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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2568 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Mundo;
- opponente - contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
De Santis;
- opposta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 555/2022, emesso dal Tribunale di
Castrovillari il 4.10.2022, depositato in pari data e notificato il 12.10.2022.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 555/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 4.10.2022 e notificato il 12.10.2022, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 7.900,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale debito rinveniente dall'asserito mancato pagamento di quanto dovuto in forza di una scrittura privata sottoscritta dalle odierne parti in causa in data 30.3.2015, con la quale - subentrato a , debitrice di Parte_1 Parte_2
nell'adempimento dell'obbligazione derivante da un contratto di vendita di Controparte_1 attività commerciale - si era obbligato a versare a “la complessiva somma di € Controparte_1
14.000,00 (quattordicimila/00), così ripartita: € 1.500,00 (millecinquecento/00), mediante assegno tratto su filiale di Cosenza n. 7156776747-03, che verrà versato alla sottoscrizione CP_2 della presente scrittura privata, e la rimanente somma di € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), mediante rate mensili di € 500,00 (cinquecento/00) cadauno, da versarsi entro il 15 di ogni mese, presso il domicilio della sig.ra , a partire dal mese di aprile del 2015”, e, a Controparte_1 garanzia del credito, aveva contestualmente emesso l'assegno n. 7156776748-04 di € 12.500,00 tratto su . CP_2
Ha evidenziato, al riguardo, l'infondatezza della avversa pretesa creditoria stante la nullità dell'assegno de quo giacché privo di data e luogo di emissione;
ha dedotto, altresì, l'omessa prova del rapporto causale sottostante al predetto titolo di credito, non mancando di eccepire la compensazione dell'avversa pretesa con un proprio credito, invocando così l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia l'adito Giudice, ogni contraria istanza respinta, previa sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, accogliere le seguenti conclusioni: A) In via preliminare, per gli esposti motivi, dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per nullità dell'assegno postale in premessa descritto e allegato dall'opposta; B) Nel merito, revocare e dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito;
C) In via subordinata, previa compensazione del credito del
di € 5.000,00 ,revocare il decreto ingiuntivo opposto, con residua somma di € 2.900,00; D) Pt_1
Vinte sempre le spese e competenze di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c. al costituito procuratore.”
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il
15.3.2023 si è costituita in giudizio la quale ha ribadito la piena fondatezza della Controparte_1 propria pretesa creditoria, contestando le deduzioni e conclusioni dell'opponente, di cui ha chiesto l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di causa.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e all'udienza del 24.10.2024 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Come noto, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
2. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
3. E', altresì, noto che quando il credito azionato in sede monitoria riposa su un assegno bancario opera una presunzione iuris tantum di esistenza del credito portato dal titolo e di sussistenza e liceità della causa del negozio, per cui incombe sul debitore l'onere di provare le eccezioni relative al momento causale.
In particolare, anche a seguito della prescrizione dell'azione cartolare, il beneficiario di un assegno - non azionato o non azionabile come 'strumento cartolare', anche nel caso, quindi, di assegno nullo per omessa indicazione della data (Cass. n. 27370/2019) - può avvalersi di tale titolo per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c.; ciò in quanto l'assegno bancario o postale - oltre che rilevare come documento che incorpora un credito e la cui circolazione, secondo le regole di legge, importa circolazione del medesimo diritto di credito - assume altresì la valenza di scrittura privata contenente una promessa di pagamento, ancorché nei soli rapporti diretti tra traente e prenditore con la conseguente configurabilità della presunzione “iuris tantum” dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 29.9.2011, n. 19929).
La ricognizione di debito (al pari della promessa di pagamento) - pur non costituendo autonoma fonte di obbligazione - ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi in forza dell'art. 1988 c.c. un'astrazione meramente processuale della causa debendi, cui consegue una semplice relevatio ab onere probandi. Da ciò consegue il venir meno di ogni effetto vincolante del riconoscimento o della promessa, qualora sia giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto ovvero che esista una condizione od un altro elemento relativo al rapporto fondamentale che possa, comunque, incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
4. Giova, poi, ricordare come l'art. 215 c.p.c. stabilisca la regola per cui il mancato assolvimento dell'onere del disconoscimento comporta il riconoscimento tacito della scrittura privata, che farà quindi piena prova della provenienza del documento da chi l'ha sottoscritto.
Due sono le ipotesi previste dal legislatore che comportano un riconoscimento tacito, e precisamente: la prima, prevista dal n. 1 del primo comma, ricorre in caso di contumacia dell'autore del documento o del suo avente causa.; la seconda ipotesi è quella prevista dal n. 2 del primo comma, e ricorre nel caso della parte che, costituitasi, non abbia disconosciuto la scrittura o la sottoscrizione nella prima udienza o risposta successiva alla produzione del documento.
5. Ebbene, venendo a calare le predette coordinate ermeneutiche al caso in esame, par d'uopo registrare che - avendo la promissaria provveduto, sin dalla proposizione della domanda monitoria, all'indicazione del rapporto negoziale sottostante (nella specie, un accordo transattivo) - l'onere della prova in ordine all'inesistenza, inefficacia o estinzione del rapporto dedotto gravava sull'opponente, il quale tuttavia a tanto non ha evidentemente assolto, essendosi limitato a sostenere che l'assegno de quo senza l'indicazione della data e del luogo di emissione è nullo e quindi, non ha validità di titolo, “ma vale come mera promessa di pagamento”, né tanto meno ha disconosciuto la scrittura privata prodotta in atti (v. doc. allegato al fascicolo di parte opposta).
Quanto, poi, all'allegazione difensiva con cui l'opponente ha dedotto che “in base alla scrittura privata precedente di acquisto dello stesso locale da parte della sig.ra , Controparte_1 accredita la somma di € 5.000,00 di fatto mai versata e mai portata in detrazione nelle scritture privata del 27.02.2012, che la stessa avrebbe dovuto versare con rate mensili da € 300,00 a decorrere dal giugno 2012 entro il 31 di ogni mese”, tale circostanza è rimasta priva di riscontro probatorio, non essendo stati prodotti documenti utili a tal fine, né tanto meno articolate prove orali volte a provare il fatto estintivo, anche parziale, della altrui pretesa. Pertanto, alla luce di tale complessivo ordine di considerazioni e rilevato che parte opponente non ha provato di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né tanto meno allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, va da sé che l'odierna opposizione debba essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo.
6. Quanto, poi, alla disciplina delle spese e competenze di lite, va osservato che in caso di soccombenza della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, quest'ultima deve essere condannata personalmente al versamento delle spese di giudizio liquidate alla controparte vittoriosa, in quanto “l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dall'art. 74 comma 2 d.P.R. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta che siano a carico dello
Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare”. (Cass. civ., ordinanza n. 10053/2012).
Le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del complessivo livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 500,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per la fase introduttiva;
€ 900,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
900,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
2568/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo in esame, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2) Condanna l'opponente a rifondere - in favore di parte opposta - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.700,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 23 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna D'Amico.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2568 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Mundo;
- opponente - contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
De Santis;
- opposta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 555/2022, emesso dal Tribunale di
Castrovillari il 4.10.2022, depositato in pari data e notificato il 12.10.2022.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 555/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 4.10.2022 e notificato il 12.10.2022, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 7.900,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale debito rinveniente dall'asserito mancato pagamento di quanto dovuto in forza di una scrittura privata sottoscritta dalle odierne parti in causa in data 30.3.2015, con la quale - subentrato a , debitrice di Parte_1 Parte_2
nell'adempimento dell'obbligazione derivante da un contratto di vendita di Controparte_1 attività commerciale - si era obbligato a versare a “la complessiva somma di € Controparte_1
14.000,00 (quattordicimila/00), così ripartita: € 1.500,00 (millecinquecento/00), mediante assegno tratto su filiale di Cosenza n. 7156776747-03, che verrà versato alla sottoscrizione CP_2 della presente scrittura privata, e la rimanente somma di € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), mediante rate mensili di € 500,00 (cinquecento/00) cadauno, da versarsi entro il 15 di ogni mese, presso il domicilio della sig.ra , a partire dal mese di aprile del 2015”, e, a Controparte_1 garanzia del credito, aveva contestualmente emesso l'assegno n. 7156776748-04 di € 12.500,00 tratto su . CP_2
Ha evidenziato, al riguardo, l'infondatezza della avversa pretesa creditoria stante la nullità dell'assegno de quo giacché privo di data e luogo di emissione;
ha dedotto, altresì, l'omessa prova del rapporto causale sottostante al predetto titolo di credito, non mancando di eccepire la compensazione dell'avversa pretesa con un proprio credito, invocando così l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia l'adito Giudice, ogni contraria istanza respinta, previa sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, accogliere le seguenti conclusioni: A) In via preliminare, per gli esposti motivi, dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per nullità dell'assegno postale in premessa descritto e allegato dall'opposta; B) Nel merito, revocare e dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito;
C) In via subordinata, previa compensazione del credito del
di € 5.000,00 ,revocare il decreto ingiuntivo opposto, con residua somma di € 2.900,00; D) Pt_1
Vinte sempre le spese e competenze di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c. al costituito procuratore.”
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il
15.3.2023 si è costituita in giudizio la quale ha ribadito la piena fondatezza della Controparte_1 propria pretesa creditoria, contestando le deduzioni e conclusioni dell'opponente, di cui ha chiesto l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di causa.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e all'udienza del 24.10.2024 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Come noto, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
2. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
3. E', altresì, noto che quando il credito azionato in sede monitoria riposa su un assegno bancario opera una presunzione iuris tantum di esistenza del credito portato dal titolo e di sussistenza e liceità della causa del negozio, per cui incombe sul debitore l'onere di provare le eccezioni relative al momento causale.
In particolare, anche a seguito della prescrizione dell'azione cartolare, il beneficiario di un assegno - non azionato o non azionabile come 'strumento cartolare', anche nel caso, quindi, di assegno nullo per omessa indicazione della data (Cass. n. 27370/2019) - può avvalersi di tale titolo per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c.; ciò in quanto l'assegno bancario o postale - oltre che rilevare come documento che incorpora un credito e la cui circolazione, secondo le regole di legge, importa circolazione del medesimo diritto di credito - assume altresì la valenza di scrittura privata contenente una promessa di pagamento, ancorché nei soli rapporti diretti tra traente e prenditore con la conseguente configurabilità della presunzione “iuris tantum” dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 29.9.2011, n. 19929).
La ricognizione di debito (al pari della promessa di pagamento) - pur non costituendo autonoma fonte di obbligazione - ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi in forza dell'art. 1988 c.c. un'astrazione meramente processuale della causa debendi, cui consegue una semplice relevatio ab onere probandi. Da ciò consegue il venir meno di ogni effetto vincolante del riconoscimento o della promessa, qualora sia giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto ovvero che esista una condizione od un altro elemento relativo al rapporto fondamentale che possa, comunque, incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
4. Giova, poi, ricordare come l'art. 215 c.p.c. stabilisca la regola per cui il mancato assolvimento dell'onere del disconoscimento comporta il riconoscimento tacito della scrittura privata, che farà quindi piena prova della provenienza del documento da chi l'ha sottoscritto.
Due sono le ipotesi previste dal legislatore che comportano un riconoscimento tacito, e precisamente: la prima, prevista dal n. 1 del primo comma, ricorre in caso di contumacia dell'autore del documento o del suo avente causa.; la seconda ipotesi è quella prevista dal n. 2 del primo comma, e ricorre nel caso della parte che, costituitasi, non abbia disconosciuto la scrittura o la sottoscrizione nella prima udienza o risposta successiva alla produzione del documento.
5. Ebbene, venendo a calare le predette coordinate ermeneutiche al caso in esame, par d'uopo registrare che - avendo la promissaria provveduto, sin dalla proposizione della domanda monitoria, all'indicazione del rapporto negoziale sottostante (nella specie, un accordo transattivo) - l'onere della prova in ordine all'inesistenza, inefficacia o estinzione del rapporto dedotto gravava sull'opponente, il quale tuttavia a tanto non ha evidentemente assolto, essendosi limitato a sostenere che l'assegno de quo senza l'indicazione della data e del luogo di emissione è nullo e quindi, non ha validità di titolo, “ma vale come mera promessa di pagamento”, né tanto meno ha disconosciuto la scrittura privata prodotta in atti (v. doc. allegato al fascicolo di parte opposta).
Quanto, poi, all'allegazione difensiva con cui l'opponente ha dedotto che “in base alla scrittura privata precedente di acquisto dello stesso locale da parte della sig.ra , Controparte_1 accredita la somma di € 5.000,00 di fatto mai versata e mai portata in detrazione nelle scritture privata del 27.02.2012, che la stessa avrebbe dovuto versare con rate mensili da € 300,00 a decorrere dal giugno 2012 entro il 31 di ogni mese”, tale circostanza è rimasta priva di riscontro probatorio, non essendo stati prodotti documenti utili a tal fine, né tanto meno articolate prove orali volte a provare il fatto estintivo, anche parziale, della altrui pretesa. Pertanto, alla luce di tale complessivo ordine di considerazioni e rilevato che parte opponente non ha provato di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né tanto meno allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, va da sé che l'odierna opposizione debba essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo.
6. Quanto, poi, alla disciplina delle spese e competenze di lite, va osservato che in caso di soccombenza della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, quest'ultima deve essere condannata personalmente al versamento delle spese di giudizio liquidate alla controparte vittoriosa, in quanto “l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dall'art. 74 comma 2 d.P.R. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta che siano a carico dello
Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare”. (Cass. civ., ordinanza n. 10053/2012).
Le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del complessivo livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 500,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per la fase introduttiva;
€ 900,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €
900,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
2568/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo in esame, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2) Condanna l'opponente a rifondere - in favore di parte opposta - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.700,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 23 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna D'Amico.