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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 9489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9489 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18319/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18319/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 22/12/1970, con il patrocinio dell'Avv. GOBBI GIOVANNI, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20/03/1967, con il patrocinio dell'Avv.to MOTTOLA FRANCESCA, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso depositato in data 12.03.2022 ha chiesto la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Cassina
E' CH (Mi) in data 20.09.1995 con precisando che Controparte_1
dalla predetta unione erano nate le figlie (il 03.06.2003) e (il Per_1 Per_2
31.12.2006) e che con decreto del 04.11.2015 il Tribunale di Milano aveva omologato le condizioni della separazione consensuale dei coniugi, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con il marito;
ha riferito altresì di aver stipulato con il resistente la Scrittura Privata del 07.04.2015 che, oltre a richiamare alcune condizioni già oggetto della separazione, introduceva ulteriori condizioni come indicate nel ricorso. La ricorrente ha dedotto che il
, a seguito della separazione, lasciava la casa coniugale e che dopo CP_1 un'iniziale esecuzione degli accordi, nel 2020 erano avvenuti due gravissimi fatti integranti la violazione da parte del resistente degli accordi presi in sede di separazione e nella scrittura integrativa, che avevano causato la perdita da parte della di ogni fonte di reddito a causa del marito. Difatti esponeva che Parte_1
l'odierno resistente avrebbe intestato, con atto datato 21.12.2020, alla Società St.
Paul Professional Trust Co. S.r.l., quale trustee la metà della casa coniugale di sua proprietà, violando quindi l'impegno assunto nel punto 4) della separazione del
2015, ove il trasferimento di diritti sulla casa coniugale da parte di ciascun coniuge era condizionato al raggiungimento della maggiore età delle figlie, salvo diverso accordo. Il Pallino, invece aveva istituito il trust denominato “Eleve” intestando metà della Casa Coniugale allo stesso, senza informare la moglie e quindi senza averne il consenso. Per quanto concerne il secondo episodio grave, la rappresentava che dal 1.01.2021 ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 1) Parte_1
c.c. e 31, comma 1, lett. a) dello Statuto di si addiveniva allo Parte_2 scioglimento di quest'ultima, per scadenza della sua durata, dal momento che la proposta di formulata all'assemblea, vista la continuità aziendale di Parte_1 [...]
di revocare ex art. 2487 ter c.c. lo stato di liquidazione della Società, Pt_2 proseguendo quindi l'esercizio d'impresa, non era stata approvata per voto contrario di , che aveva fatto così venire meno la fonte di reddito della CP_1
moglie, violando i punti 5) e 6) della . Parte_3
La ricorrente chiedeva l'affidamento condiviso della sola figlia minorenne con collocamento presso la madre, la conferma dell'assegnazione della Per_2
casa familiare alla medesima, un regime di frequentazione paterna così come
2 indicato in ricorso, nonché di stabilire un aumento dell'assegno di mantenimento per le figlie pari ad euro 1.000 ciascuna con il 50% delle spese straordinarie, di prevedere un assegno divorzile pari ad euro 5.000, ed infine di disporre l'obbligo del di concorrere al pagamento del 75% delle rate semestrali in CP_1
restituzione del mutuo acceso con la il cui contraente Controparte_2
mutuatario risulta essere il solo resistente.
costituitosi in giudizio, aderiva sia alla richiesta di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, che all'affidamento e collocamento della figlia minore, all'assegnazione della casa coniugale e alla frequentazione paterna;
contestava quanto dedotto e richiesto da controparte in ordine alle statuizioni economiche, chiedendo il rigetto della richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile, in assenza di presupposti, nonché la conferma di quanto stabilito in sede di separazione per l'assegno di mantenimento delle figlie previsto in misura pari ad euro 700,00 mensili;
nonché chiedeva di ordinare alla ricorrente di rendicontare l'impiego del denaro ricevuto e ricevendo dal resistente a titolo di contributo al 75% delle spese per la manutenzione ordinaria della casa coniugale,
e condannare a restituirgli l'importo che non risultasse Parte_1 rendicontato al predetto titolo;
infine domandava di accertare che l'odierno resistente non era più tenuto a pagare € 1.200 al mese alla a titolo di Parte_1
contributo al 75% delle spese per la manutenzione ordinaria della casa coniugale e di condannare l'odierna ricorrente a pagare al , il 25% della rata di mutuo CP_1
sulla casa coniugale.
Difatti il resistente esponeva che la aveva ereditato, in conseguenza Parte_1
della morte dei genitori, due immobili, oltre a una discreta liquidità di cui non si conosceva l'esatto ammontare, circostanza questa che, evidentemente, le aveva concesso di rifiutare ben due offerte di lavoro formulatele dal resistente affinché ella potesse continuare a godere del medesimo reddito goduto in costanza di matrimonio;
specificava che proprio nel febbraio 2021 aveva proposto alla di stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, e la Parte_1 proposta era stata rifiutata. Inoltre l'odierno resistente, riferiva che nel 2017 aveva iniziato una relazione stabile con una compagna, dalla cui unione era nata la figlia
Per_ (il 26.09.2018).
All'esito dell'udienza presidenziale del 19.10.2022, il Presidente f.f., ascoltate entrambe le parti, disponeva termini ai fini dell'acquisizione di ulteriore
3 documentazione. Con separata ordinanza, a scioglimento della riserva assunta in udienza ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha emesso i provvedimenti di cui all'art. 4 della L. n. 898/70 modificando parzialmente le condizioni della separazione, per cui preso atto anche della concorde volontà del resistente, aumentava l'importo dell'assegno posto a carico del padre per il mantenimento delle figlie e nella misura pari ad euro 2000,00 Per_1 Per_2
mensili; rinviando quindi la causa per il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore.
All'udienza del 29.02.2024, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.02.2025, alla predetta udienza riservava la decisione al Collegio con la concessione dei termini ex. art 190 c.p.c.
In sede di note conclusive entrambe le parti rappresentavano le proprie proposte transattive, parte ricorrente ribadiva le proprie richieste, mentre parte resistente deduceva in merito alla figlia primogenita di aver appreso che la Per_1
medesima si era dimessa da un lavoro a tempo indeterminato dal 1.02.2024, e che dal novembre 2024 era stata assunta con un contratto a tempo indeterminato comprensivo anche di vitto e alloggio, presso la tenuta Il Paretaio, sita a Barberino
TA (FI), evidenziando di non poter produrre alcuna prova a causa del rifiuto della figlia, condizionato dalla di lei madre, deducendo l'autosufficienza economica della ragazza;
pertanto chiedendo l'accoglimento della propria proposta transattiva con richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ed economicamente indipendente, e il Per_1 rigetto dell'assegno di divorzio in favore della La ricorrente invece Parte_1
chiedeva il rigetto della proposta conciliativa di controparte e revocava anche la propria proposta.
Di contro in sede di memoria di replica, l'odierna ricorrente in merito alla deduzione di controparte circa la primogenita rappresentava che la Per_1
stessa non era economicamente indipendente, e non viveva con la madre solo temporaneamente, perché assunta a tempo determinato in un'azienda agricola toscana che si occupava di allevamento equini percependo un'indennità stagionale da stagista di 400 euro al mese.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970
4 come successivamente modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, nulla deve disporsi in ordine all'affidamento e al regime di frequentazione padre-figlia, avendo raggiunto anche nelle more del giudizio la maggiore età. Per_2
Giusto il disposto di cui all'art. 337 sexies c.c. deve essere disposta la conferma dell'assegnazione dell'ex casa coniugale sita in Cassina de' CH (MI), Via
Plutone, n. 15, alla Sig.ra in quanto convivente con la figlia Parte_1
maggiore d'età ma non economicamente indipendente. Per_2
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sull'istanza di assegno divorzile avanzata dalla parte ricorrente, in ordine alla quale c'è l'opposizione della controparte, ed alla misura del contributo paterno per il mantenimento delle figlie e Per_1 Per_2
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art. 5 della legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”; è indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto
5 durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per 27 anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n.
11504 e da ultimo ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive
- attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia.
La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico- patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto.
Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo
6 scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Il Tribunale evidenzia che, in sede di separazione le parti hanno concordato, che ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento, stante la pacifica autosufficienza economica di entrambe le parti.
Dalla lettura degli atti di causa si evince che la ricorrente dichiarava di non svolgere alcuna attività lavorativa dopo la cessazione dell'attività nel Parte_2
2020, nella quale ricopriva l'incarico di Amministratore unico;
dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio emerge che la medesima risulta essere proprietaria al
50% di due immobili in comproprietà con il resistente, di aver ricevuto per successione ereditaria altri immobili al 50%; nelle more del giudizio in sede di comparsa conclusionale la medesima dichiarava di avere la disponibilità di un reddito da lavoro di cui ha iniziato a disporre dal 2022 e di metà della casa coniugale, ribadendo la sussistenza dei presupposti previsti per beneficiare del riconoscimento in proprio favore delle componenti dell'assegno divorzile.
Tuttavia dalla CU 2025 relativa all'anno 2024, emerge che la Parte_1
percepisce un reddito da lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato pari ad euro 19.915.31 presso UD LL ST SR (vedi Cu depositata in atti). La ricorrente risulta godere della ex casa familiare, assegnatale già in sede di separazione, nella quale convive con la figlia non Per_2
economicamente indipendente.
Quanto alle condizioni economico patrimoniali del sig. il Controparte_1
medesimo svolge la professione di commercialista, dalle dichiarazioni rese in udienza il medesimo affermava di percepire circa 5000/5.500 euro mensili, di essere onerato di un muto pari a 2000 euro mensili sulla casa di Cassina de CH
(di cui corrisponde il 75%) e di altro mutuo gravante su immobile sito in Roma via San Giovanni Reatino (di cui proprietario al 100%) con rata mensile pari ad euro 1200. Inoltre, dichiara di essere titolare delle partecipazioni societarie detenute direttamente o a mezzo fiduciarie, come da dichiarazione sostitutiva allegata in atti, di essere onerato anche delle spese derivanti dal mantenimento Per_ della figlia e del mutuo contratto per l'acquisto della casa di 1200 euro dove vivono la figlia con la madre, ovvero l'ex compagna, genitore assegnatario del
7 suddetto immobile, nonché della locazione dell'immobile in proprio godimento pari a euro 1850 mensili.
Ciò posto, considerata la condizione economico-patrimoniale delle parti, come risultante dall'istruttoria complessivamente svolta, il Collegio rileva che non è apprezzabile alcun rilevante mutamento delle condizioni economiche dei coniugi rispetto al momento della separazione, allorquando concordemente venne escluso ogni dovere di mantenimento reciproco. Orbene, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti in sede di separazione, della mancata prova dell'eventualità che la ricorrente abbia contribuito alla carriera del marito sacrificando le proprie energie ed ambizioni lavorative per favorire il ménage familiare, tenuto altresì conto dapprima di una difficoltà economica della ricorrente, ma che risulta per lo più superata anche dall'attuale lavoro svolto dalla medesima, il Collegio ritiene di non potere accogliere la domanda della ricorrente di determinazione in suo favore di un assegno divorzile, non ricorrendone i presupposti alla luce dei criteri sopramenzionati.
Ed invero, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli”. Precisandosi che
“il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge” (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 10614 del 2023; conforme Cass. civ. n. 38362 del 2021). Nel caso di specie, posto che – come evidenziato – risulta che le risorse economiche del resistente seppur siano nettamente più floride, non risulta provata allo stato la incapacità reddituale della ricorrente;
come risulta tuttavia sfornita di prova, da un lato, la circostanza relativa al sacrificio sopportato dalla ricorrente durante il
8 rapporto coniugale, e così dall'altro, la mancanza dei mezzi di sussistenza in capo alla sig.ra o comunque l'impossibilità di poterseli procurare, in Parte_1
ragione delle considerazioni sopra svolte in ordine ad una attività lavorativa svolta e all'età della medesima;
alla luce delle suddette risultanze, non ricorrono i presupposti per la determinazione di un assegno divorzile in favore dell'odierna ricorrente.
In ordine al mantenimento della figlia attualmente di 22 anni, parte Per_1
resistente riferiva che la medesima dapprima si era dimessa da un contratto di lavoro a tempo indeterminato offerto da una campionessa mondiale di equitazione presso una tenuta in Austria, allegando delle conversazioni in inglese con la datrice di lavoro, e successivamente deduceva di essere venuto a conoscenza dello svolgimento da parte della figlia di un lavoro a tempo indeterminato presso una struttura agricola. Mentre da quanto dedotto dalla ricorrente, la figlia non aveva avuto alcun contratto a tempo indeterminato, ma in realtà si era trattato di un soggiorno in Austria della figlia per motivi legati alla pratica di sport equestre, soggiorno poi terminato nel dicembre 2023, e la stessa stava svolgendo attività di lavoro a contratto a tempo determinato presso un'azienda agricola toscana che si occupa di allevamento equini percependo un'indennità stagionale da stagista di
400 euro al mese, temporaneamente alloggiando nella struttura.
Tuttavia la circostanza avanzata dal resistente che la figlia si sia dimessa dall'attività lavorativa in Austria predetta ( provata allegando delle conversazioni in inglese con la datrice di lavoro, che non hanno alcun valore probatorio) non può ritenersi un comportamento indicativo dell'asserita negligenza da parte della stessa, potendo detta decisione essere stata assunta anche in conseguenza delle difficoltà di inserimento lavorativo constatate o eventualmente imputabile alle fragilità emotive della ragazza, senza che ciò integri necessariamente una forma di colpevole ritardo o di negligenza nell'inserirsi nel mondo del lavoro.
Tanto premesso, va osservato anche che, ai fini della revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, è necessario che l'istante dimostri il raggiungimento di uno stato di indipendenza economica, ad opera dello stesso, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva dipenda da un atteggiamento di inerzia o di ingiustificato rifiuto (cfr. Cass., sez. VI-1, 5 marzo
2018, n. 5088; Cass., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12952).
Nel caso di specie detta prova non può dirsi raggiunta.
9 Difatti si considera vigente allo stato attuale una presumibile parziale attività lavorativa svolta dalla ragazza, seppur in assenza di allegazioni comprovanti tale circostanza dalle rispettive parti;
pertanto in considerazione di ciò, non possono dirsi venuti meno i presupposti per porre a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia. Questo Collegio ritiene quindi opportuno ridurre l'assegno di mantenimento dovuto dal in favore della Controparte_1 Parte_1
per la figlia ritenendo equo determinare nella misura di euro 500,00 Per_1
mensili, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
In ordine al mantenimento della figlia invece, maggiorenne d'età ma Per_2
non economicamente indipendente, prossima agli studi universitari, così come non contestato tra le parti, tenuto conto della capacità economica delle parti, così come risultante all'esito dell'istruttoria complessivamente svolta, maggiormente favorevole per il resistente, delle attuali presumibili maggiori esigenze economiche della figlia, rapportate all'età, dei tempi e delle modalità di permanenza della stessa, collocata stabilmente presso la madre, con maggiore valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da quest'ultima, il
Tribunale ritiene equo confermare in euro 1000,00 l'ammontare del contributo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia così come peraltro Per_2
richiesto dalle parti e come disposto in sede di ordinanza presidenziale;
il ricorrente dovrà dunque corrispondere alla ricorrente l'importo mensile di euro
1000,00 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
Le parti dovranno sostenere altresì nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa
10 attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal
SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Le ulteriori domande dal contenuto economico, invero, sono da ritenere inammissibili in quanto l'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. È quindi da escludersi la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, l'inammissibilità della domanda di rimborso del 25% delle rate di mutuo pagate dal resistente e la restituzione delle spese non rendicontate, nonché delle altre richieste economiche essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima, esulanti dal thema decidendum del presente giudizio.
In ragione della materia trattata e dell'esito del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 18319/2022, ogni altra domanda e istanza disattesa, così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Cassina
E' CH (Mi) il 20.09.1995 tra e Parte_1 CP_1
[...]
11 - Dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Cassina E' CH (Mi) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto n. 29, parte II, serie A).
- Conferma l'assegnazione della casa coniugale a sita Parte_1 in Cassina de' CH (MI), Via Plutone, n. 15;
- rigetta la domanda di parte ricorrente diretta alla corresponsione di un assegno divorzile;
- determina in euro 500,00 mensili l'ammontare dell'assegno a carico di per il mantenimento della figlia da Controparte_1 Per_1
corrispondersi in favore di presso il di lei domicilio, Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT,
- conferma in euro 1000,00 mensili l'ammontare dell'assegno a carico di per il mantenimento della figlia da Controparte_1 Per_2
corrispondersi in favore di presso il di lei domicilio, Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- pone al 50% a carico di entrambe le parti le spese straordinarie per il mantenimento delle figlie;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
09/06/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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