Articolo 70 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 69Articolo 71
Versione
13 aprile 1963
Art. 70.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge i direttori di ufficio locale saranno inquadrati nella qualifica corrispondente al gruppo in cui sara' classificato ai sensi del precedente articolo 69 l'ufficio, di cui sono titolari e dalla stessa data conseguiranno il relativo trattamento economico previsto dall'articolo 41 della presente legge.
I direttori di ufficio locale che, in sede di primo inquadramento ai sensi del precedente comma manterranno la stessa qualifica, anche se con diverso trattamento economico, conserveranno, ad ogni effetto, la anzianita' di servizio gia' maturata nella qualifica stessa.
Entrata in vigore il 13 aprile 1963