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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/09/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 416/2024 del Ruolo Lavoro
TRA
, rappr.ta e difesa per procura in atti dagli Avv.ti Domenico Naso Parte_1
e Francesca Virga, entrambi del Foro di Roma
Parte appellante
E
, in persona del in carica, Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3
rappresentati e difesi per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...] CP_3
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 dicembre 2024 ha proposto appello nei Parte_1 confronti del ed avverso la sentenza del 5 luglio 2024 con cui il Tribunale Controparte_1 di Macerata, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva respinto la domanda di essa ricorrente, intesa a conseguire la somma di euro 1.222,09 a titolo di trattenute previdenziali indebitamente operate dall'Amministrazione datrice di lavoro convenuta sulle differenze retributive spettanti ad essa lavoratrice in forza della sentenza del Tribunale di Roma n. 8125/19 del 25 settembre 2019, a seguito della ricostruzione dell'anzianità di servizio riconosciuta alla ricorrente, collaboratrice scolastica. Ha dedotto l'appellante l'errore del Tribunale nel ritenere non assolto l'onere di provare l'esatto ammontare delle trattenute oggetto della domanda di restituzione, laddove il quantum della pretesa azionata non era stato contestato dall'Amministrazione resistente, la quale, viceversa, aveva riconosciuto di avere operato le trattenute in questione ed aveva resistito alla domanda solo in virtù dell'argomento secondo cui non era incorsa in ritardo colpevole nell'eseguire la prestazione retributiva, dunque non doveva soggiacere alle conseguenze fissate dagli artt. 19 e 23 L. 218/52.
L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi la domanda spiegata in primo grado, con vittoria di spese di lite.
Il ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. Controparte_1
Allo scadere del termine per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
L'Amministrazione originaria convenuta ed odierna appellata non pone in discussione l'operatività della regola sancita dall'art. 23 della legge n. 218/52, richiamata dal Tribunale, adducendo quale unico argomento difensivo, rispetto alla possibilità o meno di operare le trattenute previdenziali in argomento, la non imputabilità a sé del ritardo nel pagamento delle somme riconosciute come spettanti all'appellante con sentenza del Tribunale di Roma n.8125/2019 pubblicata il 25 settembre 2019, ormai cosa giudicata. In particolare, sostiene che il passaggio in giudicato della pronuncia giudiziale sia avvenuto per una serie di disguidi causati dalla circostanza che il difensore della lavoratrice avesse depositato il ricorso dinanzi ad un Tribunale (Roma) diverso da quello intestato ( ed avesse poi notificato la sentenza favorevole agli Uffici CP_4
Centrali del della Ricerca, che non erano tra i destinatari della notifica Controparte_5 dell'atto introduttivo.
Il surriferito argomento è privo di pregio, in quanto la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Roma il 25 settembre 2019 consacra il contegno inadempiente dell'Amministrazione datrice di lavoro rispetto all'obbligo di esatto inquadramento giuridico della dipendente e di versamento in favore della stessa della giusta retribuzione maturata in relazione a tale inquadramento e non corrisposta;
siffatto inadempimento, affermato con la forza del giudicato, integra una tipica ipotesi di ritardo colpevole ai sensi dell'art.23 l. n. 218/52, il quale recita: “ Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori…”; ed infatti, il pagamento della retribuzione non effettuato con la cadenza periodica mensile convenzionalmente fissata, bensì solo all'esito del giudizio, che la lavoratrice ha dovuto esperire per far valere le proprie ragioni, senza dubbio rappresenta un adempimento tardivo, il cui oggetto include i versamenti contributivi a detta retribuzione afferenti.
D'altro canto, la forza del giudicato, che assiste la richiamata pronuncia del Tribunale di
Roma, non soltanto inibisce qualsiasi sindacato sul merito della questione di diritto ivi affrontata e risolta, ma rende del tutto irrilevanti i motivi per i quali l'Amministrazione soccombente non abbia tempestivamente impugnato detta sentenza, in tal modo facendole acquistare il carattere dell'incontrovertibilità, anche in ordine al profilo dell'inadempienza agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti della lavoratrice.
Tanto chiarito, non può condividersi l'affermazione del Tribunale in ordine alla carenza di prova circa l'esatto ammontare delle trattenute pacificamente operate dall'Amministrazione convenuta, dal momento che quest'ultima, nel costituirsi in primo grado, ha riconosciuto di avere effettuato le trattenute in questione, e non ne ha contestato in modo specifico l'ammontare nella misura indicata dalla ricorrente.
Siffatto univoco contegno processuale della convenuta debitrice comporta, ai sensi dell'art.115 cpc, che a fondamento della decisione vada posta la circostanza di fatto, allegata dalla ricorrente e rimasta incontestata, delle trattenute operate nella misura indicata in ricorso, senza necessità alcuna di acquisire altra prova circa il quantum debeatur al titolo dedotto in causa.
L'odierna appellante, infine, ha rinunciato sin dal primo grado alla domanda di condanna del convenuto a versare somme all'Erario, e di ciò il Tribunale non ha tenuto conto nel CP_1 dichiararne la carenza di legittimazione attiva in relazione a tale domanda.
Ne consegue la riforma della sentenza impugnata, alla stregua di quanto innanzi chiarito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento della somma di euro 1.222,09 in favore di al titolo dedotto in causa, oltre accessori di legge;
2) Condanna il Parte_1
appellato al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore dell'appellante in CP_1 euro 1.000,00 per il primo grado e in euro 980,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione
Ancona, 25 settembre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 416/2024 del Ruolo Lavoro
TRA
, rappr.ta e difesa per procura in atti dagli Avv.ti Domenico Naso Parte_1
e Francesca Virga, entrambi del Foro di Roma
Parte appellante
E
, in persona del in carica, Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3
rappresentati e difesi per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...] CP_3
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 dicembre 2024 ha proposto appello nei Parte_1 confronti del ed avverso la sentenza del 5 luglio 2024 con cui il Tribunale Controparte_1 di Macerata, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva respinto la domanda di essa ricorrente, intesa a conseguire la somma di euro 1.222,09 a titolo di trattenute previdenziali indebitamente operate dall'Amministrazione datrice di lavoro convenuta sulle differenze retributive spettanti ad essa lavoratrice in forza della sentenza del Tribunale di Roma n. 8125/19 del 25 settembre 2019, a seguito della ricostruzione dell'anzianità di servizio riconosciuta alla ricorrente, collaboratrice scolastica. Ha dedotto l'appellante l'errore del Tribunale nel ritenere non assolto l'onere di provare l'esatto ammontare delle trattenute oggetto della domanda di restituzione, laddove il quantum della pretesa azionata non era stato contestato dall'Amministrazione resistente, la quale, viceversa, aveva riconosciuto di avere operato le trattenute in questione ed aveva resistito alla domanda solo in virtù dell'argomento secondo cui non era incorsa in ritardo colpevole nell'eseguire la prestazione retributiva, dunque non doveva soggiacere alle conseguenze fissate dagli artt. 19 e 23 L. 218/52.
L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi la domanda spiegata in primo grado, con vittoria di spese di lite.
Il ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. Controparte_1
Allo scadere del termine per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
L'Amministrazione originaria convenuta ed odierna appellata non pone in discussione l'operatività della regola sancita dall'art. 23 della legge n. 218/52, richiamata dal Tribunale, adducendo quale unico argomento difensivo, rispetto alla possibilità o meno di operare le trattenute previdenziali in argomento, la non imputabilità a sé del ritardo nel pagamento delle somme riconosciute come spettanti all'appellante con sentenza del Tribunale di Roma n.8125/2019 pubblicata il 25 settembre 2019, ormai cosa giudicata. In particolare, sostiene che il passaggio in giudicato della pronuncia giudiziale sia avvenuto per una serie di disguidi causati dalla circostanza che il difensore della lavoratrice avesse depositato il ricorso dinanzi ad un Tribunale (Roma) diverso da quello intestato ( ed avesse poi notificato la sentenza favorevole agli Uffici CP_4
Centrali del della Ricerca, che non erano tra i destinatari della notifica Controparte_5 dell'atto introduttivo.
Il surriferito argomento è privo di pregio, in quanto la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Roma il 25 settembre 2019 consacra il contegno inadempiente dell'Amministrazione datrice di lavoro rispetto all'obbligo di esatto inquadramento giuridico della dipendente e di versamento in favore della stessa della giusta retribuzione maturata in relazione a tale inquadramento e non corrisposta;
siffatto inadempimento, affermato con la forza del giudicato, integra una tipica ipotesi di ritardo colpevole ai sensi dell'art.23 l. n. 218/52, il quale recita: “ Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori…”; ed infatti, il pagamento della retribuzione non effettuato con la cadenza periodica mensile convenzionalmente fissata, bensì solo all'esito del giudizio, che la lavoratrice ha dovuto esperire per far valere le proprie ragioni, senza dubbio rappresenta un adempimento tardivo, il cui oggetto include i versamenti contributivi a detta retribuzione afferenti.
D'altro canto, la forza del giudicato, che assiste la richiamata pronuncia del Tribunale di
Roma, non soltanto inibisce qualsiasi sindacato sul merito della questione di diritto ivi affrontata e risolta, ma rende del tutto irrilevanti i motivi per i quali l'Amministrazione soccombente non abbia tempestivamente impugnato detta sentenza, in tal modo facendole acquistare il carattere dell'incontrovertibilità, anche in ordine al profilo dell'inadempienza agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti della lavoratrice.
Tanto chiarito, non può condividersi l'affermazione del Tribunale in ordine alla carenza di prova circa l'esatto ammontare delle trattenute pacificamente operate dall'Amministrazione convenuta, dal momento che quest'ultima, nel costituirsi in primo grado, ha riconosciuto di avere effettuato le trattenute in questione, e non ne ha contestato in modo specifico l'ammontare nella misura indicata dalla ricorrente.
Siffatto univoco contegno processuale della convenuta debitrice comporta, ai sensi dell'art.115 cpc, che a fondamento della decisione vada posta la circostanza di fatto, allegata dalla ricorrente e rimasta incontestata, delle trattenute operate nella misura indicata in ricorso, senza necessità alcuna di acquisire altra prova circa il quantum debeatur al titolo dedotto in causa.
L'odierna appellante, infine, ha rinunciato sin dal primo grado alla domanda di condanna del convenuto a versare somme all'Erario, e di ciò il Tribunale non ha tenuto conto nel CP_1 dichiararne la carenza di legittimazione attiva in relazione a tale domanda.
Ne consegue la riforma della sentenza impugnata, alla stregua di quanto innanzi chiarito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento della somma di euro 1.222,09 in favore di al titolo dedotto in causa, oltre accessori di legge;
2) Condanna il Parte_1
appellato al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore dell'appellante in CP_1 euro 1.000,00 per il primo grado e in euro 980,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione
Ancona, 25 settembre 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente