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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 12859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12859 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.6434/2025 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Mantello giusta Parte_1 procura allegata al ricorso e con lui elettivamente domiciliata in Roma, Via Adolfo Apolloni, 19 presso l'Associazione Parte_2
RICORRENTE E
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA MORETTI in virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulio Romano n. 46.
RESISTENTE
all'udienza del 12.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €1.310,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma 12.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 24.2.2025 e notificato in data 28.2.2025 la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' davanti al CP_1 giudice del lavoro di Roma chiedendo la condanna dell al pagamento CP_1 della indennità di accompagnamento dal 01.09.2023 (primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa del 04.08.2023) e sino al 29.02.2024. Deduceva che all'esito negativo dell'iter amministrativo aveva presentato ricorso per ATP e che il giudice aveva omologato con decreto del 1.10.2024 le risultanze della CTU che accertava la sussistenza delle condizioni di invalidità per l'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/1980 dalla domanda amministrativa del 4.8.2023 e fino al febbraio 2024 . Deduceva che aveva notificato a in data 8.10.2024 il decreto di CP_1 omologa e che in data 11.10.2024 aveva inviato a mezzo del patronato la documentazione necessaria alla liquidazione (modello AP70), ma che l' CP_1 non aveva liquidato il beneficio.
Avanzava pertanto le richieste sopra riportate .
2.Alla udienza del 13.6.2025 veniva dichiarata la contumacia dell' e la CP_1 causa veniva rinviata per discussione alla udienza del 26.9.2025.
3.Si costituiva in data 12.9.2025 l' chiedendo un rinvio dell'udienza per CP_1 consentire l'esaurimento della istruttoria.
4.Alla udienza del 26.9.2025 l' insisteva nella richiesta di rinvio e, non CP_1 opponendosi parte ricorrente, la causa veniva rinviata alla udienza del 12.12.2025 per verificare esito istruttoria e per discussione.
5.In data 25.11.2025 l' depositava provvedimento di liquidazione del CP_1 beneficio e degli arretrati del 26.11.2025 per complessivi €3172,16.
6.Alla udienza del 12.12.2025 parte ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con la condanna dell' alle spese e l' CP_1 CP_1 chiedeva la compensazione delle spese . All'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza. DIRITTO Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo l CP_1 depositato la documentazione attestante liquidazione del beneficio in data 26.11.2025. Anche il difensore di parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento del beneficio. Le spese seguono la soccombenza virtuale dell' essendo la liquidazione CP_1 del beneficio intervenuta dopo oltre 120 giorni dall'invio del modello AP70 e anche dopo la notifica del ricorso. Dette spese vengono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa ( da 1100 a 5200 euro ) e al fatto che la causa ha necessitato anche della fase di trattazione.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €1.310,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma 12.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.6434/2025 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Mantello giusta Parte_1 procura allegata al ricorso e con lui elettivamente domiciliata in Roma, Via Adolfo Apolloni, 19 presso l'Associazione Parte_2
RICORRENTE E
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA MORETTI in virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulio Romano n. 46.
RESISTENTE
all'udienza del 12.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €1.310,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma 12.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 24.2.2025 e notificato in data 28.2.2025 la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' davanti al CP_1 giudice del lavoro di Roma chiedendo la condanna dell al pagamento CP_1 della indennità di accompagnamento dal 01.09.2023 (primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa del 04.08.2023) e sino al 29.02.2024. Deduceva che all'esito negativo dell'iter amministrativo aveva presentato ricorso per ATP e che il giudice aveva omologato con decreto del 1.10.2024 le risultanze della CTU che accertava la sussistenza delle condizioni di invalidità per l'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/1980 dalla domanda amministrativa del 4.8.2023 e fino al febbraio 2024 . Deduceva che aveva notificato a in data 8.10.2024 il decreto di CP_1 omologa e che in data 11.10.2024 aveva inviato a mezzo del patronato la documentazione necessaria alla liquidazione (modello AP70), ma che l' CP_1 non aveva liquidato il beneficio.
Avanzava pertanto le richieste sopra riportate .
2.Alla udienza del 13.6.2025 veniva dichiarata la contumacia dell' e la CP_1 causa veniva rinviata per discussione alla udienza del 26.9.2025.
3.Si costituiva in data 12.9.2025 l' chiedendo un rinvio dell'udienza per CP_1 consentire l'esaurimento della istruttoria.
4.Alla udienza del 26.9.2025 l' insisteva nella richiesta di rinvio e, non CP_1 opponendosi parte ricorrente, la causa veniva rinviata alla udienza del 12.12.2025 per verificare esito istruttoria e per discussione.
5.In data 25.11.2025 l' depositava provvedimento di liquidazione del CP_1 beneficio e degli arretrati del 26.11.2025 per complessivi €3172,16.
6.Alla udienza del 12.12.2025 parte ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con la condanna dell' alle spese e l' CP_1 CP_1 chiedeva la compensazione delle spese . All'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza. DIRITTO Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo l CP_1 depositato la documentazione attestante liquidazione del beneficio in data 26.11.2025. Anche il difensore di parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento del beneficio. Le spese seguono la soccombenza virtuale dell' essendo la liquidazione CP_1 del beneficio intervenuta dopo oltre 120 giorni dall'invio del modello AP70 e anche dopo la notifica del ricorso. Dette spese vengono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa ( da 1100 a 5200 euro ) e al fatto che la causa ha necessitato anche della fase di trattazione.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in €1.310,00 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma 12.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso