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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. - presidente - Per_1
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 11218/2023 R.G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti Michele Pasculli e Marco Parte_1
Ruggiero;
- ATTORE- E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vitaliana Lisi;
Controparte_1
- CONVENUTA – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza dell'11.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.; il P.M. con nota del 16.12.2024 chiedeva accogliersi il ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 29.09.2023 conveniva innanzi a questo Tribunale Parte_1
chiedendo di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1-accertare e Controparte_1 dichiarare che il Sig. non è il padre di , nata a [...] il Parte_1 ON
21.06.2021, così come riportato nell'estratto dell'atto di nascita registrato al Comune di Bitonto al n. 171, serie A, parte 1, anno 2021, mandando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bitonto per gli adempimenti di rispettiva competenza;
b) disporre la sostituzione del cognome paterno Pt_1 con quello della madre mandando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bitonto CP_1 di eseguire l'opportuna annotazione a margine del relativo atti di nascita”. L'attore premetteva di aver avuto una relazione sentimentale con e che in data Controparte_1
21.06.2021 era nata nel cui atto di nascita era stato indicato come padre l'attore. ON
Riferiva che a seguito di forti dubbi sulla paternità della piccola aveva effettuato ON il test del DNA, il cui esito aveva escluso la paternità biologica dell'attore.
1 La si costituiva con memoria depositata il 21.11.2023, chiedendo di “Ammettere la CP_1
CTU genetica, ove la ritenga corrispondente agli interessi in causa con costi a carico del;
2) Pt_1 provvedere all'accoglimento della domanda solo qualora tanto le risultanze genetiche quanto l'interesse della minore risultino adeguatamente bilanciati;
3) condannare in ogni caso Per_2
l'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa anche per il comportamento stragiudiziale avuto”. Inoltre, evidenziava come l'istante non fosse coniuge della convenuta e dunque la fattispecie in esame richiedeva l'applicazione non del disconoscimento della paternità ma dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. Con nota di deposito del 30.09.2024 la depositava gli esiti della relazione tecnica CP_1 relativa all'accertamento di paternità, nella quale veniva esclusa la paternità di nei Parte_1 confronti della minore . ON
All'udienza indicata in epigrafe, veniva rimessa la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, che chiedevano concordemente che la causa fosse riservata per la decisione. Il P.M. con nota del 16.12.2024 chiedeva che la domanda, da intendersi quale impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, fosse ritenuta meritevole di accoglimento alla luce degli esiti degli accertamenti genetici. MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente giudizio è stato promosso da che ha intentato un giudizio di Parte_1 impugnazione del riconoscimento da lui effettuato nei confronti della minore ON
, per difetto di veridicità ex artt. 263 c.c., così riqualificandosi correttamente dal punto di
[...] vista giuridico l'azione proposta. La domanda è fondata e pertanto meritevole di accoglimento. Gli elementi indiziari e presuntivi acquisiti nel corso del giudizio dimostrano che ON
non è figlia di
[...] Parte_1
Ed, infatti, deve tenersi conto ai fini decisori dell'esito dell'indagine molecolare effettuata volontariamente dalle parti in data 20.09.2024, la quale ha escluso la paternità biologica di
[...] nei confronti della minore (cfr. relazione tecnica a firma del dott. Pt_1 ON
, allegata alla nota deposito documenti di parte convenuta del 30.09.2024). Persona_3
Tutto quanto sopra premesso, deve concludersi che la domanda di impugnazione spiegata da parte attrice è meritevole di accoglimento. Merita anche accoglimento la domanda di parte attrice volta a sostituire – con riferimento alla minore
- all'attuale cognome “ ” il cognome materno “ ” non essendovi ON Pt_1 CP_1 ragioni ostative e, pertanto, deve disporsi che per il futuro al cognome venga sostituito il Pt_1 cognome materno . CP_1
Con riguardo alle spese di lite occorre evidenziare che la convenuta non ha Controparte_2 mai contestato in fatto la domanda attorea, limitandosi unicamente a richiedere a questo Giudice l'esatta qualificazione giuridica della domanda attorea ed il corretto accertamento dei presupposti di diritto necessari ai fini della pronuncia di impugnazione del riconoscimento, aderendo all'avversa richiesta di C.T.U. nonchè chiedendo accogliersi la domanda in caso di esito favorevole delle risultanze genetiche. A tal riguardo, come sottolineato in più occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione, in base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua
2 protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 30.03.2010 n. 7625; Cass., Sez. III, 30.05.2000 n. 7182). Ciò detto, deve rilevarsi che nel caso di specie non può ravvisarsi alcuna soccombenza, non avendo la convenuta mai “resistito” alla domanda attorea, tanto da aver finanche sostenuto personalmente le spese dell'esame molecolare effettuato nelle more del giudizio. Pertanto, le spese di lite debbono intendersi compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del 24.08.2023 da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato a [...] il [...], Parte_1 non è il padre di , nata a [...] in data [...]; ON
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune territorialmente competente di fare la prescritta annotazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, nell'atto di nascita relativo a;
ON
3. ordina al competente Ufficiale di stato civile di provvedere alla rettifica dell'atto di nascita di
, nata a [...] in data [...], nel senso che laddove è scritto quale ON cognome " deve leggersi e intendersi “ ”; Pt_1 CP_1
4. compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Bari il 3 giugno 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
3
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. - presidente - Per_1
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 11218/2023 R.G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti Michele Pasculli e Marco Parte_1
Ruggiero;
- ATTORE- E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vitaliana Lisi;
Controparte_1
- CONVENUTA – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza dell'11.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.; il P.M. con nota del 16.12.2024 chiedeva accogliersi il ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 29.09.2023 conveniva innanzi a questo Tribunale Parte_1
chiedendo di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1-accertare e Controparte_1 dichiarare che il Sig. non è il padre di , nata a [...] il Parte_1 ON
21.06.2021, così come riportato nell'estratto dell'atto di nascita registrato al Comune di Bitonto al n. 171, serie A, parte 1, anno 2021, mandando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bitonto per gli adempimenti di rispettiva competenza;
b) disporre la sostituzione del cognome paterno Pt_1 con quello della madre mandando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bitonto CP_1 di eseguire l'opportuna annotazione a margine del relativo atti di nascita”. L'attore premetteva di aver avuto una relazione sentimentale con e che in data Controparte_1
21.06.2021 era nata nel cui atto di nascita era stato indicato come padre l'attore. ON
Riferiva che a seguito di forti dubbi sulla paternità della piccola aveva effettuato ON il test del DNA, il cui esito aveva escluso la paternità biologica dell'attore.
1 La si costituiva con memoria depositata il 21.11.2023, chiedendo di “Ammettere la CP_1
CTU genetica, ove la ritenga corrispondente agli interessi in causa con costi a carico del;
2) Pt_1 provvedere all'accoglimento della domanda solo qualora tanto le risultanze genetiche quanto l'interesse della minore risultino adeguatamente bilanciati;
3) condannare in ogni caso Per_2
l'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa anche per il comportamento stragiudiziale avuto”. Inoltre, evidenziava come l'istante non fosse coniuge della convenuta e dunque la fattispecie in esame richiedeva l'applicazione non del disconoscimento della paternità ma dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. Con nota di deposito del 30.09.2024 la depositava gli esiti della relazione tecnica CP_1 relativa all'accertamento di paternità, nella quale veniva esclusa la paternità di nei Parte_1 confronti della minore . ON
All'udienza indicata in epigrafe, veniva rimessa la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, che chiedevano concordemente che la causa fosse riservata per la decisione. Il P.M. con nota del 16.12.2024 chiedeva che la domanda, da intendersi quale impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, fosse ritenuta meritevole di accoglimento alla luce degli esiti degli accertamenti genetici. MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente giudizio è stato promosso da che ha intentato un giudizio di Parte_1 impugnazione del riconoscimento da lui effettuato nei confronti della minore ON
, per difetto di veridicità ex artt. 263 c.c., così riqualificandosi correttamente dal punto di
[...] vista giuridico l'azione proposta. La domanda è fondata e pertanto meritevole di accoglimento. Gli elementi indiziari e presuntivi acquisiti nel corso del giudizio dimostrano che ON
non è figlia di
[...] Parte_1
Ed, infatti, deve tenersi conto ai fini decisori dell'esito dell'indagine molecolare effettuata volontariamente dalle parti in data 20.09.2024, la quale ha escluso la paternità biologica di
[...] nei confronti della minore (cfr. relazione tecnica a firma del dott. Pt_1 ON
, allegata alla nota deposito documenti di parte convenuta del 30.09.2024). Persona_3
Tutto quanto sopra premesso, deve concludersi che la domanda di impugnazione spiegata da parte attrice è meritevole di accoglimento. Merita anche accoglimento la domanda di parte attrice volta a sostituire – con riferimento alla minore
- all'attuale cognome “ ” il cognome materno “ ” non essendovi ON Pt_1 CP_1 ragioni ostative e, pertanto, deve disporsi che per il futuro al cognome venga sostituito il Pt_1 cognome materno . CP_1
Con riguardo alle spese di lite occorre evidenziare che la convenuta non ha Controparte_2 mai contestato in fatto la domanda attorea, limitandosi unicamente a richiedere a questo Giudice l'esatta qualificazione giuridica della domanda attorea ed il corretto accertamento dei presupposti di diritto necessari ai fini della pronuncia di impugnazione del riconoscimento, aderendo all'avversa richiesta di C.T.U. nonchè chiedendo accogliersi la domanda in caso di esito favorevole delle risultanze genetiche. A tal riguardo, come sottolineato in più occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione, in base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua
2 protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 30.03.2010 n. 7625; Cass., Sez. III, 30.05.2000 n. 7182). Ciò detto, deve rilevarsi che nel caso di specie non può ravvisarsi alcuna soccombenza, non avendo la convenuta mai “resistito” alla domanda attorea, tanto da aver finanche sostenuto personalmente le spese dell'esame molecolare effettuato nelle more del giudizio. Pertanto, le spese di lite debbono intendersi compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del 24.08.2023 da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato a [...] il [...], Parte_1 non è il padre di , nata a [...] in data [...]; ON
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune territorialmente competente di fare la prescritta annotazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, nell'atto di nascita relativo a;
ON
3. ordina al competente Ufficiale di stato civile di provvedere alla rettifica dell'atto di nascita di
, nata a [...] in data [...], nel senso che laddove è scritto quale ON cognome " deve leggersi e intendersi “ ”; Pt_1 CP_1
4. compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Bari il 3 giugno 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
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