Sentenza 18 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/04/2026, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02701/2026REG.PROV.COLL.
N. 02113/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2113 del 2025, proposto da:
PO 1799 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 14715/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Consigliere RE Cordì e lette le conclusioni rassegnate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società PO 1799 ha appellato la sentenza n. 14715/2024, con la quale il T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso proposto avverso: i ) la determinazione direttoriale, a firma del Direttore Generale dell’A.D.M., prot. n. 0156306 del 22 marzo 2023, recante la decadenza della concessione n. 186/T2/TL2/08/R in proroga; ii ) la nota prot. n. 470175 del 13 ottobre 2022 dell’A.D.M., recante comunicazione di avvio del procedimento di decadenza; iii ) il d.m. n. 29 del 31.1.2000, “ Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo» ”.
2. In punto di fatto la Società ha esposto: i ) di essere stata titolare di licenza ex art. 88 t.u.l.p.s. nella persona del sig. CO IO, il quale agiva dapprima nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società e, soltanto successivamente, nella qualità di procuratore institore dell’amministratrice sig.ra CO CA; ii ) di essere stata titolare della convenzione di concessione n. 186/T2/TL2/08/R in proroga per l’esercizio del gioco del Bingo nella sala sita in Fiumicino (RM) Via G. L. Bernini, s.n.c. – “ Parco Leonardo ”; iii ) di aver subito, a causa della pandemia e delle correlative restrizioni governative, una drastica flessione dell’attività, con conseguenti gravi difficoltà economiche; iv ) di aver accumulato un debito nei confronti dell’Amministrazione concedente ma di aver fatto il possibile per dare continuità all’attività di erogazione del gioco; iv ) di aver ricevuto il provvedimento di sospensione dell’attività del 2.5.2022, a cui aveva dato riscontro con una nota in cui erano state rappresentate le difficoltà derivanti dall’emergenza pandemica; v ) di aver ricevuto la nota del 16.5.2022 (con la quale l’Amministrazione aveva confermato la sospensione dell’attività), che aveva riscontrato formulando richiesta di rateizzazione delle somme dovute; vi ) di aver ricevuto la nota del 26.5.2022 con cui l’Amministrazione aveva concesso la rateizzazione, consentendo la ripresa dell’attività; vii ) di aver, successivamente, ricevuto la nota dell’1.6.2022, con cui l’Amministrazione aveva revocato la sospensione dell’attività; viii ) di aver provveduto a saldare il debito pari a euro 74.100,00 risalente al 2020 e al 2021 in sei rate, e a pagare, contemporaneamente, il canone mensile di euro 7.500,00 all’Amministrazione; ix ) di aver ricevuto la nota del 13.10.2022, con cui l’Amministrazione aveva comunicato l’avvio del procedimento di decadenza della concessione, alla quale aveva dato riscontro con la nota del 17.10.2022; x ) di aver ricevuto in data 22.3.2023 il provvedimento di decadenza della concessione.
3. Tale provvedimento era stato motivato: i ) dalla mancata ripresa dell’attività di gioco dal 3.10.2020, benché autorizzata dal 9.11.2021; ii ) dalla mancata integrazione delle dichiarazioni sostitutive che aveva impedito di effettuare le verifiche richiesti dalla vigente normativa in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi; iii ) dal mancato possesso di una regolare licenza ex art. 88 t.u.l.p.s. intestata al rappresentante legale; iv ) dal mancato integrale pagamento dei canoni di concessione; v ) dall’insussistenza di valida e idonea garanzia.
4. Il T.A.R. ha respinto il ricorso di primo grado evidenziando come l’atto fosse plurimotivato e fosse, quindi, sufficiente constatare la mancata illegittimità di uno dei tasselli a fondamento della decisione per escludere l’annullamento. Il T.A.R. ha, quindi, limitato l’esame alle questioni relative alla mancanza di licenza di pubblica sicurezza e alla mancata ripresa dell’attività, ritenendo non condivisibili le censure articolate dalla parte.
5. PO ha proposto ricorso in appello articolando tre motivi, di seguito esaminati. Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiedendo di respingere il ricorso in appello. All’udienza del 19.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con il primo motivo PO ha contestato il capo di sentenza relativo alla ritenuta infondatezza della censura relativa al possesso dell’autorizzazione ex art. 88 del t.u.l.p.s. In particolare, PO ha evidenziato che: i ) la sentenza di primo grado si era fondata sulla sopravvenuta mancanza della licenza, non considerando come l’Amministrazione avesse contestato la mancanza di licenza al momento dell’adozione del provvedimento; ii ) il Giudice si era, quindi, sostituito all’Amministrazione, comminando la sanzione per un presupposto diverso da quello indicato dall’Agenzia; iii ) il T.A.R. sembrava aver confermato implicitamente la non sufficienza della procura institoria, che, invece, doveva ritenersi valida alla luce di quanto indicato nel ricorso di primo grado.
6.1. Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
6.2. In primo luogo occorre osservare come il T.A.R. abbia, esattamente, compreso la ragione a sostegno del provvedimento, ritenendola esente dai vizi prospettati dalla parte. Infatti, il T.A.R. ha osservato che: i ) l’attività di gestione di una sala bingo in regime di concessione pubblica presuppone la titolarità - in capo al legale rappresentante della società concessionaria - della licenza di polizia all’esercizio dell’attività di scommesse ex art. 88 t.u.l.p.s. (il quale dispone che “ la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione ”); ii ) tale licenza, per un verso, costituisce una condizione di regolarità amministrativa minima ed indispensabile (ovverossia una conditio sine qua non dello svolgimento dell’attività di scommesse in regime di concessione) e, per altro verso, va individualmente imputata alla persona fisica del legale rappresentante della società concessionaria (e non direttamente alla società concessionaria), giusta il disposto dell’art. 8 del t.u.l.p.s. secondo il quale “ le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge ”. Il T.A.R. ha, quindi, constatato la mancanza di licenza in capo al legale rappresentante, enfatizzando il carattere personale della stessa, che elide la possibilità di conferirla a soggetto munito di procura.
6.3. Tenuto conto della chiara indicazione contenuta nella prima parte del capo di sentenza in esame, le censure dell’appellante sono, invero, inammissibili, avendo la parte richiamato le deduzioni di primo grado sul punto senza articolare specifiche censure avverso la statuizione di primo grado che le ha motivatamente disattese. In ogni caso, la decisione del T.A.R. merita comunque conferma considerato che il legale rappresentante della Società non era munito di licenza e che la convenzione imponeva allo stesso di possedere le autorizzazioni di pubblica sicurezza [art. 3, comma 3, e comma 5, lett. a ), della convenzione]. Inoltre, le licenze di polizia sono personali e devono essere, quindi, possedute dal legale rappresentante della Società, senza che possa aver rilievo una possibile rappresentanza, esclusa dal disposto di cui all’art. 8 del t.u.l.p.s. Tale principio - posto a base della disciplina sulle licenze di pubblica sicurezza - mira a realizzare un controllo efficace nei confronti del soggetto autorizzato, sul presupposto che lo stesso assuma in prima persona la responsabilità della piena conformità dell'attività esercitata rispetto all'atto di assenso rilasciato dall'autorità amministrativa. Il principio di personalità della licenza di pubblica sicurezza tende, infatti, a scongiurare il rischio di una non chiara individuazione dell'interlocutore principale dell'autorità amministrativa, in un settore di attività che risponde pur sempre ad una logica di sorveglianza immediata nei confronti del privato per superiori esigenze di ordine pubblico ( cfr .: Cons. Stato, sez. VI, 20 ottobre 2005, n. 5902; Id., sez. V, 28 luglio 2015, n. 3701, e sez. III, 22 marzo 2017 n. 1303; in senso analogo, già la circolare del Ministero dell'Interno 11 luglio 1988, n. 599/C. 21581. 10089.D).
7. Con il secondo motivo la Società ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado per non aver tenuto conto della causa di forza maggiore ostativa alla ripresa dell’attività costituita dalla mancata affluenza della clientela dopo il periodo pandemico.
7.1. Il motivo è infondato in quanto la circostanza dedotta non è supportata da evidenze che provino il mancato afflusso di clientela al punto di imporre la prolungata chiusura dell’attività. Sul punto l’Amministrazione ha evidenziato che, dopo il periodo di chiusura obbligata, tutte le sale bingo del territorio nazionale avevano ripreso la normale attività di gioco raggiungendo livelli di raccolta pressoché identici a quelli pre-pandemici. Nel caso di specie, non sono state fornite dalla parte deduzioni precise ed evidenze univoche in ordine alla peculiarità della sala bingo, che, tra l’altro, si trova all’interno di un centro commerciale molto frequentato; circostanza che rende, ragionevolmente, inverosimile la dedotta integrale mancanza di clientela. Inoltre, l’ufficio Bingo – con nota prot. 365970/R.U. del 5/8/2022 – aveva chiesto al concessionario di rappresentante eventuali “ criticità relative alla mancata presenza di avventori all’interno della sala, al fine di valutare una strategia condivisa con ADM per la ripresa del gioco ”. Invito che era stato disatteso dalla concessionaria, che, quindi, aveva omesso anche quelle interlocuzioni offerte dall’Amministrazione per valutare l’assenza di avventori e vagliare possibili soluzioni specifiche.
8. Con il terzo motivo la Società ha dedotto, in primo luogo, l’omessa valutazione della proporzionalità dell’azione amministrativa.
8.1. La deduzione è infondata tenuto conto delle plurime violazioni riscontrate dall’Amministrazione e della particolare gravità di quelle relative alla mancanza di una licenza di polizia in capo al legale rappresentante e alla perdurante chiusura della sala anche dopo il venir meno della cessazione dell’emergenza pandemica. Deve, quindi, escludersi che la misura sia stata sproporzionata e non adeguata.
8.2. Con una seconda deduzione la Società ha dedotto l’omesso esame delle censure articolate avverso il decreto ministeriale n. 29/2000 e la mancanza di motivazione del provvedimento applicativo.
8.3. Le deduzioni sono infondate. La disposizione di cui all’art. 3 del d.m. n. 29/2000 prevede la decadenza della concessione nel caso in cui vengano meno i requisiti previsti dal regolamento e dal bando di gara, nonché in caso di: i ) interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore; ii ) commissione di violazione delle disposizioni previste dal regolamento; iii ) accertamento di gravi irregolarità amministrative o mancato rispetto degli obblighi fiscali. Il Regolamento non può ritenersi illegittimo per violazione del principio di eguaglianza sostanziale e per gli “ altri principi dell’ordinamento ”, così indicati dall’appellante al foglio 11 del ricorso in appello. Invero, le ragioni di decadenza sono state circoscritte a casi di particolare gravità; inoltre, si tratta di ipotesi di carattere oggettivo che, nel caso di specie, sono state accertate dall’Amministrazione senza alcun automatismo. In particolare, l’interruzione dell’attività non è risultata giustificata da cause di forza maggiore come in precedenza esposto, e l’insussistenza della licenza di polizia è di particolare rilievo proprio per gli interessi pubblicistici che la stessa presidia. Da queste considerazioni discende, altresì, l’infondatezza del denunciato difetto di motivazione del provvedimento di decadenza adottato dall’Agenzia.
9. L’infondatezza dei motivi di appello sin qui scrutinati consente di assorbire le censure non esaminate dal Giudice di primo grado e riproposte dalla Società. Infatti, trattandosi di provvedimento plurimotivato opera il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza secondo il quale “ in caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento, è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento […] nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate ed il ricorso venga dichiarato infondato o meglio inammissibile per carenza di interesse alla coltivazione dell’impugnativa avverso l’ulteriore ragione ostativa, il cui esito resta assorbito dalla pronuncia negativa in ordine alla prima ragione ostativa ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 marzo 2015, n. 1532; Id., 23 settembre 2022, n. 8182; Id., 13 maggio 2025, n. 4084).
10. In definitiva il ricorso in appello deve essere respinto.
11. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ( cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.9.2021, n. 6209; Id., 13.9.2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
12. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte appellante a rifondere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ON, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
RE I', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE I' | AN ON |
IL SEGRETARIO