Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/04/2026, n. 2701
TAR
Sentenza 18 luglio 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 2 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Contestazione del possesso dell'autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s.

    Il TAR ha correttamente individuato la ragione del provvedimento nella mancanza della licenza in capo al legale rappresentante, necessaria per la gestione della sala bingo e personale ai sensi dell'art. 8 t.u.l.p.s. La Corte d'Appello conferma che la licenza è una condizione indispensabile e deve essere imputata alla persona fisica del legale rappresentante, non potendo valere una procura. Le censure sono inammissibili in quanto non articolano specifiche critiche alla statuizione di primo grado e, in ogni caso, la decisione del TAR merita conferma.

  • Rigettato
    Causa di forza maggiore ostativa alla ripresa dell'attività

    Il motivo è infondato poiché la circostanza non è supportata da evidenze. L'Amministrazione ha indicato che le altre sale bingo hanno ripreso la normale attività. La peculiarità della sala bingo, situata in un centro commerciale, rende inverosimile la dedotta mancanza di clientela. Inoltre, la società non ha risposto all'invito dell'Amministrazione di rappresentare criticità relative alla mancata presenza di avventori.

  • Rigettato
    Omessa valutazione della proporzionalità dell'azione amministrativa

    La deduzione è infondata considerando le plurime violazioni riscontrate, in particolare la mancanza della licenza di polizia e la perdurante chiusura della sala. La misura non è quindi sproporzionata.

  • Rigettato
    Omesso esame delle censure avverso il decreto ministeriale n. 29/2000 e mancanza di motivazione del provvedimento applicativo

    Le deduzioni sono infondate. Le ragioni di decadenza previste dall'art. 3 del d.m. n. 29/2000 sono circoscritte a casi di particolare gravità e accertate oggettivamente. L'interruzione dell'attività non è risultata giustificata da forza maggiore e l'insussistenza della licenza di polizia è di particolare rilievo. Di conseguenza, anche il difetto di motivazione è infondato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/04/2026, n. 2701
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2701
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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