Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 643/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli OR -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa NA Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 643 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 27 marzo 2025 avente ad oggetto divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Marano di Napoli al Parte_1 C.F._1
Corso Italia, 15 presso lo studio dell'Avv. Francesco Basile che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Casoria alla Via CP_1 C.F._2
Volturno, 13 presso lo studio dell'Avv. Elisabetta NA Russo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli OR
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 marzo 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c. 1
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 18.2.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il
Per_ 26.9.1992, dal quale sono nati due figli (nato il [...]) attualmente maggiorenne ed economicamente indipendente ed NA (nata il [...])- alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 20 marzo 2025, i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 27.3.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli OR (avvenuta l'8.2.2022) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli OR del 30.3.2022 (pubblicato il 21.4.2022); inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1. il domicilio domestico sito in Giugliano in Campania alla Via Ippolito Nievo N.
6 - Scala C - Interno
4 di proprietà esclusiva della signora viene assegnato definitivamente alla stessa con Parte_1
tutto quanto in esso contenuto;
2. a titolo di assegno divorzile il signor continuerà a versare fino alla data CP_1
dell'udienza di comparizione, anche figurata, dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale e comunque fino alla pubblicazione della sentenza di divorzio la somma stabilita in sede di separazione personale dei coniugi. In seguito, a decorrere dal mese di pubblicazione della sentenza di divorzio il signor verserà in favore della signora la somma mensile di euro CP_1 Parte_1
550,00 (cinquecentocinquanta) di cui: euro 400,00 per il mantenimento del coniuge ed euro 150,00 per il mantenimento della figlia NA convivente con la madre e non ancora economicamente autosufficiente. L'intera somma di euro 550,00 dovrà essere versata esclusivamente in favore della
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signora in contanti presso il suo domicilio o a mezzo bonifico bancario sulle Parte_1
coordinate indicate dalla stessa. Le somme sopra indicate dovranno essere aggiornate annualmente secondo gli indici ISTAT e senza necessità di esplicita richiesta a decorrere dall'anno successivo alla data di pubblicazione della sentenza di divorzio:
3. le parti precisano inoltre che la somma di euro 150,00 oltre Istat stabilita per il mantenimento della figlia NA sarà versata fino a quando la stessa sarà convivente con la madre ed economicamente non autosufficiente. Pertanto quando la figlia NA diventerà economicamente autosufficiente e/o trasferirà la residenza in altro luogo il signor continuerà a versare in favore della CP_1
signora soltanto la somma di euro 400,00 oltre Istat a titolo di assegno divorzile;
Parte_1
4. nel contempo il signor poiché non ha versato l'aggiornamento Istat dell'assegno CP_1
di mantenimento stabilito in sede di separazione maturato fino ad oggi, si obbliga a versare, a decorrere dal mese di pubblicazione della sentenza di divorzio unitamente all'assegno divorzile sopra indicato anche la complessiva somma di euro 2200,00, in numero 22 rate mensili consecutive di euro
100,00 ciascuna.
5. Le spese straordinarie per il mantenimento della figlia NA sono poste interamente a carico del signor fino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente. CP_1
Va, pertanto, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, essendo conformi alla legge.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 26.9.1992 (atto n.
147, parte II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1992) tra (nata a [...] il Parte_1
9.5.1970) e (nato a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, CP_1
da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 27.3.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa NA Scognamiglio
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