discussione la legittimità della richiesta restitutoria da parte di delle somme erogate dopo CP_1 il provvedimento che accerta la mancanza o il venir meno dei requisiti reddituali.
Del resto, lo stesso ricorrente riconosce, a foglio 3 dell'atto introduttivo del giudizio, che “Conseguentemente, le somme che l'Istituto previdenziale, odierno resistente, potrebbe chiedere in restituzione sarebbero solo quelle eventualmente versate dopo il 23/01/2021, data in cui è stato emanato il provvedimento di indebito oggetto di impugnazione e, dunque, momento in cui l'ente ha accertato il superamento dei requisiti reddituali”.
Nel caso in esame, quindi, poichè l'indebito è stato accertato con provvedimento del 23/1/2021 ed è relativo al periodo che va da Gennaio 2019 a Febbraio 2021, deve ritenersi ripetibile l'importo eventualmente versato da per il mese di CP_1
Febbraio 2021.
Ne consegue l'accoglimento solo parziale del ricorso.
Per tutte le ragioni che precedono, si ritiene di dover dichiarare l'irripetibilità della somma oggetto dell'indebito per cui è causa limitatamente alle somme versate da al ricorrente da Gennaio 2019 a Gennaio 2021. CP_1
Per l'effetto, si deve conseguentemente condannare l' resistente alla CP_2 restituzione delle somme eventualmente trattenute a titolo di recupero dell'indebito, ad eccezione della somma relativa al mese di Febbraio 2021, qualora già trattenuta da , in quanto somma recuperata in epoca CP_1 successiva al provvedimento di comunicazione dell'indebito emesso il 23/1/2021
(laddove, qualora il rateo di Febbraio 2021 sia già stato erogato da , va CP_1 restituito all'Istituto).
5 In ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate nella misura di ¼ e che la parte residua debba essere posta a carico dell' e, avuto riguardo all'attività svolta e al valore CP_1 dedotto in causa, liquidata come in dispositivo, con distrazione in favore delle procuratrici di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuta la somma di € 8.305,53 chiesta in restituzione dall' con missiva del 23/1/2021 limitatamente alla CP_1 somma versata per il periodo Gennaio 2019 – Gennaio 2021 e, per l'effetto, condanna alla restituzione di quanto eventualmente già recuperato a titolo CP_1 di indebito comunicato con lettera del 23/1/2021, ad eccezione dell'importo relativo al mese di Febbraio 2021.
Compensa le spese processuali tra le parti per ¼ e condanna l' il pagamento CP_1 della parte residua di spese liquidata in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione.
Lecce, 11 luglio 2025 – 7 Agosto 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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