Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/04/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3563/2015 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3563/2015 r.g.a.c.
TRA c.f. ) in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di Presidente dell' , elettivamente Parte_2 domicilia-to in Grumento Nova (PZ) al Corso Emanuele n. 44 presso lo Studio dell'Avv. De Luise Filippo (c.f. ) dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- OPPONENTE -
E
, Controparte_1 in persona del Dirigente p.t. elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Lega-le sito in Potenza alla Via Isca del Pioppo n. 41 rappresentata e difesa dal dott. Nicola Dramis
- OPPOSTA -
OGGETTO: Ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 21.03.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 6 d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, il Sig. Parte_1 impugnava l'ordinanza ingiunzione n. 105 prot. n. 18188 della
[...]
Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza del 22.05.2015 e notificata in pari data, con la quale gli veniva ingiunto, nella sua qualità di titolare della ditta , il pagamento della somma di euro 6.985,70 per aver Parte_2 violato le seguenti disposizioni normative:
- art. 3, co. 3, d.l. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 aprile 2002, n. 73 come sostituito dall'art. 4, co. 1, della l. 4 novembre 2010 n. 183, per aver comunicato, solo in data 08.08.2013, l'assunzione dei lavoratori e , occupati Parte_3 Parte_4 dal 06.07.2013, rispettivamente con mansioni di assistente ai bagnanti e di barista;
- art. 4 bis, primo periodo, co. 2, d.lgs. 21 aprile 2000 n. 181, come modificato dall'art. 6, co. 1 del d.l.gs. 19 dicembre 2002 n. 297 successivamente modificato dall'art, 5, lettere a) e b) l. 4 novembre 2010 n.
183, per aver consegnato, solo in data 28.10.2013, ai lavoratori Parte_3
e , la prescritta copia del contratto di lavoro;
[...] Parte_4
- art. 39, co. 1, d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, nella l. 6 agosto 2008 n. 133, per aver istituito, solo in data
28.10.2013, il libro uni-co del lavoro (LUL).
Tali sanzioni venivano comminate a seguito degli accertamenti eseguiti dagli ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza in data 08.08.2013
e conclusi con il verbale del 05.11.2013.
L'opponente fondava la propria contestazione su due motivi.
Con il primo motivo eccepiva la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per mancanza assoluta e in-sufficienza di motivazione. Nello specifico, rilevava che, ai sensi dell'art. 18, co. 2, l. n. 689/1981, la motivazione dell'ordinanza ingiunzione è prescritta a pena di nullità poiché, in assenza di motivazione, l'interessato - che nel giudizio di opposizione assume la veste sostanziale di convenuto - non sarebbe altrimenti posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa. Riteneva, quindi, che, nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione non contenesse neppure l'indicazione dei titoli astratti delle pretese punitive assunte dall'Autorità Amministrativa essendo priva anche della stessa indicazione della res controversa oltre che limitata al mero invio del verbale contestato, redatto in modo acritico e generico tanto da risultare, all'evidenza, un “modello preconfezionato” utilizzato meccanicamente quale ordinanza ingiunzione, nel quale era stata omessa ogni e qualsiasi doverosa disamina e valutazione di merito. Con il secondo motivo, parte opponente censurava l'infondatezza nel merito delle contestazioni addebitate. In particolare, rilevava che non fosse vera la circostanza per la quale i Sig.ri e fossero alle Parte_3 Parte_4
“dipendenze” dell'associazione senza un regolare contratto Parte_2 di lavoro ma che, in occasione della visita ispettiva effettuata in data 08.08.2013, l'attività lavorativa che i predetti venivano trovati a svolgere fos- se prestata a titolo esclusivamente gratuito, quale mero volontariato e senza alcun vincolo di subordinazione. Precisava che, in ogni caso, al fine di agevolare lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, complementari e accessorie correlate alla gestione della piscina comunale per la stagione estiva relativa all'anno 2013, l' , a far data dal 06.07.2013, si Parte_2 avvaleva delle prestazioni rese dai Sig.ri e Parte_3 Parte_4
, i quali decidevano di esercita-re, rispettivamente le mansioni di
[...] assistente ai bagnanti e di barista, gratuitamente e con ciò assumendosi ogni responsabilità direttamente e/o indirettamente connessa all'esercizio delle
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stesse. Le ridette prestazioni, pertanto, rese a titolo meramente gratuito, in assenza di vincolo di subordinazione e da soggetti privi di professionalità non necessitavano della Comunicazione al Centro per l'impiego né tantomeno della registrazione sul Libro Unico del Lavoro (LUL).
Si costituiva, con comparsa di risposta depositata in data 01.09.2015, la che, richiamati i fatti di Controparte_1 causa, ribadiva la bontà dell'operato svolto dagli ispettori e la legittimità delle contestazioni mosse al Sig. e insisteva per il rigetto Parte_1 dell'avversa opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
La causa veniva istruita a mezzo dei due testi di parte opponente e, a seguito di ripetuti rinvii disposti dalla necessità di definire prioritariamente le cause cd. “ultra-decennali” come da vigente Programma di gestione nonché in ragione delle nume-rose sopravvenienze cautelari e del gravoso carico del ruolo, veniva rinviata per discussione all'udienza cartolare del 21.03.2025, all'esito della quale veniva letto il dispositivo che immediatamente precede, con termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso, relativi all'insussistenza, nel merito, dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni e, di riflesso, per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, sono infondati.
La parte ricorrente ha dedotto, invero in modo estremamente generico, che la parte convenuta non avrebbe assolto l'onere, gravante sulla stessa, di dimostrare l'esistenza dei presupposti necessari per l'esercizio del potere sanzionatorio nei confronti del Sig. ovverossia di Parte_1 dimostrare la sussistenza degli elementi sintomatici della natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra la società amministrata dalla parte ricorrente e i Sig.ri e , sostenendo, al Parte_3 Parte_4 riguardo, dapprima che i ridetti lavoratori presta-vano - al momento dell'accesso ispettivo - la propria attività a titolo meramente gratuito (rectius volontariato) (cfr. pag. 4 ricorso) per poi essere assunti, in data 28.10.2013 - e, quindi, a seguito dell'accesso ispettivo - con regolare contratto di lavoro (cfr. all.ti 6 e 7 comparsa di risposta).
È lapalissiana la contraddittorietà della prova offerta dalla parte ricorrente: ove si fosse trattato - come dalla stessa sostenuto - di attività di volontariato, inconferente appare allora la successiva registrazione dei contratti - avvenuta solo a seguito dell'accertamento ispettivo - con i quali i Sig.ri Parte_3
e venivano assunti, a tempo indeterminato, con la
[...] Parte_4 qualifica di operai.
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Siamo, quindi, in presenza, prima di un rapporto di volontariato svolto in assenza di alcuna regolamentazione contrattuale e, successivamente, di un contratto di lavoro la cui registrazione, in ogni caso, non sana il precedente poiché non ha efficacia ex tunc.
Tanto premesso, dalla documentazione in atti - cioè, in particolare, dalle dichiarazioni rilasciate agli ispettori della parte convenuta dai lavoratori presenti durante l'accesso ispettivo presso la piscina comunale gestita dalla
(dichiarazioni documentate nei verbali redatti da tali agenti Parte_2 durante l'attività ispettiva e a conclusione della stessa: all.ti 3 e 4 comparsa di risposta) - appare pienamente provata sia l'esistenza dei predetti rapporti di lavoro sia la natura subordinata degli stessi: da tali dichiarazioni emerge, infatti, che il Sig. svolge-va, giornalmente, presso Parte_3 l'anzidetta piscina comunale, l'attività di assistenza ai bagnanti, senza aver sottoscritto alcun contratto di lavoro, che la sua prestazione lavorativa avveniva in base a un orario fisso ed eterodeterminato dalla società, dalle ore
9:30 alle ore 18:30 (orario di chiusura al pubblico della piscina) senza percepire alcuna retribuzione (cfr. all.3 comparsa di risposta); per quanto concerne la posi-zione del Sig. è emerso che lo stesso si Parte_4 occupava della gestione del bar ed era, altresì, addetto alle pulizie e che prestava la propria attività lavora-tiva giornalmente, dal lunedì alla domenica, osservando un orario di lavoro, anch'esso fisso ed eterodeterminato dalla società, dalle ore 8:00 alle ore 19:00 con una pausa pranzo dalle ore 13:00 alle ore 14:30 (cfr. all. 4 comparsa di risposta).
Sussistono, quindi, nel caso, concreto, plurimi elementi sintomatici della natura subordinata delle prestazioni lavorative svolte dai Sig.ri Parte_3
e . (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, sent. del 15 ottobre
[...] Parte_4
2018 (data ud. 17 maggio 2018), n. 25711; Cass. civ., sez. lavoro, sent. del 17 aprile 2009 (data ud. 25 febbraio 2009), n. 9254; Cass. civ., sez. lavoro, sent. del 21 febbraio 2008 (data ud. 5 dicembre 2007), n. 4500; Cass. civ., Sez. Un., sent. del 30 giugno 1999 (data ud. 30 giugno), n. 379) Invero, in esito all'esame dei documenti versati in atti, dalle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni de quibus (e.g. natura e ripetitività delle mansioni svolte, osservanza di un orario di lavoro predeterminato, assoggettamento al potere organizzativo del datore di lavoro) non possono non ravvisarsi tutti gli indici sin-tomatici che concretano il rapporto di subordinazione.
In merito, poi, alla valenza probatoria dei verbali redatti dagli agenti durante l'attività ispettiva e alle dichiarazioni ivi raccolte, va ricordato, peraltro, che tali verbali - in quanto aventi pacificamente natura di atti pubblici - sono dotati di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. (sia per quanto riguarda l'attestazione della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti e sottoscritti sia per quanto riguarda l'esistenza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale redigente dà atto essere avvenuti in sua presenza
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o essere stati da lui compiuti) e, dunque, che gli stessi sono contestabili soltanto a mezzo di querela di falso;
più nel dettaglio, tale efficacia probatoria privilegiata è limitata alle dichiarazioni di scienza ivi contenute (cioè, alle attestazioni riguardanti i fatti e le dichiarazioni che il pubblico ufficiale redigente afferma aver compiuto o afferma essere avvenuti in sua presenza) e non si estende anche alle dichiarazioni di giudizio che sono state documenta- te all'interno di tali atti pubblici dal pubblico ufficiale redigente. A tal proposito occorre allora evidenziare che il Sig. convo- Parte_1 cato a rendere chiarimenti dinnanzi agli ispettori di parte convenuta, in data 13.01.2014, dichiarava, di aver ricevuto l'incarico di gestire la piscina comunale mediante affidamento diretto da parte del il quale, con il CP_2 fine di porre in essere un'opera di socializzazione di giovani e anziani, avrebbe imposto allo stesso precisi vincoli quali l'accesso gratis per minori e anziani, tickets di ingresso di importo non superiore agli euro 3,00 e che, poste tali condizioni, tutte le attività n-cessarie all'espletamento del progetto di “socializzazione” non potevano che essere su base volontaria (cfr. all. 12 comparsa di risposta). Ebbene, dalla lettura del contratto di comodato d'uso gratuito stipulato tra la parte ricorrente e il non risulta la previsione di alcuna agevolazione CP_2 né per i minori né per gli anziani ma, al contrario, emerge che per poter accedere alla piscina fosse necessario che l'utente dovesse iscriversi all'associazione sportiva;
parimenti non risulta che la concessione della piscina fosse del tutto gratuita, dovendo l'associazione pagare un canone d'affitto di euro 414,00 oltre Iva (cfr. all. 5 comparsa di risposta).
Per tutte le ragioni esposte il ricorso è infondato e va respinto con conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e vanno ricomprese nello scaglio-ne di riferimento compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, in euro 2.540,00 per compensi, oltre Cpa, Iva e rimborso forfettario spese generali se dovuto come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione op-posta n. 105 del 22.05.2015;
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- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre Cpa, Iva e rimborso forfettario spese generali se dovuto come per legge.
Queste le ragioni di fatto e di diritto del dispositivo che precede.
Così deciso in Potenza, lì 30 aprile 2025
Il Giudice
( Dott.ssa Giulia Volpe)
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