Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 266/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 266/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 360/2024 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 22/01/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data - notificata in data 01/02/2024,
TRA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Liguori ed elettivamente domiciliata in Gragnano
(SA), alla Via Nastro nr. 29, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cosma ed elettivamente domiciliata in
[...]
Salerno (SA), alla Via Raffaele Conforti nr. 17, presso studio difensore,
- appellata –
E
, la “ , Controparte_3 CP_4 [...]
, Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e . Controparte_8
- litisconsorti necessari non evocati in giudizio –
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 360/2024 del Tribunale di Salerno –
Risarcimento danni
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 04/03/2024 solo per l'appellata presso il procuratore costituito in primo grado e Controparte_1 iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 14/03/2024, la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponeva Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 360/2024 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 22/01/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data - notificata in data 01/02/2024, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) in accoglimento della domanda di manleva e della domanda trasversale di risarcimento formulate entrambe dalla società convenuta accerta la responsabilità solidale ex art 2055 c.c. dei terzi chiamati CP_4 [...]
, ripartita in misura, rispettivamente, Controparte_9 del 30% e del 70%, per l'evento dannoso verificatosi il 06.07.15 in danno della società attrice e della società convenuta 2) accoglie parzialmente la domanda di risarcimento del danno patrimoniale emergente CP_4 avanzata da parte attrice e per l'effetto condanna la ex art 2051 c.c. al pagamento di € 17.186,00 CP_4
a favore della “ ; somma da incrementarsi con rivalutazione Controparte_3 monetaria ed interessi legali secondo le modalità specificate in parte motiva;
3) in accoglimento della domanda di manleva formulata dalla condanna le (per il del 30%) e la CP_4 Parte_1 [...]
(per il 70%) a tenere indenne la dal pagamento della somma liquidata nel Controparte_6 CP_4 capo 2); 4) In accoglimento della domanda di garanzia formulata dalla terza chiamata Controparte_6
condanna la in forza della polizza assicurativa stipulata il 25.11.14,
[...] CP_10
a tenere indenne la dal pagamento dell'importo di cui al Capo 2) per Controparte_6
l'intero importo della quota di responsabilità ad essa attribuita;
5) in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale di risarcimento del danno patrimoniale avanzata da parte convenuta CP_4 condanna le (per il del 30%) e la (per il 70%) al Parte_1 Controparte_6 pagamento in suo favore della somma di € 5.650,00; somma da incrementarsi con rivalutazione monetaria
pag. 2/9 ed interessi legali secondo le modalità specificate in parte motiva;
6) In accoglimento della domanda di garanzia formulata dalla terza chiamata condanna la in Controparte_6 CP_10 forza della polizza assicurativa stipulata il 25.11.14, a tenere indenne la Controparte_6 dal pagamento dell'importo di cui al Capo 5) per l'intero importo della quota di responsabilità ad essa attribuita;
7) Rigetta le altre domande risarcitorie attoree;
8) rigetta la domanda attorea nei confronti della
9) rigetta la domanda di manleva e riconvenzionale trasversale Controparte_5 formulata da parte convenuta nei confronti dell'ing. 10) rigetta la domanda di CP_4 Controparte_7 manleva formulata dalla nei confronti della 11) condanna Parte_1 Controparte_11 [...]
(per il 30%) e la (per il 70%), in Parte_1 Controparte_6 manleva della società alla rifusione delle spese di lite in favore della società attrice che si liquidano CP_4 in € 3.500,00 oltre esborsi, IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, con attribuzione ai procuratori costituiti ai sensi dell'art 93 c.p.c.; obbliga la a tenere indenne CP_12 la dal pagamento dell'intera quota ad essa spettante;
12) condanna Controparte_6 [...]
(per il 30%) e la (per il 70%) alla rifusione delle spese di Parte_1 Controparte_6 lite in favore della società convenuta che si liquidano in € 2.540,00 oltre esborsi, IVA, CPA e CP_4 rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, con attribuzione al procuratore costituito ai sensi dell'art 93 c.p.c.; obbliga la a tenere indenne la dal CP_12 Controparte_6 pagamento dell'intera quota ad essa spettante;
13) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in misura del 50% alla convenuta che si quantificano in € 1.800,00 oltre Controparte_5 esborsi, IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, con attribuzione al procuratore costituito ai sensi dell'art 93 c.p.c.; compensa le spese per l'altra metà; 14) condanna parte convenuta CP_4 alla rifusione delle spese di lite in favore del terzo chiamato ing. che si quantificano in € Controparte_7
3.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, con attribuzione al procuratore costituito ai sensi dell'art 93 c.p.c.; 15) compensa le spese di lite tra la terza chiamata
[...]
e la 16) pone a carico delle terze chiamate Parte_1 Controparte_11 [...]
(per il 30%) e (per il 70%) le spese di Parte_1 Controparte_6
CTU già liquidate con separato provvedimento;
obbliga la a tenere indenne la CP_12 [...] dal pagamento dell'intera quota ad essa spettante”. Controparte_6
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato in data 15/04/2016 e iscritto a ruolo in data 21/04/2017, la ditta individuale Controparte_3
pag. 3/9 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la e l' CP_3 CP_4 [...] esponendo di aver condotto in locazione l'immobile sito al Controparte_5 piano terra del fabbricato ubicato in Salerno (SA), alla Via M. Freccia nr. 72, ove svolgeva l'attività di esposizione, promozione e commercio al dettaglio di opere d'arte; riferiva, in particolare, che in data 06/07/2015 il locale innanzi individuato era interessato da copiosa infiltrazione d'acqua proveniente dall'appartamento sovrastante, a sua volta totalmente allagato e occupato dalla adibito a studio medico fisiatrico e di proprietà della CP_4
e che a seguito dell'evento in data 07/07/2015 veniva Controparte_5 effettuato sopralluogo con la presenza dei rispettivi periti tecnici ove veniva appurato che nell'immobile occupato dalla erano stati effettuati dei lavori di manutenzione CP_4 straordinaria, tra cui lavori anche all'impianto idrico.
Lamentava, tuttavia, la causazione di una serie di danni consistiti nelle spese sostenute per il ripristino delle parti murarie e della controsoffittatura ammalorati, degli impianti allocati nella controsoffittatura, dei macchinari e delle opere d'arte danneggiati, allocati nella parte sottostante la precipitazione d'acqua; pertanto, chiedeva al Tribunale di Salerno di accertare la responsabilità ex art. 2043 c.c. e di condannare la e l' CP_4 Controparte_5 al risarcimento dei danni quantificati in € 112.702,92 con vittoria di spese
[...] del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 19/07/2016, si costituiva in giudizio l' Controparte_5
quale parte convenuta, che nel merito chiedeva il rigetto della domanda
[...] attorea;
con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 21/07/2016, si costituiva in giudizio la quale altra parte convenuta, che, in via preliminare, CP_4 chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa ex art. 269, comma 2, c.p.c. della
[...]
, di nella sua qualità di titolare della ditta Parte_1 Controparte_6 individuale “ ” e di quale direttore dei Controparte_6 Controparte_7 lavori, con contestuale richiesta di spostamento della prima udienza, nel merito chiedeva di accertare la responsabilità dei terzi chiamati per cattiva esecuzione delle opere ex art. 1655
c.c., di rigettare la domanda attorea e spiegava altresì domanda riconvenzionale trasversale di risarcimento dei danni quantificati in € 12.000,00.
pag. 4/9 Differita l'udienza di prima comparizione e autorizzata la chiamata in causa, si costituivano in giudizio i terzi chiamati , nonché la Controparte_7 [...]
nella sua qualità di titolare della ditta individuale Controparte_9 [...]
”, le quali terze chiamate in causa chiedevano, a loro volta e in Controparte_6 via preliminare, autorizzarsi la chiamata in garanzia delle compagnie assicuratrici Con rispettivamente individuate nella per la e nella Controparte_1 Parte_1 per la ditta individuale “ ; Controparte_8 Controparte_6 benché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la Controparte_8 rimanendo contumace, mentre si costituiva la che contestava la Controparte_1 domanda principale e quella trasversale.
Esperito il tentativo di negoziazione assistita obbligatoria con esito negativo e concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di prova per testi e di C.T.U.; fallito anche il tentativo di proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., il giudizio perveniva all'udienza del 14/09/2023 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 360/2024 emessa e depositata telematicamente in data 22/01/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data - notificata in data 01/02/2024, il
Tribunale di Salerno decideva secondo le risultanze emerse nel corso del giudizio e come meglio statuito in sentenza.
Con la proposizione del presente gravame, l'odierna appellante, Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, censurava l'impugnata
[...] sentenza sulla base delle motivazioni così come meglio articolate in atti;
chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 360/2024, resa inter partes dal Tribunale di Salerno
Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Danise nella causa civile iscritta al numero n. 4090 del
R.G.A.C. dell'anno 2016, ritenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter cpc del 14/09/2023, pubblicata il 22/01/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si hanno come riportate e trascritte e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e
pag. 5/9 compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi
i gradi di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data 15/07/2024, si costituiva in giudizio la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale parte appellata, che nel merito
[...] chiedeva di rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Fissata la prima udienza per il 26/09/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127
e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore con ordinanza n. cronol. 1941/2024 del
26/09/2024 rinvia alla data del 27/03/2025 disponendo procedersi a cura dell'appellante alla notifica, nei termini di legge, a tutte le parti processuali del primo grado;
disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 27/03/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza soltanto dall'appellata Controparte_1 che eccepiva l'inammissibilità ex art. 331, comma 2, c.p.c., il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevata, in rito, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti processuali di primo grado disposta con ordinanza n. cronol.
1941/2024 del 26/09/2024 e, pertanto, l'appello va dichiarato inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 c.p.c.
Difatti, con l'atto introduttivo del giudizio di appello, la Parte_1
, quale parte appellante, conveniva in giudizio dinanzi all'intestata Corte di Appello la
[...] sola omettendo la citazione nei confronti della Controparte_1 [...]
della “ , dell' Controparte_3 CP_4 Controparte_5
della , di e della
[...] Controparte_6 Controparte_7
tutte parti processuali del giudizio di primo grado. Controparte_8
Pertanto, il Consigliere istruttore – alla prima udienza di trattazione del 26/09/2024, effettuate le verifiche preliminari ex art. 350 c.p.c. e rilevata la mancata integrità del contraddittorio - disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado in applicazione del meccanismo processuale disciplinato dall'art.
pag. 6/9 331 c.p.c. che, se applicato in modo corretto, sana ogni eventuale vizio di instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti delle cause inscindibili, a prescindere da come sia stato strutturato l'atto introduttivo del gravame, poiché la giurisprudenza non commina l'inammissibilità del mezzo di impugnazione quale conseguenza della consapevole pretermissione dei litisconsorte nell'atto indicato, non distinguendo ormai più tra queste ipotesi e quelle di indicazione del pretermesso tra i destinatari del gravame (Cass.
27/05/2015, n. 10934).
Infatti, l'omessa notifica dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sull'ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza dell'integrazione del contradditorio, iussu iudicis (Cass. 31/07/2013, n. 18364): tanto che è reiterata l'affermazione della nullità - rilevabile anche ex officio iudicis - della sentenza di gravame pronunciata a contraddittorio non integro (Cass. 09/05/2018, n. 11156). Perciò, non solo la notificazione dell'appello limitata ad alcune parti necessarie impedisce il formarsi del giudicato anche nei confronti litisconsorti necessari esclusi dalla lite in secondo grado, ma rimane fermo il principio secondo cui occorre disporre l'integrazione del contraddittorio per scongiurare la nullità della decisione d'appello.
Alla successiva udienza del 27/03/2025 la difesa di parte appellante non compariva, così come non risulta depositato nel fascicolo telematico alcun atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorti necessari, eccezione che veniva tempestivamente sollevata dall'appellata nelle note di trattazione scritta, pertanto CP_1
l'appello va dichiarato inammissibile.
Invero, una volta disposta nel giudizio di impugnazione l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una delle parti necessarie del processo (anche per ragioni di litisconsorzio necessario processuale), la mancata integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice (ovvero in mancanza di esso in tempo utile per consentire il rispetto dei termini di comparizione del soggetto a favore del quale è ordinata l'integrazione) comporta che il giudice “deve dichiarare l'impugnazione inammissibile” (art. 331, c.2, c.p.c.). Sull'indefettibilità delle conseguenze derivanti dalla mancata integrazione del contraddittorio la giurisprudenza ha costantemente affermato il principio secondo cui nell'ipotesi di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile - da riferirsi oltre che pag. 7/9 al litisconsorzio necessario sostanziale anche a quello processuale, che si verifica quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio - il giudice di appello, in applicazione dell'art. 331 c.p.c., deve disporre l'integrazione del contraddittorio;
la mancata integrazione del contraddittorio, in difetto di emissione di tale ordine, non comporta l'inammissibilità del gravame, ma la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 16 luglio 2003, n. 11154).
Ed ancora: “Il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, fissato ex art. 331 c.p.c. è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, anche nel caso di inadempimento parziale dell'ordine di integrazione, sicché la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione” (Cass. 27/03/2007, n.7528; Cass. n. 17416 del 2010).
L'appello, pertanto, è inammissibile.
La dichiarazione di inammissibilità ex art. 331 c.p.c. preclude l'esame nel merito dell'impugnazione.
Le spese di lite nei confronti dell'unica parte costituita seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei criteri ex D.M. n. 147/2022 in vigore dal
23 ottobre 2022 (per essere la sentenza gravata pubblicata in data successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/2022), tenendo conto del valore della controversia così come dichiarato da parte appellante nell'atto introduttivo (€ 8.500,00 e del conseguente scaglione da € 5.201
a 26.000) e delle fasi espletate in secondo grado (fase di studio/introduttiva e ridotte ai minimi), con riduzione del 30% di cui all'art. 4, comma 4, del D.M. citato, per assenza di particolari questioni di fatto o di diritto e riduzione del 50% di cui all'art. 4, comma 9, del
D.M. citato, per pronuncia in rito di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei Parte_1 confronti della in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, avverso la sentenza n. 360/2024 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata pag. 8/9 telematicamente in data 22/01/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data - notificata in data 01/02/2024, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello e conferma la sentenza n. 360/2024 del Tribunale di Salerno;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in € 413,77 per competenze, oltre Controparte_1 rimborso spese generali in misura del 15% di detta somma, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 21/05/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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